Multiproprietà. Tribunale di Parma. Falsa informazione sul diritto di recesso

in Sentenze e testi di legge
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Istruttore DOTT. ANTONIETTA MIGLIO in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa da: B. R., rappresentato e difeso dall?Avv. G. Franchi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Parma, via Cantelli 9 - ATTORE ­ CONTRO La Voyage srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino. - CONVENUTA CONTUMACE­ Causa civile iscritta al n. 1251/02 e posta in decisione sulle seguenti conclusioni: Per l?attore: "Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in via principale, dichiarare ex artt. 3 e 7, comma 3, d.lgs. n.427/98 la nullità del contratto sottoscritto dal signor B. in data 18.3.01 stante la mancanza degli elementi indicati nell?art.3 d.lgs cit.; In subordine, pronunciare l?annullamento di tale contratto a norma dell?art.1439 c.c.; In ulteriore subordine pronunciare ex art.1453 c.c. la risoluzione del contratto de quo, stante il grave inadempimento consistito nel mancato trasferimento della quota acquistata mediante atto pubblico; comunque dichiarare tenuta e condannare la convenuta alla restituzione in favore dell?attore della complessiva somma di ? 12.214,18 oltre interessi­ legali nel frattempo maturati; In ogni caso, col favore delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio, oltre maggiorazione 10% ex art. 15 Tar. Prof., IV A e CPA come per legge." Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato in data 29/3/02, B. R. conveniva in giudizio per l?udienza del 19/6/2002 La Voyage srl esponendo che nel marzo 2001 esso attore era stato invitato telefonicamente dai rappresentanti della convenuta a recarsi in data 18/3 in un albergo di Parma, essendo stato prescelto per trascorrere con la moglie una vacanza gratuita di una settimana; che, recatosi all?appuntamento, gli veniva riferito che era stato chiamato per la presentazione di un?offerta avente ad oggetto la possibilità di acquistare per la complessiva somma di lire 23.000.000 il diritto di godimento a tempo parziale di quote di unità abitative del residence denominato Mwembe Resort sito in Malindi, ossia il diritto di occupare ed utilizzare in via piena ed esclusiva nel "periodo rosso" una suite con quattro posti letto di tale complesso immobiliare; che ad esso attore, interessato all?offerta, veniva fatto sottoscrivere un documento contenente una proposta contrattuale con la falsa dichiarazione che si trattava solo di un atto necessario per avere la sicurezza di un appuntamento a casa; che il giorno successivo un rappresentante della convenuta si era presentato a casa di esso B. dicendogli che aveva firmato una proposta di acquisto e che il recesso gli sarebbe costato lire 5.000.000; che, convinto a non recedere con l?assicurazione che dopo dodici mesi avrebbe potuto cedere il proprio diritto che sarebbe stato comprato dalla convenuta, esso B. versava una caparra di lire 300.000 accettata senza l?osservanza del disposto di cui all?art. 6 d.lgs. 427/98; che esso B. aveva versato il saldo, oltre alle spese; che il contratto in oggetto era nullo poiché non conteneva la maggior parte degli elementi richiesti a pena di nullità ed in particolare quelli relativi al diritto oggetto del contratto con specificazione della natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui l?immobile era situato, la descrizione dello stesso, il periodo di tempo durante il quale poteva essere esercitato il diritto oggetto del contratto, non essendo sufficiente l?indicazione di "periodo stagionale rosso"; che, inoltre, il contratto in oggetto era risolubile ex art. 1453 cc a causa dell?inadempimento della venditrice consistito nel mancato trasferimento della quota con atto notarile, come previsto nel documento informativo. Tanto premesso, l?attore concludeva chiedendo, in principalità, che il contratto venisse dichiarato nullo; in subordine che venisse pronunciato l?annullamento del contratto a norma dell?art. 1439 cc; in ulteriore subordine che venisse pronunziata la risoluzione del contratto ex art. 1453 cc con condanna in ogni caso della convenuta alla restituzione in proprio favore di euro 12.214,18, oltre interessi legali. Pur ritualmente citata, la convenuta non si costituiva, per cui ne veniva dichiarata la contumacia. Venivano assunte le prove dedotte ed ammesse. La causa, infine, sulle conclusioni precisate nei sensi di cui in epigrafe, veniva trattenuta dal giudice in decisione. Motivi della decisione. In via principale l?attore ha domandato la pronuncia di declaratoria di nullità del contratto in oggetto, assumendo che il predetto non contiene la maggior parte degli elementi richiesti dall?art.3 d.lgs 427/98. Il Tribunale rileva peraltro che l?articolo 3 