“ITALEASE: NON PAGATE, NE' SUBITE I RICATTI
COMUNICATO STAMPA “ITALEASE: NON PAGATE, NE' SUBITE I RICATTI A RIENTRARE DELLE ESPOSIZIONI ENTRO 8 GIORNI COME NELLA LETTERA MINATORIA RICEVUTA, MA DENUNCIATE LA BANCA PER TRUFFA ALLE COMPETENTI PROCURE DELLA REPUBBLICA.” E’ IL CONSIGLIO DI ADUSBEF, CHE DOPO AVER INVIATO DUE ESPOSTI DENUNCIA A PROCURA REPUBBLICA DI MILANO, IPOTIZZANDO I REATI DI INSIDER TRADING,AGGIOTAGGIO,OMESSA VIGILANZA DI CONSOB E BANKITALIA E TRUFFA, PUBBLICA SUL SUO SITO, UN FAC SIMILE DI AUTOTUTELA. Com’è noto, Italease ha piazzato a migliaia di clienti derivati-boomerang, contrabbandati come “operazioni di copertura dei rischi” e che invece ne amplificavano gli effetti ed erano costruiti in maniera "asimmetrica" con l'unica finalità di far conseguire guadagni illeciti alla banca e perdite certe ai contraenti. Sembra che tali prodotti,non abbiano neppure avuto le previste autorizzazioni. I prodotti-boomerang venduti da Banca Italease alla propria clientela,per un valore stimato oggi in 730 milioni di euro,erano del tutto asimmetrici: la banca era cioè tutelata, mentre per il cliente le protezioni erano solo apparenti. Quei 730 milioni che la banca ha pagato alle sette banche d'affari che hanno confezionato prodotti così rischiosi e che la rete di Italease ha piazzato a piene mani nel corso negli ultimi anni, pone una domanda elementare. Cosa erano alla fine questi prodotti per produrre un buco di tale entità ? La banca, nei contratti forniti da una dozzina di clienti ed esaminati dall’Adusbef, li denomina sempre Irs ( Interest rate swap) e in effetti c'è uno scambio di tassi tra cliente e banca. Ma si tratta di uno scambio del tutto asimmetrico: mentre dalla parte della banca figurano strutture semplici (in genere paga l'Euribor a 3 mesi) e prive di leve moltiplicative sui tassi, da quella del cliente figurano strutture complesse spesso con moltiplicatori sullo spread e in qualche caso con "memorie" incorporate. Che cosa vuol dire? Che quel differenziale sui tassi viene memorizzato la prima volta e ripagato per tutti i trimestri di vita utile del derivato. Insomma tutto fuorché dei prodotti di copertura come il più banale plain vanilla cioè un tasso fisso (sempre quello) valido per tutta la durata del debito da ripagare. Quello che doveva rivelarsi uno strumento di protezione per chi l'aveva comprato era in realtà un'arma innescata. Ai clienti, per come lo hanno veniva proposto così: una polizza di assicurazione contro il rialzo inaspettato dei tassi. Del resto quei derivati Irs, la banca continua a presentarli ancora oggi in un link sul suo sito Internet. "Il contratto Irs consente all'impresa, indebitata a tasso variabile di non subire le oscillazioni e le incertezze (...) il cliente ha l'opportunità di gestire e trasformare il tasso variabile in tasso fisso stabilendo così un prezzo del proprio indebitamento, per una durata prestabilita”. Nonostante tale evidente truffa contrattuale, mascherata dalle solite clausole già dichiarate nulle da molti Tribunali, Banca Italease ha inviato a migliaia di clienti la solita lettera minatoria, che intima loro di effettuare il rientro dell’esposizione debitoria entro 8 giorni. Per offrire ai clienti Italease strumenti reali di resistenza, oltre all’assistenza legale in sede civile, Adusbef ha pubblicato sul suo sito uno schema di esposto denuncia,da inoltrare alle competenti Procure della Repubblica. “In merito alle richieste di rientro delle esposizioni debitorie entro 8 giorni, il sottoscritto rappresentante legale,indotto a sottoscrivere un contratto squilibrato e quasi certamente truffaldino, così come ipotizzato dagli esposti denuncia presentati da Adusbef alla Procura della Repubblica di Milano, probabilmente senza neppure le previste autorizzazioni della Banca d'Italia,fa presente che non intende subire alcuna intimazione al rientro,ma anzi inoltra formale denuncia alla Procura della Repubblica per il reato di truffa contrattuale. Si inoltra infine formale diffida ad Italease a segnalare la ns. azienda alla Centrale Rischi di Bankitalia, riservandosi tutti i diritti e le azioni, sia in sede penale per l’eventuale reato di estorsione aggravata,che in sede civile per danni,in caso di comunicazione giudicata, nel caso di specie arbitraria,illegittima ed illegale”. Elio Lannutti (Presidente Adusbef) Roma,21.7.200723/07/2007
Documento n.6711