Proposta di legge Lannutti

in Sentenze e testi di legge
Proposta di legge d’iniziativa dei deputati Pecoraro Scanio, Cento, Lion “Norme per favorire il controllo e il contenimento di prezzi e tariffe, e interventi a tutela degli interessi degli utenti e consumatori” Onorevoli Colleghi! - La spesa pubblica finalizzata all’incentivazione della ripresa economica e dello sviluppo nel nostro Paese, non deve essere vista solamente in termini di incentivi agli investimenti, magari rafforzando e qualificando l’offerta, ma anche con una adeguata politica di agevolazioni e incentivazioni ad una riduzione dei costi, anche tenendo d’occhio i consumi sociali primari ed i prodotti e servizi interni, che hanno in definitiva una grande incidenza sulla qualità della vita soprattutto delle fasce e più deboli ed esposte. Questo è l’obiettivo che si prefigge la proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione. E’ indispensabile infatti, contrastare la grande corsa degli aumenti dei prezzi, per recuperare almeno una parte del vecchio potere di acquisto del reddito delle famiglie medie e meno abbienti, attraverso incentivazioni pubbliche alla stessa distribuzione, favorendo una sua razionalizzazione e di conseguenza una reale diminuzione del suo costo complessivo e per unità di prodotto e principalmente sui consumi sociali, in una logica di equa selezione sociale. In questo senso diversi sono i settori e gli ambiti sui quali è possibile intervenire efficacemente al fine di favorire un effettivo rientro dei prezzi e delle tariffe. Vediamo quali sono questi settori e quali possono essere gli specifici campi di intervento: TARIFFE PUBBLICHE. In questo settore risulta necessaria, tra le altre cose, una ridefinizione delle tariffe pubbliche e delle accise secondo criteri di bisogni sociali; un effettivo e maggiore controllo di costi e tariffe; una ridefinizione dei sistemi di aggiornamento ed adeguamento automatici delle tariffe in rapporto al variare delle materie prime, sia nei tempi di applicazione che nei parametri valutativi; una consultazione e contrattazione sociale con le associazioni rappresentative degli interessi diffusi degli utenti e dei consumatori, riconosciuti come rappresentanti del soggetto sottoposto all’onere di finanziamento del servizio. Insomma una riduzione immediata delle tariffe di competenza pubblica e delle accise, quantomeno di quella parte corrispondente all’aumento dei relativi introiti fiscali. TARIFFE SERVIZI PUBBLICI (Convenzioni e Concessioni). In questo ambito tra i tanti interventi possibili, sottolineiamo il recupero di una funzione di soggetto terzo e super-partes delle autorità nelle controversie fra i soggetti del mercato con funzioni sanzionatorie per le violazioni degli obblighi contrattuali; uno sviluppo delle funzioni conoscitive e di analisi dei settori da parte delle autorità connesse con la funzione del riscontro di veridicità delle analisi dei costi; la previsione di strumenti di partecipazione e di controllo diretto da parte degli utenti attraverso le loro associazioni e le autorità, degli standards di qualità del servizio stabilito nelle concessioni e rispetto al quale sono determinate le tariffe, in assenza dei quali non è legittimata la tariffa stessa e si ha il diritto al rimborso o all’indennizzo; la previsione di tetti massimi per gli utili delle società di erogazione dei pubblici servizi erogati in regime tariffario al di sopra dei quali si sostanzierebbero evidenti manipolazioni anche documentative di un corretto rapporto costi di gestione/tariffe; la verifica pubblica dei costi di base del calcolo delle tariffe; il principio di responsabilità amministrativa anti spreco e anti disservizi; ecc. SERVIZI PUBBLICI LIBERALIZZATI (Banche-Assicurazioni-Telecomunicazioni). Anche in questo settore, è necessario prevedere norme finalizzate alla riduzione dei prezzi. Tra queste segnaliamo la necessità di definire dei limiti tra libera concorrenza e diritto al servizio pubblico, attraverso: l’individuazione di norme tese a contemperare la libera concorrenza tra le offerte ed il diritto al servizio pubblico secondo criteri di rapporto costi/prezzi; la previsione di limiti antispeculazioni, in un quadro di democrazia economica, con la tutela dei soggetti più deboli e limiti ai soggetti forti del mercato, applicabili in termini percentuali al rapporto costi /prezzi dei servizi; lo sviluppo della concorrenza attraverso norme anti cartelli e la previsione di norme per una rigida definizione e dimostrazione dei costi come presupposto indispensabile per una concorrenza al ribasso con l’attivazione del circuito virtuoso ottimizzazione dei costi / riduzione del prezzo; la contrattazione sociale dei criteri per la definizione di prezzi o tariffe di servizi derivanti da obblighi di legge anche se forniti da soggetti privati, con le autorità di riferimento in funzione di soggetto terzo e di garante di rispetto