Senato. Interrogazione di Elio Lannutti sulla Macchina del fango

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Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-02279 Atto n. 3-02279 Pubblicato il 29 giugno 2011 Seduta n. 576 LANNUTTI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia. - Premesso che: secondo quanto dichiarato dallo scrittore Roberto Saviano al festival internazionale del giornalismo di Perugia (si veda "La Repubblica" del 12 aprile 2011) "la macchina del fango" è un meccanismo micidiale che tende alla «delegittimazione, attacco personale, screditamento attraverso il gossip, gogna pubblica», un collaudato sistema semplice e antico che funziona talmente bene da diventare regola: «chi si pone contro alcuni poteri, finirà infangato. Critichi? Ti opponi? Sarai delegittimato. Si attiva una macchina fatta di dossier, di giornalisti conniventi, di politici faccendieri che cercano attraverso media e ricatti di delegittimare gli avversari. Spesso si giustificano con la scusa dell'inchiesta. Ma esiste una differenza fondamentale tra diffamazione e inchiesta. L'inchiesta raccoglie una molteplicità di elementi per mostrarli al lettore. La diffamazione prende un singolo elemento privato e lo rende pubblico. Non perché si tratti di un reato e nemmeno di qualcosa che tiene al ruolo pubblico della persona nel mirino. Ma la mette in difficoltà, la espone, la costringe a difendersi. Così il fango intimidisce, ostacola la partecipazione, invita a evitare di rovinarsi l'esistenza. Utilizza ogni cosa e non solo qualcosa di privato che attiene alla tua sfera intima ma un tuo connotato che faccia ombra: un talento, un coraggio, un'ambizione, un'aspirazione alla bellezza. Qualunque cosa attenti alla selezione alla rovescia che è prevalsa nella vita pubblica, e che deve garantire la durata dei peggiori. I peggiori sono i peggiori, o, peggio, i migliori che hanno tradito e si sono traditi e non se la sentono più di cambiare, di risalire, e mirano a tirare giù gli altri. Il gossip, paroletta che vuole rendere leggera la brutalità della maldicenza e rendere carina la liquidazione della discrezione, è oggi uno strumento estorsivo sulla vita personale, un racket sulla privacy. Perché il fango mira alla tua sfera più intima. Ti costringe a difenderti da ciò che non è né colpa né crimine, ma solo la tua vita privata. È sacra la privacy su chi incontri, su chi frequenti, sul fatto che nessuno, tranne la persona amata, deve ascoltare una tua dichiarazione d'amore. Ma se candidi le tue amiche e puoi finire vittima di ricatti ed estorsioni, questo smette di essere un fatto privato e diventa invece condizionamento della vita pubblica di un intero Paese. La privacy è tutela della vita e della voglia di vivere. L'abuso di potere è un'altra cosa, scontata da altri»; la «macchina del fango», che scatta ogni volta che potenti interessi costituiti, più o meno legali, si sentono minacciati. Sul sito di Roberto Saviano si legge: «Spesso mi si chiede come sia possibile che delle parole possano mettere in crisi organizzazioni criminali potenti». In verità ciò che spaventa è che tutti possano d'improvviso avere la possibilità di capire come vanno le cose. Avere gli strumenti che svelino quel che sta dietro. La diffamazione è stata sempre al centro della ricerca di Saviano perché è nato in una terra in cui chiunque decida di ostacolare il potere criminale viene diffamato. Come funziona la macchina del fango? Si legge ancora nell'intervento citato: «Il meccanismo - è evidente, si gioca a buttare fango su chiunque si opponga a certi poteri, ma nel momento in cui il giocattolo della macchina del fango si rompe, nel momento in cui certi meccanismi diventano palesi, sta al cittadino capire come funzionano le cose e modificarne il corso»; l'interrogante ha subito la macchina del fango, tendente a screditarne la limpida attività di 25 anni a tutela dei diritti dei risparmiatori, utenti dei servizi bancari e finanziari e dei consumatori, dalla Consob su diretto mandato di Unicredit, da parte dell'ex dirigente Alessandro Profumo cacciato dai suoi compagni con una liquidazione da 40 milioni di euro e dal combinato disposto Abi-Consob; in data 15 ottobre 2007, a seguito di una puntata di "Report" andata in onda il giorno precedente sui derivati avariati che Unicredit collocava ampiamente presso la propria clientela, l'interrogante nella sua qualità di presidente Adusbef e Rosario Trefiletti, presidente di Federconsumatori, inoltravano, ad integrazione di precedenti esposti, specifiche denunce a 10 Procure della Repubblica, chiedendo di procedere contro Unicredit, la banca dei derivati avariati, anche con l'acquisizione della puntata di "Report", con il seguente integrale testo di comunicato stampa riportato sul sito di Federconsumatori: «Sullo scandalo dei prodotti derivati appioppati dalle banche ed allibratori senza scrupoli ad utenti ed enti locali, al di fuori da qualsiasi controllo delle autorità monetarie, che nonostante gli allarmi e le denunce ricevute, hanno sottovaluto i rischi reali consentendo la crescita di una leva finanziaria che divora i risparmi dei cittadini, Adusbef e Federconsumatori hanno inoltrato oggi nuovi esposti denunce a 10 Procure della Repubblica, dopo quelli dell'11 luglio 2007, chiedendo di acquisire, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la puntata di Report andata in onda ieri sera. Gli swap sui tassi infatti, sofisticati strumenti affibbiati dalle banche italiane negli anni scorsi a migliaia di imprenditori ed enti locali (soltanto Unicredit ne ha piazzato circa 32.000 ad altrettante piccole e medie aziende che ritenevano così di garantirsi dall'aumento dei tassi, salvo poi a scoprire che non erano affatto salvaguardati, rischiando così il tracollo), è la più grande bolla speculativa della famiglia degli hedge fund, che non solo la banca centrale europea, ma anche Federal Riserve ed altre banche centrali hanno lasciato lievitare, per consentire l'esclusiva speculazione dei maggiori istituti di credito europei ed americani, di incassare 25 miliardi di dollari Usa di commissioni. Scrivono Adusbef e Federconsumatori: La condotta della Banca appare dunque contraria a buona fede ed alle prescrizioni della Legge n. 154/1992 (Norme per la trasparenza nei servizi bancari e finanziari - v. anche Direttiva Consiglio n.89/646/Cee del 15 dicembre 1989) circa gli obblighi di trasparenza, di comunicazione e d'informazione al cliente. Ma, essendo lo swap uno strumento finanziario (vedasi art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998, si intendono anche... i contratti di scambio a pronti e a termine (swap) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; nonché comunicazione Consob 1055860 del 19/07/2001) e il contratto di swap un'operazione di intermediazione finanziaria, va sottolineato come la Banca abbia del tutto disatteso la legislazione attuale in materia di intermediari finanziari, che offre molte garanzie ai risparmiatori ed agli investitori, nel momento in cui ha proceduto all'offerta fuori sede di prodotti finanziari da parte di funzionari bancari non autorizzati. L'art. 31 del decreto legislativo n. 58/98 (c.d. TUF, Testo Unico in materia finanziaria), invero, recita: "Per l'offerta fuori sede, i soggetti abilitati si avvalgono di promotori finanziari." e l'art. 166 dello stesso decreto commina le sanzioni previste per il reato di abusivismo, così stabilendo: "1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto svolge servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, strumenti finanziari o servizi di investimento. E, aggiunge che con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di promotore finanziario senza essere iscritto nell'albo indicato dall'articolo 31. Pertanto nel caso di funzionario che abbia venduto in azienda i prodotti finanziari evocati in narrativa se non è anche un promotore finanziario ha concretato con la propria condotta un fatto di reato. La condotta della Banca pare essere stata preordinata al fine di procurarsi un ingiusto profitto se si considera che dalla vendita di "swap" la banca guadagna sempre e molto mentre l'azienda perde indebitandosi talora in maniera letale. Va aggiunto che i Funzionari che si recano fuori sede per l'offerta omettono ovviamente di illustrare correttamente, esaurientemente e comprensibilmente la reale portata del rischio, insito nelle operazioni di cui sopra omettendo in particolare di verificare se dall'amministratore sia