IFIL-EXOR-CONVERTENDO FITA: DOPO I RINVII A GIUDIZIO PER AGGIOTAGGIO, ADUSBEF SI COSTITUIRA' PARTE CIVILE AL PROCESSO
COMUNICATO STAMPA IFIL-EXOR: DOPO I RINVII A GIUDIZIO PER AGGIOTAGGIO, ADUSBEF, CHE AVEVA DENUNCIATO SCANDALO DEL CONVERTENDO FIAT,SI COSTITUIRA’ PARTE CIVILE. Nonostante le sconvolgenti,stupefacenti e machiavelliche dichiarazioni di manager,dirigenti di primo livello e dei soliti banchieri,che avevano giustificato l’equity swap Ifil-Exor- Merril Lynch, un’operazione illegale, perché “il fine”,ossia la salvezza della Fiat con la quale anche Adusbef aveva espresso felicitazioni,giustifica i “mezzi” utilizzati,la Procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio di tutti i 5 soggetti chiamati in causa per l'equity swap di Ifil-Exor, quali Franzo Grande Stevens, Pierluigi Gabetti, Virgilio Marrone e, nella veste di persone giuridiche, Ifil e Giovanni Agnelli spa, Adusbef si costituirà parte civile. Adusbef che in data 27settembre 2005 inviò un articolato esposto alla Procura della Repubblica di Milano – espropriata dell’inchiesta a favore di Torino nel giugno 2006, quando la Procura Generale della Cassazione accolse la richiesta di trasferimento nel capoluogo piemontese avanzato dai legali della holding di Torino- ricostruendo i passaggi salienti dell’”affaire convertendo Fiat”, nell’esprimere apprezzamento per la decisione del gup Francesco Moroni, chiederà la costituzione di parte civile nel processo che si aprirà in Tribunale a Torino il prossimo 26 marzo,per far ristorare i gravissimi danni inferti ai risparmiatori,agli azionisti ed al mercato. Adusbef nel chiudere la denuncia,così scriveva:… ”Appare di immediata evidenza le condizioni di soggezione in cui è costretto il piccolo risparmiatore che continua ad essere preda dei grandi speculatori e a non essere in alcun modo tutelato. In questa condizione continua ad apparire beffardo il monito contenuto nell’art. 47 Cost. che – e bene ribadirlo- testualmente recita: la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito. Per questo si denunciano i fatti suesposti configurando a parere della scrivente, manifestamente illeciti penali, quantomeno sub specie di Art. 2638 C.C. Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, o quantomeno Art. 170-bis TUF (Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Consob),abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 180 e segg. TUF), aggiotaggio. L'equity swap permise a Ifil (la finanziaria di casa Agnelli) di conservare il controllo della Fiat nel 2005 alla vigilia del convertendo con le banche. La Procura,sulla scorta di una relazione della Consob, ha contestato il contenuto dei comunicati diffusi da Torino il 24 agosto 2005 dove si affermava che in quel momento non erano allo studio iniziative o progetti particolari sul titolo Fiat. Il giudice, dopo cinque ore e mezzo di camera di consiglio, sembra abbia accolto anche le tesi espresse dall’Adusbef nella denuncia,secondo le quali il testo unico delle leggi finanziarie, TUF punisce chi provoca "una sensibile alterazione dei prezzi". Roma,7.11.200810/11/2008
Documento n.7584