Trib. Bergamo. Da Avv. Vezzoli. Condannato Cred.Bergamasco per penale mutuo.

in Sentenze e testi di legge
Il giudice del Tribunale di Bergamo ha dichiarato vessatoria la penale per il recesso anticipato dal contratto di mutuo in quanto formulata in modo incomprensibile e comunque in modo tale da rendere impossibile al consumatore di conoscere preventivamente il costo per l’anticipato recesso. Purtroppo non escludo un appello da parte della banca. Cordiali saluti. Avv. Cristian Vezzoli REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bergamo Terza sezione civile In persona del Giudice monocratico Dott.ssa Giovanna Golinelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 469/03 R.G. e promossa da: BOSIO Gianangelo, rappresentato e difeso, per procura a margine dell’atto di citazione, dagli Avv.ti Massimiliano Mapelli e Cristian Vezzoli, di Bergamo presso il cui studio, in Via Cucchi 10, ha eletto domicilio; - attore - contro CREDITO BERGAMASCO S.p.a., in persona del Presidente del consiglio di amministrazione Avv. Cesare Zonca, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti del 17.7.1996, n. 522263 Rep. in Notaio Paolo Marinellì, dall’Avv. Alberto Airoldi di Bergamo, presso il cui studio, in Via Verdi 12, ha eletto domicilio; convenuto Conclusioni per l’attore: "In via principale di merito: accertato che la clausola penale contenuta nell’art 9 del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria (Rep. 16672 Racc. 6508) datato 8.2.2001 rientra nel novero delle clausole vessatorie di cui all’art 1469 bis n. 6 C.C. dichiararsi l’inefficacia della clausola stessa e per l’effetto condannarsi l’Istituto bancario convenuto alla ripetizione di quanto indebitamente versato dal sig. Bosio, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. In via subordinata di merito: accertata l’incongruità della penale versata dal sig. Bosio per l’estinzione anticipata del mutuo stipulato con il Credito Bergamasco, ridursi secondo equità ex art 1384 c.c. l’importo della stessa e, per l’effetto, condannarsi l’istituto di credito convenuto alla ripetizione in favore dell’attore della somma eccedente. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari”. Conclusioni per il convenuto: "Respingersi tutte le domande che Bosio Gianangelo ha formulato contro il Credito Bergamasco S.p.a. con l’atto di citazione notificato il 10.1.2003. Condannare Bosio Gianangelo al pagamento di tutte le spese processuali." SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 10.1.2003, BOSIO Gianangelo ha convenuto in giudizio il CREDITO BERGAMASCO S.p.a. per sentirlo condannare alla ripetizione della somma indebitamente percepita a titolo di penale per il recesso anticipato dal contratto di mutuo stipulato tra le parti in data 8.2.2001, ritenuta la clausola del contratto di mutuo che la prevedeva vessatoria ex art 1469 bis n. 6 c.c., o, in via subordinata, per la riduzione della penale ai sensi dell’art. 1384 c.c. con condanna del convenuto alla restituzione della somma eccedente. Ha dedotto l’attore di avere stipulato con l’Istituto di credito convenuto un contratto di mutuo in relazione al finanziamento denominato "Casa mia" di L 270.000.000 volto all’acquisto di un immobile, a tasso fisso per la durata di 15 anni e che, in seguito alle difficoltà riscontrate nel corso del contratto di mutuo a causa dell’aumentodella rata mensile dello stesso, aveva deciso di chiedere l’estinzione anticipata del mutuo. Sul presupposto della incongruità della penale, pari ad 1/7 della somma da restituire, richiesta dalla banca per il recesso e dallo stesso attore pagata, in particolare in ragione della incomprensibilità dell’articolo n. 9 del contratto di mutuo sulle condizioni di estinzione anticipata che aveva impedito di fatto all’attore di scegliere in modo oculato se avvalersi o meno di detta clausola e, quindi, della ingiustificatezza e della eccessività della penale, ha agito con il presente giudizio per la ripetizione dell’ indebito, o la riduzione della penale. Si è costituito in giudizio il Credito Bergamasco S.p.a., contestando che la clausola contenuta nell’art.9 del contratto di mutuo fosse una penale ai sensi dell’art 1382 c.c. prevista per il caso del risarcimento del danno conseguente all’inadempimento o del ritardo nel l’adempimento, ma che si trattava di un compenso previsto per il caso di estinzione anticipata del contratto di mutuo facoltà normalmente non prevista. Ha contestato, inoltre, la qualità di consumatore dell’attore ai fini dell’applicabilità della disciplina dell’art. 1469 bis C.C., chiedendo, quindi, il rigetto delle domande attoree. La causa, senza l’espletamento di alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni definitivamente precisate dalle partì come in epigrafe