degli accordi; l’individuazione come reato sanzionabile amministrativamente, di ogni ostacolo posto al passaggio da un fornitore di servizio all’altro; una maggiore concorrenza e informazione; l’eliminazione della distorsione di mercato dell’assicurazione obbligatoria. E’ infatti indispensabile prevedere aprropriate norme per la eliminazione della distorsione di mercato tra un soggetto obbligato per legge ad una domanda ed un altro libero di fornire una offerta connessa con la obbligatorietà dell’assicurazione RCA, con la istituzione di forme di assicurazione RCA alternative pubbliche, come la partecipazione al fondo vittime della strada per i danni biologici e l’assunzione in proprio dei danni agli automezzi, per coloro che non riescono a stipulare un contratto assicurativo; l’eliminazione o riduzione delle commissioni di massimo scoperto fra i costi bancari; ecc. AGROALIMENTARI FRESCHI. E’ indispensabile prevedere: l’esposizione del prezzo di acquisto e di vendita i tutti i passaggi come deterrente ad aumenti ingiustificati ed elemento conoscitivo necessario per una corretta concorrenza); un limite massimo - sulla base di specifici studi di settore - del ricarico rispetto al prezzo di acquisto per ciascun passaggio della filiera distributiva, determinato periodicamente dallo stesso andamento del mercato, sulla falsa riga della legge sull’usura, che sia il limite di distinguo tra una legittima transazione commerciale ed una illecita speculazione, se non addirittura aggiotaggio; la creazione di strutture pubbliche di servizio per la conservazione e preparazione commerciale del prodotto fresco, per trasformare la deperibilità da elemento di ricatto commerciale in servizio alla produzione e ristabilire una parità commerciale fra domanda ed offerta, eliminando quel punto di ricarico della filiera sostituendolo con una voce di costo aggiuntivo della produzione molto contenuta ed irrisoria se gestita in modo pubblico dagli enti locali in sostituzione di tanti incentivi; l’incentivazione della filiera corta, ossia l’istituzione di un fondo per iniziative delle regioni e degli enti locali per la realizzazione di servizi alla commercializzazione accorpati ed orientati alla diminuzione dei passaggi commerciali ed alla diminuzione dei costi di distribuzione; un regime fiscale agevolato o nelle tasse locali per le aziende di distribuzione che si impegnano al rispetto di norme anti-carovita; ecc. GENERI ALIMENTARI CONSERVATI. Secondo una corretta etica di mercato il prezzo nel caso dei generi di prima necessità specie se alimentari lo deve applicare chi confeziona e garantisce il prodotto, la sua qualità ed i tempi di consumo, per far si che la concorrenza commerciale si sviluppi nei termini di minore costo di produzione minore prezzo e non possa divenire pura speculazione della distribuzione per cui maggiore è il bisogno e la domanda e maggiore è il prezzo indipendentemente dal costo. Tra i principali interventi da attuare, proponiamo: l’obbligo di determinazione del prezzo al consumo da parte del produttore-confezionatore con esplicito riferimento alla quantità con già inseriti gli oneri della distribuzione oggetto di accordo tra i vari soggetti operatori; l’obbligo di ritiro degli alimenti confezionati alla data della loro scadenza onde evitare fenomeni di vendita di alimenti non più mangiabili ed il cui valore commerciale non ha più alcuna corrispondenza con il prezzo. Il rapporto qualità prezzo non è prerogativa del distributore ma del produttore; una etichettatura chiara e confrontabile per concorrenza qualità -quantità –prezzo; l’obbligo di registrazione ed autorizzazione della immissione sul mercato, con indicazione, oltre il contenuto in termini di qualità, quantità e di ammissibilità del prezzo che non ecceda un limite di ricarico speculativo nel rapporto costi/prezzi; la realizzazione di studi di settore con pubblicazione di bollettini dei prezzi medi, come informativa pubblica ai consumatori, in quanto non tutti sono in grado di valutare correttamente un rapporto qualità prezzo e non per questo essere turlupinati in special modo quando trattasi di generi alimentari e di prima necessità; sconti e riduzioni di prezzi. Poiché in prossimità della scadenza un prodotto conservato vale oggettivamente meno in quanto ne è diminuita la disponibilità per il consumatore sono da prevedere sistemi di sconto e di riduzione dei prezzi oppure campagne di consumo veloce; la previsione di un sistema di distribuzione basato sulla definizione del prezzo alla produzione comprensivo dei costi di distribuzione secondo accordi tra produzione e distribuzione, con indicazione di un solo prezzo, e previsione di un sistema di acquisto e rivendita, a stoccaggio, con indicazione del doppio prezzo e una norma automatica di limitazione del ricarico, calcolata secondo parametri percentuali discendenti dall’andamento del mercato stesso; la liberalizzazione dei