DL 83/1992 - Sui fondi di investimento

in Sentenze e testi di legge
DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 83. Attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE, relative a taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, con modifiche alla legge 23 marzo 1983, n. 77, operanti come fondi comuni aperti di diritto nazionale e per l’emanazione di disposizioni sulla commercializzazione in Italia di quote di organismi situati in altri Paesi della Comunita’ europea (OICVM). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l’articolo 22 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l’attuazione delle direttive 85/611/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 e della direttiva 88/200/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988, relative a taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, con modifiche alla legge 23 marzo 1983, n. 77, operanti come fondi comuni aperti di diritto nazionale e per l’emanazione di disposizioni sulla commercializzazione in Italia di quote di organismi situati in altri Paesi della Comunita’ europea; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e dell’industria, del commercio e dell’artigianato; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. Prima dell’art. 1 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e’ inserita la seguente intitolazione: "Titolo I FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI DI DIRITTO NAZIONALE" 2. L’art. 1 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e’ sostituito dal seguente: "Art. 1 (Autorizzazione all’istituzione di fondi comuni) . 1. Le societa’ per azioni aventi per oggetto esclusivo la gestione di fondi comuni di investimento collettivo in valori mobiliari di tipo aperto sono autorizzate dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d’Italia, ad istituire fondi comuni di investimento mobiliare aperti. 2. La societa’ di gestione puo’ essere autorizzata a gestire piu’ fondi; a tal fine, il Ministro del tesoro tiene conto della specializzazione dei medesimi ovvero della dimensione raggiunta da quelli gia’ istituiti dalla societa’ richiedente. 3. Con propri decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro del tesoro determina, entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le modalita’ di presentazione dell’istanza, gli elementi documentali e informativi a corredo della stessa e ogni altra modalita’ procedurale. 4. La domanda si intende accolta qualora l’autorizzazione non venga negata dal Ministro del tesoro con provvedimento da comunicare alla societa’ interessata entro due mesi dalla presentazione della domanda medesima. Tuttavia, ove entro detto termine siano richieste informazioni complementari alla societa’, il termine stesso e’ interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni decorre per una sola volta un nuovo termine di un mese. 5. L’autorizzazione non puo’ essere concessa: a) se la societa’ ha un capitale sociale versato inferiore a due miliardi di lire o al piu’ elevato importo stabilito, in via generale, con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d’Italia. Il Ministro del tesoro stabilisce l’importo del capitale sociale iniziale in modo che la societa’ sia fornita di mezzi finanziari adeguati per l’esercizio della sua attivita’, tenuto anche conto del numero dei fondi da gestire e delle variazioni del valore della moneta; b) se la sede dell’amministrazione della societa’ di gestione non e’ situata, al pari della sua sede statutaria, in Italia; c) se la maggioranza degli amministratori, gli amministratori delegati e i direttori generali nonche’ gli amministratori e i dirigenti muniti di rappresentanza della societa’ di gestione non abbiano svolto per uno o piu’ periodi complessivamente non inferiori ad un triennio funzioni di amministratore o funzioni di carattere direttivo in societa’ o enti del settore creditizio, finanziario e assicurativo, aventi capitale o fondo di dotazione non inferiore a cinquecento milioni di lire o abbiano esercitato la professione di agente di cambio senza far fronte ai propri impegni come previsto dalla legge. Per le funzioni svolte presso societa’ o enti che non hanno come attivita’ esclusiva una o piu’ di quelle sopraindicate, si applicano le disposizioni emanate dal Ministro del tesoro ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1; d) se, ferma l’applicabilita’ delle norme relative alle cause d’ineleggibilita’ e di decadenza per gli amministratori delle societa’ per azioni, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza ed i sindaci della societa’ di gestione abbiano riportato condanne, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l’economia pubblica, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni ovvero siano o siano stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi’ come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione. Agli amministratori, ai direttori generali e a coloro che rivestono cariche che comportano l’esercizio di funzioni equivalenti si applicano le disposizioni di cui all’art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350; e) se i componenti del collegio sindacale non siano iscritti nel registro dei revisori contabili; f) se i soggetti che, in virtu’ della partecipazione al capitale in via diretta o per interposta persona o per il tramite di societa’ fiduciaria o di societa’ controllata ovvero in virtu’ di particolari vincoli o accordi, esercitano il controllo della societa’ non sono in possesso dei requisiti di onorabilita’ di cui al presente comma lettera d). Ove il soggetto controllante sia una persona giuridica o una societa’ di persone, tali requisiti devono essere posseduti dagli amministratori e dai direttori generali. Ai fini della presente legge il rapporto di controllo si considera esistente ai sensi dell’art. 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 6. Il sopravvenuto verificarsi delle situazioni di cui al comma 5, lettere d) ed e), determina, quando si tratti di societa’ gia’ autorizzate, la decadenza degli interessati dalle cariche ricoperte e deve essere comunicato dagli stessi alla societa’, alla Banca d’Italia ed al Ministro del tesoro. La decadenza e’ dichiarata entro trenta giorni dal consiglio di amministrazione della societa’. Nel caso che questo non provveda nel termine predetto, la decadenza e’ pronunciata dalla Banca d’Italia. 