Mininterno. Dispositivi Autovelox: da tarare se richiesto dal costruttore

in Sentenze e testi di legge
Ministero dell’Interno DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO Servizio Polizia Stradale Circolare N. 300/A/1/43252/144/5/20/3 Roma 30 giugno 2005 OGGETTO: Dispositivi di misura della velocità dei veicoli ai sensi dell’art. 142, comma 6 del Codice della Strada. Verifiche periodiche di funzionalità. Sono pervenuti quesiti con i quali si chiede di conoscere se gli apparecchi utilizzati per l’accertamento di violazioni ai limiti di velocità devono essere sottoposti a periodiche verifiche di funzionalità, in particolare per effetto della Legge 273/1991. Nel merito della questione, sulla base della puntuale ricognizione della materia compiuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (All.1), si fa presente quanto segue. La Legge 273/1991 non ha alcuna attinenza con gli apparecchi di misura della velocità, per i quali una taratura in senso tecnico non è necessaria poiché tale normativa riguarda soltanto i controlli metrologici effettuati su apparecchi di misura di tempo, distanza e massa. Dello stesso avviso, peraltro, è il Ministero delle Attività Produttive che, rispondendo ad uno specifico quesito riguardante l’argomento, con la nota acclusa (All.2), ha escluso che le apparecchiature destinate a controllare la velocità debbano essere oggetto di verifica metrologica periodica presso i SIT previsti dalla citata Legge 273/1991. Un obbligo generalizzato di verifica metrologica degli strumenti non può evincersi neanche da altre norme tecniche che, non solo non disciplinano la materia in modo specifico, ma non sono comunque vincolanti per l’ordinamento italiano per l’assenza di specifico recepimento o richiamo da parte di norme nazionali. La materia dell’impiego e della manutenzione dei misuratori di velocità ha, invece, una propria disciplina, specifica rispetto alle norme che regolamentano gli altri apparecchi di misura, contenuta nel D.M. 29.10.1997, relativo all’approvazione di prototipi di apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità e alle loro modalità di impiego. Questa norma, all’art 4 stabilisce che “gli organi di polizia stradale interessati all’uso delle apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità sono tenuti a……. rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d’uso”, escludendo, perciò, la necessità di un controllo periodico finalizzato alla taratura dello strumento di misura se non è espressamente richiesto dal costruttore nel manuale d’uso depositato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al momento della richiesta di approvazione, ovvero nel decreto di approvazione. Per tutte le apparecchiature approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che sono destinate ad essere impiegate esclusivamente con la presenza e sotto il costante controllo di un operatore di polizia stradale, i costruttori non prevedono alcuna verifica periodica di funzionalità essendo le stesse apparecchiature dotate di sistemi di autodiagnosi dei guasti che avvisano l’operatore del loro cattivo funzionamento. Del resto, quando tali apparecchi sono utilizzati direttamente dagli organi di polizia stradale e sono costantemente sotto il loro diretto controllo, tale verifica di corretta funzionalità è realizzata, volta per volta, dagli stessi operatori di polizia stradale che, prima di metterli in uso, devono verificarne la corretta installazione, secondo le indicazioni fornite dal costruttore e che, durante tutto il servizio, vigilano costantemente su eventuali anomalie o malfunzionamenti. Si fa presente, invece, che, come evidenziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con l’acclusa nota (All.3), alcuni tipi di apparecchi di più recente approvazione (per alcuni dei quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, si forniscono le specifiche tecniche negli allegati certificati di approvazione – All.4, All.5) utilizzati in modalità automatica, cioè senza la presenza ed il diretto controllo dell’operatore di polizia stradale, devono essere sottoposti ad una verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalità dei meccanismi di rilevazione. Tale verifica, secondo le disposizioni del richiamato art 4 del D.M. 29.10.1997, deve essere effettuata a cura del costruttore dell’apparecchio o di un’officina da questo abilitata con cadenza al massimo annuale. Quanto sopra si comunica anche allo scopo di orientare adeguatamente codesti Uffici nella delicata materia del contenzioso correlato all’applicazione di sanzioni amministrative conseguenti all’uso dei predetti dispostivi, significando che, soltanto i dispositivi di controllo utilizzati in modalità completamente automatica, cioè senza la presenza dell’operatore di polizia stradale, approvati nel corso del 2005 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dovranno essere sottoposti ad una verifica di funzionalità presso la casa costruttrice entro un anno a decorrere dalla data di messa in uso, conformemente alle indicazioni contenute nel certificato di approvazione e dalle istruzioni di funzionamento fornite dal costruttore. Per quanto riguarda, infine, l’impiego dei dispositivi “Autovelox mod 104/C2 o 105 SE”, si sottolinea che, come precisato dalla richiamata nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (All.3), l’obbligo di verifica iniziale e periodica sussiste soltanto per le apparecchiature commercializzate dopo il 16 maggio 2005, nonché per quelle commercializzate prima del 16 maggio 2005 ma solo se a seguito del decreto di conferma, si intende impiegarle nella modalità di funzionamento automatica, cioè senza la presenza su strada dell’operatore di polizia. Gli Uffici Territoriali del Governo, sono pregati di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale. IL DIRETTORE CENTRALE Piscitelli

29/08/2005

Documento n.4961

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