saldi; ecc. La presente proposta di legge prevede inoltre tre specifici articoli con i quali si dispone: 1) l’abrogazione dell’articolo 118 del testo unico bancario, in virtù del quale le banche godono della licenza di apportare modifiche unilaterali ai contratti di conto corrente, purché tali modifiche generalizzate- sempre sfavorevoli ai clienti- vengano pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Non esiste nessuna altra impresa operante in Italia, che gode di tali assurdi privilegi che penalizzano i consumatori e gli utenti dei servizi bancari,i quali non possono neppure cambiare banca, per l’esistenza di accordi di cartello favoriti dall’Abi,che impongono costi di perfino per chiudere il conto corrente; 2) la possibilità di utilizzare i cosiddetti “conti dormienti” o “silenti”, ossia quei depositi di denaro, cassette di sicurezza, libretti di risparmio, assegni circolari mai rimborsati, titoli azionari o obbligazionari,cauzioni a qualsiasi titolo, appartenenti a persone decedute o scomparse che non risultano più movimentati né reclamati dai legittimi eredi, né in banca, né alla posta. Tali conti “dormienti”ed iscritti nei bilanci delle banche, delle poste o delle finanziarie -sollevato per la prima volta 5 anni fa da Adusbef- sono stimati tra 14 ed 15 miliardi di euro; 3) la restituzione da parte della Banca d’Italia del cosiddetto “diritto di signoraggio” e la sua utilizzazione per sgravi fiscali a favore delle famiglie meno abbienti. Ricordiamo che una recente sentenza, suffragata da una ponderosa perizia tecnica, ha condannato la Banca d’Italia a restituire 87 euro ad un cittadino, associato Adusbef, per aver incamerato un illecito diritto di signoraggio dal 1996 al 2003, e a quantificato in 5 miliardi di euro l’indebito lucro complessivo. Il diritto di signoraggio, nasce in passato, "quando la circolazione era costituita soprattuto da monete in metalli preziosi (oro e argento)" e "ogni cittadino poteva chiedere al suo sovrano di coniargli monete con i lingotti d’oro e d’argento che egli portava alla zecca". "Il sovrano ponendo la sua effigie sulla moneta, ne garantiva il valore. In cambio di questa garanzia, tuttavia, tratteneva per sè una certa quantità di metallo: l’esercizio di questo potere sovrano veniva chiamato “signoraggio”. In definitiva, si tratta di una sorta di "reddito monetario" che la Banca d’Italia ha incassato regolarmente in conseguenza dell’attività e dalla circolazione di moneta, e che dovrebbe vedere lo Stato quale principale beneficiario e non le banche, che di fatto sono proprietarie della Banca d’Italia. Articolo 1. 1. La presente legge mira a favorire una riduzione dei costi in settori fondamentali della nostra economia, attraverso una adeguata politica di agevolazioni e incentivazioni con particolare attenzione i consumi sociali primari ed i prodotti e servizi interni, che hanno una grande incidenza soprattutto sulla qualità della vita soprattutto delle fasce e più deboli ed esposte. 2. Gli ambiti e i settori di intervento, oggetto della presente legge, al fine di favorire un effettivo rientro dei prezzi e delle tariffe, sono quelli dei servizi pubblici in convenzione e/o concessione, dei servizi pubblici liberalizzati (banche, assicurazioni, telecomunicazioni), del settore agroalimentare ( generi alimentari freschi e conservati, e generi di prima necessità). Articolo 2 1. Con Decreto del Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell’Economia, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, vengono individuati gli interventi opportuni finalizzati al controllo e alla riduzione dei prezzi e delle tariffe nell’ambito dei settori di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge. 2. Presso il Ministero delle Attività produttive è istituita una Commissione tecnica, con il compito di individuare, sentite le associazioni di tutela dei consumatori, gli interventi sui prezzi e tariffe di cui al precedente comma. 3. Ai fini dell’individuazione degli idonei interventi e norme nei settori definiti di cui all’articolo 1, comma 2, il decreto di cui al comma 1, deve uniformarsi, tra l’altro, ai seguenti criteri e principi: a) per quanto concerne le TARIFFE PUBBLICHE: - una ridefinizione delle tariffe pubbliche e delle accise secondo criteri di bisogni sociali e di effetti indotti sulla dinamica della determinazione dei costi delle produzioni e dei costi dei servizi di prima necessità; - un effettivo e maggiore controllo di costi e tariffe; - ridefinire i criteri di determinazione dei costi, ottimizzandoli anche attraverso l’eliminazione delle diseconomie e degli sprechi gravanti su di essi; - ridefinire i sistemi di imposizione fiscale delle tariffe in ragione della loro socialità; - ridefinire i sistemi di aggiornamento ed adeguamento automatici delle tariffe in rapporto al variare delle materie prime, sia nei tempi di applicazione che nei parametri valutativi; - istituzionalizzare la