Trib. Verbania (279/01). Illeciti recesso e compensazione.

in Sentenze e testi di legge
ILLEGITTIMO IL RECESSO E LA COMPENSAZIONE OPERATE DALLA BANCA AI DANNI DI UN?ASSOCIATA ADUSBEF. CONDANNATO L?ISTITUTO ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME E AL RIPRISTINO DEL RAPPORTO dell?Avv. Antonio TANZA - Vicepresidente ADUSBEF Un?associata ADUSBEF ha ottenuto un?emblematica vittoria contro una banca che, dopo aver arbitrariamente, senza giustificazione alcuna e più volte, nel corso del rapporto, stornato a proprio vantaggio, dal saldo attivo di conto corrente, tutte le somme che vi risultavano a credito della correntista, improvvisamente recedeva da tutti i rapporti in essere chiedendo il pagamento, immediato e in unica soluzione, del presunto inesistente credito. La banca, infatti, senza che la cliente avesse manifestato, né verbalmente né per iscritto, un?intenzione in tal senso, aveva deciso di ottenere il rimborso anticipato del mutuo fondiario alla medesima cliente concesso e da questa regolarmente onorato, e, a tal fine, si tratteneva dai saldi attivi a favore della correntista tutte le somme necessarie a tale scopo, spingendo quest?ultima in una situazione di progressivo indebitamento sia nei confronti della stessa mutuante, poiché il saldo del conto corrente su cui era stato concesso un affidamento con facoltà di scoperto, in conseguenza di tali indebite compensazioni, risultava sempre pesantemente passivo per la correntista, sia nei confronti di altri istituti di credito. La situazione era definitivamente degenerata allorché improvvisamente la banca comunicava il recesso e intimava il rientro immediato del presunto credito vantato nei confronti dell?utente sia relativamente all?apertura di credito, sia relativamente al mutuo fondiario. L?associata ADUSBEF (www.adusbef.it), rappresentata e difesa dall?Avv. Antonio TANZA (www.studiotanza.it), esasperata dall?arroganza e dalla scorrettezza della banca, decideva di adire le vie giudiziali allo scopo di ottenere sia l?accertamento dell?illegittima della condotta posta in essere dalla banca nel corso del rapporto, allorché operava ingiustificate compensazioni di partite attive e passive sul proprio conto corrente e poi recedeva improvvisamente dai rapporti in corso, sia il ripristino delle somme indebitamente compensate dalla banca a proprio vantaggio. Il Tribunale di Verbania, nella persona del G.U. Dott. Nicola Cosentino, con sentenza depositata in data 29 maggio 2001, ha dichiarato illegittimo e inefficace il recesso posto in essere dall?Istituto, condannando quest?ultimo a dare esecuzione ai contratti rispetto ai quali era receduto, nonché a ripristinare i saldi dei due rapporti senza tenere conto delle compensazioni illegittimamente effettuate. Il Tribunale infatti ha riconosciuto che la banca non aveva allegato, come era suo onere ai sensi dell?art. 2697 c.c., alcuna prova né della sussistenza dei presupposti che potessero giustificare il recesso in base agli accordi negoziali, né tantomeno di una presunta volontà della cliente di rimborsare anticipatamente il mutuo. Trascriviamo il documento: ______________________________________ Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Verbania Nella persona del dott. Nicola Cosentino, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente Sentenza (n.279/01) nella causa civile iscritta al n. 34 reg gen. Aff. Cont. dell?anno 1999 tra LICHT Carmen Margherita e LICHT Maria, elettivamente domiciliate in Verbania, presso l?Avv. Alladio, e difese dagli Avv.ti TANZA e TOZZINI giusta procura a margine dell?atto di citazione; - attrici - e BANCA POPOLARE DI INTRA S.c.r.l., in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Verbania presso lo studio dell?Avv. NAPOLETANO, che la rappresenta e difende come da procura generale alle liti in atti; - convenuta - Conclusioni ATTRICI: vedere foglio allegato CONVENUTA: rigetto domande attoree con spese. - Svolgimento del preciso - Con atto di citazione ritualmente notificato Licht Carmen Maria e Licht Maria convenivano in giudizio la B.P.I. S.c.r.l. assumendo l?illegittimità del recesso, da parte di quest?ultima, dalle linee di credito (un apertura di credito in conto corrente e un mutuo fondiario) a suo tempo concesse alle attrici avvenuto con lettera raccomandata del 25.11.1997. Secondo le attrici non si erano infatti verificate circostanze (quali inadempimenti qualificati, morosità, diminuzione delle garanzie prestate o promesse, ecc..) tali da legittimare il recesso dai contratti relativi alla stregua della disciplina contrattuale e legislativa vigente. Assumevano inoltre le esponenti che la Banca convenuta aveva illegittimamente effettuato una "compensazione" del debito