7. L’applicazione provvisoria della misura interdittiva prevista dall’art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, comporta la sospensione dalle cariche di cui al comma 5, lettera d), del presente articolo. La sospensione dalla carica e’ disposta entro quindici giorni dal Consiglio di amministrazione della societa’ e ove questi non provveda dalla Banca d’Italia. Limitatamente al periodo in cui sono sospesi, i sindaci effettivi sono sostituiti dai supplenti e gli amministratori sono sostituiti ai sensi dell’art. 2386 del codice civile. 8. Le sostituzioni comportanti modifica della identita’ dei soggetti di cui al comma 5 devono essere comunicate dalla societa’ di gestione, non oltre quindici giorni, alla Banca d’Italia che, nel caso di accertata non conformita’ alle prescrizioni di cui al comma 5 lettere c), d) ed e), fissa un termine per la regolarizzazione e, in difetto, ne fa immediata relazione al Ministro del tesoro che provvede ai sensi del successivo art. 8. Il difetto del requisito di onorabilita’ di cui al comma 5, lettera f), comporta, in caso di societa’ gia’ autorizzate, la sospensione dell’esercizio del diritto di voto, con gli effetti di cui all’art. 9, della legge 4 giugno 1985, n. 281. 9. L’ammontare dei mezzi patrimoniali delle societa’ di gestione autorizzate ai sensi del comma 1 non possono essere inferiori all’ammontare stabilito in via generale con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d’Italia; tale ammontare viene determinato tenuto conto della necessita’ da parte della societa’ medesima di disporre dei mezzi sufficienti a far fronte alle proprie responsabilita’ anche in relazione all’ammontare dei fondi comuni gestiti. Qualora i mezzi patrimoniali delle societa’ di gestione scendano al di sotto delle misure fissate ai sensi del presente articolo si applica la procedura prevista al comma 8. 10. E’ vietata la trasformazione in organismi non rientranti nel campo di applicazione della direttiva del 20 dicembre 1985, n. 85/611 della Comunita’ economica europea, come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988, n. 88/220. 11. Trascorsi due anni dal rilascio dell’autorizzazione all’istituzione del fondo senza che la societa’ abbia provveduto all’istituzione del medesimo e alla offerta al pubblico delle rela- tive quote, l’autorizzazione decade automaticamente. 12. La societa’ di gestione autorizzata ai sensi del comma 1 puo’ assumere l’incarico di gestire il patrimonio di societa’ di investimento a capitale variabile". Art. 2. 1. L’art. 2 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e’ sostituito dal seguente: "Art. 2 (Istituzione e regolamento del fondo). - 1. La societa’ autorizzata istituisce il fondo con deliberazione dell’assemblea ordinaria la quale contestualmente approva il regolamento del fondo stesso. 2. Il regolamento stabilisce: a) la denominazione e la durata del fondo; b) la banca depositaria di cui all’art. 2- bis e le condizioni per la sua sostituzione; c) le modalita’ di partecipazione al fondo, le caratteristiche dei certificati di partecipazione, i termini e le modalita’ dell’emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonche’ le modalita’ di liquidazione del fondo. La sottoscrizione delle quote del fondo puo’ avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione; d) gli organi competenti per la scelta dei titoli e i criteri di ripartizione degli investimenti; e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi di gestione, indicando se si tratta di fondo ad accumulazione ovvero con distribuzione totale o parziale dei proventi e in questo casi i criteri relativi alla distribuzione; f) le spese a carico del fondo e quelle a carico della societa’ di gestione, indicandole specificamente. Le spese di pubblicita’ non possono essere a carico del fondo; g) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla societa’ di gestione e degli oneri a carico dei partecipanti per la sottoscrizione e il rimborso delle quote; h) i giornali sui quali devono essere pubblicati il valore unitario delle quote di partecipazione calcolato in base alle norme dell’art. 5 e, in caso di modifiche regolamentari, il relativo contenuto; i) i casi in cui, ai sensi dell’art. 3, comma 4, il diritto al rimborso puo’ essere sospeso fino ad un mese; l) gli Stati, gli enti locali e gli organismi internazionali a carattere pubblico che emettono o garantiscono i valori mobiliari nei quali la societa’ di gestione intende investire piu’ del 35 per cento del fondo; m) se il fondo puo’ essere investito in quote di altri fondi gestiti dalla societa’ di gestione o da altre alla stessa collegata, o in azioni di Societa’ di investimento a capitale variabile alla stessa collegata ai sensi dell’art. 4, comma 13; n) le dipendenze della banca depositaria presso le quali sono tenuti a disposizione del pubblico i documenti di cui all’art. 5, comma 2. 3. Il regolamento contiene altresi’ gli ulteriori elementi richiesti dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 7, comma 3, lettera b)". Art. 3. 1. Dopo l’art. 2 della legge 28 marzo 1983, n. 77, sono inseriti i seguenti: "Art. 2-bis (Banca depositaria: compiti e responsabilita’). - 1. La custodia del patrimonio del fondo deve essere affidata ad una banca depositaria la quale, inoltre, deve: a) accertare che siano conformi alla legge, al regolamento ed alle prescrizioni dell’organo di vigilanza l’emissione ed il rimborso delle quote, il calcolo del valore delle quote stesse, la destinazione dei redditi del fondo; b) accertare che nelle operazioni relative al fondo la controprestazione le sia rimessa nei termini d’uso; c) eseguire le istruzioni della societa’ di gestione, se non siano contrarie alla legge, al regolamento del fondo ed alle prescrizioni dell’organo di vigilanza. 2. La banca depositaria e’ responsabile nei confronti della societa’ di gestione e dei partecipanti di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell’inadempimento degli obblighi di cui al comma precedente. 3. La banca depositaria, ferma restando la sua responsabilita’ per la custodia del fondo, puo’ depositare la totalita’ o parte del fondo medesimo presso la Monte Titoli S.p.a. prevista dalla legge 19 giugno 1986, n. 289, e presso la gestione centralizzata della Banca d’Italia, nonche’, previo assenso della societa’ di gestione, presso altri soggetti scelti nell’ambito di categorie individuate, in via generale, dalla Banca d’Italia. 4. La banca depositaria deve essere scelta tra le aziende e gli istituti di credito aventi la sede statutaria o, limitatamente alle aziende ed istituti di credito aventi la sede statutaria in uno dei paesi aderenti alla Comunita’ economica europea, una succursale in Italia, che presentino una adeguata organizzazione aziendale nonche’ un’ammontare di mezzi patrimoniali non inferiore alla misura che verra’ stabilita’ in via generale dalla Banca d’Italia. 