citato prevede la sanzione della nullità unicamente con riferimento alla necessarietà della forma scritta, forma certamente nel caso di specie rispettata ove si consideri la documentazione prodotta. Deve inoltre evidenziarsi come nel documento informativo consegnato al B. e prodotto sub 2) sia indicato il diritto oggetto del contratto (godimento a tempo parziale di quote di unità abitativa, del residence Mwembe Resort ubicato nel comune di Malindi con diritto di utilizzare l?unità abitativa ed i servizi comuni per la durata di una settimana per ogni anno), sia descritta l?unità abitativa e sia indicata la sua ubicazione. Il contratto in oggetto indica quale periodo di tempo durante il quale può essere esercitato il diritto con la frase: "cod. periodo rosso". In assenza di apposita specificazione, deve ritenersi che nella detta dizione non si riesca ad identificare quale sia la settimana dell?anno in cui può essere esercitato il diritto di utilizzazione dell?unità abitativa. Deve peraltro escludersi che il suddetto difetto integri ipotesi di nullità del contratto, tenuto conto del fatto che la mancanza dell?indicazione del periodo consente all?acquirente di recedere dallo stesso entro tre mesi dalla conclusione (art. 5, comma 2)senza essere tenuto ad alcuna penalità nè ad alcun rimborso, facoltà di cui il B. peraltro non si è avvalso. Alla stregua di quanto precede deve pertanto rigettarsi la domanda di declaratoria di nullità del contratto svolta in via principale. In via subordinata l?attore ha svolto domanda di annullamento del contratto ex art. 1439 cc. In particolare nella narrativa di citazione al punto 4) si legge che il giorno successivo alla sottoscrizione del modulo di Le Voyage un suo rappresentante si era presentato a casa del B. dicendogli che il recesso gli sarebbe costato una somma pari a circa lire 5.000.000 (circostanza ammessa dalla convenuta che non si è presentata a rendere l?interrogatorio ). La suddetta informazione è certo non rispondente al vero ed ingannevole poiché, viceversa, il diritto di recesso è consentito all?acquirente dall?articolo 5 del D.lgs. citato entro dieci giorni dalla conclusione del contratto senza obbligo di indicare le ragioni dello stesso senza essere tenuto al pagamento di alcuna penalità e con il solo obbligo di rimborso al venditore delle spese sostenute e documentate per la conclusione del contratto di cui sia fatta menzione nello stesso e purchè si tratti di spese relative ad atti da espletare tassativamente prima dello scadere del periodo di recesso. L?importo di lire 5.000.000, indicato dall?incaricato di Voyage è quindi del tutto irragionevole, privo di qualsiasi giustificazione ed assolutamente spropositato in relazione alle presumibili spese per la conclusione del contratto, di cui non è stata neppure offerta alcuna documentazione. Risulta chiaro che l?indicazione delle spese nel detto consistente importo era diretta allo scopo evidente di forzare la volontà del B. alla conclusione del contratto. Nè può esservi dubbio sul fatto che la suddetta falsa informazione integri un vero e proprio raggiro che ha ingenerato nel B. l?errato convincimento che, se non avesse concluso il contratto, ci avrebbe comunque rimesso lire 5.000.000 e che il predetto, solo al fine di evitare il suddetto esborso, si è deciso a stipularlo. Alla stregua di quanto precede, pertanto, deve pronunciarsi l?annullamento del contratto per vizio della volontà dell?acquirente con condanna della convenuta alla restituzione in favore dell?attore di euro 12.033,45 (già lire 23.300.000), oltre interessi ai saggio legale dalle date dei versamenti al saldo, corrisposte, secondo quanto risulta dalla testimonianza di B.A. ( lire 300.000 a titolo di caparra e lire 23.000.000 versate in seguito) alla convenuta in relazione al contratto in oggetto. L?accoglimento della domanda di annullamento dispensa il Tribunale dall?esame della domanda di risoluzione del contratto svolta in via ulteriormente subordinata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale, definitiva mente pronunciando, ogni e diversa contraria domanda e istanza respinta, così decide: a) pronuncia l?annullamento del contratto oggetto di causa e sottoscritto da B. R. in data 18/3/01; b) dichiara tenuta e condanna La Voyage srl a restituire in favore di B. R. euro 12.033,45, oltre interessi al saggio legale dai versamenti al saldo; c) condanna la convenuta alla rifusione in favore dell?attore delle spese di causa che complessivamente liquida in euro 2.537,27, di cui euro 185,13 per spese, euro 852,14 per diritti, euro 1.500,00 per onorario, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge. Parma, 14/7/2003 Il giudice dott. Antonietta Miglio

22/10/2003

Documento n.3512

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