CALCIO: NOMINA DEL PROF. GUIDO ROSSI A COMMISSARIO DELLA FEDERCALCIO,
CALCIO: LA NOMINA DEL PROF. GUIDO ROSSI A COMMISSARIO DELLA FEDERCALCIO, PUO’ CONTRIBUIRE A RASSENERARE IL CLIMA ED A RISCRIVERE NUOVE REGOLE CONDIVISE A TUTELA DIRITTI DEGLI UTENTI E CONSUMATORI SPORTIVI FRODATI. CERTI CHE IL PROF. ROSSI, OLTRE ALLE PUNIZIONI ESEMPLARI VERSO GIUSTIZIA SPORTIVA DISATTENTA, SOCIETA’ ED ARBITRI, SAPRA’ TROVARE RAPIDI TAVOLI DI CONCILIAZIONE PER RISARCIRE UTENTI,TIFOSI ED AZIONISTI TRUFFATI DA SISTEMA COLLUSIVO E RAMIFICATO DI POTERE, CHE CERCA DISPERATAMENTE DI SCARICARE, SOLTANTO SU LUCIANO MOGGI, IL RUOLO DI CAPRO ESPIATORIO. La nomina del Prof. Guido Rossi a commissario della Federazione Italiana Giuoco Calcio,può contribuire a rassenerare il clima torbido,scoperchiato solo dal lavoro della magistratura penale alla quale va la gratitudine di Adusbef e dei consumatori, che ruota intorno al calcio e che in poco tempo, ha reso ancor più grave il pesante discredito internazionale dell’Italia nel mondo, arrecato dallo scandalo della Banca d’Italia e del “faziogate”. Il prof. Rossi,che gode della stima unanime dei consumatori, dovrà rifondare il calcio come sport spezzando quegli intrecci torbidi tra affari ed economia, riscrivendo nuove regole condivise anche con l’apporto delle associazioni di tutela,ma per adempiere a questa alta missione, dovrà fare piazza pulita di quel muro di gomma che,alla stessa stregua di ciò che fu eretto attorno alla Banca d’Italia, ha consentito di praticare la più diffusa illegalità ad un sistema diffuso di potere, che vorrebbe far credere fosse stato manovrato soltanto dal direttore della Juventus. Sta al prof. Rossi dare segnale chiari ed inequivocabili di pulizia e moralità nel calcio, cominciando a sanzionare tutti coloro che hanno violato, in primis le regole sportive,nella più totale indifferenza di una giustizia sportiva quantomeno disattenta se non complice delle malefatte arbitrali, con la sacrosanta sospensione cautelativa di arbitri, calciatori e dirigenti coinvolti a vario titolo nell'inchiesta della magistratura ordinaria,che assume un ruolo di supplenza per la legalità sempre più spesso violata,che si vorrebbe imbavagliare anche con stravaganti proposte di legge, che tenderebbero ad impedire l’utilizzo del formidabile strumento delle intercettazioni telefoniche. Poiché milioni di sportivi,tifosi,abbonati,scommettitori,piccoli azionisti,sono stati truffati da un sistema di potere parallelo che addomesticava le partite violando leggi ed ordinamenti,ci permettiamo di chiedere al prof. Guido Rossi l’apertura di un tavolo di conciliazione in seno alla Federcalcio,per dare un segnale forte alla volontà di cambiamento,e quantificare rapidamente i risarcimenti spettanti ai cittadini frodati, evitando così migliaia di cause civili, promosse anche con l’impulso delle associazioni dei consumatori. A tal fine, Adusbef richiama il parere dell’avv. Antonio Tanza,che ha individuato i soggetti che dovranno essere chiamati in giudizio,in assenza di procedure conciliative più rapide ed attente ai diritti dei consumatori. Il presidente Elio Lannutti Roma,16.5.2006 Calcio scommesse truccato: chi paga? AVV. ANTONIO TANZA (VICE PRESIDENTE ADUSBEF) L’utente che scommette o che formula dei pronostici sui risultati delle competizioni sportive ha il diritto che le stesse competizioni si svolgano secondo le regole della correttezza, in modo da garantire la parità di chances. Il pagamento della schedina, la correttezza della compilazione e la consegna della stessa, secondo le modalità del regolamento, costituiscono l’obbligazione dell’utente. Dall’altra parte vi sono gli enti che gestiscono le scommesse e lucrano parte delle stesse (infatti, solo parte del monte delle scommesse viene devoluta nelle vincite) e, pertanto, hanno il dovere di garantire la correttezza e la regolarità della gara. Nel momento in cui si verifica una forzatura della regolarità del gioco a causa di terze persone (calciatori ed arbirtri) ne deriva la responsabilità di chi doveva garantire la liceità della competizione e che ha omesso o trascurato la vigilanza necessaria per evitare l’evento. Detta responsabilità da “culpa in vigilando” non può che gravare sugli enti che gestiscono e lucrano sulle scommesse, in quanto il verificarsi del fatto delittuoso prova la inidoneità e/o omissione dei mezzi necessari e sufficienti per evitare l’evento. Se così non fosse, sarebbe privo di causa negoziale l’arricchimento derivante a tali enti dalle scommesse: verrebbe a mancare da parte di detti enti la controprestazione (della garanzia del corretto e leale svolgimento della competizione) a fronte del pagamento della scommessa. Pertanto, gli enti gestori delle scommesse sul gioco del calcio hanno un obbligo contrattuale al corretto adempimento della loro obbligazione: per l’art. 1218 c.c. “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Il garantire la correttezza nella gara non è impossibile (se così non fosse si dovrebbe vietare il totocalcio), mentre il verificarsi dell’evento prova, in se e per sé, la mancanza di mezzi idonei ad evitarlo. Solo ora, dopo le indagini della Procura, si sono resi pubblici episodi verificatisi nei vari campi che avrebbero dovuto allarmare qualsiasi persona con un minimo di responsabilità. Altri articoli (artt. 1223, 1375, 1176, ecc..del codice civile garantiscono, sotto altri profili, il corretto adempimento delle obbligazioni). Se detti enti sostengono che non hanno l’obbligo di garantire la correttezza della gara, verrebbero meno il sinallagma contrattuale (ovvero la corrispettività delle reciproche obbligazioni) e la stessa causa negoziale, con la conseguenza di un illegittimo arricchimento da parte degli stessi enti da cui discende il correlativo obbligo di restituire tutte le somme incassate dalle schedine giocate. Infatti per l’art. 2041 c.c. “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda”. Se, infine, non si vuole qualificare l’obbligo degli enti garanti delle scommesse come un obbligo contrattuale, questi sono comunque tenuti a rispondere del loro operato omissivo, quale ne sia la gravità, in quanto per l’art. 2043 c.c. “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” e quindi anche qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che non lo ha impedito a risarcirlo. La platealità di alcune condotte poste in essere dagli odierni indagati pone gli enti nell’evidente violazione dei loro obblighi di vigilanza e controllo.16/05/2006
Documento n.5971