5. La modifica del regolamento del fondo conseguente alla sostituzione della banca depositaria deve essere pubblicata sui giornali di cui all’art. 2, lettera h), per due volte a distanza di quindici giorni. L’efficacia del provvedimento di cui all’art. 7, comma 3, lettera b), che approva la modifica regolamentare, e’ sospesa fino al trentesimo giorno successivo alla data dell’ultima pubblicazione. La Banca d’Italia puo’, in casi eccezionali e tenendo conto dell’interesse dei partecipanti, conferire efficacia immediata al provvedimento di approvazione della modifica regolamentare. 6. Nell’esercizio delle rispettive funzioni, la societa’ di gestione e la banca depositaria devono agire in modo indipendente e nell’interesse dei partecipanti. 7. Una banca partecipante al capitale di una societa’ di gestione, in misura superiore al 20 per cento del capitale stesso puo’ assumere l’incarico di banca depositaria dei fondi comuni gestiti dalla societa’ medesima se la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione e coloro che sono preposti alla direzione della societa’ di gestione non svolgono funzioni di amministratore, sindaco o dirigente della banca stessa. Art. 2-ter (Sostituzione della societa’ di gestione). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 8, secondo comma, la sostituzione della societa’ di gestione deve essere approvata in conformita’ dell’art. 1 dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d’Italia. Analogamente si procede in caso di fusione o di scissione. 2. L’autorizzazione puo’ essere concessa anche in deroga ai criteri di cui all’art. 1, comma 2, ove non contrasti con l’interesse dei partecipanti, per esigenze di maggiore efficienza nella gestione dei fondi e nell’articolazione del sistema. 3. La modifica del regolamento del fondo conseguente alla sostituzione della societa’ di gestione deve essere pubblicata sui giornali di cui all’art. 2, lettera h), per due volte a distanza di quindici giorni. L’efficacia del provvedimento di cui all’art. 7, comma 3, lettera b), che approva la modifica regolamentare e’ sospesa fino al trentesimo giorno successivo alla data dell’ultima pubblicazione. La Banca d’Italia puo’, in casi eccezionali e tenendo conto dell’interesse dei partecipanti, conferire efficacia immediata al provvedimento di approvazione della modifica regolamentare". Art. 4. 1. L’art. 3 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e’ sostituito dal seguente: "Art. 3 (Partecipazione ai fondi comuni). - 1. Le somme versate dai partecipanti sono investite dalla societa’ di gestione in valori mobiliari, salvo quanto necessario per esigenze di liquidita’. la societa’ di gestione assume verso i partecipanti gli obblighi e la responsabilita’ del mandatario. 2. Ciascun fondo comune costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della societa’ di gestione e da quello dei partecipanti, nonche’ da ogni altro fondo gestito dalla medesima societa’ di gestione. I creditori della societa’ di gestione non possono far valere i loro diritti sul fondo. I creditori dei singoli partecipanti possono far valere i loro diritti esclusivamente sui certificati di partecipazione di questi ultimi. 3. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, tutte di uguale valore e con uguali diritti, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore. I certificati debbono essere predisposti e sottoscritti secondo il modello approvato e le indicazioni date con provvedimento della Banca d’Italia, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 4. I partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote, tranne nei giorni di chiusura delle borse nazionali. Il rimborso deve essere eseguito in denaro, entro quindici giorni dalla richiesta. Nei casi eccezionali precisati nel regolamento, il diritto al rimborso puo’ essere sospeso dalla societa’ di gestione per un periodo non superiore ad un mese. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute, ai fini del rimborso, alla scadenza del periodo stesso. Della sospensione la societa’ informa immediatamente il Ministro del tesoro, la Banca d’Italia e la CONSOB, nonche’ le competenti autorita’ dei paesi aderenti alla Comunita’ economica europea in cui, ai sensi del successivo art. 7, comma 5, il fondo commercializza le proprie quote. 5. Nell’interesse pubblico o dei partecipanti la Banca d’Italia puo’ ordinare la sospensione o la limitazione temporanee dell’emissione delle quote di partecipazione o del rimborso delle quote emesse. 6. Il commissario straordinario previsto dal successivo art. 8, secondo comma, e i commissari liquidatori previsti dallo stesso art. 8, secondo e terzo comma, possono, previa autorizzazione della Banca d’Italia, esercitare, nell’interesse comune dei partecipanti e a spese del fondo, l’azione di responsabilita’ nei confronti dei componenti degli organi amministrativi e di controllo della societa’ di gestione. Nei confronti degli stessi ciascun partecipante puo’ esercitare l’azione di risarcimento dei danni". Art. 5. 1. L’art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e’ sostituito dal seguente: "Art. 4 (Gestione del fondo). - 1. La societa’ di gestione provvede nell’interesse dei partecipanti agli investimenti, alle alienazioni e alle negoziazioni, all’esercizio dei diritti inerenti ai valori mobiliari e di ogni altro diritto compreso nel fondo comune, alla distribuzione dei proventi e ad ogni altra attivita’ di gestione. 2. Nell’esercizio dell’attivita’ di gestione, la societa’ non puo’: a) acquistare metalli preziosi ne’ certificati rappresentativi dei medesimi; b) concedere prestiti o garanzie sotto qualsiasi forma; c) vendere valori mobiliari allo scoperto. 3. La Banca d’italia, al fine di garantire la stabilita’ operativa delle societa’ di gestione, e in relazione all’andamento del mercato, puo’ limitare la tipologia delle operazioni e dei contratti che le societa’ possono porre in essere nell’attivita’ di gestione stabilendo, inoltre, in via generale, i limiti e le condizioni entro cui le societa’ possono far ricorso ad operazioni destinate alla copertura dei rischi di cambio e a tecniche e strumenti negoziali aventi per oggetto valori mobiliari finalizzati alla buona gestione del fondo. 4. Per l’acquisto di valori mobiliari denominati in valuta estera, da includere nel fondo comune, la societa’ puo’ assumere prestiti in valuta estera con deposito presso il mutuante di un corrispondente importo di valuta nazionale. 