Tribunale di Torino: il SanPaolo perde in casa.

in Sentenze e testi di legge

TRIBUNALE DI TORINO: il San Paolo perde in casa! Dichiarata la NULLITA? parziale DEI CONTRATTI DI CONTO CORRENTE STIPULATI DAL SAN PAOLO IMI PRIMA DEL 9 LUGLIO 1992.

L?oggetto del giudizio intentato dagli utenti pugliesi avverso l?istituto bancario San Paolo IMI di Torino è stato la contestazione di interessi ultralegali, giorni valute, commissioni di massimo scoperto trimestrale, anatocismo, spese applicate senza che vi fosse una (valida) previsione contrattuale. A seguito del giudizio, il San Paolo non solo si è visto revocare il decreto ingiuntivo, ma dovrà restituire il maltolto agli utenti! La sentenza parziale pone la bando migliaia di contratti ancora in essere e gli utenti possono attivarsi per farsi restituire gli interessi ultralegali, le commissioni di massimo scoperto e gli interessi anatocistici Trimestrali (Appello Torino, Sez. III Civ., sentenza n. 64 del 21 gennaio 2002 e Tribunale di Brindisi, sentenza del 13 maggio 2002 hanno anche dichiarato l?impossibilità di trasformare l?anatocismo trimestrale in annuale: cfr www.studiotanza.it per la pubblicazione della sentenza della C.App.). Il codice civile ed in particolare le norme di cui agli artt. 1284 e 1283 non legittimano le n.b.u. ed il principio di irretroattività non legittima l?applicazione della legge 154/92 a contratti sottoscritti dalle parti ante legge sulla trasparenza. Circa l?anatocismo trimestrale Corte di Cassazione, oramai inossidabile sul punto, ha ribadito la sua assoluta nullità anche nella recente Sentenza del 6 dicembre 2002 n. 17338 ed Cassazione Civile con la sentenza n. 2593 del 20 febbraio 2003 ha ribadito l?inesistenza di un uso anatocistico bancario: che qualcuno rimanga legato a nostalgici ricordi di ciò che non esiste più e non è mai esistito è libero di sbagliare. In ogni caso, a riprova dell?inesistenza storica Nazionale di un simile uso, si allega: Usi rilevati dal Ministero del Commercio e dell?Industria nel 1961. La commissione di massimo scoperto trimestrale non è prevista in contratto e non è confondibile con le commissioni annuali previste nell?art. 7 del contratto. Il Tribunale di Torino, al momento, non ha accolto le censure relative alle valute fittizie ed alle spese pur non essendo le due voci di costo previste in contratto e non ha neppure accolto la richiesta di risarcimento di danno derivante dall?illegittima segnalazione alla centrale dei rischi presso la Banca d?Italia. La causa continua per la quantificazione dei denari che la banca dovrà rendere all?utente a seguito dell?importante sentenza. Pubblichiamo per ora il dispositivo, la sentenza è ancora all?Ufficio del Registro:


TRIBUNALE DI TORINO
SEZ. VIII CIVILE
Il Dott. Marco CICCARELLI, nelle funzioni di giudice unico, ha pronunciato la seguente: SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **** del ruolo gen. degli affari contenziosi per l?anno 1999, TRA SACOL Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, POMES Eugenio e TAMBURRINI Maria, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio TANZA e Roberto ROLLERO; -OPPONENTI- E SAN PAOLO IMI s.p.a., rappresentato e difeso dall?avv. Giuseppe RIZZO; -OPPOSTO- (omissis) PQM Il Tribunale di Torino, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla SACOL s.r.l. nonché da Pomes Eugenio e Tamburini Maria nei confronti della San Paolo IMI con atto di citazione notificato il 18.9.99, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n° 1120 emesso dal Tribunale di Torino il 24 settembre 99 (notificato l?8 ottobre 99) su ricorso della San Paolo IMI s.p.a. nei confronti della S.A.C.O.L. s.r.l., di Pomes Eugenio e di Tamburini Maria; accerta e dichiara la nullità parziale del contratti di apertura di credito in conto corrente n.10/11796 del 29 dicembre 1987 e n. 10/190024 del 9 gennaio 1992 nelle parti in cui prevedono: a) la determinazione degli interessi con riferimento agli usi su piazza; b) la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; c) la commissione di massimo scoperto in favore della banca; rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dagli attori. Spese al definitivo. Dott. Marco CICCARELLI Così deciso in Torino il giorno 23.7.2003


A seguito di questa sentenza tutti i correntisti del San Paolo Imi di tutt?Italia in possesso di un contratto stipulato ante 9 luglio 1992 possono ottenere la restituzione a) di tutti gli interessi debitori superiori al tasso legale pagati dalla nascita del rapporto sino ad oggi (la prescrizione decennale decorre solo dalla chiusura del rapporto), b) di tutte le commissioni di massimo scoperto, c) dell?anatocismo trimestrale. Per maggiori informazioni potete consultare il sito www.studiotanza.it o scrivere a [email protected] oppure inviare la documentazione in Vs. possesso (contratti e corrispondenza con l?istituto) a Vicepresidenza ADUSBEF, Corso Porta Luce n. 20 ? 73013 Galatina). Sarete contattati al fine di verificare la concreta possibilità di ottenere la declaratoria di nullità parziale del contratto di apercredito con scoperto in conto corrente e la restituzione del maltolto. Lecce-Roma, 15 settembre 2003 Vicepresidente Adusbef (Avv. Antonio TANZA)

18/09/2003

Documento n.3424

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