PENALI SUI MUTUI, CANCELLAZIONE IPOTECA, SURROGA: ISTRUZIONI PER L’USO.
COMUNICATO STAMPA PENALI SUI MUTUI, CANCELLAZIONE IPOTECA, SURROGA: ISTRUZIONI PER L’USO. L’accordo tra Abi e le 16 associazioni dei consumatori iscritte al CNCU raggiunto ieri in zona “Cesarini” dopo una serrata trattativa,per ricondurre ad equità le penali per chi decide di estinguere in anticipo i mutui contratti prima del 2 febbraio 2007 (il decreto Bersani aveva infatti già cancellato ogni tipo di penalità per i mutui accesi dopo l'entrata in vigore della legge), non esaurisce la tutela dei cittadini in merito ai rapporti spesso difficili, con le banche. Equità sulle penali vecchi mutui: Adusbef e Federconsumatori protagoniste indiscusse della trattativa con l’ABI che ha portato all’intesa per estendere la tutela a 3,5 milioni di mutuatari (3 milioni di mutui a tasso variabile o misto, 500.000 a tasso fisso per un controvalore di 255 miliardi di euro), nel ricordare che l’accordo prevede sconti per tutti i mutui,sia fissi che variabili contratti prima del 2001, con una penale massima dello 0,50% e con una clausola di garanzia dello 0,20% anche per coloro che hanno una penale massima dello 0,50%, che in questo caso diventa dello 0,30%, ricordano che sui loro rispettivi siti www.adusbef.it; www.federconsumatori.it, è pubblicato con il testo integrale dell’accordo, un modulo per fare la richiesta alla propria banca. La legge Bersani (Legge 2 aprile 2007 n. 40), oltre ad aver abrogato le penali sui nuovi mutui, ha stabilito una disciplina nuova sulla semplificazione delle cancellazioni ipotecarie (senza bisogno dei notai), applicabile nei casi di estinzione totale dell'obbligazione garantita (compresi gli oneri accessori, quali interessi, spese, ecc.). Cancellazione automatica dell’ipoteca: L’applicabilità delle nuove norme sulla cancellazione automatica dell’ipoteca è espressamente prevista anche ai mutui estinti in precedenza all’entrata in vigore della legge, laddove alle modalità di applicazione,impone che “l'ipoteca si estingue automaticamente all'estinzione della obbligazione garantita del mutuo senza alcun onere aggiuntivo per il debitore. Nei trenta giorni successivi all'estinzione dell'obbligazione l'ipoteca va in uno stato di “stand by”, si ha una sorta di ipoteca quiescente, nel senso che essa si estinguerà solo se in tale periodo di tempo il creditore non comunica alla conservatoria un giustificato motivo che ostacola l’estinzione. Quindi per la estinzione automatica dell'ipoteca devono ricorrere due presupposti: l'estinzione dell'obbligazione, il decorso dei trenta giorni dalla predetta estinzione senza che il debitore abbia inviato dichiarazione contraria alla conservatoria. Nonostante la legge sia ben chiara,le banche continuano a provarci, chiedendo da 400 e fino a 1.000 euro,per una cancellazione dell’ipoteca che deve essere estinta gratuitamente alla fine del pagamento dell’obbligazione. Nel caso in cui i consumatori avessero versato dal 2 febbraio somme per la cancellazione dell’ipoteca,le banche devono rimborsarli. Portabilità del mutuo-surroga.Recita l’art. 8: “Portabilita' del mutuo; surrogazione” 1). In caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di (finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari,) la non esigibilita' del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facolta' di cui all'articolo 1202 del codice civile. 2. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. L'annotamento di surrogazione puo' essere richiesto al conservatore senza formalita', allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata. 3. E' nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facolta' di surrogazione di cui al comma 1. (La nullita' del patto non comporta la nullita' del contratto.) 4. La surrogazione per volonta' del debitore di cui al presente articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali”. Le banche quindi ( mal consigliate dalla corporazione dei notai,che lamentano incertezza e caos nelle registrazioni alla conservatoria che solo loro sarebbero in grado di garantire),hanno l’obbligo di trasferire il mutuo ad una banca più conveniente e senza spese,che chieda meno oneri e tassi inferiori. Ogni consumatore può quindi rivolgersi alle associazioni (l’accordo prevde una commissione congiunta tra Abi ed associazioni firmatarie),per veder tutelati i propri diritti. Elio Lannutti (Adusbef) - Rosario Trefiletti (Federconsumatori) Roma,3.5.200707/05/2007
Documento n.6553
