Da Altalex.it. Trib. Roma. Erronea indicazione del nominativo sull’elenco telefonico e ricorso ex art.700 cpc

in Sentenze e testi di legge
Erronea indicazione del nominativo sull’elenco telefonico e ricorso ex art.700 cpc Tribunale Roma, sez. VIII civile, ordinanza 17.03.2006 (Marco Contini) L’erroneo indicazione del nominativo di una società all’interno dell’elenco telefonico – nella fattispecie inserito tra gli abbonati di un comune diverso da quello di appartenenza – “...oltre a determinare un danno risarcibile per l’eventuale perdita di ricavi verificatasi nel periodo di vigenza degli elenchi contenenti l’errore di cui sopra (causa, che, come è noto, di per se non integra un danno irreparabile), è altresì idonea a determinare una irreparabile perdita di parte della clientela già acquisita, con conseguente danno per l’avviamento commerciale, nonché una grave lesione delle potenzialità espansive dell’esercizio commerciale; danni di tale genere sono assai difficilmente quantificabili, e risultano pertanto sostanzialmente qualificabili siccome irreparabili...”. E' quanto stabilito dal Tribunale di Roma con un'ordinanza ex art. 700 c.p.c. depositata il 17 marzo 2006. A parere del giudicante, in particolare, sussistono gli elementi per la concessione di un provvedimento di urgenza che obblighi il gestore dell’elenco a rettificare le erronee indicazioni, inviando su foglio adesivo a tutti gli abbonati della provincia la pagina corretta. Da un lato, con riferimento al fumus boni juris, è sufficiente notare che la società resistente non solo non aveva mai negato la circostanza lamentata dal ricorrente, ma aveva anche già provveduto a modificare i dati negli elenchi on line. Per quanto concerne il periculum in mora, si è ritenuto che, in considerazione dell’attività svolta dal ricorrente, l’irreparabilità del danno subito non possa essere riscontrata nella semplice perdita dei ricavi, ma sussista, invece, con riferimento al presumibile sviamento della clientela – con conseguente pregiudizio per l’avviamento commerciale – anche in considerazione del fatto che, ragionevolmente, l’errore compiuto nell’inserimento dei dati è tale da impedire agli altri utenti di rintracciare l’abbonato (in senso conforme alla presente ordinanza: Tribunale Treviso 14/2/00; Tribunale Sciacca 27.4.99; Tribunale Taranto, 5.08.04 – per un caso di omessa menzione di titolo professionale – Trib. Massa, 22.10.96 – errata indicazione del numero di telefono di un utente – Cons. Stato, 15.12.1994 n. 273; Trib. Roma, 1.06.1994 – che ha obbligato il concessionario del servizio telefonico a predisporre un disco automatico di segnalazione dei nuovi numeri e la stampa di diecimila cartoncini contenenti l’errata corrige). Infine, su un piano più strettamente normativo, merita solo ricordare, per completezza di esposizione, la recente approvazione del Codice delle Comunicazioni (d.lgs. 259/03), con la quale è definitivamente venuto meno il meccanismo di esonero dalle responsabilità a favore dei concessionari del servizio di telefonia – precedentemente contenuto negli artt. 2 e 6 del D.P.R. 156/73, già dichiarati parzialmente incostituzionali con sentenza del 30.12.1994 n. 456 –, per i danni da essi provocati all’utente in conseguenza dell’inserimento negli elenchi telefonici di informazioni parzialmente errate. (Altalex, 31 agosto 2006. Nota di Marco Contini. Si ringrazia per la segnalazione l'Avv. Rosanna Zema) TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE VIII CIVILE Il giudice designato Dott. ssa Paola D’Ovidio, nel procedimento cautelare iscritto al n. 6364/06 R.G. misure cautelari promosso da S.A.S. XXXXXX, CORRENTE IN C.M., VIA YYYYYYY N. 4, IN PERSONA DEL SOCIO ACCOMODATARIO LEGALE RAPPRESENTANTE, SIG. E. C., rappresentata e difesa dall’avv. Lucia Zaccagni unitamente all’avv. Giuseppe Caloia del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore di Roma, Lungotevere Mellini n. 7, giusta procura a margine del ricorso; RICORRENTE Contro WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. CON SEDE IN ROMA, VIA CESARE GIULIO VIOLA N. 48, IN PERSONA DEL’AVV. FRANCESCA PACE, RESPONSABILE DELLA DIREZIONE AFFARI LEGALI E SOCIETARI, NOMINATA PROCURATORE GENERALE PER ATTO NOTAIO ATLANTE DEL 16/01/2004 (REP. N. 10636, RACC. N. 5491), rappresentata e difesa dall’avv. Pia Maria Berruti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, via Condotti n. 91, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta; RESISTENTE Sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 7.03.06, ha emesso la seguente ORDINANZA PREMESSO IL FATTO CHE: * con ricorso