TELEMARKETING: PER SALVAGUARDARE I CITTADINI DALLE "MOLESTIE TELEFONICHE" ABBIAMO INVIATO UN ESPOSTO AL MINISTRO SCAJOLA ED ALLA COMMISSIONE EUROPEA.
TELEMARKETING: PER SALVAGUARDARE I CITTADINI DALLE "MOLESTIE TELEFONICHE" ABBIAMO INVIATO UN ESPOSTO AL MINISTRO SCAJOLA ED ALLA COMMISSIONE EUROPEA. Abbiamo scritto al Ministro Scajola ed alla Commissione Europea per salvaguardare i cittadini dal telemarketing molesto. Infatti, il decreto legge 25 settembre 2009, n.135, ha prorogato al 25 maggio 2010, i termini temporali di vigenza dell’emendamento “Fleres”, in materia di utilizzazione dei dati dei consumatori contenuti negli elenchi telefonici. “Come noto, abbiamo da subito manifestato le più ampie riserve nei confronti di questa norma, che è palesemente in contrasto con la legislazione europea in materia di privacy ed ha, di fatto, azzerato il diritto dei consumatori a non essere contattati telefonicamente a fini commerciali, liberalizzando quelle che definiamo vere e proprie molestie telefoniche” – dichiarano Elio Lannutti (Adusbef) e Rosario Trefiletti (Federconsumatori). Inoltre, è previsto il passaggio dall’attuale sistema di opt-in ad un regime di opt-out, attraverso l’istituzione del Registro pubblico delle opposizioni (le cui modalità di funzionamento dovranno essere stabilite con apposito DPR, da emanarsi entro il 25 maggio 2010). Premesso che, a nostro avviso, il sistema di opt-out limita notevolmente il livello di tutela del diritto alla privacy dei consumatori (in Europa è stato adottato soltanto da due paesi, Regno Unito e Spagna), riteniamo che le nuove disposizioni non dovrebbero applicarsi ai dati raccolti dai titolari presso gli interessati o presso terzi, nel rispetto del Codice Privacy che disciplina compiutamente il regime di opt-in, sempreché il consenso al trattamento sia adeguatamente documentato, in conformità alle disposizioni vigenti ed ai provvedimenti emanati dal Garante della Privacy. Inoltre, la Direttiva Europea prevede che gli abbonati siano informati, gratuitamente e prima di essere inseriti negli elenchi, in merito agli scopi di questi e ad ogni ulteriore possibilità di utilizzo dei loro dati. Alla luce di ciò, appare chiaro come, anche in un sistema di opt-out, malgrado non condividiamo affatto tale modalità, debba essere indispensabilmente garantito un adeguato livello di tutela dei consumatori, attraverso l’obbligo, irrinunciabile, di preventiva informativa degli utenti e della richiesta esplicita di consenso. Tale obbligo di informativa dovrebbe essere regolamentato dalla proposta di DPR, prevedendo che l’interessato, in occasione di ogni chiamata, venga informato del proprio diritto ad iscriversi nel Registro pubblico delle opposizioni, e ad esprimere il proprio consenso al prosieguo del contatto commerciale. Infine, allo scopo di permettere la piena ed efficace operatività del registro, il testo del DPR dovrebbe prevedere un adeguato periodo transitorio per l’avvio e la messa a regime di quest’ultimo, nel corso del quale il Garante Privacy, sentite le Associazioni dei Consumatori e gli operatori interessati, possa procedere a fissare i criteri per le necessarie campagne informative nei confronti dei consumatori ed a verificare la corretta implementazione dei sistemi e meccanismi funzionali all’operatività del Registro. La necessità di questo periodo transitorio è testimoniata, non solo dall’esperienza registrata in altri Stati membri dell’Unione Europea (Spagna e Regno Unito) che hanno adottato il sistema dell’opt-out (la lista delle opposizioni ha raggiunto dimensioni adeguate solo dopo svariati anni di vigenza del sistema), ma anche dalla passata esperienza italiana. A maggior ragione, tale esigenza trova un riscontro nelle circostanze attuali in cui si registra una radicale modifica del sistema vigente, che ribadiamo non ci soddisfa affatto, passando dall’opt-in all’opt-out (l’Italia è, infatti, l’unico Paese UE ad aver deciso una tale inversione).Alla luce di tutto ciò, riteniamo necessario, nella fase di predisposizione del DPR, un rapido incontro, anche con il coinvolgimento del CNCU, nel quale le Associazioni dei Consumatori possano esprimere la propria posizione su un tema tanto rilevante e delicato, che tocca il fondamentale diritto alla privacy dei consumatori.26/03/2010
Documento n.8539