consultazione e contrattazione sociale con le associazioni rappresentative degli interessi diffusi degli utenti e dei consumatori, riconosciuti come rappresentanti del soggetto sottoposto all’onere di finanziamento del servizio; - prevedere norme anti-aumento artificioso dei costi. In questo senso si puù pensare ad una definizione - definizione di norme più stringenti che definiscono l’aumento artificioso dei costi come reati addebitabili direttamente agli amministratori, onde evitare la diffusa pratica degli appalti esterni come strumento di privatizzazione degli introiti da servizio pubblico. - riduzione delle tariffe di competenza pubblica e delle accise, quantomeno di quella parte corrispondente all’aumento dei relativi introiti fiscali, onde non far partecipare lo stato agli utili della speculazione sull’introduzione dell’euro, anche attraverso un blocco di tutti i meccanismi automatici di rivalutazione delle tariffe derivanti da qualsiasi legge o convenzione, ivi comprese quelli collegati ad aumenti delle materie prime o del tasso inflattivo, in attesa di una norma di ridefinizione degli automatismi e dei loro sistemi di approvazione. b) per quanto concerne le TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI (Convenzioni e Concessioni): - l’istituzionalizzazione nelle convenzione e nelle concessioni o regolamentazione dei servizi della contrattazione sociale con le associazioni rappresentative degli interessi diffusi degli utenti e dei consumatori, riconosciuti come rappresentanti dell’altro soggetto contraente del mercato al fine di garantire una corretta dialettica economica fra soggetti paritari del mercato in un regime di democrazia economica; - recupero di una funzione di soggetto terzo e super-partes delle autorità nelle controversie fra i soggetti del mercato con funzioni sanzionatorie per le violazioni degli obblighi contrattuali; - uno sviluppo delle funzioni conoscitive e di analisi dei settori da parte delle autorità connesse con la funzione del riscontro di veridicità delle analisi dei costi; - la previsione di strumenti di partecipazione e di controllo diretto da parte degli utenti attraverso le loro associazioni e le autorità, degli standards di qualità del servizio stabilito nelle concessioni e rispetto al quale sono determinate le tariffe, in assenza dei quali non è legittimata la tariffa stessa e si ha il diritto al rimborso o all’indennizzo; - l’esclusione delle attività collaterali nella formazione dei costi. Ossia partendo dall’assunto del rapporto tra costi e ricavi per la fornitura dei servizi, prevedere il divieto di inserimento nei costi di riferimento di quelli derivanti da altre attività non direttamente riferibili al servizio; - la previsione di tetti massimi per gli utili delle società di erogazione dei pubblici servizi erogati in regime tariffario al di sopra dei quali si sostanzierebbero evidenti manipolazioni anche documentative di un corretto rapporto costi di gestione/tariffe; - la verifica pubblica dei costi di base del calcolo delle tariffe. Ossia la previsione di sistemi di verifica pubblica eseguiti dalle specifiche autorità, ove esistenti, ed in contraddittorio con le associazioni degli utenti e dei consumatori, come strumento di eliminazione di possibili gonfiamenti dei costi; - il principio di responsabilità amministrativa anti spreco e anti disservizi. Vanno previste norme tese ad una corretta amministrazione che responsabilizzano gli amministratori, oltre che sul piano politico delle loro nomine, per atti producenti sprechi e sovra-costi che producono ricadute negative su prezzi e tariffe o ricadute in termini di disservizi od interruzione del servizio comprese le controversie per la gestione del lavoro; - opportune norme anti-aumento artificioso dei costi. - l’eliminazione delle doppie tassazioni. E’ necessario infatti eliminare l’applicazione dell’IVA su quanto gia presente in bolletta come tasse erariali, ottenendo così una immediata riduzione di 3 o 4 punti percentuali; - defiscalizzazione delle voci accessorie e dei canoni fissi e dei costi di gestione non direttamente connessi al consumo, nel quadro di una distinzione, per quanto attiene al valore aggiunto, tra servizio e fornitura. - blocco e moratoria di tutti i meccanismi automatici di rivalutazione delle tariffe derivanti da qualsiasi legge o convenzione, ivi comprese quelli collegati ad aumenti delle materie prime o del tasso inflativo, in attesa di una norma di ridefinizione degli automatismi e dei loro sistemi di approvazione. c) SERVIZI PUBBLICI LIBERALIZZATI (Banche, Assicurazioni, Telecomunicazioni): - definizione dei limiti tra libera concorrenza e diritto al servizio pubblico, attraverso la previsione di norme tese a contemperare la libera concorrenza tra le offerte ed il diritto al servizio pubblico secondo criteri di rapporto costi/prezzi; - previsione di limiti antispeculazioni, in un quadro di democrazia