Trib. di Monza (Giudice Calabrò). Garanzie autovetture e prodotti difettosi

in Sentenze e testi di legge
Tribunale di Monza su garanzia autovetture e prodotti difettosi SENTENZA ALOISE/FORD ITALIA spa Principi di diritto -Il Tribunale del luogo ove è stata venduta l?autovettura e stipulata la garanzia di buon funzionamento (nel caso di specie : "Ford-Lunga Protezione") è territorialmente competente a conoscere delle richieste del cliente rientranti nell?ambito di detta garanzia. -La Casa Costruttrice (nel caso di specie: Ford) è tenuta, unitamente al Concessionario, a rispondere direttamente nei confronti del cliente in relazione alla garanzia di buon funzionamento della autovettura . -In ipotesi di mancata eliminazione, nonostante ripetuti interventi riparatori, dei difetti di funzionamento garantiti, il cliente ha diritto di ottenere dal giudice, ex art.1512 Cod. Civile, la condanna della Casa Costruttrice alla loro completa e definitiva eliminazione entro un termine assegnato (con messa a disposizione di una autovettura sostitutiva nel tempo necessario alle riparazioni) ovvero, in difetto, alla sostituzione della autovettura. -Il cliente ha, altresì, diritto al risarcimento dei danni sofferti per i disagi e per ridotta efficienza o la mancata disponibilità della autovettura in conseguenza delle anomalie di funzionamento denunciate ___________________________________ REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI MONZA Sezione IV Civile Il Tribunale di Monza, Quarta Sezione Civile, in persona del G.I. dott. Piero CALABRO? in funzione di Giudice Unico ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al R.G. n.1340/2000, promossa con atto di citazione notificato in data 2.2.2000 da ALOISE Cosimo, rappresentato e difeso dall?avv.M.E.Parma, presso il cui studio in Agrate B.v.De Capitanei n.53b ha eletto domicilio...??ATTORE contro FORD ITALIA spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti M.Manfredonia e G.Motta, presso il cui studio in Monza p.za Trento e Trieste n.13 ha eletto domicilio???????????????????......CONVENUTA -------------------------------------------------------------------------------------------- Oggetto della causa : garanzia funzionamento autovettura -------------------------------------------------------------------------------------------- All?udienza del 7.12.2000 i procuratori delle parti precisavano le rispettive CONCLUSIONI come da n.2 fogli dattiloscritti, vistati dal G.I. e qui di seguito allegati: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 2.2.2000 ALOISE Cosimo conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la FORD ITALIA spa per sentirla condannare, in forza della garanzia "Lunga Protezione", alla sostituzione della autovettura Ford Fiesta 95 1300 Cayman, acquistata presso la Concessionaria Ceva srl di Monza, oltre al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del suo cattivo funzionamento . Deduceva l?attore: -che in data 23.10.1997 ebbe ad acquistare l?autovettura in questione sottoscrivendo contestualmente, per il corrispettivo di lire 250.000,il modulo "Lunga Protezione" con il quale veniva garantito il buon funzionamento del mezzo per 3 anni/ 50.000 Km; -che tale garanzia assicurava l?esecuzione gratuita delle operazioni di riparazione e delle sostituzioni necessarie ad eliminare le anomalie di funzionamento, nonché altri servizi; -che nel gennaio 1998, avendo l?autovettura evidenziato sobbalzi al motore in fase di accensione ed improvvise ed irregolari decelerazioni con tendenza allo spegnimento in fase di marcia, ebbe a segnalare tali difetti alla Concessionaria Ceva srl di Monza; -che, sottoposta la Ford Fiesta a ben 12 diversi interventi riparatori e fallita nel frattempo la Concessionaria venditrice, la FORD ITALIA spa, all?uopo interpellata, si offrì di provvedere alla eliminazione dei vizi; -che, peraltro, pur trattenuta per ben 23 giorni dalla Concessionaria Monzacar, i difetti di funzionamento non venivano eliminati; -che ciò aveva provocato una forte limitazione dell?uso dell?autovettura, non confortata dalla messa a disposizione di un mezzo sostitutivo. Ritualmente costituitasi in giudizio, parte convenuta contestava in fatto e diritto l?avversa domanda e ne chiedeva la reiezione. Eccepiva, in particolare, l?incompetenza territoriale del Tribunale adìto e la propria carenza di legittimazione passiva, essendo stata prestata la garanzia in questione dal Concessionario venditore. Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, compiutamente trattato il processo e precisate, come in epigrafe, le conclusioni delle parti, la causa era trattenuta per la decisione dal G.I. in funzione di giudice unico ex artt.190bis CPC e 88 legge 353/1990. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, in rito, deve evidenziarsi come, non avendo alcuna delle parti richiamato, in sede di precisazione delle conclusioni, alcuna istanza istruttoria, la causa possa e debba essere decisa solamente alla luce degli atti e documenti prodotti in giudizio. Ancora in rito, deve respingersi l?eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Monza, sollevata dalla difesa della FORD ITALIA spa. L?ALOISE, in effetti, ha dedotto in giudizio l?esistenza di un contratto di garanzia stipulato in Monza e le cui obbligazioni debbono essere eseguite nella medesima località : tali allegazioni appaiono sufficienti a radicare la competenza territoriale del Tribunale adìto, apparendo viceversa questione attinente il merito della controversia l?individuazione del soggetto passivamente legittimato a rispondere delle pretese dell?attore. In applicazione, dunque, dell?art.20 CPC l?organo giudiziario individuato dall?ALOISE deve ritenersi territorialmente competente in relazione alla domanda svolta nel presente giudizio. Nel merito, deve innanzitutto essere vagliata l?eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla FORD ITALIA spa, la quale sostiene che gli obblighi contrattuali derivanti, oltre che dal contratto di vendita, dalla garanzia suppletiva "Lunga Protezione", debbano gravare sul Concessionario venditore (nel caso di specie, la Ceva srl, nel frattempo dichiarata fallita). La convenuta fonda tale allegazione difensiva sul tenore letterale del modulo "Lunga Protezione" ( doc.3, fascicolo attore ) laddove è enunciato che "il concessionario venditore con il presente atto offre al cliente la seguente garanzia?". Reputa, per converso, il giudicante che FORD ITALIA spa possa considerarsi, unitamente al Concessionario, come formale e sostanziale prestatrice della garanzia denominata "Lunga Protezione", in forza delle seguenti considerazioni e degli elementi di fatto di cui appresso. Pur essendo "offerta" dai Concessionari Ford (il che appare quantomeno ovvio, essendo il Concessionario il venditore della autovettura), la garanzia aggiuntiva "Lunga Protezione" appare, di fatto, riconducibile alla stessa FORD ITALIA spa, che notoriamente ne pubblicizza l?esistenza e che, in ogni caso, appare con il proprio marchio nell?intestazione del modulo che la raccoglie. Inoltre, poiché le riparazioni e sostituzioni possono essere ottenute gratuitamente presso "qualsiasi Concessionaria o Officina Autorizzata Ford" (prima clausola della voce "Diritti del Cliente"), finanche in numerosi Paesi esteri (prima clausola del testo delle condizioni di garanzia), è giocoforza desumere che solo FORD ITALIA spa possa effettivamente "garantire" l?adempimento di una tale miriade di soggetti, disseminati nel territorio nazionale ed in altri Stati europei. Quanto ai "servizi" offerti dalla polizza, è la stessa convenuta che esplicitamente dichiara, in prima persona, di garantirli nell?ambito del modulo de quo (voce "Servizi": "la Ford inoltre?vi dà, con il presente atto, diritto ai seguenti servizi?"). Dunque, già dalla lettura del modulo relativo alla garanzia "Lunga Protezione" potrebbe desumersi la piena legittimazione passiva della convenuta ai fini delle prestazioni e dei servizi in essa contemplati. Nel caso di specie, peraltro, FORD ITALIA spa ha esplicitamente e ripetutamente riconosciuto il diritto dell?ALOISE alla garanzia in questione come è testimoniato dal tenore delle lettere inviate all?attore in data 5.8.1999, 7.10.1999 e 8.11.1999 (docc.11, 15 e 17), mediante le quali, tra l?altro, la convenuta non ebbe mai a contestare la propria legittimazione a rispondere delle richieste del cliente. Non solo, ma nella prima missiva FORD ITALIA spa, dopo aver assicurato di voler "seguire direttamente la vicenda" anche mediante l?invio di un proprio Ingegnere, si impegnò espressamente "a garantire" all? ALOISE "la perfetta efficienza della Sua Ford" e nella seconda missiva ebbe nuovamente ed esplicitamente a promettere e garantire la "messa a disposizione del cliente di una