NON SOLO LATTE: ANCHE ALCUNE ACQUE MINERALI CONTENGONO SOSTANZE TOSSICHE
NON SOLO LATTE: ANCHE ALCUNE ACQUE MINERALI CONTENGONO SOSTANZE TOSSICHE PER LA SALUTE UMANA ! LO DIMOSTRA IL PATTEGGIAMENTO DI 2 AMMINISTRATORI DI SOCIETA’ CONDANNATI DAL TRIBUNALE DI BARI ! ADUSBEF,TRAMITE IL VICE-PRESIDENTE AVV. ANTONIO TANZA,AVEVA DENUNCIATO IL PERICOLO DI SOSTANZE TOSSICHE PRESENTI IN ALCUNE ACQUE MINERALI PRESENTI IN COMMERCIO,DESTINATE AL CONSUMO UMANO. Gli esposti denunce presentati da Adusbef alle Procure della Repubblica nel 2001, sulla presenza di sostanze tossiche all’interno di alcuni marchi di acque minerali al di sopra dei valori consentiti, erano fondate. Il giudice del Tribunale di Bari,dott.ssa Giovanna Campanile,ha accettato il patteggiamento di due amministratori di due società di acque minerali e una biologa di queste aziende, comminando una multa in guisa di una condanna alla pena finale di 3 mesi e 10 giorni di reclusione richiesta dal difensore degli imputati,per avere messo in commercio due marchi di acque minerali con valori alterati, potenzialmente pericolosi per la salute. Nelle acque dal marchio "Lilia" sono stati riscontrati valori di vanadio e arsenico superiori ai limiti di legge, nonché valori di rame, zinco e selenio, indicati come antiossidanti con effetti benefici per il corpo, inferiori a quanto dichiarato in etichetta. Per una seconda acqua minerale, "Toka" si è riscontrata la presenza di nitriti superiori al consentito. Le analisi sulle acque sono state compiute da bottiglie sequestrate in alcuni punti vendita in provincia di Bari. Matteo e Aurelia Traficante, rispettivamente a.d. delle società SIAM Monticchio Spa e Sorgente Traficante Srl, entrambe con sede in Rionero in Vulture (Potenza) e Anna Vincenza Lotito, biologa e responsabile della produzione e del commercio delle due acque, hanno patteggiato una multa di 3.800 euro per aver messo in commercio sostanze alimentari pericolose per la salute pubblica, ma in modo colposo. Inoltre, dovranno versare mille euro in favore della parte civile, l’associazione di consumatori Adusbef che aveva sollevato il caso. Gli imputati erano accusati del reato ex artt. 110 c.p., 444 c.p. (commercio di sostanze alimentari nocive), 515 e 516 c.p.; art. 5 lett. b) legge 30 aprile 1962 n. 283 (vendita, detenzione e distribuzione di bevande in cattivo stato di conservazione); A) del reato ex artt. 110 c.p., 444 c.p. (commercio di sostanze alimentari nocive), 516 c.p.; art. 5 lett. b) legge 30 aprile 1962 n. 283 (vendita, detenzione e distribuzione di bevande in cattivo stato di conservazione); 81 c.p. per avere TRAFICANTE Matteo e LOTITO Anna Vincenza in concorso tra loro, in qualità di Amministratore delegato il primo e responsabile del laboratorio di analisi interno all’azienda nonchè della produzione e commercializzazione la seconda, prodotto ed immesso nel circuito commerciale per il consumo umano, acqua minerale effervescente naturale “TOKA” pericolosa per la salute pubblica, non genuina ed in cattivo stato di conservazione, per la presenza di valori di nitriti (0,07 mg/l) superiore al limite fissato (0,03 mg/l) dal D.M. 12.11.1992, n.542. Il tutto con riferimento al campione di acqua minerale “TOKA” lotto L 23 348B prelevato in Monopoli (BA) il 28.11.2002 presso il Supermercato “CISETTE”, viale Aldo Moro n. 32. Fatti commessi in Monopoli (BA) ed altri luoghi a partire dal 28.11.2002. B) Per avere, TRAFICANTE Aurelia e LOTITO Anna Vincenza, in concorso tra loro, in qualità di