Notariato. Principi di deontologia dei notai

in Sentenze e testi di legge
CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO COMUNICATO (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2004 - S.O. n. 91) PRINCIPI DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEI NOTAI Con deliberazioni n. 1/1625 del 25 marzo 2004 e n. 4/1628 del 15 aprile 2004 il Consiglio Nazionale del Notariato ha approvato il testo aggiornato dei principi di deontologia professionale dei notai che qui di seguito si riporta. PRINCIPI DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEI NOTAI Testo integrale aggiornato Approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato (Art. 16 legge 27 giugno 1991, n. 220) PRINCIPI DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEI NOTAI TITOLO I DELLA CONDOTTA Capo I - Della vita pubblica e privata Sezione I Dei valori sociali Il notaio deve conformare la propria condotta professionale ai principi della indipendenza e della imparzialità evitando ogni influenza di carattere personale sul suo operare ed ogni interferenza tra professione ed affari. Ugualmente egli deve nella vita privata evitare situazioni che possano pregiudicare il rispetto dei suddetti principi. Il notaio deve svolgere con correttezza e competenza la funzione di interpretazione e di applicazione della legge in ogni manifestazione della propria attività professionale, ricercando le forme giuridiche adeguate agli interessi pubblici e privati affidati al suo ministero. Il notaio deve curare l’aggiornamento della propria preparazione professionale mediante l’acquisizione di specifiche conoscenze in tutte le materie giuridiche che la riguardano. Le specializzazioni in determinate materie non possono andare a scapito della complessiva competenza professionale. Il notaio deve poter rispondere in modo adeguato, anche mediante specifiche forme assicurative, per i rischi inerenti all’esercizio della professione. Sezione II Delle incompatibilità Il notaio deve astenersi dall’esercitare, anche temporaneamente, le funzioni o le attività qualificate incompatibili con l’ufficio di notaio, se per le prevedibili modalità di svolgimento possano derivare conseguenze pregiudizievoli al decoro e al prestigio della categoria. Capo II - Del luogo di attività Sezione I Della sede e dello studio Il notaio deve aprire e tenere lo studio aperto nella sede assegnatagli, apprestando strutture che per luogo e mezzi siano idonee ad assicurare il regolare e continuativo funzionamento dell’ufficio e la custodia degli atti, registri e repertori, ed assistendo allo studio in modo da garantire una effettiva disponibilità al servizio, con la presenza personale e con l’organizzazione di un congruo orario di apertura secondo le esigenze della sede. Per il miglior soddisfacimento delle richieste di prestazione notarile il notaio é tenuto ad assistere personalmente allo studio anche in giorni e per ore diversi da quelli fissati dal Presidente della Corte di Appello, secondo le disposizioni annualmente impartite dai Consigli notarili sulla base della situazione locale della sede e tenendo conto dei criteri indicati dall’art. 45, co. 2 R.N. e di ogni altro elemento. Il Consiglio notarile propone annualmente al Presidente della Corte di Appello una revisione dei giorni e degli orari di assistenza sulla base dei propri deliberati. Nei giorni ed ore prescritti per la personale assistenza allo studio il notaio é tenuto a limitare le proprie prestazioni fuori dalla sede ai singoli casi in cui ne sia specificamente richiesto. In ragione della unicità della sede notarile e del diretto collegamento tra sede e studio, é fatto divieto di tenere aperto altro ufficio nel medesimo Comune oltre quello pertinente alla sede. Il Consiglio notarile, per ragioni organizzative e di sicurezza di specifici settori di attività, può consentire l’utilizzazione di locali separati dallo studio. I Consigli notarili, oltre quanto già previsto negli articoli precedenti, sono tenuti ad esercitare una costante vigilanza sul rispetto delle regole sopraindicate e, se richiesti, ad interporsi per rimuovere ogni ostacolo all’effettivo esercizio della professione. Sezione II Dell’ufficio secondario § 1 - Dell’ufficio secondario e del rapporto con lo studio. E’ vietato al notaio assistere ad uffici secondari nei giorni fissati per la assistenza alla sede. E’ vietata l’apertura di ufficio secondario in più di un Comune sede notarile. Equivale all’ufficio secondario la ricorrente presenza del notaio presso studi di altri professionisti od organizzazioni estranee al Notariato. Ai fini del presente divieto non é considerato sede notarile il Comune monosede limitatamente al periodo di vacanza della sede stessa. I Consigli distrettuali, tenuto conto delle diverse situazioni locali, possono vietare l’apertura di uffici secondari in sedi nelle quali la media repertoriale realizzata nell’anno precedente dai notai che ne sono titolari sia inferiore alla media repertoriale del distretto. Qualsiasi segnalazione dell’ufficio secondario