RC Auto. Sentenza del Giudice di Pace di Agrigento, dr. Castellino

in Sentenze e testi di legge
Sent. n. 319/2003

UFFICIO DEL GIUDICE Di PACE DEL MANDAMENTO Di AGRIGENTO REPUBBLICA ITALIANA IN NGMC DEL POPOLO ITALIANO li -Giudice di Pace dell?intestato Mandamento Dr. Giulio, Castellino ha pronunziato la seguente SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 82 dei Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell?anno 2003 vertente TRA MARTORANA IGNAZIO Elett.te domicifíato in Cattolica Eraclea (AG), Via Giorgio Amendola presso lo studio dell?Avv. Valeria Martoranache lo rappresenta e difendeper procura a margine dell?atto di citazione CONTRO LLOYD ADRIATICO spa Eiett.te domiciliata in Agrigento, Via Petrarca n. 2/bis presso lo studio dell?Avv. Valentino Sclafani che la rappresenta e difende per procura iri, calce alla copia dell?atto di cita7ione notificato OGGETTO CONDANNATORIO . RESTITUZIONE DI INDEBITO OGGETTIVO EX ART. 2033 C.C, CONCLUSIONI Per l?attore: Come nell?atto di citazione dei 20.01. 2003 cioè Voglia l?Ili.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, dichiarare la Compagnia di Assicurazione Lloyd Adriatico spa responsabile della violazione della normativa Antítrust e per l?effetto condannarla alla ripetizione delle somme indebitamente percepite e, precisamente. alla somma di E. 708,05, salva differente somma che l?Il.mo Sig. Giudicante riterrà di giustizia o equo liquidare, oltre al rimborso delle spese dei presente procedimento. Per la convenuta: Come nella comparsa di costituzione del 20.03.2003 e nelle note conclusionali del 3.06.2003 -.cioè, Piaccia al Giudice adito, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto,, condannare l?attore alle spese, competenze ed onorari dei giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato il 20.01.2003, Martorana Ignazio chiamava in giudizio la Compagnia di Assicurazioni Lloyd Adriatica spa (in persona dei legale rappresentante protempore) per ottenere la ripetizione della complessiva somma di E. 708,05 (o in via equitativa quella maggiore o minore ritenuta di giustizia) indebitamente percepita da quest?ultima. Esponeva che, nel periodo intercorrente dal 09.08,1996 al 02.08.2000, aveva stipulato con la predetta Compagnia di Assicurazione dei contratti, relativi a diverse polizze RC auto, distinti dai nn. 212 4554966; 327 451784; 327 6481524; 327 4645524; 327 481604 e 327 497822 e che a partire dal 1.07.1994 le tariffe delle citate polizze erano raddoppiate, procurando un ingiusto profitto alla convenuta Compagnia Assicuratrice e, contemporaneamente, un danno A sostegno della propria tesi difensiva, evidenziava che, il Consiglio di Stato, con Sentenza del 27.02.2002, aveva confermato che la convenuta, unicamente ad altre Compagnie Assicurative. avevano costituito un cartello vietato dalla legge per far aumentare i costi delle polizze Aggiungeva, inoltre, che tale accordo, accertato anche dal T.A.R. dei Lazio, aveva avuto come effetto immediato un aumento dei costo delle polizze RC auto pari al 20% dei costo totale del premi versati dai contraenti dal í996 al 2000. Concludeva, infine, che era, pertanto, diritto dell?attore ottenere la restituzione ex art. 2033 c.c. dell?indebito in misura pari al 20% dei premi pagati alla convenuta, con vittoria di spese. In data 20.03,2003, si costituiva in giudizio la Lloyd Adriatico spa, la quale, nel contestare tutte le domande proposte da controparte, ne chiedeva il rigetto, con la condanna alle spese, competenze ed onorari di causa. All?udienza di prima comparizione del 25.03.2003, parte attrice insisteva, da un alto, per l?esibizione a carico dell?ISVAP o, comunque, a carico della convenuta di documentazione comprovante eventuali aumenti dei premi relativi al veicolo indicato nei propri atti (ALFA ROMEO 146) nei periodo di tempo intercorrente tra gli anni 1995-2000 e, dall?altro, proponeva eccezione di incostituzionalità di cui all?art. 1 dei D. L. n. 181/2003, mentre controparte si opponeva, Con ordinanza riservata dei 28.03.2003, il decidente, in applicazione dell?art. 1-ter della L. 990/69, ordinava alla convenuta Compagnia di Assicurazione l?esibizione in giudizio di tutte le informazioni richieste dalla procuratrice dei Martorana. Successivamente all?udienza del 16.05.2003 parte convenuta chiedeva un termine per il deposito di memorie, mentre controparte si opponeva. Precisate !,e conclusioni all?udienza dei 06.06,2003, !a causa, sulla base delle risultanze processuaii e delle