STATUTO ADUSBEF

in Trasparenza

STATUTO ADUSBEF

(ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEGLI UTENTIDEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI)

Approvato all’assemblea generale del 22 ottobre 2020

 

Art. 1 – Denominazione sociale, Definizione e Oggetto

L' ADUSBEF (ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEGLI UTENTI DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI) è una associazione di promozione sociale (in breve APS), di cittadini, utenti e consumatori che agisce ed opera nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia ed è liberamente costituita, autonoma, senza fini di lucro, a base democratica e partecipativa, perseguente obiettivi di solidarietà sociale.

L’Associazione assumerà la denominazione “ADUSBEF ETS” al momento della sua iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L’Associazione ADUSBEF ha per oggetto la promozione e la tutela dei diritti umani,  civili,  sociali  e politici, nonchè dei diritti dei consumatori e  degli  utenti delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 della Dlgs 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di  acquisto  solidale di  cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

L’Associazione operare sul territorio nazionale e locale per informare, promuovere, assistere, tutelare, rappresentare e difendere i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei cittadini, dei consumatori e degli utenti in genere.

L'associazione ha come scopo esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini, dei consumatori e degli utenti.

L'Associazione, in particolare, promuove ed assicura la tutela, sul piano informativo - preventivo, contrattuale e giudiziale - risarcitorio, dei fondamentali diritti:

di natura economico - patrimoniale, quali il diritto alla correttezza, trasparenza, alla libera concorrenza ed equità nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, con particolare riguardo ai servizi finanziari e creditizi e per la prevenzione e tutela dal fenomeno sociale dell'usura, anche attraverso strumenti di tutela collettiva (c.d. class action), ai servizi essenziali forniti dalla Pubblica amministrazione come diritti basilari del cittadino;

di natura informativo - divulgativa, quali il diritto ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità, nonché il diritto alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e tra gli utenti;

alla tutela dei diritti di natura sociale generale, quali il diritto alla tutela della salute, della salubrità dell’ambiente e delle fonti di approvvigionamento, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi, alla qualità totale dei prodotti alimentari ed alla loro tracciabilità e rintracciabilità, alla erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità, trasparenza, correttezza, imparzialità ed efficienza, anche con riferimento agli obblighi derivanti dalla normativa anticorruzione e trasparenza, performance e modelli di comportamento, anche ai sensi del D.Lgs 231/01, con particolare riguardo al servizio sanitario, al servizio postale, alle attività sportive, alla funzione pubblica di vigilanza e controllo del credito, delle assicurazioni, del mercato mobiliare, del servizio farmaceutico e sanitario, dei trasporti, delle telecomunicazione e servizi, del controllo delle attività tutte aventi effetti sull’ambiente terrestre (cielo, mare, terra, sottosuolo-suolo-soprasuolo e spazi sovrastanti), in materia urbanistica ed edilizia e, in generale, il diritto alla libera, sicura e costituzionalmente protetta vita associata dell’uomo nei luoghi delle varie aggregazioni nei quali questa si articola.

Art. 2 – Sede e Durata

ADUSBEF ha la sede legale centrale in Roma alla via Bachelet n. 12, ed è costituita in un'organizzazione a base territoriale, con sedi locali regionali (delegazioni regionali), e sedi locali provinciali e comunali (delegazioni provinciali e comunali).

L’Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 3 – Attività

L'Associazione persegue lo scopo esclusivo per la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini, dei consumatori e degli utenti attraverso:

  • - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
  • - ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • - cura edizioni di stampe periodiche e non;
  • - la promozione di studi ed iniziative giuridiche di orientamento della pubblica opinione, tese all'attuazione ed alla difesa dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti dei servizi bancari, postali, assicurativi e comunque gli interessi diffusi dei consumatori ed utenti in genere;
  • - la diffusione, tra i consumatori e gli utenti, della conoscenza delle condizioni e dei criteri di accesso ai servizi in oggetto indicati, con particolare riguardo ai servizi finanziari e creditizi ed in ordine alla misura e variazione dei tassi di interesse delle commissioni bancarie, dei rendimenti e costi in genere, così promuovendo una 'domanda di trasparenza' dell'ordinamento settoriale del credito e dei servizi di pubblica utilità;
  • - la organizzazione in forme comunitarie dei consumatori e degli utenti, al fine di favorire una contrattazione collettiva delle condizioni minime garantite di qualità e di accesso ai servizi in oggetto indicati, con particolare riguardo ai servizi bancari, finanziari, assicurativi e postali;
  • - la organizzazione di convegni, seminari, incontri di studio, conferenze e dibattiti sulle tematiche inerenti l'oggetto sociale, onde stimolare l'esigenza di trasparenza, anche per il tramite della utilizzazione sinergica dei mezzi di comunicazione di massa, e soprattutto attraverso lo sviluppo di forme di editoria, volte alla costituzione e alla diffusione dell'organo di stampa dell'Associazione;
  • - lo svolgimento, nell'ambito della legislazione vigente, inerente l'oggetto e l'attività sociale, di tutte le operazioni utili al raggiungimento dell'oggetto;
  • - la assistenza diretta dei consumatori e degli utenti nelle controversie con soggetti produttori e/o erogatori di beni e servizi, pubblici e privati, anche in forza della legittimazione ad agire di cui all'art.3, L. 30/07/1998 n.281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti), onde assicurare ad essi la effettiva possibilità di difendere giudizialmente, sia come singoli che come gruppi, i rispettivi diritti ed interessi individuali e collettivi, e di ottenere inoltre declaratorie di responsabilità dei soggetti produttori e/o erogatori di beni e servizi, in relazione alle modalità ed alle condizioni della produzione ed erogazione stessa;
  • - la promozione di iniziative per la indizione di referendum abrogativi o consultivi, su base nazionale e locale, aventi ad oggetto l'attuazione delle finalità statutarie, e la cooperazione con altre associazioni e soggetti per la promozione di analoghe iniziative;
  • - la promozione di ogni azione utile ad impedire, la utilizzazione di risorse energetiche con modalità tali da ledere la natura, l'ambiente e la salute collettiva;
  • - il favorire l'accesso dei cittadini anche non abbienti al diritto ed alla giustizia;
  • - il porre in essere tutte le iniziative sociali, politiche e giudiziarie utili al raggiungimento dell'oggetto.
  • - l’attività di ADUSBEF consiste nella costante tutela, informazione, promozione, rappresentanza, difesa dei diritti e ogni forma di assistenza in favore dei consumatori:
  • - degli utenti e/o consumatori dei servizi bancari, creditizi e finanziari, assicurativi, postali e sociali;
  • - - dei diritti e degli interessi individuali, collettivi e diffusi dei consumatori e degli utenti in genere come meglio sotto specificato;
  • - ADUSBEF, nelle forme sopra descritte, tutela i cittadini/utenti/consumatori quando i loro diritti ed interessi sono pregiudicati da illeciti, civili e penali , amministrativi e tributari contro: la personalità dello Stato; la Pubblica amministrazione; l’amministrazione della giustizia; l’ordine pubblico anche economico; l’incolumità e la fede pubblica; l’economia, l’industria e il commercio; l’attività sportiva e ludica, la moralità pubblica e il buon costume; il sentimento degli animali; contro il patrimonio e contro la privacy e la riservatezza, contro l’ambiente e la salute pubblica, la trasparenza, correttezza, imparzialità ed efficienza della PA, anche con riferimento agli obblighi derivanti dalla normativa anticorruzione e trasparenza, performance nonché degli Enti e delle società in riferimento agli obblighi derivanti dai modelli di comportamento ai sensi del D.Lgs 231/01, nonché, infine, il diritto alla libera, sicura e costituzionalmente protetta vita associata dell’uomo nei luoghi delle varie aggregazioni nei quali questa si articola.

