PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE: BENE HA FATTO IL GOVERNO A RECEPIRE UNA DIRETTIVA UE
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE: BENE HA FATTO IL GOVERNO A RECEPIRE UNA DIRETTIVA UE,SULLA CUI SEVERITA’,ADUSBEF E FEDERCONSUMATORI ESPRIMONO SERI DUBBI. MOLTO BENE IL RAFFORZAMENTO DEI POTERI ANTITRUST. Luciana Littizzetto,la brava attrice testimonial di una compagnia coreana dei telefonini, può continuare tranquillamente ad imbrogliare milioni di consumatori con una martellante pubblicità ingannevole tesa a propagandare la bontà dei servizi di H3G, seppur sanzionati dall’Istituto di Autodisciplina Pubbliciataria quando i danni sono già stati compiuti,ossia 3 mesi dopo il lancio. Il decreto legislativo di recepimento della Direttiva UE 29/2005 approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, non impedirà realizzare e diffondere falsi e fuorvianti messaggi pubblicitari. Come è noto lo spot ancora regolarmente in onda malgrado la suddetta censura fa dire alla Litizzetto di poter parlare a 5 centesimi al minuto verso tutti i numeri nazionali, di rete fissa o mobile, celando che il meccanismo di tariffazione a scatti anticipati di 3 minuti comportava una spesa minima per ogni telefonata, anche se di pochi secondi, ad un prezzo di 15 centesimi a fronte dei 5 promessi. Tale fondamentale avvertenza, idonea a snaturare la convenienza dell’offerta evidenziata, è affidata ad un impercettibile super scorrimento dell’immagine, del tutto insufficiente a consentire un’agevole ed immediata percezione dei costi effettivi. Venivano taciute, o comunque rese impercettibili, ulteriori condizioni limitative dell’offerta, quale l’esistenza di una soglia massima di minuti, al superamento della quale si applicherà una diversa e ben più onerosa tariffa pari a 15 centesimi al minuto invece dei 5 promessi, che prevede anche lo scatto alla risposta pari a 16 centesimi di euro al minuto. Inoltre la reclame dello spot che promette di praticare uno sconto di 100 euro, sul modello di telefonino (LG U970), non è concretizzato per l’indisponibilità dello stesso nei punti vendita e l’impossibilità di acquistarlo. In realtà la stessa direttiva oltre che meglio articolare il concetto di pubblicità ingannevole non fa. E, del resto a ciò, nel tempo aveva provveduto la giurisprudenza censurando i casi concreti.Il problema è la sanzione! La pubblicità ingannevole è una malattia del mercato che non sarà debellata fin quando risulterà conveniente praticarla e cioè fin quando non si attribuirà all’Autorità Garante della concorrenza ed il Mercato il potere-dovere di: a) agire d’ufficio (oggi il procedimento sanzionatorio deve essere innescato da un terzo- consumatore singolo o associazione- che deve oltre alla denuncia produrre il supporto (videoregistrazione o stampa di giornale) anche su pubblicità in onda su tutti i network televisivi, come se l’AGCM fosse sulla luna e fatta di persone che non vedono la tv o non leggono i giornali; b) ove fosse giudicato ingannevole, interdire il messaggio con provvedimento d’urgenza immediatamente efficace diffidando le emittenti (tv, radio, stampa, siti internet) alla ulteriore diffusione pena le sanzioni del caso, risultando beffarda la condanna emessa (molto) ex post, a distanza anche di un anno quando la campagna pubblicitaria si è felicemente ed incontrastatamente conclusa raggiungendo i suoi obbiettivi di indebito lucro e con sanzioni ridicole (quelle previste dalla legge) ammontanti a somme di gran lunga inferiori a quelle guadagnate con la pubblicità ingannevole e magari agevolmente condonate dal TAR Lazio che sovente non si limita ad esercitare il sindacato di legittimità previsto dalla legge irrompendo nel merito; c) Sanzionare l’azienda in misura almeno pari al costo della campagna pubblicitaria d) Sanzionare altresì il testimonial in misura doppia a quanto percepito per la campagna pubblicitaria. Il tutto prevedendo anche il superamento degli stucchevoli dualismi come quello previsto in tema di pubblicità ingannevole per i servizi di comunicazione per cui AGCM deve aspettare il parere non vincolante di AGCOM tuttavia utile per allungare i tempi della procedura e nel mentre la pubblicità continua a turlupinare i consumatori. - L’annunciato giro di vite contro la pubblicità aggressiva e le pratiche commerciali scorrette che penalizzano i consumatori,approvato oggi dal CDM con due decreti legislativi a tutela dei consumatori, a recepimento della Direttiva Ue sulle pratiche commerciali sleali che sarà applicata a tutta l'Unione Europea a partire dal prossimo 12 dicembre,sarà tutta da dimostrare in Italia,se dovessero mancare severe sanzioni che rendano anti-economiche le condotte scorrette di primarie aziende. - Anche la cosiddetta 'lista nera' a tutela dei consumatori elaborata dal governo,che va dalle vendite porta a porta alla pressione sui bambini, in alcuni casi rappresentano le solite buone intenzioni,non suffragate dai fatti. - 1) “effettuare visite non gradite a casa del consumatore”, è una buona intenzione; - 2) “effettuare ripetute sollecitazioni commerciali per telefono, posta elettronica o altro mezzo”; rischia di essere una buona intenzione contro l’aggressività aziendali; 3) “esortare i bambini o convincere i genitori ad acquistare i prodotti reclamizzati”; sarà difficilmente dimostrabile; - 4) “lasciare intendere che il consumatore abbia già vinto un premio in caso di acquisto di un prodotto”; sarà tutto da dimostrare; - 5) “far credere al consumatore che in caso di mancato acquisto del prodotto sia in pericolo l'attività lavorativa del venditore”; non sembra attuabile in Italia; - 6) “presentare come gratuita l'offerta di un prodotto quando, in realtà, saranno caricati sul consumatore i costi di spedizione”; può contribuire a battere le mille offerte commerciali in cui il valore premio vinto è inferiore ai costi sostenuti per ritirarlo; - 7) “esibire al consumatore un marchio di qualità non autorizzato o presentare un prodotto con certificazioni non veritiere”; può aiutare a battere le frodi dei prodotti falsi importati ed acquistati anche per le difficoltà economiche delle famiglei; - 8) “sollecitare all'acquisto dichiarando che il consumatore non troverà quel prodotto ad un prezzo così basso presso nessun altro venditore”; è una pratica commerciale poco utilizzata in Italia; - 9) “fare pressing psicologico sul consumatore dando l'impressione che non possa lasciare i locali senza acquistare un qualche prodotto o concludere un contratto”; può essere utile alle tante truffe realizzate in sontuosi alberghi,dove si arriva anche a piegare - 10) “dare informazioni non veritiere sulla qualità del prodotto, sui prezzi di mercato e sulle proprietà curative del prodotto”; nell’Italia dei ciarlatani,dei maghi e dei finti guaritori,può essre uno strumento per prevenire truffe e raggiri,motivati anche dala credulità popolare. Ottimo invece il rafforzamento dei poteri Antitrust,che potrebbe aiutare a prevenire truffe ed abusi quotidiani a danno dei consumatori e dei cittadini. Elio Lannutti (Adusbef) - Rosario Trefiletti (Federconsumatori) Roma,27.7.200727/07/2007
Documento n.6729