delle attrici esistente in relazione al mutuo fondiario con il saldo attivo del conto corrente, per un importa di L.50.515.929 (in data 23.9.1997) e di L.2.906.316 (al momento del recesso dai due rapporti). Concludevano le attici chiedendo che fosse accertata l?illegittimità del recesso della Banca dai due rapporti con la sua condanna all?esecuzione degli stessi ed alla revoca della compensazione contestata, oltre al risarcimento del danno subito. In via subordinata chiedevano la riduzione degli importi dovuti in relazione all?apertura di credito in conto corrente assumendosene l?eccessiva entità del tasso applicato. Con comparsa depositata il 13.4.1999 si costituiva in giudizio la Banca convenuta esponendo che la revoca delle linee di credito era stata determinata dall?iscrizione di ben due ipoteche giudiziali a carico del patrimonio delle attrici e dalla violazione di accordi verbalmente intercorsi tra le parti i quali prevedevano in sostanza un rientro dell?esposizione debitoria. La causa veniva istruita con sole produzioni documentali in quanto, con ordinanza in data 16.8.2000, venivano rigettate le richieste istruttorie articolate da parte convenuta. Le parti precisavano le conclusioni all?udienza del 12.2.2001 e il G.I. tratteneva la causa in decisione. Motivi della decisione Oggetto del presente giudizio è, in primo luogo, l?accertamento della legittimità del recesso posto in essere dalla B.P.I. con lettera raccomandata del 25.11.1997 sia con riguardo al mutuo fondiario stipulato il 19.12.1996 sia con riguardo all?apertura di credito stipulata il 12.12.1995. Per quanto attiene all?apertura di credito la disciplina contrattuale applicabile alla fattispecie si rinviene nel disposto dell?art. 14 del capitolato generale allegato al contratto e sottoscritto dalle parti. Non può trovare invece applicazione la previsione di rinvio alle"norme generali" che regolano i vanti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi adottate dalle banche sotto gli auspici dell?Associazione Bancaria Italiana" di cui all?art. 22 del medesimo capitolato. Si tratta infatti di un evidente rinvio ad usi negoziali, quali devono correttamente qualificarsi le c.d. norme bancarie uniformi (ad es. Cass. Sez. I. 11/11/1999, n. 12507), come tale colpito da nullità e conseguente inefficacia ai sensi dell?art. 117, sesto comma, D.Lgs. 385/93 già all?epoca vigente. Orbene in base al citato art. 14 sarebbe stato consentito solo da un inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dai contraenti ovvero (in termini più specifici) da una morosità qualificata, da una diminuzione delle garanzie patrimoniali generiche e specifiche del credito, da un eventuale mendacio nelle informazioni rese alla banca dal cliente. Invero poiché nel presente giudizio le attrici chiedono l?adempimento del contratto di apertura di credito da pane della Banca, il recesso costituisce evidentemente un fatto estintivo di dette obbligazioni contrattuale travolgendo con l?inefficacia il contratto di cui si chiede ex adverso l?attuazione. Ne consegue che, ai sensi dell?art. 2697 c.c., era onere della Banca convenuta provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificavano il recesso in parola. Nessuna delle fattispecie previste dalla disciplina contrattuale sopra descritta, tuttavia, è stata provata dalla convenuta. In primo luogo, se è vero che il patrimonio immobiliare della debitrice, Licht Carmen Margherita, risulta essere stato colpito da due ipoteche iscritte da altre banche, non ha dimostrato la convenuta, come era suo preciso onere, che dette iscrizioni costituivano un fatto sopravvenuto rispetto alla concessione del finanziamento, tale da modificare il presumibile giudizio iniziale di adeguatezza delle garanzie patrimoniali offerte (con riferimento alla lettera B del citato art. 14). Non è stata peraltro dedotta nemmeno una morosità della debitrice, la quale avrebbe dovuto presupporre la prova dell?esistenza di un credito della Banca, riveniente dal rapporto regolato in conto corrente, già esigibile in epoca anteriore al recesso. Sotto questo profilo si osserva che l? apertura di credito era stata stipulata a tempo determinato con scadenza il 12.12.1998 e previsione del rimborso alla scadenza stessa in un?unica soluzione. Non sono stati allegati infine fatti integranti violazione di altri obblighi contrattuali, se non in sostanza la violazione di un accordo che sarebbe intercorso tra le parti ed il cui contenuto non si è offerto di provare né attraverso prove documentali ne attraverso prove orali. Conclusivamente va affermata l?insussistenza di qualsiasi causa giustificatrice del recesso dall?apertura di credito del 12.12.1995, con la conseguente dichiarazione