BANCA ITALEASE: ADUSBEF CHIEDE A BANKITALIA L’AVVIO DI IMMEDIATE PROCEDURE DI COMMISSARIAMENTO

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COMUNICATO STAMPA BANCA ITALEASE: ADUSBEF CHIEDE A BANKITALIA L’AVVIO DI IMMEDIATE PROCEDURE DI COMMISSARIAMENTO ! E’ INACCETTABILE CHE UNA BANCA, CHE HA MESSO IN ATTO INGEGNOSI MECCANISMI FRAUDOLENTI A DANNO DELLA CLIENTELA,POSSA CONTINUARE AD ESERCITARE L’ATTIVITA’ BANCARIA, COME SE NULLA FOSSE ! BANKITALIA DEVE COMINCIARE A DARE SEGNALI CONCRETI DI TRASPARENZA E RIGORE, PER INVERTIRE TENDENZE TRUFFALDINE A DANNO UTENTI. Dopo le denunce demagogiche e populiste del Governatore Draghi contro gli altissimi costi del denaro,con mutui e prestiti personali più alti di un punto rispetto alla media Ue ed il richiamo, anch’esso fatto all’assemblea dell’Abi,in merito ai prodotti derivati, è arrivata l’ora di passare ai fatti con segnali tangibili di discontinuità e di rigore, verso Istituti di Credito adusi da tempo a vessare gli utenti, anche mediante il collocamento di prodotti di risparmio truffaldini. E’ il caso di Banca Italease,che ha piazzato prodotti-boomerang venduti alla propria clientela, per un valore stimato oggi in 700 milioni di euro del tutto asimmetrici: la banca era cioè tutelata, mentre per il cliente le protezioni erano solo apparenti. Tecnicamente mentre dalla parte della banca figurano strutture semplici (in genere paga l'Euribor a 3 mesi) e prive di leve moltiplicative sui tassi, da quella del cliente figurano strutture complesse spesso con moltiplicatori sullo spread e in qualche caso con "memorie" incorporate. Che cosa vuol dire? Che quel differenziale sui tassi viene memorizzato la prima volta e ripagato per tutti i trimestri di vita utile del derivato. Insomma tutto fuorché dei prodotti di copertura come il più banale plain vanilla cioè un tasso fisso (sempre quello) valido per tutta la durata del debito da ripagare. Scrive “Il Sole 24 Ore:” Per quello che abbiamo potuto analizzare sono prodotti speculativi. Ad es. in un contratto dopo un solo anno la differenza tra l'Euribor e il prezzo d'esercizio prefissato si applica, nella peggiore delle ipotesi, per ben 4,5 volte e poi con l'aggiunta di 0,95% di spread si perpetua su ben 16 trimestri di vita per un totale di 72 volte. O, detto in altri termini, il valore nominale cui è esposto il cliente non è più di 430mila, ma si tramuta addirittura in 31 milioni circa di euro ".. E così quello che veniva venduto come strumento di protezione, era in realtà un'arma innescata. Ai clienti, invece veniva proposto così: una polizza di assicurazione contro il rialzo inaspettato dei tassi”. Con esposto-denuncia del 5.07.2007 (ed integrazione del 19.07.2007) alla Procura della Repubblica di Milano, ADUSBEF ha chiesto l’apertura formale di indagini a carico degli amministratori Banca Italease, ipotizzando quantomeno i reati di truffa, insider trading ed aggiotaggio, per aver venduto prodotti propagandati per garantire i clienti contro le oscillazioni e le incertezze dei tassi,che già si sapeva non potevano offrire alcuna garanzia né coperture dai rischi degli aumenti dei tassi, nonché ipotizzando il concorso per fatto omissivo in capo a Collegio sindacale di Banca Italease, Consob e Bankitalia o, quantomeno la fattispecie di omessa vigilanza. Poiché BANCA ITALEASE ha frettolosamente prospettato all’atto della sottoscrizione con le modalità fraudolente di cui sopra lo strumento in derivati come “mezzi di protezione”; che in base alle Condizioni Generali di Contratto (c.d. Accordo quadro) e precisamente alla lett. “A” delle premesse risulta che “le Parti intendono concludere tra loro una o più operazioni, in via esemplificativa e non esaustiva, (le"Operazioni") finalizzate, di volta in volta, a limitare i rischi di cambio o i rischi di oscillazione dei tassi di interesse derivanti dalle rispettive posizioni debitorie o creditorie, a fissare livelli massimi di costo o livelli minimi di rendimento di indebitamenti o impieghi di tasso variabile, a convertire i flussi di interesse su dette posizioni