5. Salva l’ipotesi di cui al comma 4, nell’esercizio dell’attivita’ di gestione la societa’ puo’, entro il limite massimo del 10 per cento del fondo, assumere prestiti aventi durata non superiore a quella stabilita in via generale dalla Banca d’Italia in considerazione anche delle finalita’ dell’indebitamento. 6. Il fondo non puo’ essere investito in valori mobiliari emessi da una stessa societa’ o ente per un valore superiore ai limiti stabiliti in via generale dalla Banca d’Italia. 7. Nell’esercizio del potere di cui al comma 6, la Banca d’Italia tiene conto che i valori mobiliari di uno stesso emittente non possono essere detenuti dal fondo in misura superiore al 5 per cento del fondo medesimo. Detto limite puo’ esser elevato: a) fino al 10 per cento, se il totale degli investimenti eccedenti il 5 per cento non supera il 40 per cento del fondo, fatte salve le piu’ ampie facolta’ di investimento di cui alle successive lettere; b) fino al 35 per cento, quando i valori mobiliari sono emessi o garantiti da uno Stato membro della Comunita’ economica europea, dai suoi enti locali, da uno Stato terzo o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o piu’ Stati membri della Comunita’ economica europea; c) fino al 100 per cento del fondo, per gli stessi titoli della lettera b), tenendo conto dell’esigenza di tutela dei risparmiatori ed a condizione che il fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che i valori di una stessa emissione non superino il 30 per cento del fondo; d) fino al 25 per cento, quando si tratta di obbligazioni emesse da un istituto di credito avente la sede in uno Stato membro della Comunita’ economica europea, sottoposto ad un controllo pubblico specificamente volto a tutelare i portatori di tali obbligazioni, ed e’ previsto per legge che le somme rivenienti dalla emissione delle obbligazioni stesse devono essere investite in beni sufficientemente capienti su cui a favore dei portatori esiste un privilegio a garanzia del pagamento del capitale e degli interessi in caso di inadempimento dell’emittente ovvero sono configurate specifiche forme di garanzia a favore dei portatori delle obbligazioni per il pagamento del capitale e degli interessi. Se la societa’ di gestione investe piu’ del 5 per cento del fondo in obbligazioni di cui alla presente lettera emesse da uno stesso emittente, gli investimenti complessivi in tali titoli non possono superare l’80 per cento del fondo. 8. Il fondo non puo’ essere investito in misura superiore al 10 per cento in valori mobiliari che non siano: a) ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati in altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, di uno Stato membro della Comunita’ economica europea; b) ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati in altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, di uno Stato non appartenente alla Comunita’ economica europea, specificamente indicati nel regolamento di gestione del fondo; c) emessi recentemente e per essi nella delibera di emissione non sia prevista o sia stata presentata domanda di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori o alla negoziazione in altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, specificamente indicati nel regolamento di gestione del fondo. Trascorso un anno dalla emissione senza che i valori mobiliari siano stati ammessi a quotazione, essi si considerano non piu’ rientranti nella previsione della presente lettera. 9. Entro il limite del 10 per cento di cui al comma precedente, il fondo puo’ essere investito in titoli di credito assimilabili a valori mobiliari, individuati in via generale dalla Banca d’Italia sulla base dell’accertamento della loro trasferibilita’, liquidita’ ed esatta valutabilita’, con cadenza almeno quindicinale. 10. Nel fondo non possono essere detenute azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa societa’, per un valore nominale superiore al 5 per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla societa’ medesima, se quotata ai sensi del comma 8, ovvero al 10 per cento, se non quotata, ne’ comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da consentire alla societa’ gerente di esercitare un’influenza notevole sulla societa’ emittente. I limiti del 5 e del 10 per cento ed il divieto di superare detto ammontare si applicano anche con riferimento all’insieme dei fondi gestiti da una stessa societa’ di gestione. 11. Il fondo non puo’ detenere piu’ del 10 per cento delle azioni senza diritto di voto e delle obbligazioni di uno stesso emittente, esclusi i valori mobiliari di cui al comma 7, lettere b) e c). 12. I limiti stabiliti ai sensi dei precedenti commi possono essere superati solo in conseguenza dell’esercizio dei diritti di opzione derivanti dalle azioni in portafoglio. La posizione deve essere riportata prioritariamente nei limiti stabiliti nel piu’ breve tempo possibile, tenendo conto dell’interesse dei partecipanti al fondo. 13. Un fondo puo’ investire in quote di partecipazione di altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva del 20 dicembre 1985, n. 85/611 della Comunita’ economica europea, come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988, n. 88/220, della Comunita’ economica europea nella misura massima del 5 per cento del proprio patrimonio e del 10 per cento del capitale della societa’ di investimento o del fondo emittenti le quote o azioni acquistate. Entro detti limiti la Banca d’Italia puo’ autorizzare l’investimento in quote di fondi gestiti dalla stessa societa’ o da altra legata alla prima tramite gestione o controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta, quando si tratta di fondo specializzato in un settore economico o geografico e nel regolamento del fondo acquirente e’ prevista tale facolta’; in quest’ultimo caso la societa’ di gestione non puo’ far gravare sul fondo spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle quote degli altri fondi. Detta autorizzazione e’ necessaria anche nel caso di investimento di un fondo comune in azioni di una societa’ di investimento alla quale la societa’ di gestione del fondo e’ similmente legata. 14. Fermo quanto previsto dall’art. 9, comma 13, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e’ vietato l’investimento in azioni emesse dalla societa’ gerente". Art. 6. 