Garante privacy. Accesso ai dati personali da parte dei lavoratori

in Sentenze e testi di legge
Garante per la protezione dei dati personali Newsletter 24 - 30 novembre 2003 Accesso ai dati personali da parte dei lavoratori Garanzie e limiti nell?uso delle norme sulla privacy Il diritto di accesso regolato dalla normativa sulla privacy consente al lavoratore di accedere a tutti i dati che lo riguardano detenuti dal proprio datore di lavoro, ma non può essere esercitato per conoscere notizie di carattere contrattuale o professionale (quali, ad esempio, gli accordi collettivi nazionali od aziendali), se non strettamente e direttamente riferite all?interessato. Il principio è stato affermato dall?Autorità (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi e Mauro Paissan) chiamata a rispondere sul ricorso di un dipendente di una società di servizi che reclamava di non aver ricevuto idoneo riscontro a varie istanze, formulate in base alla legge n. 675/1996, con le quali lamentava il fatto di non essere stato adeguatamente informato delle mansioni da svolgere in relazione al proprio profilo professionale da parte del responsabile della struttura di appartenenza, malgrado esistesse un documento ?ufficiale? aziendale che lo riguardava. In particolare, il dipendente nel ricorso al Garante chiedeva di accedere ai dati personali detenuti dal suo datore di lavoro sia nel loro complesso, sia in riferimento alla comunicazione "in forma scritta ed ufficiale" di dati relativi ai compiti e alle mansioni riguardanti il suo profilo professionale di appartenenza. Chiedeva inoltre che gli venissero comunicati "dati, notizie e quant?altro (?)" di propria "pertinenza" in possesso dell?azienda. La società, invitata dal Garante ad aderire alle richieste, forniva ulteriori informazioni, integrative rispetto a quelle già comunicate all?interessato, in merito all?individuazione delle mansioni cui il dipendente era adibito, inviando anche copia dei documenti aziendali precedentemente elaborati per descrivere le attività relative al profilo professionale di appartenenza del ricorrente. La società precisava, infine, di non possedere altri dati riferiti all?interessato connessi al suo profilo professionale. Nel decidere il ricorso, il Garante ha stabilito che non rientra nell?ambito di applicazione della legge 675/1996, la richiesta di conoscere notizie di carattere contrattuale o professionale che non hanno natura di dati personali in qualche modo riferibili a persone identificate o identificabili come, ad esempio, gli accordi collettivi nazionali od aziendali. In considerazione del riscontro, seppure tardivo, dato alle richieste dell?interessato da parte della società, a quest?ultima sono state addebitate in misura forfetaria solo parte delle spese del procedimento.

15/12/2003

Documento n.3649

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