vettura sostitutiva per il tempo tecnico necessario al ripristino del veicolo", la "esecuzione gratuita dei lavori necessitati da accertata difettosità di produzione" e la "verifica accurata del buon esito di detto intervento". Trattasi, in tutta evidenza, di precisi impegni confermativi della garanzia "Lunga Protezione" a suo tempo prestata, come tali di indubbia natura e valenza contrattuale e non meramente riconducibili a meri criteri di "correttezza commerciale" ( pag.7, comparsa conclusionale convenuta) contraddittoriamente invocati nel mentre si è negato qualsivoglia rapporto negoziale ( ovvero "commerciale" ) con l?attore. FORD ITALIA spa deve, pertanto, essere dichiarata tenuta a prestare la garanzia "Lunga Protezione", principalmente con le modalità contemplate nel testo contrattuale e secondo gli obblighi integrativi aggiuntivamente assunti con le lettere 5.8.1999 e 7.10.1999 in atti (docc.11 e 15). Trattasi, in tutta evidenza, di una forma di "garanzia di buon funzionamento" prestata dal produttore unitamente al concessionario venditore, come tale disciplinata dalla norma di cui all?art.1512 CC, quantomeno in via analogica (quanto alla possibilità di prestazione della garanzia da parte di un soggetto diverso dal venditore vedi Cass.23.12.1991 n.13869, mentre quanto alla necessità del riscontro della sua esistenza in un patto contrattuale vedi Cass.28.5.1988 n.3656). Poiché, come è noto, la norma in questione (richiamata dalla stessa convenuta al solo fine di eccepire decadenza e prescrizione della correlativa azione) prevede la possibilità per il giudice "secondo le circostanze" di assegnare "un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento" e poiché sono stati ampiamente documentati dall?ALOISE gli inutili ripetuti interventi ai quali è stata sottoposta la Ford Fiesta (docc. da 4 a 14), appare congruo assegnare alla convenuta un termine di gg.30 per ovviare in modo completo e definitivo alle anomalie di funzionamento della autovettura (con disponibilità di un mezzo sostitutivo) o, in difetto, per provvedere alla sua sostituzione. Le eccezioni di decadenza e prescrizione della azione , sollevate dalla difesa della convenuta, appaiono invece ampiamente superate dal chiaro riconoscimento degli obblighi di garanzia contenuto nelle lettere 5.8.1999, 7.10.1999 e 8.11.1999 (docc.11, 15 e 17) e dalla volontà ivi espressa di confermarli anche per il futuro. Quanto, invece, alle pretese risarcitorie dell?attore, apparendo di estrema difficoltà la prova concreta dei pregiudizi e dei disagi sofferti in conseguenza delle anomalie di funzionamento e della ridotta disponibilità ed utilizzazione della autovettura (neppure ovviati dalla pur promessa consegna di un mezzo sostitutivo), può procedersi alla loro liquidazione in via equitativa, nella somma ritenuta congrua, ai valori attuali, di complessive lire 2.000.000, oltre interessi dalla domanda al saldo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. La presente sentenza va,ex lege,munita della clausola di cui all?art.282 CPC. p.q.m. Il Tribunale, pronunziando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 2.2.2000 da ALOISE Cosimo nei confronti di FORD ITALIA spa ,così provvede: 1)ordina a FORD ITALIA spa di provvedere, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente decisione, alla completa e definitiva eliminazione delle anomalie di funzionamento della autovettura per la quale è causa ( ponendo a disposizione del cliente un mezzo sostitutivo nel tempo a tal fine occorrente) ovvero, in difetto di ciò, di procedere alla sua sostituzione; 2)condanna la società convenuta al risarcimento dei danni in favore dell? ALOISE, liquidati in lire 2.000.000, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; 3)condanna, altresì, la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell?attore, liquidate in lire 5.520.600 (di cui lire 520.600 per esborsi, lire 1.500.000 per diritti e lire 3.500.000 per onorari),oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; 4)dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. MONZA, 26.2.2001 IL GIUDICE UNICO/ESTENSORE (dott. Piero Calabrò)

01/04/2001

Documento n.3101

Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF!

Puoi sostenere ADUSBEF anche attraverso il 5 x 1000: in fase di dichiarazione, indica il codice fiscale 03638881007

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK