CAOS FERROVIARIO: PANINI E COPERTE DOVEVA FORNIRLI TRENITALIA, COME PREVISTO DA REGOLAMENTO PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO.

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COMUNICATO STAMPA CAOS FERROVIARIO: PANINI E COPERTE DOVEVA FORNIRLI TRENITALIA, COME PREVISTO DA REGOLAMENTO PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO. PER TALI VIOLAZIONI TRENITALIA SARA’ CHIAMATA A RISARCIRE UTENTI FS. Panini e coperte evocate dall’ing. Moretti di FS,che dopo aver aumentato le tariffe ferroviarie di oltre il 30 per cento e non aver preventivato i disagi derivanti dal maltempo,ha cercato di addossare ai viaggiatori i costi ed i disagi di qualche spruzzata di neve, ha chiesto ai passeggeri lasciati all’addiaccio di portarsi i generi di conforto per viaggiare, devono essere forniti obbligatoriamente assieme all’assistenza dalla normativa europea numero 1371 del 2007, che pur elevando i rimborsi per il ritardo dei treni,da 25 minuti di ritardo per gli Eurostar Italia, 30 per gli Intercity, Eurocity nazionale ed Eurostar City, ad un’ora,obbliga l’impresa ferroviaria a fornire l’assistenza necessaria che è stata negata. Il regolamento n.1371 del Parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2007,relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, se aumenta i tempi di ritardo per garantire i rimborsi all'articolo 18, voce "Assistenza", recita testualmente: Articolo 18 Assistenza 1. In caso di ritardo all’arrivo o alla partenza, l’impresa ferroviaria o il gestore della stazione informa i passeggeri della situazione e dell’orario previsto di partenza e di arrivo non appena tale informazione è disponibile. 2. In caso di ritardo come previsto al paragrafo 1 di oltre 60 minuti, i passeggeri ricevono inoltre gratuitamente: a) pasti e bevande in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa, se sono disponibili sul treno o nella stazione o possono essere ragionevolmente forniti; b) sistemazione in albergo o di altro tipo, e il trasporto tra la stazione ferroviaria e la sistemazione, qualora risulti necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare,ove e allorché sia fisicamente possibile; c) se il treno è bloccato sui binari, il trasporto tra il treno e la stazione ferroviaria, a un punto di partenza alternativo o alla destinazione finale del servizio, ove e allorché sia fisicamente possibile. 3. Se il servizio ferroviario non può più essere proseguito, l’impresa ferroviaria organizza quanto prima possibile servizi di trasporto alternativi per i passeggeri. 4. Su richiesta del passeggero, l’impresa ferroviaria certifica sul biglietto che il treno ha subito ritardo, ha causato la perdita di una coincidenza o è stato soppresso, a seconda dei casi. 5. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, l’impresa ferroviaria presta particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta e dei loro accompagnatori. In caso di ritardo all'arrivo o alla partenza di oltre 60 min (non c'è scritto per maltempo o altre cause, ma semplicemente ritardo, includendo anche il maltempo), Trenitalia dove offrire l’obbligatoria assistenza ai propri passeggeri, fornendogli GRATUITAMENTE pasti e bevande in quantità ragionevole, sistemazione in albergo,ed altri generi di conforto.. Pouichè non si può recepire un regolamento CE 1371/2007 di comodo e solo per ciò che riguarda i rimborsi, escludendo la necessaria assistenza che è stata negata,come risulta dalle cronache di migliaia di viaggiatori lasciati all’addiaccio ed al gelo,Federconsumatori e Adusbef chiameranno Trenitalia a rispondere in Tribunale, ai sensi e per gli effetti della class action,che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2010. Questi manager buoni a risanare i bilanci rincarando le tariffe ferroviarie letteralmente raddoppiate in tre anni con un netto peggioramento della qualità del servizio erogato,devono imparare a non farsi beffe dei passeggeri lasciati alla mercè del maltempo, senza neppure chiedere doverose scuse con analogo risarciemnto spontaneo dei danni inferti.

23/12/2009

Documento n.8349

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