CREDITO: LANNUTTI ED IL GRUPPO IDV AL SENATO PRESENTANO UN DISEGNO DI LEGGE PER ELIMINRAE GLI ABUSI DI CRIF ED ALTRE BANCHE DATI PRIVATE

in Sentenze e testi di legge
Disegno di legge per eliminare gli abusi di CRIF ed altre banche dati private Onorevoli colleghi, la Centrale Rischi costituita presso la Banca d’Italia è un sistema di raccolta nel quale sono archiviate le informazioni sulla solvenza dei clienti delle banche. Nel predetto archivio sono inseriti i dati di tutti coloro che risultano esposti con la banca per affidamenti oltre una certa soglia e di coloro che risultano incapaci di far fronte ai debiti verso il sistema bancario per qualsiasi tipo di finanziamenti, cioè di coloro che vengono dichiarati insolventi. Queste informazioni vengono rese disponibili per le banche al fine della valutazione dell’affidabilità di chi richiede un prestito di qualsiasi genere, in tal modo il sistema bancario tende ad escludere dall’accesso al credito coloro che vengono ritenuti «cattivi pagatori». Situazione diversa è quella di coloro i quali invece vengono segnalati per esposizione superiore alla soglia di riferimento, anche se l’andamento del rapporto creditizio è regolare. In questi casi la concessione di nuovi crediti sarà approvata previa valutazione della solvibilità del richiedente. Infatti, per inadempimenti inferiori esiste una rete di altre banche dati minori, anche private, che provvedono a raccogliere dati sia delle banche, sia delle finanziarie per inadempimenti di lieve entità che effettuano segnalazioni anche per rate di poche centinaia di euro non pagate o pagate in ritardo relative a prestiti rateali. Gli effetti di queste segnalazioni sono identici a quelli della Centrale Rischi della Banca d’Italia e spesso anche peggiori, perché per segnalazioni di lievissima entità l’utente si è visto poi negare finanziamenti ben più importanti, pur essendo pienamente solvibile. Di fronte a situazioni di erronee valutazioni delle condizioni dell’utente dei servizi bancari che avevano dato luogo ad illegittime segnalazioni vi sono state numerose pronunce giurisdizionali che hanno imposto alla banca, anche in via d’urgenza, di rettificare i dati che avevano dato luogo alla segnalazione con cancellazione della segnalazione ed in alcuni casi con il risarcimento dei danni liquidati a favore del soggetto leso dal comportamento illegittimo. L’iscrizione nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati, immotivata o conseguente ad erronee valutazioni o a segnalazioni di lievissima entita`, in seguito alla quale colui che si rivolge ad una banca per avere un prestito si vede negare il credito, rappresenta l’anticamera dell’usura. Inoltre, accade spesso che il cliente della banca dopo aver sanato i debiti con il soggetto finanziario si veda continuare a negare l’accesso al credito in seguito alla persistenza della segnalazione nelle banche dati citate; in base alla legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, è perfettamente legittima la richiesta di coloro che una volta sanata la morosità pretendano la correzione dei dati della loro segnalazione non più attuale, tuttavia, nella maggior parte dei casi si verifica un’ostinazione da parte della banca dati alla correzione di questi dati. Per ovviare a questo problema l’Autorità garante della privacy ha emanato una decisione del 31 luglio 2002 destinata alle centrali rischi e agli istituti finanziari che aderiscono al circuito, ai cui contenuti i soggetti interessati si sono dovuti attenere fin dal 15 dicembre 2002. In sostanza la decisione del Garante, in base al principio di correttezza del trattamento, dispone che l’informativa che la banca rende al cliente deve indicare con precisione gli estremi identificativi delle centrali dei rischi destinatarie dei dati raccolti anche al fine di agevolare l’esercizio dei diritti previsti dalla legge sulla privacy e cioè di verifica della correttezza dei dati e la cancellazione di quelli non veritieri. Il Garante, per ovviare ai problemi legati alle segnalazioni di scarsa entità destinate ad avere effetti ugualmente dannosi, ha previsto nel provvedimento citato che le segnalazioni di morosità alle centrali rischi devono essere effettuate solo in caso di mancato pagamento di somme consistenti, di più rate o di gravi ritardi. Le banche in ogni caso prima di effettuare la segnalazione devono dare un preavviso agli interessati affinché possano eventualmente intervenire. Il Garante sulla privacy ha altresì stabilito che è contrario al principio di proporzionalità e congruità che le segnalazioni relative a pagamenti completamente sanati, rimangano registrate per cinque anni. In sede di discussione, presso il Senato, del disegno di legge recante «disposizioni in materia di usura e di composizione delle crisi da sovraindebitamento» (AS.307-1056-A), il Governo ha accolto un ordine del giorno presentato dagli stessi firmatari del presente disegno di legge con il quale si è impegnato ad adottare ogni utile iniziativa volta a: - garantire una piena tutela dei diritti dei cittadini, con particolare riferimento al cosiddetto «diritto all’oblio» degli interessati, assicurando l’applicazione uniforme delle determinazioni assunte dalle citate banche dati – soprattutto in relazione agli inadempimenti minori – con il «codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da suggerimenti privati in tema di crediti al consumo, affidabilita` e puntualità nei pagamenti», (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004) che attualmente prevede la conservazione di questi tipi di dati per non più di dodici mesi; - fare in modo che i nominativi dei cosiddetti «cattivi pagatori» (ovvero di coloro che ritardano i pagamenti anche di pochi giorni o per modeste entità) vengano conservati nelle banche dati citate, con particolare riferimento a quelle private, per non più di tre anni dalla data di scadenza del contratto, al fine di non rendere difficoltosa la concessione di ulteriori prestiti persino nel caso in cui il cliente avesse provveduto a regolarizzare la sua posizione; - fare in modo che le segnalazioni delle morosità nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati, con particolare riferimento a quelle private, vengano effettuate solo in caso di mancati pagamenti di somme rilevanti, al fine di tutelare tutti coloro che vedendosi rifiutare il credito, da parte degli istituti finanziari, finiscono vittime dell’usura.

05/04/2009

Documento n.7850

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