davvero compresa la portata della dichiarazione e degli effetti di essa, in rapporto alla dichiarazione ex art. 31, co. 2, Reg. Consob n. 11522/98. Né la Banca previamente verifica il concreto livello di competenza in capo al legale rapp.te p.t. dell'Azienda o in capo a specifiche professionalità presenti in seno alla stessa. E tutto questo importa e rileva al di là del fatto che sia stato consegnato e sottoscritto il Documento Consob sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari. È opportuno ricordare che nello svolgimento dei servizi di investimento e accessori, i soggetti abilitati "devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati" (art. 21, comma 1, lett. a) del TUF). Il concetto di diligenza di cui all'art. 21 del TUF si riferisce, naturalmente, alla "diligenza del buon professionista" (e non a quella del "buon padre di famiglia"); così che, anche se non menzionata espressamente, la professionalità contrassegna la modalità di comportamento degli intermediari, precisando il significato della diligenza. A conferma di ciò, può essere richiamato l'art. 23, comma 6 del TUF, che sancisce: "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente, nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati [cioè, agli intermediari] l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta". La "cura dell'interesse del cliente" (strumentale all'integrità del mercato) è, quindi, l'obiettivo primario che il principio della correttezza mira a raggiungere. In tal senso, l'art. 28, comma 2, del Regolamento Consob n. 11522/98 prevede che i soggetti abilitati "(…) non possono effettuare o consigliare operazioni (…) se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento". In considerazione dei fatti esposti in narrativa si configura agevolmente il concretarsi della fattispecie p.e p. dall'art. 640 c.p. (TRUFFA) e di tutti quelli infra prospettati. Conseguentemente - hanno chiesto Adusbef e Federconsumatori - nell'integrazione dell'esposto del luglio scorso inviato oggi alle Procure della Repubblica di Milano, Roma, Torino, Firenze, Genova, Palermo, Bari, Lecce, Napoli, Bologna- sedi delle maggiori banche che hanno commercializzato i prodotti derivati anche a Comuni, Province e Regioni di indagare per i reati di truffa, abuso d'ufficio, truffa contrattuale, falso in atto pubblico e falso in bilancio, invitando le AAGG in indirizzo nell'ambito delle rispettive competenze territoriali allo svolgimento di tutte le indagini sottese ad accertare i riscontri ai reati ipotizzati, e con riserva di costituirsi parte civile nell'eventuale istaurando procedimento penale. Anche gli Enti locali infatti - non soltanto gli imprenditori - sono stati indotti dalle banche ad acquistare strumenti derivati di copertura, spesso con artifizi e raggiri, con la promessa di passare da uno strumento di copertura all'altro a costo zero, invece di implicite commissioni di decine di milioni di euro occultate nelle pieghe delle quotazioni, configurando il reato di truffa contrattuale, anche con la finalità di postergare nel tempo l'indebitamento, da ripagare con tasse e balzelli sempre più nuovi per alimentare il debito, in modo da lasciarlo in eredità alle nuove generazioni. Adusbef e Federconsumatori chiedono infine alle sonnacchiose autorità vigilanti, di verificare preventivamente le politiche di marketing attuali di primarie banche come Antonveneta, che per ripianare le attese di bilancio, chiedono di piazzare 600 milioni di euro di prodotti derivati ai clienti. Anche questo ultimo scandaloso episodio denunciato da anni dalle associazioni dei consumatori, conferma che la questione bancaria, dopo i casi Cirio, Parmalat, Bond argentini, e tutto il corollario del risparmio tradito, è diventata la vera questione democratica che un governo serio deve sciogliere se non vuole farsi prendere in giro, per non sfociare in una deriva da Repubblica delle banche"»; considerato che: il citato comunicato veniva ripreso da un annuncio Ansa del 15 ottobre 2007: «Adusbef e Federconsumatori hanno inoltrato oggi nuovi esposti denunce a 10 Procure della Repubblica (dopo quelli dell'11 luglio scorso) chiedendo di acquisire la puntata di Report, andata in onda domenica sera, dedicata a swap e strumenti