Giudice di Pace di Civitavecchia. Si può essere risarciti per rincari da euro

in Sentenze e testi di legge
Un consumatore aveva subito un sovrapprezzo di 0,23 euro Si può essere risarciti per rincari da euro (Giudice di pace di Civitavecchia 15.1.2004) La sentenza del giudice di pace di Civitavecchia - pubblicata sul sito del Codacons - stabilisce in sostanza che si può essere risarciti per aver subito un rincaro da euro. (16 gennaio 2004) Sentenza Giudice di pace di Civitavecchia, Dott. Ferdinando Bugliari 15.1.2004 "?sono vincolanti, oltre che le citate leggi/delegate, le altre fonti legislative e i REGOLAMENTI secundum e praeter legem. Nella fattispecie vengono in applicazione: A) il D.Lgs. 213/98, che fa proprie le direttive e le prescrizioni esposte più sopra, ai numeri 1,2,3. B) La legge 281/98, la quale: riconosce in favore dei consumatori, tra l?altro, i seguenti diritti, definiti "fondamentali": il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi e il diritto ad una adeguata informazione (art. 1, lettere c ed e) riconosce in favore delle associazioni consumatori, tra l?altro, il diritto di ottenere dal giudice l?inibizione degli atti e comportamenti lesivi degli interessi dell?intera categoria dei consumatori ( art. 3); diritto collettivo che si somma con il diritto individuale dell?utente (ultimo comma). Dal complesso delle suesposte norme, aventi rilevanza esterna e diretta, si deduce che la categoria dei commercianti ? nella quale è ricompresa la convenuta Sansone ? è tenuta ad attenersi a criteri di correttezza, che nel caso in esame, va intesa come rispetto della corrispondenza tra prezzo in lire e prezzo in euro, senza scostamenti non giustificati, limitandosi pertanto ad effettuare "arrotondamenti solo in concomitanza con l?operazione di conversione e a condizione che siano a favore dell?utente e comunque ottenendo un effetto di neutralità della spesa per la generalità degli utenti" e in ogni caso, osservando l?obbligo di "comunicare alla competente autorità che gli eventuali scostamenti non sono imputabili o connessi all?introduzione dell?euro" Ritiene il giudicante che, in via di diritto, le fonti normative offrono base testuale, al diritto dell?attore (consumatore) di vedere mantenuto, per il giorno 1/1/02, il prezzo vigente il giorno 31/12/01; mentre gli è stato chiesto un aumento di 0,23 euro, che rappresenta un arrotondamento non giustificato.<" (?) "Orbene, nella fattispecie di causa la sussistenza del dovere di non ledere l?interesse del contraente compratore (rectius consumatore) si accompagna a quella della violazione di una norma posta a sua tutela: normativa individuabile proprio in quella rete di tutela del consumatore apprestata dalle citate leggi 213/98 (citt. Artt. 3 e 4), 114/98 (artt. 1, 2 e 14) e 281/98 (artt. 1 e 3), che fanno obbligo al settore commercio di evitare, in sede di conversione di lire in euro, qualsiasi scostamento che non sia a favore del consumatore e che non sia giustificato da ragioni diverse e particolari". (?) - "Dichiara illegittimo il cambiamento di prezzo del cappuccino effettuato dalla convenuta il giorno 1/1/02, in quanto avvenuto durante il periodo di conversione dell?euro; e per l?effetto condanna la convenuta a restituire all?attore la somma di 0,23 euro - inibisce inoltre alla convenuta di effettuare, in ogni operazione di conversione in euro dei prezzi di propri prodotti già espressi in lire, analoghi cambiamenti di prezzo non imputabili o non connessi con l?introduzione di detta moneta europea [?] - condanna la convenuta a pagare le spese di lite nei confronti sia dell?attore sia dell?intervenuto Codacons, che, così ridotte per parziale compensazione, liquida in euro 600 per ciascuno."

19/01/2004

Documento n.3714

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