deve riportarne specifica indicazione nonché riportare l’indicazione della sede del notaio. Il notaio é tenuto a comunicare al Consiglio notarile l’esistenza di uffici secondari e a fornire, su richiesta dello stesso, ogni informazione, anche mediante consegna di documenti, relativa alla attività svolta nell’ufficio secondario. E’ vietato al notaio trasferire anche occasionalmente nell’ufficio secondario gli atti, i registri e i repertori da custodirsi presso lo studio. Le associazioni di notai costituite ai sensi dell’art. 82 L.N. non devono essere strumento di elusione della normativa sugli uffici secondari. § 2 - Della illecita concorrenza mediante ufficio secondario. L’utilizzazione dell’ufficio secondario nelle condizioni indicate nei casi seguenti configura comunque ipotesi di illecita concorrenza. L’apertura, da parte del notaio trasferito, di un ufficio secondario nella sede precedente, salva l’esigenza, da valutarsi dal Consiglio notarile, di assicurare il pubblico servizio per il periodo in cui la sede predetta resti vacante. L’apertura di un ufficio secondario presso lo studio di un notaio cessato o defunto utilizzandone, anche parzialmente, la struttura organizzativa. Lo svolgimento del servizio protesti in maniera stabile fuori della propria sede in Comuni sedi di altri notai che possano provvedervi, salvo che ciò avvenga in esecuzione di apposita delibera adottata dal Consiglio notarile per la distribuzione del servizio. Capo III - Della concorrenza Sezione I Della illecita concorrenza Configurano distinte fattispecie di illecita concorrenza - oltre all’ipotesi residuale dell’impiego "di qualunque altro mezzo non confacente al decoro e al prestigio della classe notarile" - i seguenti comportamenti. La riduzione, non occasionale o persistente, del compenso complessivamente dovuto o la sua irregolare documentazione. Vi rientrano a titolo esemplificativo: la percezione o enunciazione di onorari, diritti, accessori e compensi in misura inferiore a quella stabilita dalla tariffa notarile secondo i criteri applicativi dei Consigli notarili; la omissione o la emissione irregolare di fatture a fronte di prestazioni rese; l’annotazione a repertorio di onorari minori o ridotti rispetto a quelli spettanti in base alla natura dell’atto; l’omessa annotazione di alcune specie di atti in difformità dalle indicazioni degli organi di categoria. Il servirsi dell’opera di procacciatori di clienti o l’utilizzazione di situazioni equivalenti. La fattispecie relativa al procacciatore di clienti si realizza per la presenza congiunta a) dell’opera di un terzo (procacciatore) che induca persone a scegliere un determinato notaio; b) di un atteggiamento attivo del notaio mediante conferimento al procacciatore dell’incarico, anche a titolo non oneroso, di procurargli clienti. Sono elementi che a titolo esemplificativo denotano il possibile realizzarsi della fattispecie: la concentrazione su uno stesso notaio di designazioni relative a gruppi di atti riconducibili ad una medesima fonte (es.: agenzie, banche, enti, ecc.); l’inserimento del nome del notaio in moduli o formulari predisposti; l’assunzione di personale impiegato presso altro notaio, o recentemente dimessosi, specialmente se in contatto diretto con la clientela, salvo il consenso del notaio interessato; la collaborazione di dipendenti di Enti o Uffici il cui contatto con il pubblico possa favorire forme di procacciamento di clienti. L’altra fattispecie prevista, della utilizzazione di situazioni equivalenti, può verificarsi nel caso di preesistenza di aggregati di potenziale clientela e di fattivo comportamento del notaio per accaparrarli. In questi casi l’esistenza dell’accordo tra procacciatore e notaio, necessaria per configurare la fattispecie, é già per sé dimostrata dal subingresso del notaio nella situazione precostituita. Vi possono rientrare, a titolo esemplificativo, la c.d. "rilevazione onerosa di studio notarile"; il periodico e continuativo svolgimento di prestazioni presso organizzazioni o studi di professionisti; la utilizzazione di organismi rappresentantivi di altre categorie con offerta di prestazioni di assistenza e consulenza. L’esecuzione delle prestazioni secondo sistematici comportamenti frettolosi o compiacenti. La fattispecie si realizza in presenza i comportamenti non adeguati alla diligenza del professionista avveduto e scrupoloso cui il notaio é tenuto nella esecuzione della prestazione, se da essi derivano fenomeni di accaparramento in favore del notaio negligente. La varietà delle forme che possono assumere la frettolosità o compiacenza dei comportamenti non consente una elencazione, sia pure esemplificativa, ma soltanto la segnalazione di alcuni casi-tipo ricavati dalla esperienza notarile e dalla giurisprudenza: mancata indagine sui poteri di rappresentanza, sulla legittimazione delle parti e sul rispetto delle norme del diritto di famiglia; utilizzazione della clausola di esonero da responsabilità; omissione di comportamenti cui si é tenuti personalmente (in ordine ad