PARMALAT. PUBBLICATE OGGI LE MOTIVAZIONI DI CONDANNA DELLA C. R. DI FERRARA
RISPARMIO TRADITO: PUBBLICATE OGGI DAL TRIBUNALE DI FERRARA, LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DI RISARCIMENTO INTEGRALE BOND PARMALAT DI 80.000 EURO, AD UNA RISPARMIATRICE CHE SI ERA RIVOLTA ALL’ADUSBEF. OLTRE ALLA NULLITA’ DEL CONTRATTO ED ALLA RESTITUZIONE INTEGRALE DELLE SOMME INVESTITE,IL TRIBUNALE HA RESPINTO L’ASSURDA PRETESA DELLA BANCA DI ACCERTARE IL CONCORSO COLPOSO DELLA RISPARMIATRICE NEI FATTI DI CUI E’ CAUSA E PERFINO L’OMISSIONE DELL’ORDINARIA DILIGENZA ! E’ stata pubblicata e ritirata oggi alla cancelleria del Tribunale di Ferrara,la prima sentenza assoluta di condanna della Cassa di Risparmio di Ferrara alla restituzione integrale dei bond Parmalat,pari ad 80.000 euro (oltre agli interessi legali ed alle spese di lite,quantificate in 5.030 euro), a suo tempo investiti da una risparmiatrice,la signora B.L.,che ha respinto e ridicolizzato l’assurda pretesa della banca, che oltre a chiedere di rigettare le domande di condanna alla restituzione delle somme investite,domandava al giudice di: “accertare il concorso colposo dell’attrice nei fatti di cui è causa e l’omissione, da parte della medesima, della diligenza ordinaria necessaria per evitare l’aggravamento degli eventuali pregiudizi,con ogni conseguenza in ordine alla liquidazione del quantum richiesto”. Il Tribunale di Ferrara (Presidente Domenico Stigliano,giudice estensore Michele Guernelli), definitivamente pronunciando,ha pubblicato le motivazioni della sentenza n. 217/2005, immediatamente esecutiva,che ha sancito la nullità degli ordini di compravendita titoli e di acquisto di valore mobiliare intercorsi tra l’attore e la convenuta e conseguentemente ha condannato la Cassa di Risparmio di Ferrara alla restituzione della somma complessiva di 80.080,23 euro,oltre interessi legali fino al saldo,più le spese di lite liquidate in 5.030 euro,oltre Iva e C.P. Richiamando numerose sentenze di Tribunale e di Corte di Cassazione,il Tribunale di Ferrara ha ritenuto di dover partire dalla considerazione per la quale le norme invocate dall’investitore (art.21 e 23 d.l.58/98; artt.26 e 30 reg. Consob 11522/98,di diretta derivazione dall’art.6. d.l.58/98),hanno carattere imperativo,essendo poste a tutela del risparmio,bene di sicuro rilievo costituzionale,e costituiscono il contenuto specifico dei comportamenti esigibili e degli obblighi inderogabili da parte di chi offre servizi di investimento,operatori professionali “abilitati” da cui si richiede alta competenza specifica e una superiore (rispetto a quella comune del “buon padre di famiglia”), diligenza,correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali. Dopo aver stabilito palesi violazioni di norme e regolamenti stringenti da parte della banca ed aver rigettato le assurde pretese,quali “il concorso colposo” del cliente e la mancanza di ordinaria diligenza nell’aver causato il danno a se stesso,il Tribunale ha fatto seguire alla declaratoria di nullità dei contratti la condanna esemplare dell’Istituto di credito,compresa la non restituzione dei titoli Parmalat alla banca,poiché i legali,nella foga di dimostrare la “colpevolezza” dell’investitore, hanno dimenticato di formulare la relativa richiesta. Le motivazioni della sentenza,molto ben argomentata e difficilmente ribaltabile,aprono un varco nel muro di omertà e di collusione delle banche con le autorità di controllo,per i sacrosanti risarcimenti giudiziari nel crack Parmalat da 20 miliardi di euro il quale,come ha giustamente affermato la dott.ssa Stefania Chiaruttini,consulente tecnico del Tribunale Penale di Milano,è potuto accadere perché è stata tenuta in vita un’azienda decotta,con la totale complicità delle autorità di controllo e della Centrale dei Rischi,che hanno nascosto la testa sotto la sabbia per non vedere.Sul sito www.adusbef.it è pubblicata integralmente tale prima sentenza Parmalat,che farà certamente scuola a consolidamento di orientamenti ben precisi della giurisprudenza. Il Presidente Elio Lannutti Roma,28.4.200528/04/2005
Documento n.4610