amministratore delegato la prima e responsabile del laboratorio di analisi interno all’azienda nonchè della produzione e commercializzazione la seconda, prodotto ed immesso nel circuito commerciale per il consumo umano, acqua minerale naturale “Lilia” contenente valore dell’ARSENICO superiore al limite previsto alle acque destinate al consumo umano (D.L.vo 31/2001), nonché valori difformi in quanto inferiori al dichiarato in etichetta, dei componenti RAME, ZINCO e SELENIO, indicati come principali oligoelementi antiossidanti che possano prevenire o curare patologie umane, così rendendo un prodotto destinato al consumo alimentare non genuino. Il tutto con riferimento al campione di acqua minerale “LILIA” lotto 12 186 prelevato in Modugno (BA) il 10.07.2002 presso Supermercato “SIGMA X marzo s.r.l.”, sito in via x marzo 108.Fatti commessi in Modugno (BA) ed altri luoghi a partire dal 10.07.2002. Il Presidente Elio Lannutti Roma,25.11.2005 TESTO DELLA SENTENZA TRIBUNALE di BARI Sezione Distaccata di Modugno Sentenza n. 127/05 Procedimento Penale n. 9124/02 RGNR e n. 116/05 RG Trib. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Bari – Sez. distaccata di Modugno, dr.ssa Giovanna CAMPANILE, nell’udienza del 16.11.2005 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della motivazione la seguente SENTENZA Nei confronti di: 1. TRAFICANTE Matteo, n. Bari il 06.07.44, residente in Rionero in Vulture (PZ) via Estramurale Mazzini, 12; elett. dom.to presso Azienda S.I.A.M. Monticchio S.p.A., di Rionero in Vulture (PZ) Loc. Monticchio Bagni; LIBERO CONTUMACE 2. LOTITO Anna Vincenza, n. a Sala Consilina il 15.11.58, residente in Melfi, via Ferrara n. 3, elett. dom.ta presso la sede dell’Azienda Sorgente Traficante Srl di Rionero in Vulture (PZ) località C.da La Francesca; LIBERA CONTUMACE 3. TRAFICANTE Aurelia, nata a Bari il 23 marzo 1942, residente in Rionero in Vulture (PZ) via Roma n. 212, elett. Dom.to presso Azienda Sorgente Traficante S.r.l. di Rionero in Vulture (PZ) Loc. C.da La Francesca; LIBERA CONTUMACE IMPUTATI TRAFICANTE Matteo e LOTITO Anna Vincenza A) del reato ex artt. 110 c.p., 444 c.p. (commercio di sostanze alimentari nocive), 516 c.p.; art. 5 lett. b) legge 30 aprile 1962 n. 283 (vendita, detenzione e distribuzione di bevande in cattivo stato di conservazione); 81 c.p. (continuazione); per avere TRAFICANTE Matteo e LOTITO Anna Vincenza in concorso tra loro, in qualità di Amministratore delegato il primo e responsabile del laboratorio di analisi interno all’azienda nonchè della produzione e commercializzazione la seconda, prodotto ed immesso nel circuito commerciale per il consumo umano, acqua minerale effervescente naturale “TOKA” pericolosa per la salute pubblica, non genuina ed in cattivo stato di conservazione, per la presenza di valori di nitriti (0,07 mg/l) superiore al limite fissato (0,03 mg/l) dal D.M. 12.11.1992, n.542. Il tutto con riferimento al campione di acqua minerale “TOKA” lotto L 23 348B prelevato in Monopoli (BA) il 28.11.2002 presso il Supermercato “CISETTE”, viale Aldo Moro n. 32. Fatti commessi in Monopoli (BA) ed altri luoghi a partire dal 28.11.2002. TRAFICANTE Aurelia e LOTITO Anna Vincenza B) del reato ex artt. 110 c.p., 444 c.p. (commercio di sostanze alimentari nocive), 515 e 516 c.p.; art. 5 lett. b) legge 30 aprile 1962 n. 283 (vendita, detenzione e distribuzione di bevande in cattivo stato di conservazione); 81 c.p. (continuazione) per avere TRAFICANTE Aurelia e LOTITO Anna Vincenza, in concorso