es. alla identità e all’indagine sulla volontà delle parti); offerta di servizi non rientranti nel normale esercizio dell’attività notarile (ad es. finanziamenti e anticipazioni di somme; particolari assistenze e garanzie di speditezza ed esito favorevole di pratiche presso uffici fiscali, banche, enti pubblici e simili); rinuncia a richiedere la documentazione dovuta per legge o comunemente ritenuta necessaria (ad es. catastale, urbanistica) per il compiuto ricevimento dell’atto. L’utilizzazione dell’ufficio secondario nelle condizioni indicate nell’articolo 16. Sezione II Della pubblicità E’ ammessa la pubblicità esclusivamente informativa, intendendosi per tale la diffusione di informazioni che riguardino il singolo notaio, la cui conoscenza risponda all’interesse del pubblico. In applicazione della normativa vigente é vietato al notaio: Esporre targhe (tabella) e avvisi al di fuori dai casi previsti o inusuali per dimensioni, indicazioni, segni grafici e altre caratteristiche; consentire la persistente esposizione accanto alla propria di targhe e avvisi riguardanti notai cessati dalla attività o trasferitisi in altri locali di studio. Inserire nella carta intestata e nella modulistica di ufficio, anche con mezzi informatici, indicazioni diverse da quelle inerenti all’esercizio professionale e titoli diversi da quelli legalmente riconosciuti nel campo giuridico, indicazioni sulla organizzazione dello studio, sulla attività svolta o su qualità personali che riguardino campi o materie facenti parte del normale bagaglio scientifico e culturale del notaio. Indicare il proprio nominativo in rubriche anche telefoniche (alfabetiche o per categoria) con caratteri a particolare risalto o informazioni particolari. Fare annunzi sulla stampa o con altri mezzi di comunicazione di massa e porre in essere altre forme indifferenziate di sollecitazione della clientela. é consentita la informazione pubblica della apertura dello studio nella sede assegnata, anche per trasferimento da altro Distretto, da richiedere al momento della iscrizione al Consiglio notarile, che deve prontamente provvedervi a spese del notaio secondo forme e modelli obiettivi ed uniformi che tengano conto delle situazioni locali. Prestare qualsiasi forma di collaborazione all’inserimento del proprio nome in elenchi, periodici, guide e altre pubblicazioni analoghe che non riportino tutti i nomi dei notai del Distretto; e nel caso in cui ugualmente avvenga non operare per far cessare dette forme di pubblicazione. Il notaio é inoltre tenuto a informare il Consiglio notarile della partecipazione o collaborazione a trasmissioni o rubriche radio-televisive o giornalistiche anche in forma di intervista, nonché, di altri fatti di rilievo dai quali possano derivare occasioni di notorietà professionale attraverso i mezzi di comunicazione di massa. Il Consiglio notarile, nella valutazione di questi comportamenti, deve controllare soprattutto a) che non contengano informazioni relative alle qualità personali, allo studio professionale e alla attività svolta dal notaio e che comunque non facciano un uso strumentale del mezzo di comunicazione; b) che per le circostanze di svolgimento, per l’immagine generale che si offre della figura del notaio e per la qualità e attendibilità della informazione non possano ledere il prestigio e il decoro della categoria, tenendo conto quali elementi giustificativi della occasionalità del comportamento, della diversità della materia trattata rispetto a quella giuridico-notarile, della non utilizzazione del titolo di "notaio" e dell’aver fatto cessare le ragioni del rilievo. E’ ammesso che il notaio utilizzi la rete Internet per fornire al pubblico le sole informazioni la cui conoscenza corrisponda all’interesse del medesimo. In tal caso il notaio deve preventivamente comunicare l’indirizzo del relativo sito Internet al Consiglio Distrettuale che effettuerà gli opportuni controlli. Capo IV - Dei rapporti professionali Sezione I Dei rapporti interni § 1 - Rapporti con i colleghi Nei rapporti con i colleghi il notaio deve comportarsi secondo i principi di correttezza, di collaborazione e di solidarietà. A titolo esemplificativo costituiscono casi di violazione dei principi di comportamento suddetti: non informare il collega, con la dovuta riservatezza, di possibili errori od omissioni nei quali si ritenga che egli sia incorso; esprimere di fronte al cliente in qualunque forma valutazioni critiche sull’operato o sul comportamento in genere dei colleghi, salvi i rilievi tecnici necessari per la corretta esecuzione della prestazione; iniziare o proseguire in prestazioni demandate o già in corso presso colleghi, senza previamente informarli e senza prestarsi per fare ad essi ottenere i compensi eventualmente spettanti; non informare i colleghi del proposito di assumere alle proprie dipendenze impiegati o collaboratori in genere già operanti presso di loro e comunque compiere atti diretti allo sviamento degli stessi dai colleghi presso i quali operano; nel caso di divergenze di