all’udienza del 21.12.2004, è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Il CREDITO BERGAMASCO S.p.a. ha contestato che la clausola n. 9 del contratto di mutuo stipulato ínter partes costituisca una “penale" disciplinata dall’art 1382 c.c. per il caso di inadempimento del contratto, proprio in relazione al fatto che la suddetta clausola disciplina, invece, un compenso a favore del mutuante per il caso di estinzione anticipata del contratto, la cui natura e funzione sono del tutto diverse da quelle della c.d. clausola penale". Tale interpretazione del contenuto della clausola n. 9 del contratto di mutuo (doc. 1 di parte attrice) è del tutto conforme alla formulazione letterale della stessa clausola, nonché alla funzione cui la stessa è demandata nel contesto del contratto, proprio per il fatto che l’estinzione anticipata del mutuo è prevista come facoltà accordata al mutuatario e quindi, non è legata ad alcun inadempimento. Ancora, il CREDITO BERGAMASCO S.p.a. ha negato l’applicabilità dell’art 1469 bis c.c. al caso di specie, in relazione alla mancanza della qualità di consumatore in capo al mutuante. In proposito ha evidenziato come dallo stesso contratto di mutuo risulti che il BOSIO è “artigiano" e che nello stesso contratto si dice che la parte mutuataria chiede espressamente l’applicazione delle agevolazioni disposte dal D.P.R. 29. 9.1973, n. 601"Y ritenendo che da tali indicazioni debba desumersi che il contratto di mutuo oggetto di causa sia stato stipulato non con un consumatore, persona, cioè, che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, ma con un operatore economico. La professione del mutuatario indicata nella parte introduttiva del contratto di mutuo, però, non è sufficiente, di per sé, a qualificare il contratto come stipulato non da un consumatore ma da un operatore economico, dal momento che, per stabilire in quale veste un soggetto che svolga anche una attività imprenditoriale o professionale agisca in un certo contratto con un professionista (ai sensi dell’art. 1469 bis c.c.), deve aversi riguardo non alla situazione soggettiva del soggetto agente, bensì al ruolo della stessa in un contratto determinato, rispetto alla natura ed alla finalità dello stesso. L’attore ha sostenuto che il finanziamento da lui chiesto alla convenuta era denominato “Casa mia" circostanza questa emergente anche dalla documentazione da lui prodotta parte della quale proveniente dal CREDITO BERGAMASCO S.p.a. ed era stato da lui stipulato per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione della famiglia. Tale argomento appare del tutto logico, mentre neppure la dichiarazione del mutuatario di volersi avvalere delle agevolazioni di cui al D.P.R. 29.9.1973, n. 601, appare decisiva al fine di stabilire la qualità nella quale il BOSIO ha agito nel contratto di mutuo. Il D.P.R. 601/1973, intitolato "Disciplina delle agevolazioni tributarie", infatti, riguarda una serie di soggetti e di situazioni differenti delle quali, in mancanza di ulteriore indicazione nell’atto di mutuo, non è dato sapere in modo inequivoco a quale si riferisse il mutuatario. Deve rilevarsi, in proposito, che il Titolo IV del suddetto D.P.R. intitolato "Agevolazioni per il settore del credito" contiene l’art. 15 a tenore del quale: " [1] Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative. [3] Agli effetti di quest’articolo si considerano a medio e lungo termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi." L’art. 16, poi, prevede l’applicazione delle medesime agevolazioni previste dall’art. 15 anche per finanziamenti di qualunque durata in alcuni specifici settori, tra i quali quello del credito artigiano. In mancanza di specifica indicazione delle ragioni per le quali il BOSIO ha chiesto di avvalersi delle agevolazioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 601, nel contratto di mutuo, deve ritenersi che ciò abbia fatto in relazione a quanto previsto dall’art. 15 per le operazioni di credito a medio e lungo termine tra le quali rientra il mutuo oggetto del giudizio. Neppure tale argomento, quindi, prova che il BOSIO abbia agito in qualità di operatore economico nell’ambito del contratto di mutuo oggetto di causa. Tanto premesso e cioè che la clausola contenuta al n. 9 del contratto di mutuo inter partes non contiene una penale e che, quindi, non è riconducibile nella previsione dell’art 1469 bis n. 6 c.c., e che, comunque, la disciplina degli artt. 1469 bis e seguenti c.c. dettata a tutela dei consumatori è applicabile al contratto di specie avendo in esso il BOSIO agito in qualità di consumatore, deve rilevarsi come, dalla suddetta disciplina, emerge in modo chiaro un principio generale desumibile in particolare dagli artt. 1469 ter e 1469 quater c.c. Tale ultimo