1. L’art. 5 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e’ sostituito dal seguente: "Art. 5 (Scritture contabili). - 1. In aggiunta alle scritture prescritte alle imprese dal codice civile, e con le stesse modalita’, la societa’ di gestione deve redigere: a) il libro giornale del fondo comune nel quale devono essere an- notate, giorno per giorno, le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione e le operazioni relative alla gestione; b) entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio annuale, o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi, il rendiconto della gestione del fondo comune; c) entro trenta giorni dalla fine del semestre, una relazione relativa ai primi sei mesi di esercizio; d) con periodicita’ almeno pari all’emissione o rimborso delle quote e comunque ad ogni fine mese, tranne nei giorni di chiusura delle borse nazionali, un prospetto recante l’indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo netto del fondo comune. 2. I documenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d) devono essere tenuti a disposizione del pubblico nella sede della societa’ di gestione. I documenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, sono messi a disposizione del pubblico entro trenta giorni dalla redazione; il documento di cui alla lettera d) e’ messo a disposizione entro tre giorni. L’ultimo rendiconto della gestione del fondo comune e l’ultima relazione semestrale debbono inoltre essere tenuti a disposizione del pubblico nella sede della banca depositaria e nelle succursali della medesima indicate nel regolamento. 3. I partecipanti hanno inoltre diritto di ottenere gratuitamente anche a domicilio copia del rendiconto e della relazione semestrale". Art. 7. 1. L’art. 6 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e’ sostituito dal seguente: "Art. 6 (Revisione contabile e controllo). - 1. La contabilita’ della societa’ di gestione e del fondo comune sono soggette a revisione ai sensi dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. La societa’ incaricata della revisione provvede anche alla certificazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite della societa’ di gestione e del rendiconto del fondo comune, ai sensi dell’art. 4 dello stesso decreto. 2. I sindaci della societa’ di gestione, anche individualmente, e gli amministratori e i sindaci della banca depositaria devono riferire senza ritardo alla Banca d’Italia sulle irregolarita’ riscontrate nell’amministrazione della societa’ e nella gestione del fondo comune". Art. 8. 1. L’art. 7 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e’ sostituito dal seguente: "Art. 7 (Vigilanza). - 1. Le societa’ autorizzate alla gestione dei fondi comuni di investimento sono iscritte in un apposito albo tenuto a cura della Banca d’Italia. 2. La Banca d’Italia esercita la vigilanza sulle societa’ iscritte nell’albo di cui al precedente comma e sulla gestione dei fondi, ai sensi degli articoli 10, 16, 31, 35, comma primo, lettera a), e 37, commi primo, terzo e quarto, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonche’ degli articoli 9, 10 e 11 della legge 4 giugno 1985, n. 281. 3. Nell’esercizio della vigilanza la Banca d’Italia: a) determina le modalita’ di investimento del capitale delle societa’ di gestione; b) approva il regolamento del fondo comune e le sue modificazioni, valutandone anche la compatibilita’ rispetto ai criteri generali da essa predeterminati. La domanda si intende approvata quando il provvedimento di diniego della Banca d’Italia non e’ adottato entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda medesima; c) stabilisce - sentita la CONSOB - lo schema-tipo del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite della societa’ di gestione, lo schema-tipo dei documenti di cui all’art. 5, lettere b), c) e d), e i criteri di valutazione delle attivita’ che compongono i fondi comuni, nonche’ i metodi di calcolo del prezzo di emissione e di rimborso delle quote. 4. Le societa’ di gestione sono soggette, anche per l’attivita’ del fondo, alla disciplina di cui agli articoli 3 e 4 del decreto- legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, ancorche’ non abbiano emesso titoli quotati in borsa. Si applica la disciplina di cui all’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138. 5. Le societa’ di gestione che intendono commercializzare all’estero quote dei propri fondi comuni devono darne comunicazione al Ministro del tesoro, alla CONSOB ed alla Banca d’Italia. 6. Su richiesta delle societa’ che intendono commercializzare quote dei propri fondi comuni negli altri Stati della Comunita’ economica europea, il Ministro del tesoro, sentita la Banca d’Italia e la CONSOB, rilascia le attestazioni necessarie a comprovare che le societa’ ed i fondi gestiti soddisfano le condizioni poste dalla direttiva del 20 dicembre 1985, n. 85/611 della Comunita’ economica europea, come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988, n. 88/220 della Comunita’ economica europea". Art. 9. 1. Dopo l’art. 7 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e’ inserito il seguente: "Art. 7-bis (Collaborazione con le autorita’ degli Stati membri della Comunita’ economica europea). - 1. In deroga alle disposizioni di cui all’art. 1, undicesimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni ed all’art. 10 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, la Commissione nazionale per le societa’ e la borsa e la Banca d’Italia collaborano, anche mediante scambio di informazioni, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, con le competenti autorita’ degli altri Stati membri della Comunita’ economica europea, al fine esclusivo di agevolare la vigilanza e i controlli sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari quali definiti e disciplinati dalla direttiva del 20 dicembre 1985, n. 85/611 della Comunita’ economica europea, come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988, n. 88/220 della Comunita’ economica europea. 2. Qualsiasi decisione concernente la societa’ di gestione adottata dalle competenti autorita’ ai sensi dell’ultima parte del quarto comma dell’art. 3 e dell’art. 8, ovvero del quarto comma dell’art. 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, nonche’ ogni altra grave misura adottata nei confronti della societa’ di gestione, viene comunicata dalle autorita’ di vigilanza alle autorita’ analogamente competenti degli altri Stati della Comunita’ economica europea in cui la societa’ di gestione commercializza le quote dei propri fondi". Art. 10. 1. L’art. 8 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e’ sostituito dal seguente: "Art. 8 (Decadenza della societa’ dalla gestione del fondo; amministrazione straordinaria e liquidazione della societa’). - 1. Il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d’Italia, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, pronuncia la decadenza della societa’ dalla gestione del fondo comune quando la Banca d’Italia, previa contestazione degli addebiti, ha accertato gravi irregolarita’ nella gestione della medesima o gravi perdite patrimoniali della societa’ o del fondo o della SICAV di cui ha la gestione. La decadenza deve essere sempre pronunciata in caso di insolvenza giudizialmente accertata della societa’. 