depositato in data 30.01.06 la P. C. s.a.s. ha chiesto l’emissione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. idoneo ad eliminare le conseguenze dannose ad essa istante derivati dall’erroneo inserimento del suo nominativo nell’elenco telefonico 2005/2006, essendo stata inserita tra gli abbonati del Comune di G. anziché del Comune di C. M., circostanza già verificatasi nell’anno precedente e segnalata senza successo alla Wind Telecomunicazioni s.p.a. che aveva determinato un evidente calo del volume d’affari; * in particolare la ricorrente ha chiesto ordinarsi alla Wind (Infostrada) Telecomunicazioni s.p.a. di ristampare su un foglio adesivo la pagina relativa agli utenti di C. M. dell’elenco telefonico di Varese e provincia 2005/2006, voce “P.”, inserendo l’esatta indicazione relativa all’utenza telefonica della ricorrente e distribuendola a tutti gli abbonati della Provincia; ha chiesto altresì ordinarsi alla Wind s.p.a. di aggiornare o correggere gli elenchi telefonici www.paginebianche.it, nonché, infine, ordinarsi sempre alla Wind s.p.a. la pubblicazione del provvedimento con caratteri doppi rispetto al normale sul quotidiano la Prealpina; * si costituiva la Wind Telecomunicazioni s.p.a. contestando le avverse deduzioni chiedendo il rigetto del ricorso; RITENUTO IN DIRITTO CHE: * il “fumus boni juris” del diritto vantato dal ricorrente emerge dalle copie dell’elenco abbonati della provincia di Varese (estratto Comuni di C. M. e G.) e, prodotto in causa, delle quali si evince l’erroneo inserimento del nominativo della P. C. in un Comune diverso da quello di appartenenza; * tale circostanza, sostanzialmente non contestata dalla resistente, la quale ha peraltro già provveduto a correggere l’errore sugli elenchi on line di cui al sito internet www.paginebianche.it, ad una sommaria deliberazione qual è in questa sede dovuta, consente dunque di ritenere integrato quell’inadempimento contrattuale che la ricorrente ha dichiarato voler far valere in sede di merito, con le connesse richieste risarcitorie; * l’errore di cui si discorre, peraltro, determina inevitabilmente dei malintesi tra la clientela che, cercando di reperire il nominativo della P. tramite l’elenco telefonico e non trovandolo, è indotta a ritenere che l’esercizio commerciale; * tale situazione, oltre a determinare un danno risarcibile per l’eventuale perdita di ricavi verificatasi nel periodo di vigenza degli elenchi contenenti l’errore di cui sopra causa, (che, come è noto, di per se non integra un danno irreparabile), è altresì idonea a determinare una irreparabile perdita di parte della clientela già acquisita, con conseguente danno per l’avviamento commerciale, nonché una grave lesione delle potenzialità espansive dell’esercizio commerciale; danni di tale genere sono assai difficilmente quantificabili, e risultano pertanto sostanzialmente qualificabili siccome irreparabili; * sussistono pertanto entrambi i presupposti di legge, “fumus” e “periculum”, per concedere l’invocata misura cautelare; * a ciò non osta la circostanza che il data base della Wind sia affidato alla Seat s.p.a., società titolare della licenza d’uso e quindi legittimata materialmente ad apportare le correzioni richieste dall’odierna ricorrente, la quale ha diritto a veder adempiuta l’obbligazione nei suoi confronti; * per tali motivi, dato atto che la resistente ha già provveduto alla correzione degli elenchi telefonici www.paginebianche.it, dovrà ordinarsi alla Wind (Infostrada) Telecomunicazini s.p.a. di ristampare su foglio adesivo la pagina relativa agli utenti di C. M. dell’elenco telefonico di Varese e Provincia 2005/2006, voce “P.”, inserendo l’esatta indicazione relativa agli abbonati della provincia; tale provvedimento risulta idoneo e sufficiente ad eliminare i danni irreparabili temuti dalla ricorrente, sicché l’ulteriore richiesta, di pubblicazione del presente provvedimento con caratteri doppi rispetto al normale sul quotidiano la Prealpina, deve essere disattesa. P.Q.M. Visti gli artt. 669 bis e ss c.p.c. * ordina alla Wind (Infostrada) Telecomunicazioni s.p.a. di ristampare su foglio adesivo la pagina relativa agli utenti di C. M. dell’elenco telefonico di Varese e Provincia 2005/2006, voce “P.”, inserendo l’esatta indicazione relativa all’utenza telefonica della ricorrente e distribuendola a tutti gli abbonati della provincia; * assegna il termine di giorni trenta dalla comunicazione del presente provvedimento per l’inizio del giudizio di merito. Si comunichi. Roma, li 17/03/06.

31/08/2006

Documento n.6274

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