creditorie o debitore da tasso variabile a tasso fisso, o viceversa, ovvero i rischi di oscillazione del prezzo di determinate merci; che viceversa il prodotto in concreto venduto presenta caratteristiche del tutto diverse da quelle prospettate configurandosi, in ultima analisi come mezzo di sicuro lucro per la banca e speculare danno per il contraente; che la banca era pienamente consapevole di vendere un aliud pro alio e come tale in mala fede, dato che la stessa procede poi a carico degli inadempienti all’iscrizione in CAI – Centrale di allarme interbancaria catalogando in Tipo Attività con “Codice 53 Altri contratti Derivati", e non con “Codice 56” proprio degli SWAPS segno inequivoco che il prodotto venduto non è un derivato puro come lo swaps. Ed anche sulla voce “Tipo d'importo seleziona "Crediti in corso di Ristrutturazione", in luogo di CREDITI NON SCADUTI”. Dalle suesposte premesse e risultanze deriva che l’atto di acquisto del prodotto finanziario denominato IRS – Interest rate swap deve considerarsi nullo di pieno diritto per difetto di causa integrando altresì a carico della banca la fattispecie di cui all’art. 640 c.p [truffa contrattuale che si realizza, secondo consolidata giurisprudenza - Cass. Sez. II, 15/01/1999, Solinas - quando uno dei contraenti pone in essere artifizi e raggiri diretti a tacere (c.d. truffa contrattuale omissiva) o dissimulare fatti tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l'altro contraente ad astenersi dal concludere quel contratto, ovvero a concluderlo in modo diverso]. Per le suesposte ragioni Adusbef ha chiesto al dr. Draghi, posto che gli organismi amministrativi (cda,collegio sindacale di Banca Italease) sono gli stessi, di avviare immediate procedure previste art.70 del Testo Unico Bancario (Commissariamento). Elio Lannutti (Presidente Adusbef) Roma,23.7.2007 Il fac simile di denuncia pubblicato sul sito: www.adusbef.it Al Legale rapp.te p.t Banca Italease S.pA Via Cino Del Duca, 12- 20122 Milano LETTERA RACCOMANDATA A.R. Alla Procura della Repubblica c/o Tribunale Ordinario Via Freguglia, 1 20122 – MILANO procura.milano@giustizia.it Fax 025457068 Al Consigliere di Stato Prof. Antonio Catricalà - Presidente AGCM Autorità Garante Concorrenza e Mercato Piazza G. Verdi 6/a, 00199 – Roma Fax 0685821256 Al dott. Mario Draghi Governatore della Banca d’Italia Via Nazionale 91 - 00184 Roma Fax 0647924594 Al Prof. Lamberto Cardia Presidente CONSOB Via G.B Martini 3 - 00198 Roma Fax 06 8417707 BANCA ITALEASE: SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI DERIVATI “FALSI SWAP”. NULLITA’ ASSOLUTA DEL CONTRATTO. TRUFFA CONTRATTUALE (ART. 640 C.P.). INDEBITA RICHIESTA DI PAGAMENTO POSIZIONI DEBITORIE. ACCORDO QUADRO: DIFFIDA A NON IMPUTARE I PAGAMENTI PER LE RATE DEI FINANZIAMENTI ALLE FALSE RICOPERTURE. DIFFIDA ALLA BANCA D’ITALIA A NEGARE L’ISCRIZIONE ALLA C.A.I.- CENTRALE D’ALLARME INTERBANCARIA. RICHIESTA DOCUMENTI. Il sottoscritto…………….................................... nato a ..................................... e residente a…………….............. titolare /amministratore di…………………………..................... (ditta, spa, srl, snc, ecc.) espone e denuncia quanto segue. PREMESSO che in data........................... veniva stipulato un contratto di finanziamento (specificare mutuo, leasing immobiliare) con BANCA ITALEASE SPA per l'ammontare di €.....................................(specificare l'importo del finanziamento); che a garanzia del suddetto credito veniva iscritta ipoteca per €.......................... (specificare ove ricorra); che SOLO all'atto della stipula il sig./dott……………. (indicare il nominativo del preposto della banca se a conoscenza), subordinava l’erogazione del suddetto credito, alla sottoscrizione di prodotti finanziari finalizzati, - secondo la sua descrizione - alla tutela dal rischio della fluttuazione dei tassi d'interesse; Che conseguentemente mi vedevo costretto ad acquistare ………………….. (indicare gli estremi del prodotto) qualificati come INTEREST RATE SWAP per la somma di € ………………( indicare il valore nominale) con effetti a far data ………..