2. Contestualmente alla decadenza, il Ministro del tesoro, se non autorizza la prosecuzione della gestione del fondo comune a cura di altra societa’, nomina un commissario per la liquidazione del fondo secondo le direttive della Banca d’Italia. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2452, 2453 e 2455 del codice civile. 3. La societa’ di gestione e’ soggetta alla disciplina della amministrazione, straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 57 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni". Art. 11. 1. L’art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e’ sostituito dal seguente: "Art. 9 (Disposizioni tributarie). - 1. I fondi comuni di cui all’art. 1 non sono soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche, ne’ all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, ne’ all’imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo di imposta. 2. Sull’ammontare del valore netto del fondo proporzionalmente riferito alla componente dell’attivo costituita da titoli di Stato, conti correnti e depositi, titoli obbligazionari e similari ad eccezione delle obbligazioni convertibili, nonche’ da quote di altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, la societa’ di gestione preleva un ammontare pari allo 0,05 per cento. Sull’ammontare del valore netto del fondo proporzionalmente riferito alla rimanente componente dell’attivo, la societa’ di gestione preleva un ammontare pari allo 0,25 per cento. L’aliquota dello 0,25 per cento e’ ridotta allo 0,10 per cento sull’ammontare del valore netto del fondo proporzionalmente riferito alla componente dell’attivo rappresentato da azioni e obbligazioni convertibili in azioni di societa’, costituite in Italia, aventi per oggetto esclusivo o principale attivita’ industriali. I valori che costituiscono l’attivo, nonche’ il valore netto del fondo, devono essere calcolati come media annua dei valori risultanti dai prospetti di cui alla lettera d) dell’art. 5, relativi alla fine di ciascun mese, tenendo anche conto dei mesi in cui il fondo non ha avuto alcun valore perche’ avviato o cessato in corso d’anno. L’ammontare dei prelievi effettuati dalla societa’ di gestione deve essere versato dalla medesima alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il trentuno gennaio di ciascun anno a titolo di imposta sostitutiva. 3. I proventi delle partecipazioni ai fondi, tranne di quelle assunte nell’esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. Sui proventi di ogni tipo, ivi comprese le plusvalenze realizzate in sede di riscatto delle quote, percepiti in rapporto alle partecipazioni al fondo assunte da parte di societa’ ed enti di cui all’art. 87, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e’ riconosciuto un credito d’imposta pari al 15 per cento dei proventi stessi. A tali fini le societa’ di gestione rilasciano, a richiesta degli interessati, attestazione dalla quale devono risultare i dati identificativi del percipiente, l’ammontare dei proventi distribuiti, le somme corrisposte in sede di riscatto e il numero delle quote riscattate. 4. Entro lo stesso termine previsto nel comma 2 la societa’ di gestione deve provvedere a presentare annualmente la dichiarazione relativa a ciascuno degli ammontari ivi indicati su apposito modulo, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, allegandovi, oltre alla copia della distinta o al bollettino di versamento dell’imposta sostitutiva, anche il prospetto da cui risulta la composizione del fondo ai fini dell’applicazione delle aliquote previste nel comma 2. Le modalita’ di effettuazione dei versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista nel presente articolo sono disciplinate dalle disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, nonche’ da quelle di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516". Art. 12. 1. L’art. 10 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e’ sostituito dal seguente: "Art. 10 (Disposizioni penali) . - 1. Gli amministratori, i sindaci, i revisori e i direttori generali di societa’ o enti che non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della Banca d’Italia sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire due milioni a lire quaranta milioni. 2. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, gli amministratori, i sindaci, i revisori e i direttori generali che forniscono alla Banca d’Italia informazioni false sono puniti con l’arresto da sei mesi a tre anni. 3. Il rendiconto, la realizzazione ed il prospetto di cui all’art. 5 sono compresi tra le comunicazioni sociali agli effetti dell’art. 2621, n. 1 del codice civile. 4. Sono puniti con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni gli amministratori che violano le disposizioni dei commi 6, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 dell’art. 4. 5. Ai commissari nominati ai sensi dell’art. 8 si applicano le disposizioni contenute nei commi precedenti. 6. E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni chiunque, senza autorizzazione del Ministro del tesoro, svolge l’attivita’ di cui all’art. 1. Alla condanna segue l’interdizione dai pubblici uffici e la incapacita’ ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa di credito o societa’ di gestione di fondi comuni per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque. La condanna comporta, altresi’, in ogni caso la confisca delle cose mobili e immobili che sono servite o sono state destinate a commettere il reato. 7. I soggetti di cui al comma 5, lettere d), dell’articolo 1, che non effettuano le comunicazioni previste dall’art. 1, comma 6, nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni ivi indicati sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire due milioni a lire quaranta milioni. La condanna comporta l’applicazione delle pene accessorie di cui al comma 6". Art. 13. 1. Dopo l’art. 10 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e’ inserita la seguente intitolazione: "Titolo II COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA DELLE QUOTE DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI SITUATI IN ALTRI PAESI DELLA COMUNITA’ ECONOMICA EUROPEA E ASSOGGETTATI ALLA DIRETTIVA DEL 20 DICEMBRE 1985, N. 85/611 DELLA COMUNITA’ ECONOMICA EUROPEA COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA DEL 22 MARZO 1988, N. 88/220 DELLA COMUNITA’ ECONOMICA EUROPEA". 