Art. 4. - Attività accessorie

L’Associazione potrà realizzare attività diverse da quelle indicate nel precedente articolo nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dall’articolo 6 del D. Lgs 117/2017.

Art. 5 - Soci

Gli associati, denominati soci, possono essere tutte le persone fisiche senza alcuna distinzione di sesso, cittadinanza, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, i quali dichiarino di voler operare in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopi di lucro anche indiretto, esclusivamente per il perseguimento delle finalità dell'Associazione. Il numero degli associati è illimitato.

La qualità di socio si acquista mediante domanda diretta alla Sede nazionale diretta al suo domicilio e/o domicilio della delegazione regionale o locale competente per territorio, ed è attribuita mediante deliberazione dell’Organo di amministrazione con voto insindacabile.

L'adesione all'Associazione è annuale, automaticamente rinnovata in assenza di recesso (richiedibile in qualunque momento a mezzo di richiesta scritta) o altre cause di esclusione di cui all'art. 9, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Possono inoltre far parte di ADUSBEF le associazioni nazionali ed internazionali che abbiano come finalità istituzionale la difesa dei diritti e degli interessi degli utenti e dei consumatori, o che perseguono scopi comunque similari a quelli propri dell'Associazione, ed il cui statuto preveda espressamente l'assenza dei fini di lucro, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni offerte dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti ed i loro diritti ed obblighi, l'obbligo di formazione del bilancio annuale dal quale risultino i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, le modalità di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli aderenti.

I soci si distinguono in: soci fondatori, ovvero coloro che hanno stipulato l'atto costitutivo; soci onorari, ovvero coloro che sono proclamati tali dall'Assemblea degli aderenti su proposta dell’Organo di amministrazione, e sono scelti tra coloro che si siano meritoriamente distinti nelle attività rientranti nelle finalità dell'Associazione; soci ordinari, ovvero coloro che richiedano e siano ammessi all'Associazione per deliberazione dell’Organo di amministrazione.

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Art. 6 – Cariche Sociali

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci; i soci ordinari possono accedervi purché siano stati ammessi da almeno due anni.

Le dimissioni da cariche sociali dovranno essere date per iscritto e non avranno effetto che dal momento dell'accettazione da parte dell'organo di cui fa parte il dimissionario.

I membri degli organi elettivi che, senza giustificato motivo, non partecipano ad almeno tre riunioni consecutive degli organi di cui fanno parte, possono essere dichiarati decaduti dalla carica da parte della maggioranza degli altri componenti dell'organo.

Le cariche sociali non danno diritto a corrispettivo, ad eccezione del rimborso spese sostenute e documentate,

Art. 7– Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che comunque le pervengono, per effetto di acquisti, donazioni, legati, successioni, ovvero dalle somme accantonate a qualsiasi scopo.

Art. 8 – Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite dall'ammontare dei contributi ordinari e straordinari dei soci, dai corrispettivi resi ai soci o ai terzi e da qualsiasi diverso titolo, purché quest'ultimo non sia in contrasto con le vigenti norme di legge ed accettate con deliberazione dell’Organo di amministrazione.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Art. 9 – Esclusione e recesso dei soci

Il socio può recedere in ogni momento mediante richiesta scritta inoltrata al Presidente a mezzo del servizio postale.

I soci possono anche essere esclusi di diritto per il mancato pagamento, entro sei mesi dalla scadenza, della quota annuale di iscrizione, il cui ammontare viene determinato dall'Assemblea.

L’Organo di amministrazione può deliberare l'esclusione dei soci ordinari per i seguenti motivi:

  1. indegnità morale;
  2. condanna penale per delitti di notevole rilevanza sociale;
  3. inosservanza dello Statuto;
  4. inottemperanza alle deliberazioni degli organi sociali;
  5. assunzione di comportamenti in contrasto con il prestigio ed il buon nome dell'Associazione.