finanziari derivati. Scrivono Adusbef e Federconsumatori: la condotta della banca (citata nella trasmissione televisiva) "appare dunque contraria a buona fede ed alle prescrizioni della Legge n. 154/1992 (Norme per la trasparenza nei servizi bancari e finanziari) circa gli obblighi di trasparenza, di comunicazione e d'informazione al cliente". Secondo i consumatori è stata anche disattesa "la legislazione attuale in materia di intermediari finanziari, che offre molte garanzie ai risparmiatori ed agli investitori, nel momento in cui si è proceduto all'offerta fuori sede di prodotti finanziari da parte di funzionari bancari non autorizzati. Conseguentemente - hanno chiesto Adusbef e Federconsumatori - nell'integrazione dell'esposto del luglio scorso inviato oggi alle Procure della Repubblica di Milano, Roma, Torino, Firenze, Genova, Palermo, Bari, Lecce, Napoli, Bologna - sedi delle maggiori banche che hanno commercializzato i prodotti derivati anche a Comuni, Province e Regioni di indagare per i reati di truffa, abuso d'ufficio, truffa contrattuale, falso in atto pubblico e falso in bilancio, invitando le Autorità giudiziarie, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, allo svolgimento di tutte le indagini sottese ad accertare i riscontri ai reati ipotizzati, e con riserva di costituirsi parte civile nell'eventuale istaurando procedimento penale»; la Consob di Cardia, all'epoca presidente, e di Vittorio Conti (vicario), di concerto con Profumo di Unicredit e quasi sicuramente dell'Abi, che con la Consob ha un sistema di porte girevoli volte a scambiarsi i direttori generali, come testimoniato dalla successione a Giuseppe Zadra, ex direttore generale Abi con Giovanni Sabatini, entrambi provenienti dalla Consob, invece di aprire un'istruttoria su un sistema bancario che ha collocato derivati avariati per un valore di 80 miliardi di euro presso gli enti locali, apriva un procedimento sanzionatorio contro Adusbef ed il suo presidente per turbativa di mercato, comminando in data 30 novembre 2010 una sanzione amministrativa di 100.000 euro; Adusbef, fondata dall'interrogante il 13 maggio 1987, ha svolto un'attività di serrate denunce contro un sistema bancario e finanziario poco trasparente ed autoreferenziale perché colluso con le autorità vigilanti, in primis Banca d'Italia e Consob, rivolgendosi alla magistratura sia sul fenomeno del risparmio tradito, che ha generato crac finanziari ed industriali per 50 miliardi di euro a danno di 1 milione di famiglie, che sulle scalate estive dei "furbetti del quartierino" scoprendo che l'avvocato Marco Cardia, figlio di Lamberto, facente parte di un gruppo ben consolidato di potere com'è dimostrato dalla nomina alla presidenza delle Ferrovie dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri subito dopo l'uscita dalla Consob, risultava a libro paga di numerose aziende vigilate dal padre con consulenze ben retribuite dai Ligresti ai Fiorani. Le circostanziate e puntuali denunce dell'Adusbef, che hanno anche contribuito all'allontanamento dell'ex Governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio in merito alle malefatte finanziarie ed agli omessi controlli della Consob e della Banca d'Italia, in primis su un sistema a giudizio dell'interrogante al limite della legalità con il quale alcuni banchieri hanno gestito il credito ed il risparmio, sempre a danno dei consumatori e delle famiglie, rappresentava una spina nel fianco di un potere economico e di sistemi di controllo collusi con le banche. Per questo il potere economico, minacciato dalle denunce e dalle quotidiane segnalazioni dell'Adusbef, doveva dare una lezione all'interrogante con un vero e proprio abuso di potere da parte di una Consob che non è mai riuscita a prevenire fenomeni di crac e dissesti finanziari ed è stata condannata ripetute volte a congrui risarcimenti per i danni inferti, anche per omessa vigilanza, ai risparmiatori ed alle famiglie. La macchina del fango scattava così su input di Profumo di Unicredit, che denunciava una presunta manipolazione dei mercati derivanti dalle denunce a 10 procure della Repubblica in data 15 ottobre 2007, dai presidenti di Adusbef e Federconsumatori, ma solo l'interrogante avrebbe manipolato il mercato. A