Ordinanza del Ministero della salute (9.9.03) sulla pericolosità dei cani.

in Sentenze e testi di legge

Tutela dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi. ( Ministero Salute, ordinanza 09.09.2003, G.U. 12.09.2003 )
Comunicato stampa del Ministero della Salute del 10 settembre 2003.
Segue il testo dell?ordinanza

Dopo l?escalation di aggressioni da parte di cani pitbull verificatesi negli ultimi giorni, il Ministro della salute Girolamo Sirchia ha firmato un?ordinanza urgente per prevenire altri episodi di questo genere. Il provvedimento, in primo luogo, vieta l?addestramento di cani di quelle razze naturalmente predisposte all?aggressività. E? vietato inoltre qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l?aggressività, come pure la somministrazione di sostanze dopanti agli stessi animali. Il Ministro, nel ricordare che resta in vigore l?obbligo di condurre nei luoghi pubblici i cani al guinzaglio e con la museruola, come previsto dal regolamento di polizia veterinaria, ha ritenuto opportuno vietare l?acquisto, il possesso e la detenzione di queste particolari razze di cani ai "delinquenti abituali o per tendenza, a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale, a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni, a chiunque abbia riportato condanna anche non definitiva, per reati di cui all?art. 727 del codice penale". Anche i minori di 18 anni e gli interdetti e inabili per infermità sono inclusi fra coloro ai quali è proibito il possesso di cani potenzialmente pericolosi. L?ordinanza, che ha efficacia per un anno dalla data dell?entrata in vigore e cioè non appena sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale, obbliga i detentori di questi cani a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi, definita secondo i massimali e i periodi di durata stabiliti dal Ministero delle Attività Produttive.

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 9 settembre 2003 Tutela dell?incolumita? pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi. (Gazzetta Ufficiale N. 212 del 12 Settembre 2003)

IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281; Visto l?art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l?art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visti i reiterati e sempre piu? frequenti episodi di aggressione da parte di cani di razza particolarmente pericolosa, quali i pit-bull; Ritenuta la necessita? e l?urgenza di adottare - in attesa della emanazione di una disciplina normativa organica in materia - disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica; Ordina: Art. 1. 1. Sono vietati: a) l?addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressivita? o potenziale pericolosita? di cani pit-bull e di altri incroci o razze con spiccate attitudini aggressive appartenenti ai gruppi 1° e 2° della classificazione della Federazione cinologica internazionale; b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l?aggressivita?; c) la sottoposizione di cani a doping, cosi? come definito all?art. 1, commi 2 e 3, della legge l4 dicembre 2000, n. 376. Art. 2. 1. I proprietari e i detentori dei cani di cui all?art. 1, quando li portano in luogo pubblico o aperto al pubblico debbono usare contestualmente il guinzaglio e la museruola, previsti dall?art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. E? vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all?art. 1: a) ai delinquenti abituali, o per tendenza; b) a chi e? sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all?art. 727 del codice penale; e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermita?. 2. I divieti di cui al comma 1 non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida. 3. Chiunque possegga o detenga cani di cui all?art. 1 e? tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilita? civile per danni contro terzi, definita secondo i massimali e i periodi di durata stabiliti dal Ministero delle attivita? produttive. 4. I detentori che non intendono mantenere il possesso dell?animale nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza debbono interessare le autorita? veterinarie competenti nel territorio al fine di ricercare idonee soluzioni di affidamento del proprio cane. 5. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia e di protezione civile. La presente ordinanza ha efficacia per un anno dalla data di entrata in vigore, che decorre dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 settembre 2003 Il Ministro: Sirchia

17/09/2003

Documento n.3421

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