L'Assemblea può deliberare l'esclusione dei soci Onorari per i motivi di cui al precedente comma. I soci fondatori non possono essere esclusi dall'Associazione se non dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, per gli stessi motivi di cui al terzo comma del presente articolo. Avverso i provvedimenti di esclusione il socio interessato può proporre ricorso secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 10 – Organizzazione Nazionale

Gli organi dell'Associazione sono:

  1. l'Assemblea;
  2. b) il Comitato Direttivo;
  3. c) il Presidente;
  4. d) la Segreteria Nazionale;
  5. e) il Collegio dei Probiviri;
  6. f) Presidente Onorario – diviene Presidente onorario a vita colui che ha ricoperto il ruolo di Presidente dell’Associazione per almeno 3 mandati completi ed assume contestualmente carica di membro del consiglio direttivo con diritto di voto se eletto consigliere.
  7. g) l’Organo di Controllo
  8. h) Revisore legale dei Conti
  9. i) l’Organo di Amministrazione

Art. 11 – Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente ovvero dalla Segreteria Nazionale, su deliberazione dell’organo di amministrazione, oppure su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci.

La convocazione avviene mediante inviti (contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda  convocazione e l’ordine del giorno) personali scritti recapitati ai soci, anche per posta elettronica e tramite pubblicazione sulla home page del sito www.adusbef.it almeno 30  giorni prima dell'adunanza, ovvero mediante pubblicazione sull'organo di stampa dell'Associazione entro lo stesso termine.

L'Assemblea si aduna in prima e seconda convocazione. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea:

  • - elegge ogni tre anni il Comitato Direttivo;
  • - elegge ogni tre anni il Presidente;
  • - elegge ogni tre anni la Segreteria Nazionale;
  • - elegge ogni tre anni il Collegio dei Probiviri
  • - approva la relazione del Presidente;
  • - delibera l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
  • - delibera le modifiche statutarie;
  • - delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno nell'avviso di convocazione, non potendo validamente deliberare su altri;
  • - approva il bilancio d’esercizio;
  • - nomina l’organo di amministrazione, secondo le modalità previste dall’articolo 26 del D. Lgs. 117/2017;
  • - nomina l’organo di controllo (solo al superamento dei limiti di legge previsti) nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017;
  • - nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (solo al superamento dei limiti di legge previsti) nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017
  • - delibera lo scioglimento dell'Associazione.
  • - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza

L'Assemblea validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, con la maggioranza dei due terzi se la delibera riguarda modificazioni statutarie ed almeno la maggioranza dei soci se la delibera riguarda lo scioglimento dell'Associazione.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci, purché in regola col pagamento della quota annuale di iscrizione.

I soci assenti possono delegare altro socio a rappresentarli nelle votazioni assembleari, purché la delega sia conferita per iscritto e ciascun socio presente non venga delegato da più di due soci assenti.

Le votazioni dell'Assemblea hanno luogo per alzata di mano, tranne quelle concernenti i provvedimenti di esclusione, che vanno effettuate a scrutinio segreto.

Art. 12 – Organo di Amministrazione

L’organo di amministrazione, è composto da un numero di 3 membri eletti dall’assemblea tra i propri associati, ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. 117/2017.

La durata dell’Organo di Amministrazione è di n. 3 anni dall’elezione. Gli amministratori, entro trenta giorni dal ricevimento della notizia della loro nomina, devono chiedere l’iscrizione di essa nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se questa è attribuita disgiuntamente o congiuntamente.

L’organo di amministrazione:

  • - è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti;
  • - delibera a maggioranza dei presenti;
  • - compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea;
  • - redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo;
  • - predispone il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;
  • - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.

Art. 13 – Convocazione degli altri organi

Il Comitato Direttivo ed il Collegio dei Probiviri sono convocati dal Presidente ovvero dalla maggioranza dei loro membri; la Segreteria nazionale è convocata dal Presidente o da un Segretario, l’organo di amministrazione è convocato dal Presidente o da un suo membro.

