Da Adusbef Piemonte: BANCA SELLA NON TROVA I DOCUMENTI E RIMBORSA I BOND CIRIO A UNA COPPIA DI RISPARMIATORI BIELLESI

in Comunicati stampa
BANCA SELLA NON TROVA I DOCUMENTI E RIMBORSA I BOND CIRIO A UNA COPPIA DI RISPARMIATORI BIELLESI L’ADUSBEF OTTIENE DAL TRIBUNALE UN DECRETO INGIUNTIVO E COSTRINGE LA BANCA ALLA TRANSAZIONE. TUTELATO IL DIRITTO DEI RISPARMIATORI A OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE Avevano investito circa 15.000 euro in bond Cirio presso gli sportelli della Banca Sella, ma l’istituto di credito non riusciva più a trovare la documentazione relativa all’ordine di acquisto, così, davanti al decreto ingiuntivo del Tribunale di Biella, ha scelto di chiudere il contenzioso rimborsando il 70% della somma capitale. Per i due risparmiatori biellesi R. V. e N. A., residenti a Cavaglià (Biella), lo sfortunato investimento nelle obbligazioni della Cirio si è concluso con un risultato soddisfacente. Questa la vicenda. La Banca Sella invia a R. V. e N. A. una missiva attestante l’esecuzione, in data 29 novembre 2000, dell’ordine di acquisto di obbligazioni Cirio per l’ammontare di circa 15.000 euro. Non rammentando di aver dato tale ordine, i signori R. V. e N. A. il 31 agosto 2004 con missiva richiedono alla Banca l’invio di copia dell’ordine di acquisto. La Banca risponde che le ricerche esperite non hanno consentito di recuperare l’ordine. R. V. e N. A. si rivolgono all’avvocato Cecilia Ruggeri, coordinatrice dell’ufficio legale dell’Adusbef del Piemonte, che rinnova alla Banca la richiesta di tutta la documentazione relativa all’investimento in questione (11 gennaio 2005), ovvero copia del contratto deposito titoli con profilo dell’investitore e copia dell’ordine di acquisto. Il 27 gennaio 2005 la Banca Sella risponde alla richiesta, inviando una documentazione parziale e insufficiente, e ammettendo di non riuscire a reperire l’ordine di acquisto. “Le norme che regolano la negoziazione degli strumenti finanziari-spiega l’avvocato Cecilia Ruggeri-prevedono che gli ordini per l’acquisto devono essere conferiti in forma scritta o mediante ordine telefonico registrato. Il Regolamento Consob stabilisce che chi riceve l’ordine deve rilasciare un’attestazione cartacea e registrare su nastro magnetico gli ordini impartiti telefonicamente. Sempre la Consob stabilisce che gli intermediari devono mettere sollecitamente a disposizione dell’investitore che ne faccia richiesta i documenti e le registrazioni in loro possesso che lo riguardano”. Quindi, esiste un DIRITTO DELL’INVESTITORE a ottenere la disponibilità dei propri documenti cartacei e/o registrazioni. Sempre il Regolamento Consob stabilisce che i contratti, la documentazione e la corrispondenza devono essere conservati per un quinquennio dalla cessazione dei rapporti con gli investitori. Dal momento che l’ordine è stato impartito dai signori R. V. e N. A. in data 29 novembre 2000, la Banca Sella deve ancora essere in possesso dell’ordine di acquisto delle Obbligazioni Cirio che i due clienti avrebbero impartito, o, eventualmente dovrebbe conservare la registrazione elettronica dell’ordine (obbligo della durata di otto anni). Non riuscendo a ottenere tale documentazione dalla Banca, l’avvocato Cecilia Ruggeri in data 28 aprile 2005 fa ricorso al Tribunale di Biella chiedendo di emettere un decreto ingiuntivo di consegna dell’ordine cartaceo di acquisto dei bond Cirio e la registrazione elettronica dell’ordine stesso. Il Tribunale di Biella in data 30 maggio 2005 concede il decreto ingiuntivo riconoscendo il diritto soggettivo dei due risparmiatori a ottenere dalla Banca copia dei documenti relativi al loro investimento. A questo punto Banca Sella propone a R. V. e N. A. il pagamento del 70% della somma capitale, il mantenimento della proprietà dei titoli, oltre le spese legali. “Ritengo che questo tipo di procedimento-commenta Alessandro Di Benedetto, presidente Adusbef del Piemonte-poco sperimentato fin’ora sia particolarmente interessante in quanto alternativo alla causa ordinaria, quindi con tempi ridotti e costi più contenuti per il risparmiatore, e in grado di condurre a un risultato in via transattiva decisamente positivo. Credo che in questo modo si sia fatto un ulteriore passo in più nella difesa del diritto dei risparmiatori a ottenere senza scuse e ritardi dalle banche la documentazione di loro interesse”. ALESSANDRO DI BENEDETTO Pres. Regionale ADUSBEF BANCA SELLA NON TROVA I DOCUMENTI E RIMBORSA I BOND CIRIO A UNA COPPIA DI