opinioni o di controversie con colleghi, non prestarsi a cercare una composizione per il tramite del Presidente del Consiglio notarile o di persona (notaio, Consigliere, esperto) da lui designata; non prestarsi sistematicamente a scambi di opinioni e di informazioni con i colleghi; non provvedere, o provvedere con ritardo o negligenza, a porre a disposizione dei colleghi richiedenti, seppure con onere di spesa a loro carico, i documenti necessari per ricevere atti del quali si sia predisposto il modello iniziale (c.d. atto pilota); non prestarsi a sostituire i colleghi che per necessità dovuta a malattia o altro impedimento non possano ricevere determinati atti, anche al di fuori dai casi di nomina del coadiutore. § 2 - Rapporti con il Consiglio notarile Il notaio é tenuto a prestare al Consiglio notarile la più ampia collaborazione al fine di consentirgli di esercitare nel modo più efficace il potere-dovere di vigilanza e di controllo e le altre funzioni ad esso demandate dalla legge, nel quadro della tutela e della migliore qualificazione del prestigio e del decoro della categoria. I notai sono tenuti a partecipare alle Assemblee Distrettuali. I Consigli Notarili richiamano i colleghi all’osservanza di tale obbligo, e assumono provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che per tre anni consecutivamente non siano intervenuti alla adunanza ordinaria di cui all’art.85 della legge notarile senza giustificati motivi. Qualora per iniziativa del Consiglio Nazionale del Notariato vengano organizzati corsi di aggiornamento per i notai, i Consigli Distrettuali si adoperano e vigilano affinché si raggiungano i migliori risultati quanto a partecipazione e frequenza. Salvi i casi in cui siano previsti altri specifici comportamenti, il notaio é tenuto: a comunicare al Consiglio notarile i dati e le informazioni in genere che gli siano richieste, anche con carattere di periodicità, riguardanti la propria attività professionale, sia nella sua generalità per limitati periodi, sia per settori, luoghi o altre modalità determinate; nelle stesse condizioni di cui al punto a), ad esibire o trasmettere copia, estratti del repertorio e di atti, registri, libri e documenti, anche di natura fiscale; a informare il Consiglio notarile di problemi di generale rilevanza per l’attività professionale, à specialmente nei rapporti con gli Uffici pubblici, astenendosi nel frattempo dall’intraprendere iniziative personali. I notai componenti dei Consigli notarili devono adempiere al loro ufficio con disponibilità e obiettività, cooperando per il continuo ed effettivo esercizio da parte del Consiglio notarile dei poteri-doveri di vigilanza controllo e disciplinari, e delle altre attribuzioni ad esso demandate. Essi devono partecipare in modo effettivo alla vita e ai problemi della categoria, e favorire il rispetto e lo spirito di colleganza fra i notai, stimolando la loro collaborazione e partecipazione, anche mediante un ricambio nelle cariche. § 3 - Rapporti con il Consiglio Nazionale del Notariato e con la Cassa Nazionale del Notariato Il notaio é tenuto a comportarsi, nei rapporti con il Consiglio Nazionale e con la Cassa Nazionale del Notariato, secondo i principi di correttezza, di collaborazione e di solidarietà propri dell’appartenenza alla categoria, per consentire ad essi di perseguire nei modi più efficaci le finalità istituzionali nell’interesse generale. In particolare il notaio é tenuto: nei rapporti con il Consiglio Nazionale del Notariato: a conformare il proprio complessivo comportamento professionale alle determinazioni assunte dal Consiglio nell’esercizio dei suoi poteri in materia di deontologia e di tariffa; a prestare al Consiglio la collaborazione di cui possa essere richiesto, astenendosi da iniziative personali o interventi presso le pubbliche autorità che possano interferire con l’attività del Consiglio stesso; nei rapporti con la Cassa Nazionale del Notariato: a indicare in modo preciso e obiettivo i dati e le condizioni generali richiesti per l’ottenimento da parte della Cassa di contributi, assegni e provvidenze economiche in genere (ad esempio, disagio economico, stato di bisogno, frequenza allo studio) e per fare percepire alla stessa le quote di onorario ad essa spettanti; a ricercare preventivamente con la Cassa soluzioni extragiudiziali nel caso di contrasti che per loro natura lo consentano. Il notaio, al quale sia contestato un eventuale sinistro per attività professionale, é tenuto ad adoperarsi per una corretta e sollecita definizione della vicenda e, qualora coperto da polizza convenzione stipulata dal Consiglio Nazionale del Notariato o altri organismi istituzionali, é altresì tenuto a fornire alla Compagnia e/o all’Ufficio Sinistri del Consiglio Nazionale del Notariato fattiva collaborazione, con invio di esaurienti e veritiere relazioni, documenti e quanto altro possa occorrere evadendo con puntualità ogni richiesta inoltrata dagli uffici preposti alla valutazione del sinistro. § 4 - Rapporti con praticanti, collaboratori e dipendenti Nei rapporti con i praticanti il notaio é tenuto a prestare in modo disinteressato il proprio insegnamento professionale ed a compiere quanto necessario per assicurare ad essi il sostanziale adempimento della pratica notarile, nel modo "effettivo e continuo, prescritto dalla legge; particolare cura egli deve porre per l’insegnamento delle norme fondamentali della professione e dei principi di deontologia professionale. Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti il notaio é tenuto ad assicurare ad essi condizioni di lavoro moralmente ed economicamente soddisfacenti, avendo cura della loro formazione professionale. In particolare il notaio deve evitare di coinvolgere, se non in casi eccezionali, i propri collaboratori e dipendenti quali procuratori in atti da lui ricevuti; e di valersi della collaborazione di persone che esercitano abusivamente la loro attività. Sezione II Dei rapporti esterni Nei rapporti con gli Uffici pubblici, le Istituzioni e i professionisti di altre categorie il notaio deve comportarsi secondo i principi di indipendenza e di rispetto delle rispettive funzioni e attribuzioni. In particolare nei rapporti con gli Uffici pubblici e con le Istituzioni il notaio é tenuto: a rispettare le funzioni che le persone preposte sono chiamate ad esercitare, offrendo se necessario la propria disinteressata collaborazione nel limite della chiara distinzione delle rispettive competenze e attribuzioni; ed a pretendere nel contempo da essi la puntuale esplicazione dei loro doveri e il rispetto della funzione notarile; ad astenersi dall’utilizzare in qualunque forma, per lo svolgimento delle pratiche dell’ufficio, la collaborazione dei dipendenti degli Uffici pubblici e delle Istituzioni; e a non trarre vantaggio in alcun modo dai personali rapporti in cui possa trovarsi con essi. Il Consiglio notarile é tenuto a svolgere controlli, anche direttamente con i responsabili degli Uffici pubblici e delle Istituzioni, al fine di garantirne il rigoroso rispetto. TITOLO II DELLA PRESTAZIONE CAPO I - Dell’incarico Sezione I - Dell’astensione Indipendentemente da quanto previsto per legge per i casi di irricevibilità degli atti, il notaio deve astenersi dal prestare il proprio ministero, se non in via occasionale o per necessità non altrimenti superabile, quando dell’atto siano parte società di capitali o enti dei quali egli sia amministratore, anche senza rappresentanza, o rivesta la qualità di sindaco, ovvero sia unico socio o titolare del pacchetto di maggioranza della società. Sezione II Della assunzione Nell’ambito del generale dovere di imparzialità il notaio deve astenersi, nella fase di assunzione dell’incarico professionale, da qualsiasi comportamento che possa influire sulla sua designazione che deve essere rimessa al libero accordo delle parti. Per gli atti di vendita e di mutuo da parte di soggetti imprenditori (costruttori, banche, ecc.) il notaio, prima di assumere l’incarico, é tenuto ad informare l’altra parte (consumatore) della suddetta regola e del suo diritto di designare il notaio in mancanza di libero accordo. I Consigli notarili, nell’ambito del loro generale potere-dovere istituzionale, sono tenuti a porre in essere forme specifiche di vigilanza e di controllo, anche mediante acquisizione di informazioni dai notai e ispezioni presso pubblici uffici. In presenza di flussi di prestazioni di rilevante entità, della concentrazione di designazioni per determinati gruppi di atti o di altri elementi indicativi (quali elenchi selettivi di notai, inserimento di nominativi in moduli o formulari predisposti, situazioni di dominanza) i Consigli notarili sono tenuti ad individuare, valutare e, se del caso, perseguire disciplinarmente comportamenti illeciti, attuati anche mediante pressioni dirette o indirette, ed eventualmente ad intervenire presso gli enti pubblici e privati interessati. Nell’ipotesi di rilevanti fenomeni di vasta contrattazione, riguardanti il patrimonio di enti pubblici o degli enti ad essi assimilati (c.d. privatizzazioni o dismissioni), i Consigli notarili distrettuali - in considerazione del superiore interesse pubblico che li caratterizza e in accordo con detti enti - possono organizzare l’assunzione e la distribuzione degli incarichi fra i notai del Distretto che si dichiarino disponibili, facendo salva la facoltà del singolo acquirente di designare tempestivamente un notaio diverso. Quando la realizzazione del programma di dismissione, a tutela di straordinari interessi pubblici, comporti tempistiche e procedure rigorose e uniformi, che vengano regolate da convenzioni e protocolli tra il Consiglio nazionale e gli enti coinvolti, la designazione dei notai é riservata ai Consigli notarili distrettuali secondo criteri che essi abbiano elaborato preventivamente. Capo II - Della esecuzione Sezione I Della personalità e segretezza § 1 - Della personalità L’esecuzione della prestazione del notaio é caratterizzata dal "rapporto personale" con le parti. La facoltà di valersi di sostituti e ausiliari non può pregiudicare