economica, con la tutela dei soggetti più deboli e limiti ai soggetti forti del mercato, applicabili in termini percentuali al rapporto costi /prezzi dei servizi. Va previsto, nell’ambito dei servizi privati, di un elenco di quelli a prevalente valore sociale o connessi ad obblighi di legge, per i quali deve essere prevista la separazione contabile e di fatturazione da altri servizi forniti in contemporanea; - concorrenza e norme anti-cartelli attraverso la previsione di norme per una rigida definizione e dimostrazione dei costi come presupposto indispensabile per una concorrenza al ribasso con l’attivazione del circuito virtuoso ottimizzazione dei costi / riduzione del prezzo; - previsione della netta distinzione tra costi generali di gestione incidenti sul singolo servizio e suoi costi diretti, per poter avere una maggiore chiarezza nella valutazione di concorrenzialità. Evitando di considerare, nella determinazione dei costi presi a base per la definizione dei prezzi dei servizi, tutte le perdite connesse alla cattiva ed incauta gestione della società di gestione in attività non di servizio (quali per es. i prestiti insoluti per le banche per i costi di gestione di un conto corrente); - valutazione pubblica di congruità ed ammissibilità dei costi dichiarati da parte di autorità preposte e con la partecipazione delle associazioni di rappresentanza dei consumatori e degli utenti; - contrattazione sociale dei criteri per la definizione di prezzi o tariffe di servizi derivanti da obblighi di legge anche se forniti da soggetti privati, con le autorità di riferimento in funzione di soggetto terzo e di garante di rispetto degli accordi; - individuazione come reato sanzionabile amministrativamente, di ogni ostacolo posto al passaggio da un fornitore di servizio all’altro; - maggiore concorrenza e informazione. Ossia l’emanazione di norme e criteri obbligati per la definizione delle carte qualità dei servizi, con la previsione di obblighi al mantenimento degli standards dichiarati e relative sanzioni, al fine di poter effettivamente costruire condizioni di vera concorrenzialità tra i fornitori dei servizi nonché una reale capacità degli utenti di valutazione delle convenienze; - specifici studi di settore e definizione spese ammissibili; - modifica degli obblighi per la contabilizzazione e l’addebbito di un costo di un servizio anche se amministrativo; - revisione del sistema sanzionatorio per la informazione commerciale e pubblicitaria ingannevole facendola divenire reato penale per il quale sia prevista anche una sanzione interdittiva dagli incarichi di gestione amministrativa dopo il primo giudizio delle eventuali autorità competenti; - eliminazione della distorsione di mercato dell’assicurazione obbligatoria. E’ infatti indispensabile prevedere aprropriate norme per la eliminazione della distorsione di mercato tra un soggetto obbligato per legge ad una domanda ed un altro libero di fornire una offerta connessa con la obbligatorietà dell’assicurazione RCA, con la istituzione di forme di assicurazione RCA alternative pubbliche, come la partecipazione al fondo vittime della strada per i danni biologici e l’assunzione in proprio dei danni agli automezzi, per coloro che non riescono a stipulare un contratto assicurativo; - il principio di responsabilità amministrativa anti spreco e anti disservizi. - divieto della possibilità di aumenti unilaterali. Va stabilito il divieto di praticare aumenti dei prezzi dei servizi pubblici anche se in regime di fornitura privata, ivi compresi quelli soggetti a pubblicazioni sulle gazzette ufficiali quali quelli bancari; - predisposizione di un piano di rientro del sistema bancario italiano nell’ambito della media degli altri paesi europei attraverso la defiscalizzazione dei costi e dei servizi ed i mancati introiti possono essere compensati attraverso la previsione di un modesto aumento del carico fiscale degli oneri e costi bancari dei servizi borsistici e delle plusvalenze finanziarie; - eliminazione o riduzione delle commissioni di massimo scoperto fra i costi bancari; - riduzione dei premi assicurativi RCA per riduzione costi incidentalità e per indennizzo diretto, anche attraverso il ricalcalo dei costi e della definizione di un indice medio statistico e un alea di congruità delle tariffe da parte dell’autorità di riferimento. d) AGROALIMENTARI FRESCHI: - esposizione del prezzo di acquisto e di vendita i tutti i passaggi come deterrente ad aumenti ingiustificati ed elemento conoscitivo necessario per una corretta concorrenza) - sulla base di specifici studi di settore, va previsto un limite massimo del ricarico rispetto al prezzo di acquisto per ciascun passaggio della filiera distributiva, determinato periodicamente dallo stesso andamento del mercato, sulla falsa riga della legge sull’usura, che sia il limite di distinguo tra una legittima transazione commerciale ed una illecita speculazione, se non