(data iniziale) fino a …………...(data finale) attraverso, peraltro, mero scambio di telefax tra me e la banca; Che successivamente in base a generiche, equivoche e comunque non meglio specificate, negativi andamenti del mercato mi vedevo costretto a pagare (indicare le rimesse e le date) a) € ………………in data…..……; b) € ………………in data…..……; c) € ………………in data…..……; d) € ………………in data…..……; (aggiungere se del caso) 6 Con lettera datata 4 luglio 2007, e a me pervenuta nei giorni scorsi BANCA ITALEASE mi invitava e diffidava ad effettuare immediatamente il pagamento di € …………………… entro 8 (otto) giorni, in considerazione che l’andamento del (a me ignoto) mark- to- market, delle posizioni registrava alla data…………… il saldo negativo di cui alla richiesta. Ciò in virtù di un non meglio precisato “Accordo quadro” che regola l’operatività in strumenti finanziari derivati tra BANCA ITALEASE SPA e il contraente, disponendo unilateralmente il vincolo sulle somme a credito presenti sul conto corrente presenti e future e, conseguentemente imputando tutti i pagamenti, ivi inclusi quelli relativi alle rate del finanziamento, a debito della presunta esposizione debitoria derivante dagli interest rate swap. 7 che, successivamente, in data ………… venivo contattato dal sig./dott. ………………………. (responsabile di Banca Italease di ………………….) per urgenti comunicazioni, fissando un appuntamento per il giorno ………………….. In quella sede mi veniva richiesta il pagamento immediato di €……………………. a saldo e stralcio di ogni pretesa, corrispondente al……..% (indicare la percentuale della somma richiesta rispetto al valore nominale del contratto di swap) a fini transattivi. Tale proposta appariva manifestamente inaccettabile in quanto oltremodo onerosa e comunque illecita e/o indebita anche per le ragioni che seguono. PER CONTRO 1) ho sottoscritto il contratto relativo ai prodotti finanziari in derivati in conseguenza della condotta fraudolenta, ingannevole ed estorsiva della banca che nel periodo antecedente alle trattative finalizzate all’erogazione del finanziamento non mi aveva mai posto la subordinata dell’acquisto dei prodotti finanziari derivati, fatto intervenuto solo all’atto della firma dal notaio allorquando per ragioni di cortesia ed opportunità non sono stato in grado di esimermi sebbene non avessi compreso, non essendo nelle condizioni di esserlo, in alcun modo i termini contrattuali; 2) Quanto al c.d. “Accordo quadro”, non ricordo di averlo mai sottoscritto, e men che meno la dichiarazione di “operatore qualificato” di cui all’art. 31 comma 2° Regolamento CONSOB 11522/98 e comunque di averne ricevuto copia. Ove mai ciò sia avvenuto, ma si ripete a me non risulta, ciò è accaduto come con i prodotti derivati, con l’inganno e la frode, sottoponendomi alla firma la copiosa documentazione relativa al finanziamento assieme a quella relativa ai prodotti derivati solo all’atto della stipula, in modo tale da non potermi rendermi conto della grave portata obbligatoria a cui assoggettavo l’azienda di cui sono rappresentante. 3) In questo contesto e, a fortori, in merito alla dichiarazione di operatore qualificato di cui in narrativa, la Banca Italease ha omesso punto di fornirmi ogni informazione circa la sua valenza e portata devastante attraverso la quale venivo privato dei diritti alla trasparenza ed alla corretta informativa imposti alla Banca dal d.lgs. 58/98 (Testo Unico della Finanza) e degli artt. 26 e seg. Reg. CONSOB 11522/98; IL CONTESTO GENERALE 1) a seguito del clamore generato dalla Vs disperata trovata di inviare almeno 2 mila lettere intimidatorie il 4 luglio del tenore su esposto ad altrettanti vostri malcapitati clienti, si sta facendo luce sulla portata criminale della vostra condotta diretta scientemente a porre sul lastrico piccole e medie imprese laboriose, produttive e che essendo estranee ai poteri forti non godono della tutela di quelle che dovrebbero essere le pubbliche autorità di controllo (Banca d’Italia e CONSOB); 2) In base all’indagine condotta da “Il Sole 24ore” in questi giorni ed in