articolo dice che: "nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile." A tal proposito la Corte di Appello di Roma, in un caso in cui si discuteva delle clausole di un contratto di conto corrente bancario in una azione inibitoria, ha ritenuto ’che debba ritenersi vessatoria, ai sensi dell’art 1469 bis. c.c., la clausola contrattuale che difetti del requisito della chiarezza e della intelligibilità, così argomentando: Mè vero che l’art 1469 quinquies sancisce l’inefficacia delle clausole considerate vessatorie ai sensi dei precedenti artt 1469 bis e ter, senza fare espresso riferimento anche all’art 1469 quater, ma tale omissione non ha il significato di una esclusione. Nel sottosistema dei contratti del consumatore, la trasparenza è, anzi, uno strumento per il raggiungimento dell’equilibrio delle prestazioni contrattuali e rappresenta la soglia minimale al di sotto della quale la clausola deve essere senz’altro espunta, anche se attenga alla determinazione dell’oggetto e dell’adeguatezza dei corrispettivo dei beni e servizi: elementi normalmente sottratti al giudizio di vessatorietà (art 1469 comma 2)." (C.A. Roma, sez. 11 24.9.2002). La clausola indicata come vessatoria dall’attore, prevede, per quanto qui interessa, che: "la parte mutuataria potrà richiedere l’estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo" e prosegue determinando le modalità di calcolo del compenso dovuto al mutuante nel caso di esercizio del diritto di estinzione anticipata da parte del mutuatario, nel seguente modo: "qualora il mutuo venga estinto anticipatamente nel periodo di applicazione del tasso fisso, la parte mutuataria dovrà corrispondere un compenso determinato per differenza tra il valore dei flussi di cassa futuri prefissati ed il capitale residuo attualizzati al tasso SWAP corrispondente alla vita residua del mutuo". E’ di tutta evidenza che una simile clausola non è comprensibile nel suo significato pratico, ovvero non permette al mutuatario di percepire la misura, anche approssimativa o in termini percentuali rispetto alla somma ricevuta a mutuo, del compenso previsto per il mutuante in caso di esercizio del diritto di recesso. Non permette, in altre parole, di valutare correttamente l’incidenza che l’esercizio del suddetto diritto ha sul valore dell’operazione di finanziamento ottenuta con il mutuo. Infatti, dei fattori indicati per la determinazione di detto compenso, possono essere conoscibili da parte del mutuatario il "tasso SWAP", il "capitale residuo" e la vita residua del mutuo al momento dell’esercizio del diritto di estinzione anticipata, ma non "il valore dei flussi di cassa futuri prefissati", il che determina l’impossibilità per il mutuatario di effettuare il calcolo di quanto dovuto. Ciò basta, in considerazione di quanto detto sul principio generale della trasparenza a salvaguardia dell’equilibrio delle prestazioni contrattuali nei contratti ritenere la clausola in oggetto, nella parte relativa alla determinazione del compenso per l’esercizio del diritto di estinzione anticipata del mutuo, vessatoria e quindi, a norma dell’art 1469 quinquies c.c. Ne consegue, vista la domanda di ripetizione svolta dall’attore, la condanna del CREDITO BERGAMASCO S.p.a. alla restituzione della somma percepita a titolo di compenso per l’estinzione anticipata del mutuo maggiorata dei soli interessi e non anche della rivalutazione monetaria, in quanto i debiti restitutori sono debiti di valuta. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Giudice monocratico, dott.ssa Giovanna Golinelli, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al n. 469/03 R.G. promossa da BOSIO Gianangelo contro CREDITO BERGAMASCO S.p.a., contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede: dichiara vessatoria la clausola n. 9 del contratto di mutuo inter partes del 8.2.2001, nella parte in cui determina il compenso a favore del mutuante per l’estinzione anticipata del mutuo da parte del mutuatario "per differenza tra il valore dei flussi di cassa futuri prefissati ad il capitale residuo attualizzati al tasso SWAP corrispondente alla via residua del mutuo”; condanna il CREDITO BERGAMASCO S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione a BOSIO Gianangelo della somma di € 17.925,46 (pari a £ 34.708.539), oltre interessi legali dal pagamento al saldo; condanna il CREDITO BERGAMASCO S.p.a., in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore di BOSIO Gianangelo, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 2.580,00, di cui € 180,00 per spese, € 1.100,00 per diritti ed € 1.300,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge. Cosi deciso in Bergamo, il 10 maggio 2005. Il Giudice

26/09/2005

Documento n.5086

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