addirittura aggiotaggio; - creazione di strutture pubbliche di servizio per la conservazione e preparazione commerciale del prodotto fresco, per trasformare la deperibilità in servizio alla produzione e ristabilire una parità commerciale fra domanda ed offerta, eliminando quel punto di ricarico della filiera, sostituendolo con una voce di costo aggiuntivo della produzione gestita in modo pubblico dagli enti locali in sostituzione di tanti incentivi. - incentivazione della filiera corta, ossia l’istituzione di un fondo per iniziative delle regioni e degli enti locali per la realizzazione di servizi alla commercializzazione accorpati ed orientati alla diminuzione dei passaggi commerciali ed alla diminuzione dei costi di distribuzione ) previsione di un regime fiscale agevolato o nelle tasse locali per le aziende di distribuzione che si impegnano al rispetto di norme anti-carovita la cui copertura del mancato introito stimabile sia procurata a riduzione dei maggiori introiti IVA provenienti dagli aumenti dei prezzi con un provvedimento definibile di restituzione di un drenaggio fiscale indotto improprio; e) GENERI ALIMENTARI CONSERVATI: - obbligo di determinazione del prezzo al consumo da parte del produttore-confezionatore con esplicito riferimento alla quantità con già inseriti gli oneri della distribuzione oggetto di accordo tra i vari soggetti operatori; - obbligo di ritiro degli alimenti confezionati alla data della loro scadenza onde evitare fenomeni di vendita di alimenti non più mangiabili ed il cui valore commerciale non ha più alcuna corrispondenza con il prezzo. Il rapporto qualità prezzo non è prerogativa del distributore ma del produttore; - una etichettatura chiara e confrontabile per concorrenza qualità, quantità, prezzo; - obbligo di registrazione ed autorizzazione della immissione sul mercato, con indicazione, oltre il contenuto in termini di qualità, quantità e di ammissibilità del prezzo che non ecceda un limite di ricarico speculativo nel rapporto costi/prezzi; - realizzazione di studi di settore con pubblicazione di bollettini dei prezzi medi, come informativa pubblica ai consumatori, in quanto non tutti sono in grado di valutare correttamente un rapporto qualità prezzo e non per questo essere turlupinati in special modo quando trattasi di generi alimentari e di prima necessità; - sconti e riduzioni di prezzi. Poiché in prossimità della scadenza un prodotto conservato vale oggettivamente meno in quanto ne è diminuita la disponibilità per il consumatore sono da prevedere sistemi di sconto e di riduzione dei prezzi oppure campagne di consumo veloce; - previsione di campagne di scorta stagionali connesse con i tempi di consumazione del prodotto; - agevolazioni fiscali o tariffarie per campagne di sconti secondo criteri di contro-valore tra riduzione del prezzo e le agevolazioni; - diminuzione delle tariffe ai produttori e/o agli esercenti in rapporto ad accordi articolati regionalmente per la riduzione programmata su determinati stoccaggi di prodotti; f) GENERI DI PRIMA NECESSITA’: - previsione di un sistema di distribuzione basato sulla definizione del prezzo alla produzione comprensivo dei costi di distribuzione secondo accordi tra produzione e distribuzione, con indicazione di un solo prezzo, e previsione di un sistema di acquisto e rivendita, a stoccaggio, con indicazione del doppio prezzo e una norma automatica di limitazione del ricarico, calcolata secondo parametri percentuali discendenti dall’andamento del mercato stesso; - realizzazione di studi di settore con pubblicazione di bollettini dei prezzi medi, come informativa pubblica ai consumatori, in quanto non tutti sono in grado di valutare correttamente un rapporto qualità prezzo e non per questo essere turlupinati in special modo quando trattasi di generi alimentari e di prima necessità; - agevolazioni fiscali o tariffarie per campagne di sconti secondo criteri di contro-valore tra riduzione del prezzo e le agevolazioni; - diminuzione tariffe ai produttori e/o agli esercenti in rapporto ad accordi articolati regionalmente per la riduzione programmata su determinati stoccaggi di prodotti; - liberalizzazione dei saldi. Articolo 3 1. L’articolo 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” è abrogato. Articolo 4 1. Al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l’articolo 120 è inserito il seguente capo: «Capo I-bis. DEPOSITI GIACENTI PRESSO LE BANCHE Art. 120-bis. - (Ricerca dei titolari dei depositi giacenti presso le banche). - 1. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa, relative ai contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché ai contratti di deposito di titoli, la banca informa l’intestatario del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’ultimo indirizzo conosciuto, invitandolo a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta. Nell’ipotesi indicata al periodo precedente, la banca non può applicare commissioni per spese relative alla gestione dei medesimi contratti dal giorno successivo al compimento del quinquennio e fino alla data in cui venga compiuta una nuova operazione ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati. 2. Qualora nei successivi novanta giorni non abbia notizie dell’intestatario del deposito di cui al comma 1, la banca, limitatamente ai depositi con saldo superiore a 1.000 euro, chiede al sindaco del comune di residenza di comunicare quanto ad esso risulti circa l’esistenza in vita e il domicilio del medesimo, rilasciando il relativo certificato. 3. Ove dai certificati rilasciati a norma del comma 2 risultino l’esistenza in vita dell’intestatario del deposito e un domicilio diverso da quello cui è stata inviata la comunicazione prevista dal comma 1, la banca procede nuovamente a norma del medesimo comma 1. 4. Dalla data di ricevimento delle disposizioni impartite dall’intestatario a seguito degli inviti rivoltigli a norma dei commi 1 e 3, o, in mancanza, dalla data di rilascio del certificato che ne attesta l’esistenza in vita, a norma del comma 2, decorre un nuovo periodo quinquennale per gli effetti previsti dal presente articolo. Si applica comunque il disposto del comma 1, ultimo periodo. 5. Ove, dai certificati rilasciati a norma del comma 2, risulti la morte dell’intestatario, la banca chiede alla cancelleria del tribunale e all’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate competenti di comunicare quanto risulti circa la successione del medesimo. Ove necessario, essa chiede altresì al sindaco del luogo di apertura della successione di rilasciare il certificato relativo allo stato di famiglia del defunto. Qualora, sulla base delle informazioni acquisite, consti l’esistenza di eredi, la banca comunica ad essi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento l’esistenza del deposito, invitandoli a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta. 6. Decorso un anno dalla scadenza del quinquennio computato ai sensi del comma 1, qualora dalle ricerche effettuate al sensi del comma 5 non sia risultata l’esistenza di eredi dell’intestatario del deposito, o qualora essi siano irreperibili o non abbiano dato notizie entro novanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, la banca provvede alla pubblicazione del deposito giacente mediante avviso, esposto per trenta giorni nei locali aperti al pubblico della stessa banca, indicante soltanto il nome, la data e il luogo di nascita dell’intestatario del deposito. 7. L’elenco dei depositi intestati a defunti, relativamente ai quali nell’anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 5, è pubblicato mediante avviso cumulativo, contenente soltanto i dati indicati nel comma 6, entro il 31 marzo di ciascun anno, anche a cura di associazioni di categoria delle banche, nella Gazzetta Ufficiale nonché su due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. Il medesimo elenco è altresì pubblicato in forma elettronica secondo le modalità stabilite dalla Banca d’Italia. 8. Per i libretti di deposito al portatore, in cui non risulti l’identità del depositante, decorso il termine indicato dal comma 1, la banca procede direttamente ai sensi dei commi 6 e 7. La pubblicazione e l’avviso cumulativo di cui ai medesimi commi contengono la sola indicazione dei dati identificativi del libretto nonché la data e il luogo in cui esso è stato aperto. Il disposto del comma 1, ultimo periodo, si applica anche ai libretti di deposito di cui al presente comma. 9. Le spese relative alle attività e alle ricerche prescritte dai commi 1, 2, 3 e 5 sono addebitate all’intestatario del deposito, nella misura massima fissata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze comunque non superiore al valore del deposito. La banca può provvedere allo svolgimento delle attività e delle ricerche anche avvalendosi di società aventi quale oggetto sociale esclusivo la prestazione di questo servizio. L’attività di queste società è disciplinata con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. Il regolamento determina inoltre i requisiti di onorabilità che devono possedere i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso le medesime società, nonché i dipendenti delle medesime. 10. Le banche comunicano annualmente alla Banca d’Italia le seguenti informazioni relative ai depositi giacenti di cui ai commi 1 e 8: a) elenco dei depositi relativamente ai quali nell’anno precedente si sia verificata la condizione prevista dal comma 1; b) elenco dei depositi relativamente ai quali nell’anno precedente, mediante le procedure di cui al presente articolo, siano stati reperiti l’intestatario o i suoi eredi; c) elenco dei depositi, intestati a defunti, relativamente ai quali nell’anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 5; d) valore complessivo dei depositi giacenti di cui ai commi 1 e 8 e valore complessivo dei depositi di cui alla lettera c), con distinta indicazione degli importi relativi a denaro e a titoli. 