particolare da quanto emerso nell’articolo di Stefano Elli del 19.7.2007 “i prodotti-boomerang venduti da Banca Italease alla propria clientela, per un valore stimato oggi in 700 milioni di euro, erano del tutto asimmetrici: la banca era cioè tutelata, mentre per il cliente le protezioni erano solo apparenti. Tecnicamente mentre dalla parte della banca figurano strutture semplici (in genere paga l'Euribor a 3 mesi) e prive di leve moltiplicative sui tassi, da quella del cliente figurano strutture complesse spesso con moltiplicatori sullo spread e in qualche caso con "memorie" incorporate. Che cosa vuol dire? Che quel differenziale sui tassi viene memorizzato la prima volta e ripagato per tutti i trimestri di vita utile del derivato. Insomma tutto fuorché dei prodotti di copertura come il più banale plain vanilla cioè un tasso fisso (sempre quello) valido per tutta la durata del debito da ripagare. Scrive ancora “Il Sole:” Per quello che abbiamo potuto analizzare sono prodotti speculativi. Ad esempio in un contratto dopo un solo anno la differenza tra l'Euribor e il prezzo d'esercizio prefissato si applica, nella peggiore delle ipotesi, per ben 4,5 volte e poi con l'aggiunta di 0,95% di spread si perpetua su ben 16 trimestri di vita per un totale di 72 volte. O, detto in altri termini, il valore nominale cui è esposto il cliente non è più di 430mila, ma si tramuta addirittura in 31 milioni circa di euro ". E non è finita qui. In casi come questo la banca si riserva pure il diritto di richiamare il prodotto quando questo sia in attivo per il cliente. E così quello che doveva rivelarsi uno strumento di protezione per chi l'aveva comprato era in realtà un'arma innescata. Ai clienti, per come lo hanno veniva proposto così: una polizza di assicurazione contro il rialzo inaspettato dei tassi; 3) Che in precedenza con esposto-denuncia del 5.07.2007 (e successiva integrazione del 19.07.2007) alla Procura della Repubblica di Milano, ADUSBEF ha chiesto l’apertura formale di indagini a carico degli amministratori della Banca Italease, ipotizzando quantomeno i reati di truffa, insider trading ed aggiotaggio, per aver venduto prodotti propagandati per garantire i clienti contro le oscillazioni e le incertezze dei tassi,che già si sapeva non potevano offrire alcuna garanzia né coperture dai rischi degli aumenti dei tassi, nonché ipotizzando il concorso per fatto omissivo in capo a Collegio sindacale di Banca Italease, Consob e Bankitalia o, quantomeno la fattispecie di omessa vigilanza. CONCLUSIONI 1) In considerazione che BANCA ITALEASE mi ha frettolosamente prospettato all’atto della sottoscrizione con le modalità fraudolente di cui sopra lo strumento in derivati come “mezzi di protezione”; 2) che in base alle Condizioni Generali di Contratto (c.d. Accordo quadro) e precisamente alla lett. “A” delle premesse risulta che “le Parti intendono concludere tra loro una o più operazioni, in via esemplificativa e non esaustiva, (le"Operazioni") finalizzate, di volta in volta, a limitare i rischi di cambio o i rischi di oscillazione dei tassi di interesse derivanti dalle rispettive posizioni debitorie o creditorie, a fissare livelli massimi di costo o livelli minimi di rendimento di indebitamenti o impieghi di tasso variabile, a convertire i flussi di interesse su dette posizioni creditorie o debitore da tasso variabile a tasso fisso, o viceversa, ovvero i rischi di oscillazione del prezzo di determinate merci;(fonte ADUSBEF); 3) che viceversa il prodotto in concreto venduto presenta caratteristiche del tutto diverse da quelle prospettate configurandosi, in ultima analisi come mezzo di sicuro lucro per la banca e speculare danno per il contraente; 4) che la banca era pienamente consapevole di vendere un aliud pro alio e come tale in mala fede, dato che la stessa procede poi a carico degli inadempienti all’iscrizione in CAI – Centrale di allarme interbancaria catalogando in Tipo Attività con “Codice 53 Altri contratti Derivati", e non con “Codice 56” proprio degli SWAPS segno in equivoco che il prodotto venduto non è