seguito della delibera sanzionatoria firmata da Vittorio Conti, commissario Consob ed ex dirigente bancario, successivamente smontata dagli avvocati Antonio Tanza, Lucio Golino e Marisa Costelli, notificata il 30 novembre 2010, il 1° dicembre il difensore dei consumatori finiva sulle prime pagine dei giornali come un manipolatore dei mercati. La Consob di Cardia, Conti e Maccarone, coadiuvati da Rocco Salini e da altri funzionari assunti alla Consob, a quanto risulta all'interrogante per raccomandazione e senza alcun concorso di evidenza pubblica, avevano compiuto la missione loro ordinata ed affidata da Alessandro Profumo amministratore delegato di Banca Unicredit, che così poteva tranquillamente continuare nelle disinvolte vendite di derivati avariati ed altri bond ad alto rischio ad ignari risparmiatori spesso frodati e truffati dai banchieri, con il concorso dei collusi controllori. Sono stati necessari mesi per ottenere la pronuncia della Corte di appello di Perugia, che, nel procedimento relativo al ricorso del Presidente Adusbef e senatore dell'Italia dei Valori Elio Lannutti, con delibera del 19 novembre 2009, lo sanzionava per l'astronomica somma di 100.000 euro per aver reso dichiarazioni pubblicate a tutela dei risparmiatori su un giornale minore del 16 ottobre 2007 successivamente alla messa in onda della puntata di "Report" (14 ottobre 2007) che aveva messo in luce come le banche avessero piazzato in maniera criminale a imprese ed enti locali i prodotti derivati cagionandone il fallimento o profondi buchi di bilancio; i giudici perugini, Sergio Matteini Chiari (Presidente), Massimo Zanetti (relatore) che avevano accolto il ricorso di sospensiva sin dal 10 giugno scorso, leggendo il dispositivo in udienza, hanno considerato che le dichiarazioni dell'interrogante non potevano in alcun modo considerarsi fuorvianti per il mercato ed anzi si inserivano nel pubblico dibattito sul pericolo universale per la massiccia ed irresponsabile diffusione di quelle mine vaganti come i derivati emessi a piene mani per finanziare le laute prebende e le stock option dei banchieri. Nello specifico, in merito allo scontro sull'entità dell'ammontare del disavanzo del mark to market (secondo Unicredit 1 miliardo di euro, secondo Adusbef almeno 4-5), la Corte non ha mancato di evidenziare come Consob si sia limitata a recepire pedissequamente le dichiarazioni di Unicredit interessata a diffondere comunicazioni rassicuranti, senza compiere alcuna istruttoria in merito, a conferma che l'ex banchiere di Intesa San Paolo, Vittorio Conti, che ha firmato la sanzione, ed altri dirigenti hanno agito eseguendo il mandato di Unicredit per punire ed infangare il buon nome di Adusbef e dell'interrogante, che si battono senza tregua contro truffe, frodi ed abusi quotidiani dei banchieri a danno dei risparmiatori. Si tratta di una censura senza appello che getta un'ombra sinistra sul sistema Consob incline a punire gli storici censori, quali l'interrogante, neppure per conto proprio ma addirittura per conto terzi (nel caso l'Unicredit del mai troppo biasimato Alessandro Profumo), recentemente cacciato dai suoi stessi compagni con una buona uscita di 40 milioni di euro, oltre stock option. I giudici di Perugia hanno confermato che Consob ha imbastito quello che è apparso subito - sin dalla comunicazione dell'atto di accertamento nel novembre 2008 - il simulacro di procedimento sanzionatorio, un teorema senza alcun fondamento giuridico. I quotidiani che avevano riportato la notizia in prima pagina il 1° dicembre 2010, inconsapevoli o colpevoli esecutori della macchina del fango ordita a carico dell'Adusbef e dell'interrogante, o non riportavano affatto la notizia o la riportavano con un'evidenza grafica sapientemente occultata per non dare la possibilità ai propri lettori di prendere conoscenza della limpida sentenza della Corte di appello di Perugia, replicata in data 16 giugno 2011 dalla Corte d'appello di Roma, 1°Sezione Civile, volontaria giurisdizione, Presidente e Relatore Cons. Corrado Maffei, che ha accolto il ricorso di Adusbef su difesa dagli avvocati Antonio Tanza, Marisa Costelli e Lucio Golino avverso la delibera 17071 con cui Consob aveva sanzionato Adusbef e il suo presidente Lannutti per manipolazione dei mercati ex art. 187-terdel decreto legislativo n. 58 del 1998, testo unico in materia di intermediazione finanziaria, su esposto Unicredit, a seguito di una dichiarazione del Presidente di Adusbef sull'esposizione della banca dell'allora amministratore delegato Profumo sui derivati comminando l'ingiunzione di pagamento di 100.000 euro. Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza, rinviando le motivazioni a dopo l'estate. Anche su questa ultima vittoria, che ha confutato le tesi accusatorie di una Consob a giudizio dell'interrogante asservita ai potentati per diffamare, tramite la macchina del fango, le limpide attività di un difensore di consumatori e risparmiatori, non c'è stato alcun articolo di giornale; lo scandalo della P4 reso noto dalle inchieste della magistratura su Bisignani già iscritto alla loggia massonica P2, manovratore occulto di una ben definita cricca di potere che aveva la finalità di sovvertire l'ordine costituito per piegarlo ad interessi di parte e che vede coinvolto in primis il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dottor Gianni Letta, al quale il faccendiere sembra rispondere per designare non i migliori, ma i peggiori in posti chiave ed ordire trame per consolidare una tela di ragno che avvolge in un sistema gelatinoso manager, dirigenti di azienda, generali, autorità vigilanti, banchieri ed assicuratori, ha messo in luce un sistema di potere parallelo allo stesso ordinamento democratico. La stessa tela di ragno che a quanto risulta all'interrogante nella Consob, tramite Cardia e Conti, i maggiori esecutori della descritta macchina del fango, ha generato un sistema di parentopoli con assunzioni clientelari degli elementi peggiori, per i quali sono state costruite carriere dorate nei posti chiave tramite concorsi interni probabilmente pilotati; considerato che ad avviso dell'interrogante: occorrerebbe verificare i fatti descritti in merito ad una vera e propria macchina del fango ordita da Unicredit e dall'ex amministratore delegato Profumo ed eseguita dalla Consob, in primis dal duo Cardia-Conti, con la finalità di diffamare ed infangare un paladino dei risparmiatori che si batte da un quarto di secolo per tutelare i diritti dei cittadini, dei consumatori e della povera gente dalle grinfie dei banchieri e dei loro sodali platealmente collusi con le autorità vigilanti per conseguire i propri affari; occorrerebbe promuovere, stante la gravità dei fatti descritti, iniziative tendenti a verificare un consolidato sistema denominato Parentopoli all'interno della Consob, con assunzioni senza concorsi di evidenza pubblica, progressioni di carriera ad hoc ed apparentemente pilotate finalizzate a promuovere i peggiori ai posti chiave, in modo da renderli soggetti a eseguire i desiderata di superiori ed esecutori materiali di denigrazione verso le voci critiche ed i rappresentati dei diritti dei consumatori e risparmiatori; occorrerebbe far sì che il gruppo, guidato dal commissario Vittorio Conti, a quanto risulta all'interrogante esecutore materiale della macchina del fango, venga messo in condizione di non nuocere, posto che il suddetto commissario, ex dirigente bancario, non sente il dovere di rassegnare immediate dimissioni a causa del fallimento di un vero e proprio disegno criminoso, richiesto dai suoi ex colleghi banchieri, smontato da ben due sentenze delle Corti di appello di Perugia e di Roma e per impedire che fatti così gravi e scandalosi, avallati dal presidente della Consob Giuseppe Vegas, possano di nuovo accadere, si chiede di sapere quale sia la valutazione del Governo sulla vicenda, per gli aspetti di propria competenza, ed in particolare quali misure urgenti intenda intraprendere per far sì che la Consob, a giudizio dell'interrogante vera e propria succursale dell'Abi e degli interessi dei banchieri che chiedono alla Commissione di eseguire le proprie direttive, svilendo un compito di terzietà e di pubbliche garanzie verso i cittadini vessati quotidianamente dalle banche, possa avvalersi degli strumenti più idonei per operare nell'ambito della piena legalità, nel preminente interesse dei risparmiatori.

01/07/2011

Documento n.8978

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