11. La Banca d’Italia emana disposizioni per l’attuazione del presente articolo, stabilendo altresì modalità e termini delle comunicazioni prescritte nel comma 10. Art. 120-ter. - (Devoluzione dei depositi giacenti presso le banche). 1. Decorso un anno dalla pubblicazione dell’avviso cumulativo di cui all’articolo 120-bis, commi 7 e 8, il deposito giacente presso la banca e non rivendicato è trasferito presso la Banca d’Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero al saggio degli interessi legali. 2. La Banca d’Italia pubblica in forma elettronica, con aggiornamento costante, l’elenco dei depositi trasferiti presso di essa al sensi del comma 1, con l’indicazione del nome, della data e del luogo di nascita degli intestatari nonché della banca e dell’agenzia presso la quale il deposito era stato costituito. 3. Chiunque vi abbia diritto può richiedere le somme depositate, inclusi gli interessi maturati, ai sensi del comma 1 presso la Banca d’Italia entro dieci anni dalla data del trasferimento. 4. Le somme che non siano state rivendicate entro il termine di cui ai comma 3 sono devolute allo Stato, compresi gli interessi maturati. Esse sono destinate, per metà e comunque non oltre l’importo complessivo di 20 milioni di euro per anno, alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori e, per l’importo residuo, al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui all’articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. 5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l’attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 4, comprese le modalità relative alla vendita degli strumenti finanziari esistenti nei depositi di titoli giacenti. Art. 120-quater. - (Contenuto delle cassette di sicurezza). 1. Per gli oggetti e i valori depositati nelle cassette di sicurezza oggetto di apertura forzata ai sensi dell’articolo 1841 del codice civile, la banca procede alle ricerche e alle pubblicazioni ai sensi di quanto previsto dall’articolo 120-bis, commi 2, 3, 5, 6 e 7. 2. Le somme derivanti dalla vendita degli oggetti e dei valori rinvenuti sono depositate a norma dell’articolo 1841, terzo comma, del codice civile presso la Banca d’Italia, la quale provvede ai sensi dell’articolo 120-ter, comma 2. Qualora le somme non siano state rivendicate entro il termine ivi previsto, si applicano le disposizioni dell’articolo 120-ter, comma 4. Le somme di cui al presente comma concorrono al computo dell’importo ivi indicato. Art. 120-quinquies. - (Comunicazione dell’esistenza del deposito). 1. Gli intestatari dei contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché dei contratti di deposito di titoli, al momento della stipulazione o successivamente, possono indicare alla banca le generalità e il recapito di persone, in numero non superiore a tre, alle quali deve essere comunicata l’esistenza del deposito, con la sola indicazione del nome dell’intestatario e delle coordinate di esso, nel caso in cui per due anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa. 2. All’articolo 2, comma 3, del regolamento recante norme sui servizi di bancoposta, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, le parole: »a 120« sono sostituite dalle seguenti: «a 120-ter». 3. Il terzo comma dell’articolo 1841 del codice civile è sostituito dal seguente: «Il tribunale detta le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti e dei valori rinvenuti, da parte della banca medesima, per un periodo di due anni. Decorso tale periodo senza che i suddetti beni siano stati rivendicati, il tribunale ne ordina la vendita, assegnando alla banca dalla somma ricavata quanto le sia dovuto per canoni e spese. La somma rimanente è depositata presso la Banca d’Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero al saggio degli interessi legali. Chiunque vi abbia diritto può richiedere la somma depositata presso la Banca d’Italia, compresi gli interessi maturati, entro dieci anni dalla data del deposito. Le somme che non siano state rivendicate entro tale termine sono devolute allo Stato, compresi gli interessi maturati». Articolo 5 1. Il reddito monetario incassato dalla Banca d’Italia in virtù dell’attività di produzione e di emissione di banconote e monete, denominato “diritto di signoraggio”, conseguente al valore d’acquisto superiore al valore del metallo e della cartamoneta in esse contenuto, è restituito allo Stato, e confluisce in un apposito Fondo presso il Ministero dell’Economia, finalizzato a finanziare sgravi fiscali a favore delle famiglie con reddito inferiore a 16mila euro. 2. Con decreto del ministero dell’economia, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono stabiliti criteri di utilizzazione del fondo di cui al precedente comma.

16/02/2006

Documento n.5698

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