un derivato puro come lo swaps. Ed anche sulla voce “Tipo d'importo seleziona "Crediti in corso di Ristrutturazione", in luogo di CREDITI NON SCADUTI” (fonte ADUSBEF) Dalle suesposte premesse e risultanze deriva che l’atto di acquisto del prodotto finanziario denominato IRS – Interest rate swap deve considerarsi nullo di pieno diritto per difetto di causa integrando altresì a carico della banca la fattispecie di cui all’art. 640 c.p [truffa contrattuale che si realizza, secondo consolidata giurisprudenza - Cass. Sez. II, 15/01/1999, Solinas - quando uno dei contraenti pone in essere artifizi e raggiri diretti a tacere (c.d. truffa contrattuale omissiva) o dissimulare fatti tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l'altro contraente ad astenersi dal concludere quel contratto, ovvero a concluderlo in modo diverso]. In conseguenza si invita e diffida pertanto BANCA ITALEASE SPA in persona del legale rapp.te p.t con sede legale in via Cino Del Duca, 12 a Milano ad astenersi da intraprendere ulteriori iniziative in danno alla scrivente azienda, che partecipa sin d’ora di voler tutelare i propri diritti (e la sua stessa sopravvivenza) dando mandato ad ADUSBEF in persona del suo presidente dott. Elio Lannutti di agire in ogni sede ivi inclusa quella giurisdizionale. Si invita e diffida altresì la Banca d’Italia, in persona del Governatore pro tempore a non dare esecuzione alle richieste di indebita iscrizione in CAI di BANCA ITALEASE SPA, di verificare la legittimità e correttezza di quelle già compiute tramite verifica ispettiva dovendosi in difetto profilare la concorrenza negli illeciti perpetrati da Banca Italease. A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e 10 2 D.Lgs. 196/03 e succ. modifiche, della deliberazione n. 14 del 23 dicembre 2004 (in G.U.R.I. n. 55 dell'8 marzo 2005) del Garante della Privacy, dell’art. 119 comma 4° d.lgs. 385/93 (recante TUB – Testo unico bancario) e dell’art. 13 della L. 675/96 e successive modifiche inoltra con la presente richiesta in copia dei seguenti documenti. 1. contratto di apertura del conto corrente e del deposito titoli; 2. contratti aventi ad oggetto investimenti su strumenti derivati riferiti alle nostre posizioni ed eventuali avvisi di rischio sottoscritti; 3. "Contratto quadro" (ovvero, NORME GENERALI CHE REGOLANO I CONTRATTI DI SWAP) contestuale alla sottoscrizione, almeno, della prima operazione di Swap effettuata dall'azienda; 4. Modulo di ordine per ciascuna operazione di Swap eseguita, debitamente compilata e sottoscritta dall'azienda; 5. documento informativo sui rischi generali degli investimenti; 6. schede cliente contenenti le informazioni fornite circa i nostri parametri di rischio ed obiettivi di investimento; 7. Dichiarazione di appartenenza alla categoria di "operatore qualificato" sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'azienda; 8. fissati bollati di regolamento periodico degli importi versati/accreditati inerenti i contratti su strumenti derivati di cui sopra; 9. Conferme di esecuzione di ciascuna operazione di Swap, debitamente compilate e sottoscritte dalla banca; 10. estratto conto illustrante la situazione del c/c all’epoca della sottoscrizione dei contratti ed Estratti conto dall'anno di inizio delle operazioni di swap 11. Eventuali documenti relativi a rimodulazione o estinzione delle operazioni di Swap precedentemente poste in essere. L’invio della richiesta documentazione dovrà avvenire con ogni possibile sollecitudine, vedendomi costretto, in caso di silenzio o diniego, a tutelare i miei interessi nelle più opportune sedi competenti. Relativamente ai costi si diffida la Banca ad attenersi a quelli indicati dalla deliberazione n.14 del 23 dicembre 2004 (pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 55 dell'8 marzo 2005) del Garante della Privacy a cui si invia la presente per opportuna conoscenza (ovvero un tetto massimo di Euro 20). In fede Data ……………… Firma (nome, cognome, funzione, ragione sociale)

23/07/2007

Documento n.6713

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