Garante Privacy. Banche: l?accesso ai dati personali è gratuito

in Sentenze e testi di legge

Garante per la protezione dei dati personali
Newsletter 3-9 novembre 2003
BANCHE: L?ACCESSO AI DATI PERSONALI È GRATUITO
Le banche non possono chiedere ai loro clienti compensi per la consegna di documenti contenenti informazioni personali che li riguardano.

Il principio sulla gratuità dell?accesso ai dati personali, detenuti dal titolare o responsabile del trattamento, è stato ribadito dall?Autorità che ha accolto il ricorso di un cittadino al quale il suo istituto di credito aveva chiesto un compenso per ricercare e produrre i documenti da essa detenuti contenenti le informazioni personali che lo riguardavano. La vicenda prende avvio con una prima richiesta indirizzata dal correntista al suo istituto di credito, formulata ai sensi dell?art. 119 del d. lg. n. 385/1993 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia), con la quale chiedeva il rilascio di copia della documentazione di ogni operazione da lui effettuata dal 1997 in poi su due conti correnti a lui intestati. La banca ai sensi del citato art. 119 rispondeva invitando il ricorrente, in base alle disposizioni emanante dalla Banca d?Italia in attuazione del decreto del Ministero del tesoro del 24 aprile 1992, a precostituire presso una propria filiale "i fondi occorrenti per la ricerca e la produzione dei documenti richiesti", per un importo complessivo di 2.400 euro. Il ricorrente con una nuova istanza, formulata questa volta ai sensi dell?art. 13 della legge n. 675/1996, ribadiva la richiesta di accesso gratuito a tutte le informazioni personali detenute dall?istituto. La banca, pur fornendo all?interessato alcuni dati personali da essa posseduti (dati anagrafici, codice fiscale, estremi della carta d?identità) confermava però che per fornire copia della documentazione relativa alle singole operazioni bancarie, il correntista avrebbe dovuto procedere alla costituzione del fondo richiesto. Nel ricorso al Garante il correntista rinnovava le proprie richieste di accesso agli atti chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento. L?Istituto bancario, invitato dall?Autorità ad aderire alle richieste, ribadiva invece quanto già dichiarato nei precedenti riscontri specificando di aver fornito all?interessato i dati personali da essa detenuti e affermando, nel contempo, che la consegna di copia della documentazione bancaria inerente le operazioni compiute risulterebbe del tutto estranea alle norme che tutelano la privacy. Nel provvedimento il Garante ha riconosciuto legittima la richiesta dell?interessato. L?art. 13 della legge 675/1996 e l?art. 17 del d.P.R. n. 501/1998 obbligano il titolare o il responsabile del trattamento ad estrapolare dai propri archivi e documenti tutti i dati personali oggetto di richiesta, detenuti sia su supporto cartaceo o informatico, che riguardano l?interessato, e a comunicarli a quest?ultimo con modalità idonee a renderli agevolmente comprensibili. In particolare, l?esercizio del diritto di accesso vantato dal ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dalla banca, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal citato Testo Unico in materia bancaria. Alla banca è stato quindi ordinato di estrarre dagli atti e dai documenti da essa detenuti tutte le informazioni personali richieste in relazione alle movimentazioni effettuate e di comunicarle all?interessato in modo intellegibile entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del provvedimento. All?Istituto sono state inoltre imputate le spese del procedimento.

15/11/2004

Documento n.3591

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