la complessiva connotazione personale che deve rivestire l’esecuzione dell’incarico professionale. In ogni caso compete al notaio svolgere di persona, in modo effettivo e sostanziale, tutti i comportamenti necessari: per l’accertamento della identità personale delle parti, con utilizzazione di tutti gli elementi idonei e con prudente esame dei documenti di identificazione in relazione al tipo e alla loro possibilità di falsificazione; per l’indagine sulla volontà delle parti, da svolgere in modo approfondito e completo mediante proposizione di domande e scambio di informazioni intese a ricercare anche i motivi e le possibili modificazioni della determinazione volitiva come prospettatagli; per la direzione della compilazione dell’atto nel modo più congruente alla accertata volontà delle parti, con lettura a voce chiara dello stesso e finale domanda di approvazione. § 2 - Della segretezza Nell’esercizio della sua attività il notaio é tenuto al rigoroso rispetto del segreto professionale con riguardo alle persone che ricorrono alla sua opera, al contenuto della stessa e a tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nella esecuzione della prestazione, sia per il tempo della stessa che successivamente. Egli é altresì tenuto a fare quanto necessario e a sorvegliare che tale prescrizione sia rispettata dai suoi collaboratori e dipendenti. Il ricevimento dell’atto notarile non autorizza il notaio a renderne nota ai terzi l’esistenza e il contenuto, se non su espressa richiesta e nei limiti delle risultanze dell’atto e degli adempimenti ad esso connessi. Sezione II Della imparzialità e degli altri doveri Il Notaio, ove richiesto, deve fornire alle parti il preventivo dei costi, spese e compensi della specifica prestazione richiesta. I preventivi devono essere rilasciati per iscritto. Nella esecuzione della prestazione il notaio deve tenere un comportamento imparziale, mantenendosi in posizione di equidistanza rispetto ai diversi interessi delle parti e ricercandone una regolamentazione equilibrata e non equivoca, che persegua la finalità della comune sicurezza delle parti stesse. In particolare il notaio é tenuto a svolgere in modo adeguato e fattivo le seguenti attività: informare le parti sulle possibili conseguenze della prestazione richiesta, in tutti gli aspetti della normale indagine giuridica demandatagli e consigliare professionalmente le stesse, anche con la proposizione di impostazioni autonome rispetto alla loro volontà e intenzione; scegliere la forma giuridica più adeguata alle decisioni assunte dalle parti, accertandone la legalità e la reciproca congruenza, svolgendo le richieste attività preparatorie e dirigendo quindi la formazione dell’atto nel modo tecnicamente più idoneo per la stabilità del rapporto che ne deriva e per la completa efficacia dell’atto; dare alle parti i chiarimenti richiesti o ritenuti utili a integrazione della lettura dell’atto, per garantire ad esse il riscontro con le decisioni assunte e la consapevolezza del valore giuridicamente rilevante dell’atto, con speciale riguardo ad obblighi e garanzie particolari e a clausole di esonero o limitative di responsabilità, nonché agli adempimenti che possono derivare dall’atto, valendosi per questo ultimo aspetto anche di separata documentazione illustrativa. prestare alle parti la propria assistenza con diligenza ed impegno professionale, se necessario anche dopo il perfezionamento dell’atto. adoperarsi per la rettifica di errori, inesattezze od omissioni nei propri atti. Qualora quanto sopra sia riconducibile al Notaio la prestazione deve essere gratuita con assunzione delle spese al Notaio stesso. Qualora l’errore od omissione non siano riconducibili al Notaio, egli sarà comunque tenuto ad una fattiva collaborazione per la stipulazione di atti rettificativi. In tale ultima circostanza il Notaio potrà praticare condizioni particolarmente favorevoli nell’applicazione della tariffa notarile. In relazione all’obbligo per il Notaio di accettare incarichi ed effettuare prestazioni anche se di particolare scomodità e/o di modico interesse economico (quali atti da ricevere o stipulare in località distanti o scomodamente accessibili, in ospedali, case di ricovero per anziani, istituti di pena, ecc.), é attribuita ai Consigli Notarili specifica potestà per assumere iniziative al riguardo (accogliere richieste in tal senso dall’utenza, indicare i colleghi che dovranno soddisfarle attraverso criteri di competenza per zone e/o di rotazione tra tutti i Notai del Distretto. Sezione III Dell’affidamento di somme Il notaio che in relazione o meno agli atti stipulati e indipendentemente dall’obbligo di annotazione nel registro previsto dall’art. 6 legge 22.1.1934, n. 64, riceve un incarico che importa l’affidamento di somme di denaro, dovrà svolgere l’incarico ricevuto con la massima diligenza e trasparenza. A tal fine nel documento col quale verrà conferito al notaio l’incarico dovranno essere chiaramente indicati: il contenuto, le modalità e i tempi di adempimento dell’incarico; le somme o i valori affidati (denaro contante, assegno bancario - che presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente ed informate le parti sulla natura e sull’efficacia di detto titolo - o circolare all’ordine del notaio o di una delle parti, bonifico sul conto corrente bancario del notaio, consegna di titoli di credito, etc.); le modalità di impiego delle somme o valori nelle more dell’adempimento dell’incarico (libretto di risparmio, conto corrente bancario separato da quello dello studio o personale del notaio, dossier titoli, e comunque in modo tale da assicurare la separazione contabile dal patrimonio del notaio, etc.); la corresponsione di interessi nella misura percepita dal notaio a seconda delle modalità di impiego determinate dalle parti; la misura del compenso dovuto al notaio; l’esatta individuazione dei soggetti ai quali devono essere versate le somme con la espressa previsione che la consegna di esse (sia nel caso di mancato adempimento, sia nel caso in cui l’incarico consista proprio nella consegna ad un determinato soggetto quando si sia o non si sia verificato un determinato evento, sia nel caso in cui adempiuto l’incarico residui un quid da consegnare ad un determinato soggetto) debba essere fatta alla presenza di tutte le parti; tale previsione potrà essere omessa nel caso in cui la consegna di una somma sia dovuta inequivocabilmente al verificarsi di un evento, oggettivamente controllabile. I Consigli notarili dovranno vigilare sulla osservanza delle disposizioni di cui sopra avvalendosi dei poteri previsti dal Titolo I capo IV Sez. I - § 2. CAPO III - Degli atti in generale Sezione I Della forma L’"atto pubblico" costituisce la forma primaria e ordinaria di "atto notarile", che il notaio deve generalmente utilizzare nella presunzione che ad esso le parti facciano riferimento quando ne richiedono l’intervento, se non risulti una loro diversa volontà e salvo la particolare struttura dell’atto. L’atto di "autenticazione delle firme" della scrittura privata comporta in ogni caso per il notaio l’obbligo di tenere i seguenti comportamenti e di osservare le seguenti prescrizioni: Controllare la legalità del contenuto della scrittura e la sua rispondenza alla volontà delle parti, anche mediante la sua lettura alle stesse prima delle sottoscrizioni. Per gli atti soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale, accertarsi della volontà delle parti di restituzione della scrittura autenticata, facendone menzione nell’autentica. Indicare nell’autentica e nel repertorio il luogo del Comune nel quale l’atto é autenticato. Sezione II Del contenuto Per soddisfare le esigenze di chiarezza e di completezza proprie dell’atto notarile il notaio deve curare che dal testo dell’atto normalmente risultino: la completa qualificazione giuridica della fattispecie, con indicazione dei più rilevanti effetti che ne derivano per diretta volontà delle parti o in forza di legge o quale espressione di usi Contrattuali (ad es.: clausole di garanzia, responsabilità); le indicazioni necessarie per l’inquadramento dell’atto nella vicenda giuridico-temporale su cui opera (ad es.: titoli di provenienza e atti direttamente connessi; formalità pregiudizievoli; servitù; vincoli di disponibilità); gli elementi utili per individuare con esattezza i beni e i diritti in oggetto, in modo da offrirne la chiara e non equivoca percezione, anche con allegazione che si richiede più frequente - di documenti grafici (ad es.: confini non generici; riferimenti catastali per frazionamenti, dichiarazioni e variazioni; allegazione di planimetrie); le indicazioni relative alla natura degli atti e documenti che si rende necessario richiamare, precisando gli estremi per una loro diretta conoscenza. Capo IV - Di alcune specie di atti Sezione I Degli atti relativi agli autoveicoli Nel ricevimento degli atti relativi agli autoveicoli, e in genere soggetti a pubblicità mobiliare o ad essi connessi, e nello svolgimento della attività professionale nel settore degli autoveicoli, il notaio deve tenere i seguenti comportamenti e attenersi alle seguenti prescrizioni. § 1 - Del ricevimento degli atti Controllare i presupposti di diritto dell’atto richiesto e la legittimazione dei soggetti interessati direttamente dai documenti originali relativi all’autoveicolo e all’intestatario, verificando per il soggetto titolare che siano rispettate le norme sul diritto di famiglia e, salvo casi eccezionali, che sia applicato il principio della continuità delle trascrizioni. Utilizzare tutti gli elementi idonei per accertare la identità personale delle parti, anche con ricorso all’intervento dei fidefacienti; e, nei casi in cui l’accertamento sia soltanto documentale, compiere un prudente esame dei documenti di identificazione in relazione al tipo, alle modalità di rilascio e alla possibilità di falsificazione. Informare personalmente le parti sulla rilevanza giuridica dell’atto richiesto e sugli adempimenti di pubblicità conseguenti nonché, nel caso in cui ricorra, sul particolare