tra loro, in qualità di amministratore delegato la prima e responsabile del laboratorio di analisi interno all’azienda nonchè della produzione e commercializzazione la seconda, prodotto ed immesso nel circuito commerciale per il consumo umano, acqua minerale naturale “Lilia” contenente valori di VANADIO ed ARSENICO superiori al limite previsto dalle acque destinate al consumo umano (D.M. 10.11.1999 e D. Lgs 31/2001), nonchè valori difformi in quanto inferiori al dichiarato in eticchetta, dei componenti RAME, ZINCO e SELENIO, indicati come principali oligoelementi antiossidanti che possano prevenire o curare patologie umane, così rendendo un prodotto destinato al consumo alimentare non genuino. Il tutto con riferimento al campione di acqua minerale “LILIA” lotto L 2 247B prelevato in Giovinazzo (BA) il 10.10.2002 presso “Centro Distribuzione Martino” di Turturro Francesco, sito in via Bitonto n. 64/65. Fatti commessi in Giovinazzo (BA) ed altri luoghi a partire dal 10.10.2002. TRAFICANTE Aurelia e LOTITO Anna Vincenza C) del reato ex artt. del reato ex artt. 110 c.p., 515 e 516 c.p.; 81 c.p. (continuazione) per avere, TRAFICANTE Aurelia e LOTITO Anna Vincenza, in concorso tra loro, in qualità di amministratore delegato la prima e responsabile del laboratorio di analisi interno all’azienda nonchè della produzione e commercializzazione la seconda, prodotto ed immesso nel circuito commerciale per il consumo umano, acqua minerale naturale “Lilia” contenente valori difformi, in quandto inferiori al dichiarato in etichetta, dei componenti RAME, ZINCO e SELENIO, incicati come principali oligoelementi antiossidanti che possano prevenire o curare patologie umane. Il tutto con riferimento al campione di acqua minerale “LILIA” lotto L2 169 prelevato in Modugno (BA) il 10.07.2002 presso Supermercato “DI MEGLIO”, sito in via Roma n. 72-74. Fatti commessi in Modugno (BA) ed altri luoghi a partire dal 10.07.2002. TRAFICANTE Aurelia e LOTITO Anna Vincenza D) del reato ex artt. del reato ex artt. 110 c.p., 444 c.p. (commercio di sostanze alimentari nocive), 515 e 516 c.p.; art. 5 lett. b) legge 30 aprile 1962 n. 283 (vendita, detenzione e distribuzione di bevande in cattivo stato di conservazione); 81 c.p. (continuazione) per avere, TRAFICANTE Aurelia e LOTITO Anna Vincenza, in concorso tra loro, in qualità di amministratore delegato la prima e responsabile del laboratorio di analisi interno all’azienda nonchè della produzione e commercializzazione la seconda, prodotto ed immesso nel circuito commerciale per il consumo umano, acqua minerale naturale “Lilia” contenente valore dell’ARSENICO superiore al limite previsto alle acque destinate al consumo umano (D.L.vo 31/2001), nonché valori difformi in quanto inferiori al dichiarato in etichetta, dei componenti RAME, ZINCO e SELENIO, indicati come principali oligoelementi antiossidanti che possano prevenire o curare patologie umane, così rendendo un prodotto destinato al consumo alimentare non genuino. Il tutto con riferimento al campione di acqua minerale “LILIA” lotto 12 186 prelevato in Modugno (BA) il 10.07.2002 presso Supermercato “SIGMA X marzo s.r.l.”, sito in via x marzo 108. Fatti commessi in Modugno (BA) ed altri luoghi a partire dal 10.07.2002. °°° Con l’intervento del P.M. Avv. Raffaele Landinetti V.P.O., giusta delega del 15.11.05 che ha concluso; della parte civile: dott. Merlino Pasquale rappresentato e difeso da Avv. Antonio Tanza; del difensore dell’imputato: avv. Francesco Rotunno, difensore