DERIVATI: UNICREDIT RECIDIVA,CONDANNATA NEL 1995. ADUSBEF AUDITA DAL PARLAMENTO

in Comunicati stampa
COMUNICATO STAMPA BANCHE: L’USO DI STRUMENTI DERIVATI, EMESSI PER FRODARE GLI UTENTI E CHE PUO’ CONCRETIZZARE ANCHE IPOTESI DI TRUFFA CONTRATTUALE DENUNCIATA DA ADUSBEF A 10 PROCURE DELLA REPUBBLICA,ARRIVA IN PARLAMENTO. ADUSBEF ED ALTRE ASSOCIAZIONI DEL CNCU AUDITE OGGI DALLA COMMISSIONE FINANZE CAMERA. BANCHE COME UNICREDIT ULTRA RECIDIVE,PERCHE GIA’ CONDANNATE NEL 1995. Adusbef,che nei mesi scorsi aveva presentato esposti denunce a 10 Procure della Repubblica contro il comportamento truffaldino di alcune banche come Unicredit, che aveva appioppato derivati capestro a migliaia di imprenditori (circa 31.000),con la promessa di garantirli contro il rischio di un aumento dei tassi, facendo subire al contrario perdite rilevanti, sarà ascoltata oggi dalla Commissione Finanze della Camera dei Deputati in merito all’indagine conoscitiva del Parlamento. Alcune sentenze di Tribunale hanno già condannato Unicredit ad un congruo risarcimento,perchè non ha rispettato,nei rapporti con i clienti quelle norme che impongono all'intermediario obblighi di correttezza, informazione, adeguatezza e trasparenza a tutela degli investitori e dei mercati finanziari (riassunti dall'articolo 21 del Tuf e indicati negli articoli 27, 28, 29, 61 e 62 del regolamento Consob 11522/98,né aver consegnato il necessario documento sui rischi generali degli investimenti, ovvero un'informazione più specifica sulle conseguenze degli strumenti finanziari utilizzati. Tra il 2000 e il 2001 migliaia di imprese, indotte (anche con le cattive maniere,minacce velate di criticità a rinnovare gli affidamenti) a garantirsi in sede di rinnovo del fido a sottoscrivere strumenti di copertura, hanno firmato contratti derivati,per coprire i rischi connessi all'eventuale rialzo dei tassi di interesse su finanziamenti ottenuti dalla stessa banca, hanno subito perdite rilevanti da contratti swap, ed è proprio per questo che Unicredit è stata sanzionata dalla Consob,ai primi di settembre 2007 con una multa da 780.000 euro,che rafforza i giudizi di risarcimento danno da inadempimento contrattuale. L’uso disinvolto di tali strumenti di copertura dai rischi dei tassi o dalla volatilità dei cambi, che ha ridotto sul lastrico migliaia di imprese (50.000 si stimano) con la garanzia che non scattava alcuna protezione seppur prevista e promessa dal contratto, oltre a far scattare la nullità del contratto stesso e una sua risoluzione come ha sancito il Tribunale di Torino,può concretizzare il reato di truffa contrattuale,così come ipotizzato dall’Adusbef negli esposti denunce inviati alle Procure della Repubblica, poiché dalle risultanze deriva che l’atto di acquisto di prodotto finanziari denominati IRS – Interest rate swap o similari, deve considerarsi nullo di pieno diritto per difetto di causa, integrando altresì a carico della banca la fattispecie di cui all’art. 640 c.p [truffa contrattuale che si realizza, secondo consolidata giurisprudenza - Cass. Sez. II, 15/01/1999, Solinas - quando uno dei contraenti pone in essere artifizi e raggiri diretti a tacere (c.d. truffa contrattuale omissiva) o dissimulare fatti tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l'altro contraente ad astenersi dal concludere quel contratto, ovvero a concluderlo in modo diverso]. Il gruppo Unicredit- si chiamava Credito Italiano- è recidivo nel frodare i clienti mediante strumenti derivati. Il Pretore di Legnano infatti, dottor Giovanbattista Francica, con una sentenza emessa in data 16.2.1995, ha confermato la sanzione inflitta dal Tesoro poiché ... “ammesso che, l'operatività sui Titoli di Stato possa considerarsi a basso rischio, ciò certo non può dirsi per i contratti derivati, quali i contratti di domestic currency swap, di cui è invece nota la estrema rischiosità: basti pensare come dagli atti del presente giudizio si rileva che l'esposto alla Consob dei clienti della banca (Vrespa e Brelotti) è stato originato da una perdita su tale operazione di oltre 600 milioni di lire ...”.“L’opponente - prosegue la dura sentenza ha sostenuto anche la non dolosità del comportamento sulla base del fatto che la Banca d'Italia, all’epoca dei fatti, non si era pronunciata sulla questione. Premesso che la sentenza della Corte Costituzionale cui fa riferimento del tutto a sproposito la difesa del Credito Italiano è, comunque, sufficiente rilevare come nel caso di sanzione amministrativa l'esistenza o meno del dolo è del tutto irrilevante ai fini della responsabilità”. “…Risulta evidente che la Banca era perfettamente a conoscenza delle univoche e reiterate interpretazioni emanate dalla Consob, organo preposto dalla legge al controllo del mercato mobiliare ed aveva scelto consapevolmente di non adeguarvisi perché, evidentemente non condivisibili. Non vi è chi non veda come tale comportamento, ben lungi dal potersi considerare inconsapevole, meriti, invece, una particolare stigmatizzazione. “P.Q.M. definitivamente pronunciando sul ricorso ex art.22 L.689/81 depositato il 9.12.1994 e proposto dal Credito italiano Spa, con sede in Genova,Via Dante, 1, avverso l'Ordinanza Ingiunzione emessa dal Ministero del Tesoro in data l0.11.1994, così decide: revoca il proprio Decreto in data 28.12.94 relativamente alla sospensione della esecuzione dell'Ordinanza Ingiunzione impugnata; rigetta l'opposizione e, per l'effetto, convalida il provvedimento e condanna il Credito Italiano al pagamento delle spese processuali .

14/11/2007

Documento n.6951

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