regime della procura alla vendita; in presenza di iscrizioni o di vincoli sull’autoveicolo o qualora non sia rispettabile la continuità delle trascrizioni farne specifico avvertimento all’intestatario, da documentare mediante la sua sottoscrizione dell’atto o con separata dichiarazione scritta. Indicare nell’atto di autenticazione e nel repertorio il luogo del Comune nel quale l’atto é ricevuto. § 2 - Dell’esercizio della attività professionale Salvo il caso previsto all’articolo 54, é vietato al notaio l’esercizio della attività professionale presso sedi operative di agenzie o di intermediari di pratiche automobilistiche, o comunque il diretto collegamento con essi mediante raccolta e inoltro delle scritture presso il proprio studio. E’ vietata al notaio ogni forma sia pur minima di riduzione delle competenze dovutegli rispetto alla tariffa vigente. Il notaio é tenuto a comunicare al Consiglio notarile, secondo le indicazioni da esso impartite anche con carattere di periodicità, le modalità con cui esercita l’attività non occasionale, sia nella sede che fuori dalla sede e ogni mutamento successivo; nonché ad esibire o trasmettere al Consiglio, a richiesta, copia del repertorio e di atti e documenti, anche di natura fiscale, relativi ad attività svolte nel settore. I Consigli notarili sono tenuti a promuovere nel territorio del Distretto forme organizzate e direttamente controllate per il ricevimento degli atti, anche mediante la costituzione di Uffici unici o di associazioni nel Distretto, al fine di garantire, per orario di assistenza e luogo di ricevimento, un efficiente servizio; con facoltà - ove ne ravvisino la opportunità - di organizzare l’attività anche in deroga al divieto di cui all’art. 51. Sezione II Delle vidimazioni La vidimazione dei libri e delle scritture contabili deve essere eseguita con tempestività, contestualmente alla presentazione, ove possibile, e in ogni caso con sollecita messa a disposizione per il loro ritiro. Nella esecuzione delle vidimazioni annuali il notaio deve controllare che i libri siano inizialmente bollati e numerati ai sensi di legge al nome del soggetto che li ha posti in uso e che le registrazioni e le scritturazioni siano continue e senza spazi in bianco. Negli "atti di vidimazione annuale" devono essere indicati i dati necessari alla diretta e completa individuazione della vidimazione, tra i quali la pagina nella quale essa é eseguita; di questi dati deve essere fatta annotazione nel repertorio. Sezione III Delle attività previste dalla legge n. 302/1998 I Consigli notarili distrettuali sono tenuti a porre in essere forme specifiche di vigilanza e controllo sulla osservanza da parte dei colleghi dei doveri deontologici nelle attività da compiersi con riferimento alla legge 302/1998, con particolare attenzione agli aspetti previsti: al paragrafo sulla illecita concorrenza; al paragrafo sulla pubblicità; ai paragrafi relativi ai rapporti con i colleghi e con il Consiglio notarile e ai rapporti con uffici, Istituzioni e categorie professionali; ai paragrafi sulla assunzione e/o astensione relativa all’incarico; ai paragrafi inerenti la personalità, la segretezza e la imparzialità nella esecuzione della prestazione; al paragrafo che impone la completezza e la esattezza del documento di provenienza notarile. Il Consiglio notarile distrettuale dovrà inoltre attivare la massima vigilanza sulla attenzione, diligenza e prontezza di esecuzione che il notaio dovrà adottare nell’assolvimento degli incarichi e, stante la deroga di cui al secondo comma dell’articolo 28 della legge professionale, su ogni possibile ipotesi di incompatibilità o di conflittualità che potesse manifestarsi nella esplicazione delle attività delegate. I Consigli distrettuali adotteranno le più opportune iniziative per organizzare modalità di attuazione del lavoro idonee a garantire la migliore esplicazione di tutte le formalità esecutive di cui agli articoli 576 e seguenti del c.p.c.. I Consigli distrettuali, inoltre, facendo proprie le ragioni e i fini della nuova normativa, assumeranno ogni iniziativa idonea a promuovere la più ampia disponibilità dei notai del distretto ad essere inclusi negli elenchi di cui agli articoli 169 ter e 179 ter del c.p.c.. Nella esecuzione degli incarichi affidatigli il notaio userà la diligenza dovuta e che, nei suoi contenuti minimi, é dettata nelle vigenti regole deontologiche. In relazione ai fini pubblicistici della normativa e alla particolare incidenza della propria attività su interessi di soggetti aventi con lui rapporti solo indiretti, il notaio adempirà ai suoi compiti nei tempi strettamente necessari e a tal fine i Consigli notarili distrettuali esplicheranno particolare vigilanza. Qualora il notaio ritenga che tali tempi possano risultare dilatati a causa di altre sue attività o a causa del numero degli incarichi ricevuti, lo stesso é tenuto ad astenersi dall’assumerli motivando in modo non generico tale comportamento.

23/06/2004

Documento n.4004

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