2. Dopo l’art. 10, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e la intitolazione di cui al comma 1 sono inseriti i seguenti: "Art. 10- bis . - 1. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, quali definiti e disciplinati dalla direttiva del 20 dicembre 1985, n. 85/611 della Comunita’ economica europea, come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988, n. 88/220 della Comunita’ economica europea che avendo la sede legale e quella amministrativa principale in un altro Stato appartenente alla Comunita’ economica europea, intendono offrire al pubblico in Italia le loro quote devono darne preventiva comunicazione al Ministro del tesoro, trasmettendo contestualmente in triplice originale: a) un attestato rilasciato dalle autorita’ estere competenti in cui si certifichi che l’organismo soddisfa le condizioni richieste dalle citate direttive CEE; b) il regolamento del fondo o i documenti costitutivi della societa’ di investimento, muniti di un attestato dell’autorita’ competente dello Stato in cui l’organismo e’ situato in cui si certifica che quelli sono gli atti vigenti; c) l’ultimo prospetto informativo trasmesso all’Autorita’ competente dello Stato in cui l’organismo e’ situato, munito di un attestato di tale Autorita’ in cui si certifichi che quello e’ l’ultimo prospetto da essa ricevuto, ovvero l’ultimo prospetto approvato ove questo e’ oggetto di approvazione o controllo preventivo. Il prospetto deve essere integrato da un documento informativo da rendere al pubblico sulle modalita’ di commercializzazione, redatto secondo le disposizioni di carattere generale stabilite dalla CONSOB con il regolamento di cui all’undicesimo comma; d) l’ultima relazione annuale e la relazione semestrale successiva se pubblicate; e) informazioni dettagliate sulla commercializzazione delle quote in Italia sul modulo organizzativo e sulle misure adottate, nel rispetto delle disposizioni vigenti, per assicurare in Italia l’esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti nonche’ la diffusione dei documenti e delle informazioni che l’organismo di investimento collettivo in valori mobiliari e’ tenuto a fornire. 2. I documenti di cui alle lettere a), b), c) prima parte, e d) del primo comma devono essere trasmessi unitamente alla loro traduzione in lingua italiana; il documento informativo di cui alla lettera c), seconda parte, e le informazioni di cui alla lettera e), del medesimo primo comma devono essere forniti in lingua italiana. 3. Il Ministro del tesoro trasmette un originale della comunicazione e della relativa documentazione alla Banca d’Italia ed alla CONSOB, le quali forniscono al Ministro stesso il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. La Banca d’Italia esprime parere sul modulo organizzativo e sulle misure adottate dall’organismo per assicurare in Italia l’esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti, la CONSOB sulle modalita’ di collocamento delle quote in Italia, sulle misure adottate dall’organismo per assicurare la diffusione dei documenti e delle informazioni che esso e’ tenuto a fornire in Italia, sul rispetto delle disposizioni di cui al punto 1) del comma undicesimo. 4. Il Ministro del tesoro, con provvedimento motivato da adottare entro due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma corredata di tutti gli elementi e documenti prescritti, vieta l’offerta al pubblico delle quote quando risulta che le modalita’ di cui alla lettera e) del primo comma non sono conformi alle disposizioni vigenti in materia o quando risulta che non sono rispettate le disposizioni concernenti il contenuto e le modalita’ di redazione del documento informativo di cui alla lettera c) del primo comma, oppure quando accerta la mancata osservanza delle norme applicabili ai fondi nazionali, non rientranti nel settore disciplinato dalla direttiva del 20 dicembre 1985 n. 85/611 della Comunita’ economica europea, come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988 n. 88/220 della Comunita’ economica europea. 5. Il Ministro del tesoro puo’ esigere al fine di evitare confusione e assicurare maggiore chiarezza, l’aggiunta di un termine esplicativo alla denominazione dell’organismo subordinando al rispetto di tale prescrizione la liceita’ della commercializzazione in Italia. 6. Se, entro il termine di cui al quarto comma, il Ministro del tesoro formula rilievi o richieste di chiarimenti all’organismo, il termine e’ interrotto e dalla data di ricezione della risposta decorre per una sola volta un nuovo termine di due mesi. In tal caso si applica la procedura di cui ai commi che precedono. 7. Decorso il termine di cui al quarto comma senza che il Ministro del tesoro abbia emesso il provvedimento di divieto ivi previsto, l’organismo puo’ procedere alla offerta al pubblico delle proprie quote. 8. Il Ministro del tesoro comunica alla Banca d’Italia, alla CONSOB ed alle altre amministrazioni pubbliche interessate, l’esito della procedura di cui ai precedenti commi. 9. La Banca d’Italia, con proprio provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, emana disposizioni di carattere generale anche per quanto riguarda il modulo organizzativo, finalizzate ad assicurare in Italia l’esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti. 10. Gli organismi di cui al primo comma devono pubblicare o diffondere in Italia i documenti e le informazioni che sono tenuti a pubblicare o diffondere nello Stato in cui e’ situata la propria sede legale e quella amministrativa principale. 11. La CONSOB, con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica: 1) stabilisce le informazioni che deve contenere il documento informativo di cui alla lettera c) del primo comma, riguardanti: a) le misure adottate dagli organismi di cui al primo comma per assicurare in Italia l’esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti e la diffusione dei documenti e delle informazioni che essi sono tenuti a fornire; b) le modalita’ ed i soggetti attraverso i quali viene effettuata la commercializzazione delle quote in Italia; c) il regime fiscale applicabile al fondo comune di investimento alla Societa’ di investimento, alle quote o alle azioni in Italia; e ne fissa le modalita’ di redazione; 2) determina le modalita’ di pubblicazione del prospetto e del relativo documento informativo di cui alla lettera c) del primo comma, nonche’ gli altri modi in cui l’offerta deve essere resa pubblica, determinando altresi’ le modalita’ di pubblicazione e quelle di invio ai partecipanti, che ne facciano richiesta, degli altri documenti che gli organismi sono tenuti a pubblicare o a diffondere in Italia; 3) determina, d’intesa con la Banca d’Italia, le modalita’ con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote; 4) determina le modalita’ con cui devono essere rese pubbliche le altre informazioni che gli organismi sono tenuti a pubblicare o a diffondere in Italia. 