dell?illegittimità e inefficacia del recesso posto in essere dalla Banca con lettera del 27.11.1995. Venendo all?esame della situazione relativa al contratto di mutuo fondiario, stipulato il 19.12.1996, anche in tal caso la disciplina contrattuale del recesso si ritiene in via esclusiva nell?art 13 del capitolato generale allegato al contratto e sottoscritto dalle parti. Non possono infatti operare "usi" pur richiamati dal contratto in parola per le ragioni sopra esposte. Anche con riguardo al contratto di mutuo la convenuta non ha nemmeno allegato un inadempimento, che peraltro avrebbe dovuto essere qualificato alla stregua delle disposizioni contrattuali citate, della debitrice, ne altra delle fattispecie ivi dedotte. Non è provato che la mutuataria si fosse obbligata a pagare anticipatamente l?importo residuo del mutuo. Ciò non emerge in particolare dalla lettera a firma della mutuataria in data 5.5 1997 (doc. 6 del fascicolo di parte convenuta), nella quale si chiede unicamente un nuovo finanziamento con offerta di garanzia reali. Né la documentazione meccanografica interna alla banca, relativa alla richiesta del mutuo, perfezionato in data 19.12.1996, può ritenersi probante di un siffatto impegno. Anche il recesso dal rapporto di mutuo fondiario appare illegittimo con la conseguente declaratoria di inefficacia dello stesso in accoglimento della domanda attorea. La Banca convenuta è tenuta pertanto a dare piena esecuzione agli obblighi contrattuali su di essa gravanti in forza di entrambi i contratti dovendosi considerare l?intervenuto recesso tamquam non esset. La seconda domanda proposta dalle attrici ha ad oggetto la "revoca" delle compensazioni eseguite dalla Banca. In via generale, va rilevato che l?art. 1853 c.c. consente alla Banca di compensare i saldi attivi e passivi di più conti diversi (non contenendo i contratti oggetto di causa una contraria disposizione). La Banca che intenda giovarsi di tale disposizione tuttavia, ha l?onere di provare l?esistenza di rapporti che presentino un saldo per essa attivo che sia esigibile al momento della compensazione. Al contrario, non è dimostrato che all?epoca della prima compensazione, nel settembre 1997, il credito riveniente dal mutuo fondiario, per il quale la convenuta non ha mai dedotto il mancato o il ritardato pagamento di rate, che fosse esigibile per l?imposto di oltre L. 50.000.000, né che fosse esigibile l?importo compensato al momento del recesso (si osservi che non é noto, dagli atti di causa, l?importo né la scadenza delle rate di mutuo a carico della debitrice. Come richiesto dalle attrici, dunque, la Banca dovrà ripristinare i saldi dei rispettivi conti senza poter avvalersi della legittima compensazione. Infine, va rigettata la domanda attorea di risarcimento dei danni,in quanto non sono state allegate né tantomeno provate perdite patrimoniali conseguenti al comportamento illegittimo della Banca. Le spese, considerato l?esito complessivo del giudizio vanno poste a carico della convenuta soccombente nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e rigettata, così provvede: a. accertata l?illegittimità e la conseguente inefficacia del recesso posto in essere dalla B.P.I. con la lettera del 25.11.1997 sia con riguardo al mutuo fondiario che all?apertura di credito; b. condannata la B.P.I. a dare esecuzione ai contatti in parola a tutt?oggi efficaci; c. condanna la B.P.I. a ripristinare i saldi dei due rapporti senza tenere conto delle compensazioni contabilizzate in data 23.9.1997 per L. 50.515.929 e in data 25.11.1997 per L. 2.906.316; d. rigetta la domanda risarcitoria; e. condanna la B.P.I. Sc.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore delle attrici delle spese di causa, che liquida in complessive L. 8.050.000, di cui lire 350.000 per esborsi, L. 2.500.000 per diritti, L. 4.500.000 per onorari, L. 700.000 per spese generali, oltre IVA e CAP come per legge. Così deciso il 22.5.2001 Il Giudice _________________________________ La sentenza in commento, di cui si è riportato il testo integrale, costituisce un?importante vittoria contro gli abusi del sistema creditizio, in quanto serve da monito a tutte quelle banche che ritengono di poter arbitrariamente, e impunemente, decidere le sorti di tutti coloro a cui, solo sulla carta, forniscono il credito di cui hanno bisogno: potranno anche trovare soccorso e protezione nel potere legislativo, ma troveranno pure l?utente pronto a difendersi a e a chiamarle al reddere rationem dinanzi al potere giudiziario che, purtroppo per loro, ancora esiste e, per fortuna, si mostra rispettoso dei principi del diritto e della giustizia.

18/06/2001

Documento n.3099

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