conclusioni come sopra formulate, veniva posta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre innanzitutto premettere che l?art, 113 c.p.c., prevede che il Giudice di Pace decide sempre secondo equità le cause lì cui valore non eccede i due milioni (,ora Euro miliecento), alla luce di tale riscontro normativo ed in considerazione della non eccessività e superfluità della domanda proposta dalla parte attrice, questo Giudice di Pace nel decidere questa controversia adotterà un criterio di equità. Parte attrice, nell?instaurare li presente giudizio, ha chiesta di ottenere dalla convenuta Compagnia dì Assicurazioni Lloyd Adriatico spa (in persona dei legale rappresentante pro-tempore) la ripetizione della complessiva somma di E. 708,05 (o in via equitativa quella maggiore a minore ritenuta di giustizia) indebitamente percepita da quest?ultima per aver partecipato, congiuntamente ad altre Compagnie dì Assicurazioni, ad un cartello vietato dalla legge per far aumentare i costi delle polizze. Compatibile con tale ricostruzione dei fatti è la circostanza che, sia il Consiglio di Stato che iì TAR dei Lazio, hanno confermato che la partecipazione a tale cartello ha avuto come effetto immediato un aumento dei costi delle polizze RC auto pari al 20% dei costo totale dei premi versati dai contraenti dal 1996 al 2000. A fronte di tali emergenze, non può darsi credito alle tesi sostenute dalla Lloyd Adriatico, la quale ritenendo versarsi in ipotesi diversa, da un lato, ha contestato l?esattezza del calcolo percentuale di aumento dei premi e, dall?altro, ha ribadito li mancato rispetto dell?onere della prova su ogni circostanza dedotta da controparte. Ora, in tema di assicurazione obbligatoria pe,, !a responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, !?art 1 dei D. L. n. 18,/2003 ha sottratto alla cognizione secondo equità del di Pace tutte le cause derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all?art. 1342 dei codice civile, mentre la successiva L_. n. 63/2003 ha stabilito che "le disposizioni di cui all?art. 1 dei predetto D. L. si applicano ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10.02.2003". Dall?istruttoria svolta è emerso che l?atto introduttivo del giudizio risulta notificato in data 20.01.2003 e, pertanto, prima dell?entrata in vigore della citata L. n. 63/2003. Sgombrato il campo circa ogni dubbio sulla possibilità di decidere il presente procedimento secondo criteri equitativi, ed in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità dell?art. 1 dei D.L. n. 18/2003 per la violazione degli artt. 3, 24, 25, 4 í, 77, 101, 102 e 104 della Carta Costituzionale, questo Giudice ritiene che la mancata applicazione di parametri equitativi nell?odierno procedimento precluderebbe di fatto - ed in ogni caso renderebbe difficoltosa - la protezione giurisdizionale di ogni utente di fronte nei confronti di quei soggetti (imprese) di cui sia stata accertata la violazione dei divieti posti dalla speciale normativa a tutela della concorrenza e dei mercato. Alla luce dei progressi riscontra normativa, la domanda proposta dall?attore merita accoglimento. Ora, considerata la documentazione prodotta in atti di causa dalla medesima t,,arte processuale ossia, le polizze RC auto distinte ai nn. 212 4554966; 327 451784; 327 6481524; 327 4645524; 327 481604 e 327 497822, si ritiene equo quantificare i danni subiti dall?attore ?n complessivo E. 500.00. Pertanto, !le domande proposte dall?attore Ignazio Martorana vanno conseguentemente Accolte. Spese di lite compensate. P.Q.M. IL Giudice di pace di Agrigento, nella persona del Dr. Castellino, definitivamente pronunciando secondo equità sulle domande come in atti proposte da MARTORANA IGNAZIO contro LLOYD ADRIATICO SPA parzialmente le accoglie e per l?effetto: Condanna la Compagnia di Assicurazione Lloyd Adriatico spa al pagamento in favore dell?attore Martorana lgnazio della complessiva somma di ?. 500,00; In considerazione della non eccessivìtà e superfluità delle istanze sollevate dalla parte attrice, dispone l?integrale compensazione delle spese processuali, che restano a carico delle parti che ví hanno dato causa. Così deciso in Agrigento 30 Giugno 2003 Il Giudice di pace Dr. Giulio Castellino

09/07/2003

Documento n.3329

Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF!

Puoi sostenere ADUSBEF anche attraverso il 5 x 1000: in fase di dichiarazione, indica il codice fiscale 03638881007

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK