INTERESSI ANATOCISTICI SUI MUTUI DICHIARATI ILLEGITTIMI DALLA CASSAZIONE

in Comunicati stampa
COMUNICATO STAMPA USI ED ABUSI BANCARI: ANCHE GLI INTERESSI ANATOCISTICI SUI MUTUI SONO STATI DICHIARATI ILLEGITTIMI DALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE. PER ALMENO CENTOMILA MUTUATARI SI APRE IL DIRITTO AL RISARCIMENTO. SUL SITO WWW.ADUSBEF.IT FAC SIMILE RIMBORSO DA INOLTRARE ALLE BANCHE. La Suprema Corte di Cassazione (Presidente Rosario De Musis, Consigliere estensore Carlo De Chiara),con una recente (inedita ed ancora non entrata nel massimario) sentenza n. 20449/05 del 21 ottobre 2005, che ha condannato il San Paolo IMI a risarcire la pretesa della banca 15.702.259 lire alla data del 20 giugno 1990 per semestralità arretrate e spese ed a 16.514.711 lire per capitale residuo, ha eliminato la prassi bancaria del calcolo degli interessi anatocistici sugli interessi di mora maturati successivamente alla risoluzione dei mutui fondiari. Le banche infatti, intimano il precetto non già all’importo dei ratei scaduti del capitale residuo e degli interessi moratori,ma sull’intero importo delle rate a scadere,comprensive degli interessi di ammortamento,di molto superiori alla quota di capitale con interessi di mora anatocizzati e ricapitalizzati sulle rate stesse. In particolare, la Suprema Corte osserva che “ la risoluzione del contratto non compromette l’equilibrio economico tra la provvista (obbligazioni) e impieghi (mutui), atteso che gli interessi (moratori) anche sul capitale residuo continuano a maturare, dopo la risoluzione, al tasso convenzionale”. Ed ancora la risoluzione, dunque, non opera retroattivamente, ma opera per il futuro anticipando la scadenza dell’obbligazione di rimborso del capitale, la quale, però, conserva il suo titolo contrattuale; con la conseguente applicabilità, in caso di ulteriore ritardo nel rimborso stesso, degli interessi di mora al tasso in precedenza convenuto del contratto ai sensi del art. 1224 comma primo, ultima parte codice civile. Indubbiamente il riconoscimento di interessi al tasso convenzionale sul capitale residuo non corrisponde esattamente al riconoscimento dei medesimi interessi sulle rate a scadere, che comprendono, oltre alla quota capitale, anche gli interessi corrispettivi; ma l’esclusione di tale forma di anatocismo legale, legato alla disciplina della rata, non può dirsi ingiustificata a fronte dell’eliminazione del beneficio della dilazione per il debitore. In buona sostanza,la Corte di Cassazione ha ampliato anche ai mutui fondiari il divieto di anatocismo sulle rate dei mutui risoluti: dopo la risoluzione del mutuo, fondiario o non, sono dovuti solo ed esclusivamente gli interessi corrispettivi sul capitale residuo,non più quelli ricapitalizzati. Tale principio, già affermato per i mutui non fondiari, da Cass. Civ. del 28.02.2003, mette la parola fine alla prassi bancaria di ricapitalizzare oltre agli interessi (che vengono pagati all’inizio delle rate penalizzando la eventuale estinzione anticipata), anche le penalità (more) in caso di ritardato pagamento, vero e proprio nodo scorsoio al collo dei debitori. Sul sito www.adubsfe.it il fac simile (gratuito) da scaricare ed inviare alla propria banca, in caso di risoluzione (mancato pagamento di una o più rate) dei contratti, che interessa oltre 100.000 mutuatari alle prese di sopraggiunte difficoltà economiche. Il Presidente Elio Lannutti Roma,19.4.2006 Segue fac simile Raccomandata A.R. SPETT.LE BANCA Per conoscenza ADUSBEF VIA FARINI, 62 00185 - ROMA Luogo e data: OGGETTO: restituzione interessi anatocistici su mutuo fondiario risoluto. Spett,le Banca, a seguito della sentenza n. 20449/2005 emessa dalla I° Sezione della Suprema Corte di Cassazione e pubblicata in data 25/10/2005, io sottoscritto Sig. nato a residente in CHIEDO La restituzione degli interessi anatocistici applicati dal Vs. Istituto sulle rate a scadere del mutuo fondiario da me stipulato in data con rogito per Notar Decorsi infruttuosamente 15 gg. Dalla ricezione della presente, mi vedrò costretto a tutelare i miei interessi nelle opportune sedi amministrative, a mezzo del Presidente dell’Adusbef, dott. Elio Lannutti, e giudiziarie. Distitnti saluti

19/04/2006

Documento n.5907

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