Le convocazioni vanno effettuate con inviti scritti recapitati almeno cinque giorni prima dell'adunanza, senza necessità di indicare l'ordine del giorno.

Gli organi sono in grado di deliberare validamente anche senza necessità di convocazione, se siano presenti tutti i loro membri; deliberano in ogni caso col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14 – Comitato direttivo

Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni ed è composto da un numero dispari di membri fino ad un massimo di quindici, secondo la deliberazione di nomina; tra i membri sono compresi il Presidente, l’organo di amministrazione e la Segreteria nazionale.

I membri devono essere soci e sono rieleggibili, potendo essere revocati prima della scadenza del mandato dall'Assemblea soltanto per giusta causa.

Il Comitato Direttivo:

  1. emana le norme regolamentari sulla formazione e sui procedimenti elettorali per la costituzione degli organi sociali;
  2. designa i rappresentanti dell'Associazione negli organismi nei quali questa fosse chiamata ad indicare membri;
  3. adempie a qualsiasi mandato gli venga affidato dall'Assemblea.
  4. Il Comitato Direttivo è convocato almeno una volta a semestre.

Art. 15 – Organo di Controllo

È nominato (solo al superamento dei limiti di legge previsti) nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L’Organo di Controllo è composto da un revisore legale iscritto al relativo registro.

Gli adempimenti propri dell’Organo di Controllo sono:

  • - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs 117/2017.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 – Revisore Legale dei Conti

È nominato (solo al superamento dei limiti di legge previsti)  nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017.

È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 17 - Esercizio finanziario e patrimonio sociale

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L’Assemblea entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio approva il bilancio consuntivo e quello preventivo redatti dall’ organo di amministrazione.

Il bilancio consuntivo resta depositato in copia presso la sede dell'associazione, è sempre disponibile a tutti i soci in regola con i pagamenti che ne facciano richiesta, e verrà pubblicato per estratto sul sito dell'associazione, inoltre verrà trasmesso agli organi competenti in osservanza delle disposizioni di legge pro tempore vigenti.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In difetto l'eventuale avanzo di gestione é reinvestito a favore di attività istituzionali.

Art. 18 – Bilancio sociale

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 19 – Segreteria nazionale

La Segreteria Nazionale dura in carica tre anni ed è composta da due membri eletti dall'Assemblea nonché dal Presidente che ne è membro di diritto e la presiede.

I tre membri eletti della Segreteria Nazionale sono:

  1. il Segretario Generale, che coordina l'attività associativa dei vari organi sociali, mantenendo i necessari collegamenti funzionari politici ed operativi;
  2. il Segretario Tesoriere, che provvede alla cura delle incombenze amministrative dell'Associazione su mandato dell’organo di amministrazione; conserva la cassa.

La Segreteria Nazionale, collegialmente, attua inoltre ogni mandato affidatole dal Comitato Direttivo e dall’organo di amministrazione.

La Segreteria Nazionale è convocata almeno una volta al trimestre.

Art. 20 – Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni, è rieleggibile, non è revocabile se non dall'Assemblea per giusta causa.

 

Il Presidente:

  • - rappresenta legalmente l'associazione con firma libera;
  • - presiede l'Assemblea, il Comitato Direttivo, l’organo di amministrazione e la Segreteria Nazionale;
  • - rappresenta in giudizio l'associazione;
  • - può aprire e chiudere conti correnti postali e bancari ed effettuarvi versamenti; i prelievi da essi potranno essere da lui effettuati solo a firma congiunta con uno dei membri della Segreteria Nazionale;
  • - adempie ad ogni funzione delegatagli dal Comitato Direttivo, dall’organo di amministrazione e ad ogni mandato affidatogli dall'Assemblea, nonché ad ogni attribuzione prevista dallo statuto.

Art. 21 – Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri dura in carica tre anni ed è composto di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea dei soci; i membri sono rieleggibili e non revocabili.

