Anatocismo. Adusbef vince anche a Larino (avv. De Benedittis)
ANATOCISMO: LA PROTERVIA DELLE BANCHE, SCONFITTA DA ADUSBEF IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, INTASA I TRIBUNALI ED INTRALCIA IL CORSO DELLA GIUSTIZIA ! NON SI CONTANO PIU’ LE CONDANNE DI RISARCIMENTO (ULTIMA TRIBUNALE DI LARINO –CB- IN MATERIA DI ANATOCISMO BANCARIO OTTENUTA DA ADUSBEF ONLUS MOLISE),MA ANCHE DOPO LA SENTENZA A SEZIONI UNITE DI CASSAZIONE,CHE HA MESSO UNA PIETRA TOMBALE SULL’ILLECITA PRASSI BANCARIA ANATOCISTICA, LE BANCHE PUR DI NON PAGARE PREFERISCONO RESISTERE INTASANDO I TRIBUNALI ! E’ UN GRAVE SCANDALO CHE VA AFFRONTATO E RISOLTO APPROVANDO LA “CLASS ACTION” ! E’ del 29 marzo 2005 la Sentenza N° 128/05 emessa dal Giudice Istruttore Dr. Nicola Colantonio del Tribunale di Larino, in materia di anatocismo bancario, nella causa N.R.G. 480/01 promossa da alcuni agricoltori associati Adusbef di un paese del Basso Molise e nei confronti del Banco di Napoli s.p.a., ora del Gruppo San Paolo IMI S.p.a., difesi in giudizio dall’ Avv. Carmine de Benedittis, responsabile della Filiale ADUSBEF di Campobasso. La sentenza a di notevole importanza in quanto per la prima volta un Giudice del Tribunale recepisce in pieno tutta la problematica inerente 1’anatocismo, andando anche al di là e ponendosi senz’altro in prima linea nella lotta contro lo strapotere bancario. Gli attori, titolari del conto corrente n. 27 — 1106, avevano citato in giudizio il Banco di Napoli S.p.a., incorporato dal Gruppo San Paolo IMI S.p.a., davanti al Tribunale di Larino, per chiedere la nullità della clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e, conseguentemente, la restituzione di tutte le somme illegittimamente trattenute dall’istituto di credito in forza di tale pattuizione. Si trattava di un contratto con clausola " uso piazza", in quanto acceso anteriormente alla L. 154/92. L’istituto bancario resisteva in giudizio opponendosi alla domanda. Dopo essere stata espletata la C.T.U. richiesta dalle parti, gli attori chiedevano emettersi ordinanza di pagamento immediato ex art. 186 quater c.p.c., che ottenevano in data 30.07.2004, in quanto, dalla consulenza d’Ufficio depositata, risultava in loro favore un saldo in attivo d. 42.683,43 di cui C. 35.406,71 per interessi anatocistici ed €. 7.276,72 per CMS (commissione massimo scoperto) erroneamente calcolati. La sentenza veniva depositata in data 30 marzo 2005 ed il Giudice, condannando la banca, riconosceva agli attori non solo il pagamento di tali somme in loro favore ma anche gli interessi legali a partire dal 31.12.2001 al saldo, le spese di giudizio e quelle di C.T.U., rimettendo anche gli atti per competenza alla Procura della Repubblica del Tribunale di Larino per il sospetto reato di usura. In questa recentissima sentenza, sono stati recepiti e riaffermati dal Giudice Nicola Colantonio del Tribunale di Larino tutti gli attuali principi giurisprudenziali sia di merito che di legittimità in materia di anatocismo bancario. Infatti, il G.I. ha dichiarato: 1) Nulla la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, non trattandosi di un uso normativo ma di un semplice patto negoziale, ritenendo che le argomentazioni espresse nelle decisioni successive at 1999 dalla Suprema Corte siano coerenti, logiche e giuridicamente ineccepibili. Ha ribadito, inoltre, che dal punto di vista processuale la clausola anatocistica è affetta dalla tipica nullità assoluta (ai sensi dell’art. 1418 c.c. per contrasto con 1’art. 1283 c.c.) che pus!) essere eccepita o rilevata dal Giudice in qualsiasi stato e grado del giudizio (Cass. N. 11772/02); 2) L’inapplicabilita di qualsiasi forma di capitalizzazione (trimestrale, semestrale o annuale) in luogo di quella trimestrale dichiarata illegittima a seguito della nullità della clausola anatocistica (ponendosi in linea con la Sentenza n. 64 del 21.01.2002 della Corte di Appello di Torino, Sez. III); 3) che il divieto di anatocismo incide anche sulle Commissioni di Massimo Scoperto che pure dovranno essere restituite al correntista; 4) che la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente percepite dall’istituto bancario è decennale, e decorre dalla chiusura del conto o dall’ultima operazione effettuata dal correntista; 5) il principio del riconoscimento in favore della banca del solo tasso legale e senza capiitalizzazione quando nel contratto di conto corrente è prevista la clausola "uso piazza". Ma l’arroganza e la protervia delle banche,ben protette dal “Governatore della Ciociaria”,che sono state solennemente sconfitte dalle sezioni Unite di Cassazione con la sentenza n.21095,e che quindi non hanno più alcuna speranza di ribaltare il giudizio non ha limiti,intasando i tribunali pur certi della condanna: per questo diventa ancora più urgente la legge sulla “class action” ferma al Senato ! Elio Lannutti-Presidente Adusbef Roma,21.4.200521/04/2005
Documento n.3112
