Mutui in valuta. Una sentenza del tribunale di Latina riapre la vicenda, dando ragione ad un utente difeso dall?avv. Pennacchia, delegato Adusbef .
COMUNICATO STAMPA USI, ABUSI E SOPRUSI BANCARI: ADUSBEF RIAPRE LA QUESTIONE DELLA ECCESSIVA ONEROSITA? DEI MUTUI IN VALUTA, CON UNA IMPORTANTE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LATINA CONTRO BANCA INTESA-BCI. IL CONTRATTO DI MUTUO INDICIZZATO IN YEN - CON UN TASSO DI INTERESSE RISULTANTE DA UN MINIMO DEL 14,52, FINO AD UN MASSIMO DEL 126,11 PER CENTO SU BASE ANNUA - E? NULLO E SONO DOVUTI SOLO GLI INTERESSI LEGALI ! DOPO TALE SENTENZA, CHE HA RICONOSCIUTO I SACROSANTI DIRITTI DI CENTINAIA DI MIGLIAIA DI CITTADINI, CHE SI INDEBITARONO IN VALUTA (ECU, YEN, FRANCHI SVIZZERI) IN VIRTU? DEI CATTIVI CONSIGLI DEGLI ISTITUTI DI CREDITO, DIVENTA PIU? FACILE BATTERE GLI ORDINARI SOPRUSI DELLE BANCHE. Per centinaia di migliaia di cittadini (600.000 solo i mutuatari in Ecu) che si indebitarono in valuta negli anni scorsi, grazie ai cattivi consigli delle banche, e che dovettero affrontare una vera e propria odissea dopo il settembre 1992 (uscita della vecchia lira dal sistema monetario europeo e svalutazione del 30 per cento), si riaccendono le speranze: quei contratti di mutui divennero eccessivamente onerosi e devono considerarsi nulli. Anche la trappola dei mutui in valuta è stata portata dall?Adusbef in Tribunale dove è stata registrata una importante vittoria: il giudice del Tribunale di Latina, dr. Antonio Perinelli, nella causa che opponeva un utente, assistito dall?avv. Cristiano Pennacchia - responsabile Adusbef di Latina e provincia - ha stabilito la nullità della clausola dell?atto di mutuo del 10.4.1992 che dà luogo ad interessi superiori al tasso legale per violazione dell?art.1284 del Codice Civile. Recita la sentenza: [?omissis?] ? ? che in base all?art. 3 della voce ? in secondo luogo? del contratto di erogazione, era stato previsto che la parte mutuataria potrà richiedere, in concomitanza con scadenze semestrali e con un congruo preavviso di almeno 40 giorni lavorativi, che a partire dal semestre successivo venga meno l?indicizzazione Yen giapponese. In tal caso, l?Istituto applicherà a suo insindacabile giudizio le condizioni in tale epoca previste per le erogazioni dei mutui indicizzati alle eurolire ???..; - che tali clausole di determinazione del tasso di interesse in misura ultralegale, sono nulle in quanto ? richiamando elementi estrinseci e futuri al contratto, non obbiettivamente individuabili, né accettabili, ma lasciati all?arbitrio del creditore - non soddisfatto il requisito della forma scritta ad substantiam , prescritto dall?art. 1284 c.c. per una valida pattuizione in tal senso; - che le menzionate clausole sono comunque vessatorie ai sensi e per gli effetti degli artt. 1469 bis e segg. c.c in quanto determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ed inoltre non risultano specificatamente approvate per iscritto ai sensi dell?art. 1341 c.c.; - che essendo nulle le clausole di determinazione del saggio ultralegale, quest?ultimo deve intendersi sostituito sx art. 1284 - 3° comma, da quello legale, e gli attori hanno diritto, pertanto, alla restituzione delle somme indebitamente percepite dall?Istituto in virtù delle clausole nulle e, per lo stesso titolo, al ricalcalo degli importi eventualmente dovuti all?Istituto stesso per le rate residue; - che gli attori hanno pagato tutte le rate maturate sino al semestre novembre 1999; [? omissis?] In conclusione, applicando gli interessi al tasso legale, secondo i conteggi del Consulente, gli attori patrocinati dall?avv. Pennacchia, dovrebbero restituire alla Banca 46.924,12 euro. Poiché hanno già versato 45.924,90 euro, il debito residuo ammonta ad euro 999, 29. E tanto ha stabilito il giudice Perinelli.17/04/2003
Documento n.3175