di fiducia per tutti gli imputati, anche in sostituzione dell’Avv. Giancarlo Andreis, difensore di fiducia-assente, che ha concluso: preliminarmente il difensore chiedeva applicarsi la pena finale in mesi 3 e giorni 10 di reclusione; sostituita la pena detentiva ex art. 53 e ss. L.689/81 con la pena pecuniaria di Euro 3.800,00 ed Euro 100,00 di multa, pena finale Euro 3.900,00; il P.M. prestava il proprio consenso MOTIVAZIONE a seguito di indagini di P.G. Traficante Matteo, Lotto Anna Vincenza e Traficante Aurelia venivano tratte a giudizio per rispondere dei reati in epigrafe come rispettivamente ascritti. All’odierna udienza veniva ammessa la costituzione come parte civile di Merlino Pasquale; quindi, preliminarmente, il difensore degli imputati depositava richiesta scritta di applicazione della pena presentata dai propri assistiti al P.M. titolare delle indagini, il quale prestava consenso scritto. P.M. e difensore davano atto che la imputazione di cui all’art. 444 c.p. (commercio di sostanze alimentari nocive) doveva riqualificarsi nella corrispondente ipotesi colposa di cui all’art. 452 del codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica). La pena per ciascun imputato risulta conteggiata come segue: p.b. per il reato di cui all’art. 452 c.p.: 6 mesi di reclusione ed Euro 180,00 di multa; ridotta per le attenuanti generiche = mesi quattro di reclusione ed Euro 120,00 di multa ridotta per il rito = tre mesi e 10 giorni di reclusione ed Euro 100,00 di multa; convertita la pena detentiva con la pena pecuniaria di Euro 3.800,00 di multa, per la pena complessiva di Euro 3.900,00 di multa. Vista la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p; osservato che il comma secondo dell’art. 444 c.p.p. dispone che se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 c.p.p, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette, applica la pena richiesta; Visto il consenso del P.M.; • Osservato che nella specie non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento in quanto non sussistono ragioni per riconoscere che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità; • ritenuta la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, concordando con la riqualificazione in colposa della condotta di mezza in commercio di sostanze alimentari pericolose per la salute pubblica, non emergendo dagli atti elementi per asserire la sussistenza di una volontà dolosamente diretta a realizzare il predetto commercio; • ritenuta corretta la concessione delle attenuanti generiche, attesa la incensuratezza; • ritenuta la congruità della pena, tenuto conto dei criteri direttivi di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e, in particolare, del grado di gravità del fatto e della capacità a delinquere del prevenuto desunta, in mancanza di altri elementi dal certificato penale; • ritenuto, in concreto, che la pena può determinarsi nella misura indicata dalle parti; • rilevato che in favore della parte civile si deve unicamente provvedere alla liquidazione delle spese di costituzione, P.Q.M. Il Tribunale di Bari, Sezione Distaccata di Modugno, visti gli artt. 444 e ss. C.p.p., applica nei confronti di Traficante Matteo, Lotto Anna Vincenza e Traficante Aurelia, la pena di Euro 3.900,00 di multa. Liquida in favore della parte civile costituita le spese di costituzione nella misura di Euro 1.000,00. Modugno, 16 novembre 2005 Il Giudice Dott.ssa Giovanna Campanile Il Cancelliere Isabella Pappagallo25/11/2005
Documento n.5308