RISPARMIATORI BIELLESI L’ADUSBEF OTTIENE DAL TRIBUNALE UN DECRETO INGIUNTIVO E COSTRINGE LA BANCA ALLA TRANSAZIONE. TUTELATO IL DIRITTO DEI RISPARMIATORI A OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE Avevano investito circa 15.000 euro in bond Cirio presso gli sportelli della Banca Sella, ma l’istituto di credito non riusciva più a trovare la documentazione relativa all’ordine di acquisto, così, davanti al decreto ingiuntivo del Tribunale di Biella, ha scelto di chiudere il contenzioso rimborsando il 70% della somma capitale. Per i due risparmiatori biellesi R. V. e N. A., residenti a Cavaglià (Biella), lo sfortunato investimento nelle obbligazioni della Cirio si è concluso con un risultato soddisfacente. Questa la vicenda. La Banca Sella invia a R. V. e N. A. una missiva attestante l’esecuzione, in data 29 novembre 2000, dell’ordine di acquisto di obbligazioni Cirio per l’ammontare di circa 15.000 euro. Non rammentando di aver dato tale ordine, i signori R. V. e N. A. il 31 agosto 2004 con missiva richiedono alla Banca l’invio di copia dell’ordine di acquisto. La Banca risponde che le ricerche esperite non hanno consentito di recuperare l’ordine. R. V. e N. A. si rivolgono all’avvocato Cecilia Ruggeri, coordinatrice dell’ufficio legale dell’Adusbef del Piemonte, che rinnova alla Banca la richiesta di tutta la documentazione relativa all’investimento in questione (11 gennaio 2005), ovvero copia del contratto deposito titoli con profilo dell’investitore e copia dell’ordine di acquisto. Il 27 gennaio 2005 la Banca Sella risponde alla richiesta, inviando una documentazione parziale e insufficiente, e ammettendo di non riuscire a reperire l’ordine di acquisto. “Le norme che regolano la negoziazione degli strumenti finanziari-spiega l’avvocato Cecilia Ruggeri-prevedono che gli ordini per l’acquisto devono essere conferiti in forma scritta o mediante ordine telefonico registrato. Il Regolamento Consob stabilisce che chi riceve l’ordine deve rilasciare un’attestazione cartacea e registrare su nastro magnetico gli ordini impartiti telefonicamente. Sempre la Consob stabilisce che gli intermediari devono mettere sollecitamente a disposizione dell’investitore che ne faccia richiesta i documenti e le registrazioni in loro possesso che lo riguardano”. Quindi, esiste un DIRITTO DELL’INVESTITORE a ottenere la disponibilità dei propri documenti cartacei e/o registrazioni. Sempre il Regolamento Consob stabilisce che i contratti, la documentazione e la corrispondenza devono essere conservati per un quinquennio dalla cessazione dei rapporti con gli investitori. Dal momento che l’ordine è stato impartito dai signori R. V. e N. A. in data 29 novembre 2000, la Banca Sella deve ancora essere in possesso dell’ordine di acquisto delle Obbligazioni Cirio che i due clienti avrebbero impartito, o, eventualmente dovrebbe conservare la registrazione elettronica dell’ordine (obbligo della durata di otto anni). Non riuscendo a ottenere tale documentazione dalla Banca, l’avvocato Cecilia Ruggeri in data 28 aprile 2005 fa ricorso al Tribunale di Biella chiedendo di emettere un decreto ingiuntivo di consegna dell’ordine cartaceo di acquisto dei bond Cirio e la registrazione elettronica dell’ordine stesso. Il Tribunale di Biella in data 30 maggio 2005 concede il decreto ingiuntivo riconoscendo il diritto soggettivo dei due risparmiatori a ottenere dalla Banca copia dei documenti relativi al loro investimento. A questo punto Banca Sella propone a R. V. e N. A. il pagamento del 70% della somma capitale, il mantenimento della proprietà dei titoli, oltre le spese legali. “Ritengo che questo tipo di procedimento-commenta Alessandro Di Benedetto, presidente Adusbef del Piemonte-poco sperimentato fin’ora sia particolarmente interessante in quanto alternativo alla causa ordinaria, quindi con tempi ridotti e costi più contenuti per il risparmiatore, e in grado di condurre a un risultato in via transattiva decisamente positivo. Credo che in questo modo si sia fatto un ulteriore passo in più nella difesa del diritto dei risparmiatori a ottenere senza scuse e ritardi dalle banche la documentazione di loro interesse”. ALESSANDRO DI BENEDETTO Pres. Regionale ADUSBEF SEDE ADUSBEF del PIEMONTE Via Stupinigi, 10 – 10042 Nichelino (Torino) Tel. 011/62.79.720 – Fax 011/62.77.392, e-mail: aledibenedetto@libero.it Ufficio Stampa: Emanuele Rebuffini 338/3542780 rebuffini.e@libero.it BANCA SELLA NON TROVA I DOCUMENTI E RIMBORSA I BOND CIRIO A UNA COPPIA DI