Il Collegio elegge il suo Presidente alla prima adunanza, all'uopo convocata dall'eletto più anziano in età.

Il Collegio dei Probiviri:

  • - decide sui ricorsi dei soci avverso provvedimenti di esclusione;
  • - decide sui ricorsi presentati contro decisioni che rigettino domande di iscrizione;
  • - decide sulle controversie di natura non patrimoniale tra i soci e l'associazione e tra i soci e gli organi sociali.

Il Collegio dei Probiviri è convocato dal suo Presidente entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso del socio o dell'organo sociale interessati.

Le decisioni del Collegio sono insuscettibili di impugnazione o gravame e precludono l'azionabilità

in via giudiziaria dei diritti o interessi da esse disposti.

Il Collegio ha in attribuzione esclusiva la decisione delle controversie di cui al presente articolo, non potendo i soci azionarle in sede giudiziaria ovvero in diversa sede stragiudiziaria: il che comporta l'immediata esclusione di diritto dall'Associazione.

Art. 22 – Organizzazione Locale

Il Comitato Direttivo può autorizzare la costituzione di sedi locali (Delegazioni Regionali, Delegazioni Provinciali, Delegazioni Comunali), aventi autonomia organizzativa, gestionale e funzionale.

Alle delegazioni regionali dell'Associazione è preposto un responsabile (Coordinatore regionale, nominato dalla segreteria Nazionale e dal Presidente).

Il Coordinatore regionale rappresenta l'Associazione, congiuntamente al Presidente, dinanzi alle autorità locali ed agli organi giurisdizionali.

Nel rispetto dei principi di cui al presente statuto, il Coordinatore regionale ha facoltà di organizzare, di concerto con la Segreteria Nazionale, le strutture territoriali locali di competenza, anche mediante la designazione dei responsabili e preposti alle delegazioni provinciali e comunali.

Il Coordinatore regionale svolge in ogni caso funzioni di coordinamento delle attività delle Delegazioni provinciali e comunali di competenza, e relaziona periodicamente al Presidente ed alla Segreteria Nazionale in merito all'andamento complessivo delle attività organizzative e istituzionali nella rispettiva regione.

I responsabili delle delegazioni provinciali e comunali relazionano periodicamente il Coordinatore regionale, secondo modalità da stabilirsi d'intesa con il medesimo, in ordine all'andamento complessivo delle attività sociali entro la circoscrizione territoriale di competenza.

In caso di grave ed anomalo funzionamento dell'andamento democratico e/o di atti lesivi dell'immagine della associazione, il Presidente e la Segreteria Nazionale possono sciogliere le delegazioni regionali, provinciali e comunali, nominando un commissario anche straordinario.

Art. 23 – Verbali

Ogni riunione degli organi sociali deve essere verbalizzata da un Segretario, all'uopo nominato dal Presidente dell'organo, che controfirma il verbale e ne dà lettura alla successiva adunanza dell'organo medesimo, che approva il verbale così redatto.

Art. 24 – Collegamenti Internazionali

L'Adusbef, con deliberazione del Presidente e della Segreteria Nazionale, può collaborare con enti ed organismi stranieri ovvero internazionali per il raggiungimento dell'oggetto.

Art. 25 – Personale retribuito

L’associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l’associazione ed il  personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

Art. 26 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 27– Scioglimento, cessazione ed estinzione

Nell'ipotesi di scioglimento, cessazione ed estinzione l'Assemblea dovrà nominare due liquidatori che provvederanno alle incombenze del caso congiuntamente, devolvendo il patrimonio a favore di altri enti del Terzo Settore che perseguano finalità di assistenza e/o beneficienza, previa acquisizione del parere da parte dell’ufficio di cui all’articolo 45 del D. Lgs 117/2017. Nell'eventualità di passivo, i liquidatori esigono il ripiano da tutti i soci non onorari in parti uguali.

 

Il presente statuto è composto da numero 27 articoli.

 

22/10/2020

22/10/2020

Documento n.15053

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