USI,ABUSI E SOPRUSI BANCARI: UNICREDIT CONDANNATA DAL TRIBUNALE CIVILE A RISARCIRE DUE IMPRESE,ALLE QUALI AVEVA APPIOPPATO DERIVATI CAPESTRO.
COMUNICATO STAMPA USI,ABUSI E SOPRUSI BANCARI: UNICREDIT CONDANNATA DAL TRIBUNALE CIVILE A RISARCIRE DUE IMPRESE,ALLE QUALI AVEVA APPIOPPATO DERIVATI CAPESTRO. PERCHE’ BANKITALIA E CICR, SPECIE DOPO IL GRAVE FENOMENO DEL RISPARMIO TRADITO, NON INTERVENGONO PER PREVENIRE TRUFFE A DANNO DELL’UTENZA ? Adusbef,che nei mesi scorsi aveva presentato esposti denunce a 10 Procure della Repubblica contro il comportamento truffaldino di Unicredit, che aveva appioppato derivati capestro a migliaia di imprenditori (circa 31.000),con la promessa di garantirli contro il rischio di un aumento dei tassi, facendo subire al contrario perdite rilevanti,plaude alle prime sentenze del Tribunale di Torino, che ha condannato la banca ad un congruo risarcimento,perchè non ha rispettato,nei rapporti con i clienti quelle norme che impongono all'intermediario obblighi di correttezza, informazione, adeguatezza e trasparenza a tutela degli investitori e dei mercati finanziari (riassunti dall'articolo 21 del Tuf e indicati negli articoli 27, 28, 29, 61 e 62 del regolamento Consob 11522/98,né aver consegnato il necessario documento sui rischi generali degli investimenti, ovvero un'informazione più specifica sulle conseguenze degli strumenti finanziari utilizzati. La difesa della banca si basava sul fatto che le imprese,sarebbero operatori qualificati,quindi in grado di conoscere la complessità di operazioni finanziarie come gli investimenti derivati,che sono ignoti perfino agli addetti ai lavori, prevista dall'articolo 31 del regolamento Consob,perché non si potrebbe pretendere dalla banca di verificare caso per caso l'esperienza finanziaria dei clienti che sottoscrivono contratti complessi come i derivati. Tuttavia, è indispensabile che la competenza nell'utilizzo di questi strumenti sia "effettiva" e non semplicemente "dichiarata". Per questo motivo, l'attestazione rilasciata dai clienti sulla base dell'articolo 31 non deve essere «indeterminata», ma deve contenere l'elencazione di fatti, operazioni o negozi che provino il concreto possesso dei requisiti richiesti per gli operatori qualificati. Soltanto in questo caso la banca può non osservare le regole di cautela dettate per i rapporti con i risparmiatori "normali". Con tale motivazione la Prima sezione del Tribunale di Torino, presieduta dal dr. Giacomo Oberto, ha depositato lo scorso 18 settembre due sentenze "parallele" (la n. 5928 e la n. 5930) relative alla sottoscrizione di alcune operazioni di Irs (Interest rate swap) da parte di due imprese (la «Torneria automatica piemontese» e la «Fast.Loc.») presso «UniCredit Banca d'impresa»,chiarendo con precisione gli obblighi posti a carico delle banche nella gestione degli swap. Tra il 2000 e il 2001 le due imprese infatti, come migliaia di altre, indotte anche con le cattive maniere (minacce velate di criticità a rinnovare gli affidamenti) a garantirsi in sede di rinnovo del fido a sottoscrivere strumenti di copertura, hanno sottoscritto contratti derivati,per coprire i rischi connessi all'eventuale rialzo dei tassi di interesse su finanziamenti ottenuti dalla stessa banca. In realtà, le operazioni hanno provocato perdite per entrambe le aziende di oltre 150.000 euro. Il Tribunale di Torino ha dichiarato inefficace l'autocertificazione prevista dall'articolo 31 sottoscritta dai rappresentanti legali delle due società e di conseguenza ha risolto per colpa dell'istituto, tutti i contratti swap, condannando Unicredit, già sanzionata dalla Consob per analoghi motivi con una multa da 780.000 euro ai primi di settembre 2007, al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. L’uso disinvolto di tali strumenti di copertura dai rischi dei tassi o dalla volatilità dei cambi, che ha ridotto sul lastrico migliaia di imprese (100.000 si stimano) con la garanzia che non scattava alcuna protezione seppur prevista e promessa dal contratto, oltre a far scattare la nullità del contratto stesso e una sua risoluzione come ha sancito il Tribunale di Torino,può concretizzare il reato di truffa contrattuale,così come ipotizzato dall’Adusbef negli esposti denunce inviati alle Procure della Repubblica, poiché dalle e risultanze deriva che l’atto di acquisto di prodotto finanziari denominati IRS – Interest rate swap o similari, deve considerarsi nullo di pieno diritto per difetto di causa, integrando altresì a carico della banca la fattispecie di cui all’art. 640 c.p [truffa contrattuale che si realizza, secondo consolidata giurisprudenza - Cass. Sez. II, 15/01/1999, Solinas - quando uno dei contraenti pone in essere artifizi e raggiri diretti a tacere (c.d. truffa contrattuale omissiva) o dissimulare fatti tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l'altro contraente ad astenersi dal concludere quel contratto, ovvero a concluderlo in modo diverso]. Elio Lannutti (Presidente Adusbef) Roma,3.10.200703/10/2007
Documento n.6851