RISPARMIATORI BIELLESI L’ADUSBEF OTTIENE DAL TRIBUNALE UN DECRETO INGIUNTIVO E COSTRINGE LA BANCA ALLA TRANSAZIONE. TUTELATO IL DIRITTO DEI RISPARMIATORI A OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE Avevano investito circa 15.000 euro in bond Cirio presso gli sportelli della Banca Sella, ma l’istituto di credito non riusciva più a trovare la documentazione relativa all’ordine di acquisto, così, davanti al decreto ingiuntivo del Tribunale di Biella, ha scelto di chiudere il contenzioso rimborsando il 70% della somma capitale. Per i due risparmiatori biellesi R. V. e N. A., residenti a Cavaglià (Biella), lo sfortunato investimento nelle obbligazioni della Cirio si è concluso con un risultato soddisfacente. Questa la vicenda. La Banca Sella invia a R. V. e N. A. una missiva attestante l’esecuzione, in data 29 novembre 2000, dell’ordine di acquisto di obbligazioni Cirio per l’ammontare di circa 15.000 euro. Non rammentando di aver dato tale ordine, i signori R. V. e N. A. il 31 agosto 2004 con missiva richiedono alla Banca l’invio di copia dell’ordine di acquisto. La Banca risponde che le ricerche esperite non hanno consentito di recuperare l’ordine. R. V. e N. A. si rivolgono all’avvocato Cecilia Ruggeri, coordinatrice dell’ufficio legale dell’Adusbef del Piemonte, che rinnova alla Banca la richiesta di tutta la documentazione relativa all’investimento in questione (11 gennaio 2005), ovvero copia del contratto deposito titoli con profilo dell’investitore e copia dell’ordine di acquisto. Il 27 gennaio 2005 la Banca Sella risponde alla richiesta, inviando una documentazione parziale e insufficiente, e ammettendo di non riuscire a reperire l’ordine di acquisto. “Le norme che regolano la negoziazione degli strumenti finanziari-spiega l’avvocato Cecilia Ruggeri-prevedono che gli ordini per l’acquisto devono essere conferiti in forma scritta o mediante ordine telefonico registrato. Il Regolamento Consob stabilisce che chi riceve l’ordine deve rilasciare un’attestazione cartacea e registrare su nastro magnetico gli ordini impartiti telefonicamente. Sempre la Consob stabilisce che gli intermediari devono mettere sollecitamente a disposizione dell’investitore che ne faccia richiesta i documenti e le registrazioni in loro possesso che lo riguardano”. Quindi, esiste un DIRITTO DELL’INVESTITORE a ottenere la disponibilità dei propri documenti cartacei e/o registrazioni. Sempre il Regolamento Consob stabilisce che i contratti, la documentazione e la corrispondenza devono essere conservati per un quinquennio dalla cessazione dei rapporti con gli investitori. Dal momento che l’ordine è stato impartito dai signori R. V. e N. A. in data 29 novembre 2000, la Banca Sella deve ancora essere in possesso dell’ordine di acquisto delle Obbligazioni Cirio che i due clienti avrebbero impartito, o, eventualmente dovrebbe conservare la registrazione elettronica dell’ordine (obbligo della durata di otto anni). Non riuscendo a ottenere tale documentazione dalla Banca, l’avvocato Cecilia Ruggeri in data 28 aprile 2005 fa ricorso al Tribunale di Biella chiedendo di emettere un decreto ingiuntivo di consegna dell’ordine cartaceo di acquisto dei bond Cirio e la registrazione elettronica dell’ordine stesso. Il Tribunale di Biella in data 30 maggio 2005 concede il decreto ingiuntivo riconoscendo il diritto soggettivo dei due risparmiatori a ottenere dalla Banca copia dei documenti relativi al loro investimento. A questo punto Banca Sella propone a R. V. e N. A. il pagamento del 70% della somma capitale, il mantenimento della proprietà dei titoli, oltre le spese legali. “Ritengo che questo tipo di procedimento-commenta Alessandro Di Benedetto, presidente Adusbef del Piemonte-poco sperimentato fin’ora sia particolarmente interessante in quanto alternativo alla causa ordinaria, quindi con tempi ridotti e costi più contenuti per il risparmiatore, e in grado di condurre a un risultato in via transattiva decisamente positivo. Credo che in questo modo si sia fatto un ulteriore passo in più nella difesa del diritto dei risparmiatori a ottenere senza scuse e ritardi dalle banche la documentazione di loro interesse”. ALESSANDRO DI BENEDETTO Pres. Regionale ADUSBEF SEDE ADUSBEF del PIEMONTE Via Stupinigi, 10 – 10042 Nichelino (Torino) Tel. 011/62.79.720 – Fax 011/62.77.392, e-mail: aledibenedetto@libero.it Ufficio Stampa: Emanuele Rebuffini 338/3542780 rebuffini.e@libero.it

28/10/2005

Documento n.5212

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