Legge 197/1991. Antiriciclaggio
Legge 5 luglio 1991, n. 197 (in Gazz. Uff., 6 luglio, n. 157). Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l?uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l?utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. (ANTIRICICLAGGIO) Art. 1. 1. Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l?uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l?utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 1991, N. 143 All?art. 1: il comma 1 è sostituito dal seguente: <<1. É vietato il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire venti milioni. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati di cui all?art. 4; per il denaro contante vanno osservate le modalità indicate ai commi 1-bis e 1-ter>>; dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: <<1-bis. Il trasferimento per contanti per il tramite di intermediario abilitato deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dall?intermediario, previa consegna allo stesso della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell?accettazione il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. 1-ter. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell?accettazione di cui al comma 1-bis produce l?effetto di cui al primo comma dell?art. 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall?art. 1210 dello stesso codice>>; il comma 2 è sostituito dal seguente: <<2. I vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori a lire venti milioni devono recare l?indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il Ministro del tesoro può stabilire limiti per l?utilizzo di altri mezzi di pagamento ritenuti idonei ad essere utilizzati a scopo di riciclaggio>>; dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: <<2-bis. Il saldo dei libretti di risparmio al portatore non può essere superiore a lire venti milioni>>; il comma 3 è sostituito dal seguente: <<3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte uno o più intermediari abilitati, nonchè ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati>>; i commi 5, 6 e 8 sono soppressi. L?art. 2 è sostituito dal seguente: <18/01/2004
Documento n.3712