12. La Banca d’Italia puo’ richiedere agli organismi di cui al primo comma la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini. 13. Le disposizioni dell’art. 18 e dell’art.18-quater del decreto- legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano alle offerte al pubblico effettuate dagli organismi di cui al primo comma aventi ad oggetto le quote da essi emesse; tale esenzione non opera nei confronti degli altri soggetti che partecipano a qualunque titolo alla offerta al pubblico. 14. La CONSOB puo’ richiedere agli organismi di cui al primo comma la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti o documenti, fissando i relativi termini. La CONSOB puo’ inoltre richiedere, sentiti gli amministratori, che tali organismi rendano pubblici, nei modi e nei termini da essa stabiliti, dati e notizie necessari per l’informazione del pubblico. Se gli amministratori oppongono, con reclamo motivato, che dalla pubblicazione puo’ derivare grave danno all’organismo, l’efficacia della deliberazione e’ sospesa. La CONSOB, entro dieci giorni, valutate le argomentazioni addotte, puo’ escludere anche parzialmente la pubblicazione delle notizie e dei dati richiesti, sempre che cio’ non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. 15. Quando sussistono elementi che fanno presumere l’inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d’Italia o della CONSOB, puo’ sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l’attivita’ di offerta al pubblico delle quote o delle azioni degli organismi di cui al primo comma. In caso di accertata violazione, il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d’Italia o della CONSOB, puo’ sospendere temporaneamente ovvero vietare l’attivita’ di offerta al pubblico delle loro quote o delle loro azioni. Art. 10-ter (Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero). - 1. I proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero situati negli Stati membri della Comunita’ economica europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 10- bis, sono soggetti a una ritenuta del 12,50 per cento che deve essere operata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni. La ritenuta si applica agli eventuali utili distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento e alla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. 2. Ai proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero gia’ autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato prima dell’entrata in vigore della presente legge, la ritenuta si applica soltanto sull’incremento di valore delle quote o azioni maturato successivamente al 31 dicembre 1993 e calcolato come differenza tra il valore di riscatto e il piu’ alto, tra il valore di sottoscrizione e il valore della quota alla predetta data. 3. La ritenuta prevista dal comma 1, si applica a titolo d’imposta nei confronti delle persone fisiche e degli enti non commerciali. Nei confronti dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche la ritenuta e’ applicata a titolo di acconto di tale imposta. 4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti dall’art. 4, decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non riguardano le partecipazioni di cui al comma 1. 5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate all’estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all’estero senza applicazione della ritenuta, essi sono assoggettati a tassazione separata con la stessa aliquota del 12,50 per cento. 6. I proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero diversi da quelli di cui al comma 1 concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di utili distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Nel caso in cui proventi sono percepiti in Italia tramite soggetti residenti incaricati del pagamento degli utili, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, tali soggetti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di acconto delle imposte sui redditi. 7. Il comma 3- bis dell’art. 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e’ abrogato. 8. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita’ di presentazione della dichiarazione di sostituto di imposta da parte dei soggetti che corrispondono i proventi di cui al presente articolo, nonche’ degli eventuali altri adempimenti. 9. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero situati negli Stati membri della Comunita’ economica europea e conformi alle direttive comunitarie possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute da soggetti non residenti in Italia. 10. Le disposizioni di cui al comma 9, si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani. 11. Il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo. Art. 10-quater (Disposizioni penali ). - 1. Chiunque inizia l’attivita’ di commercializzazione degli organismi collettivi di investimento mobiliare di cui all’art. 10- bis, comma 1, senza aver effettuato le previste comunicazioni al Ministro del tesoro oppure senza aver lasciato trascorrere due mesi dalla ricezione della comunicazione da parte del Ministro del tesoro ovvero senza rispettarne le prescrizioni e’ punito con l’arresto fino a tre anni. 2. I soggetti che essendo tenuti a rispettarle non osservano le disposizioni di cui all’art. 10- bis, commi 9, 10, 11, 12, 14 e 15 sono puniti con l’ammenda fino a lire cento milioni e con l’arresto fino a sei mesi. Art. 10-quinquies (Disposizioni transitorie e finali ). - 1. Il Ministro del tesoro, la CONSOB e la Banca d’Italia adottano i regolamenti e le disposizioni di carattere generale di rispettiva competenza in attuazione del presente decreto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. 2. Le societa’ di gestione devono uniformarsi alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, ai regolamenti e alle disposizioni di carattere generale di cui al comma uno entro sei mesi dalla loro adozione. 3. Per le autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto il termine di due anni di cui all’art. 1, comma 11, decorre dalla data sovraindicata.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

21/06/2004

Documento n.3997

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