Consob.Comunicazione n. DEM/6042384 del 12-5-2006 su Obbligazioni bancarie

in Sentenze e testi di legge
Comunicazione n. DEM/6042384 del 12-5-2006 inviata all’ABI Oggetto: Legge n. 262/2005 art. 11: Obbligo di prospetto per le emissioni obbligazionarie da parte delle banche. Invio documento ABI in tema di “Prospetto di base” Si fa riferimento al documento inviato in data 18 aprile 2006 da codesta Associazione con il quale, in vista dell’imminente entrata in vigore dell’abrogazione dell’esenzione dall’obbligo di prospetto per le emissioni di obbligazioni bancarie, nell’evidenziare i vantaggi del prospetto di base si presentano le motivazioni per le quali le banche richiedono alla Commissione un approccio flessibile circa le informazioni da fornire sugli strumenti finanziari oggetto di un programma di offerta nel prospetto di base. La Commissione, in data 11 maggio 2006, nel ribadire l’utilità dell’adozione del prospetto base in quanto tale documento può consentire una maggiore flessibilità nell’assolvimento dell’obbligo di pubblicare il prospetto informativo, ha evidenziato la necessità che in tale documento siano individuate per famiglie di obbligazioni, limitatamente alle fattispecie ove ciò sia possibile (ad esempio prospetti di base relativi a prodotti plain vanilla o a prodotti definibili fin dall’origine), i) esemplificazioni quantitative, ovvero ii) algoritmi relativi alla determinazione dei relativi rendimenti accompagnati da esemplificazioni qualitative. In ogni caso, nel prospetto di base dovranno essere descritte le rischiosità connesse con i prodotti finanziari offerti, così come richiesto dal punto 2 “Fattori di rischio” dell’allegato XII al Regolamento CE 809/2004. La Commissione ha rilevato, inoltre, la necessità che nel prospetto di base sia inclusa, come specificato dall’art. 22 (paragrafi 4 e 5) del Regolamento n. 809/2004/CE, l’indicazione delle informazioni e delle esemplificazioni che sono omesse e che saranno pubblicate successivamente, in quanto riferite alle condizioni definitive degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta. Per quanto attiene alle condizioni definitive le informazioni da fornire al momento dell’emissione (art. 22 Reg. CE n. 809/2004) potranno riguardare, a mero titolo di esempio non esaustivo, il prezzo, il quantitativo degli strumenti finanziari, la valuta, il grado di subordinazione nel rimborso del capitale, la data di maturazione, le modalità di computo degli interessi, le modalità di esercizio di eventuali opzioni, il rating nonché le esemplificazioni quantitative riferite ai singoli strumenti emessi. L’individuazione degli elementi definitivi dell’offerta potrà determinare riflessi sui fattori di rischio che caratterizzano l’emissione, che dovranno essere opportunamente evidenziati in sede di annuncio delle condizioni finali. Si osserva, infine, che restano salvi i poteri richiamati dall’art. 3 comma 3 del regolamento CE n. 809/2004 per i quali, al fine di assicurare il rispetto dell’obbligo sancito dall'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE, l'autorità competente, all'atto dell'approvazione di un prospetto può esigere che le informazioni fornite vengano completate, caso per caso, per ognuno degli elementi di informazione richiesti, nonché la possibilità per la Consob di esperire la propria attività di vigilanza a seguito della pubblicazione degli avvisi integrativi; attività di vigilanza che può giungere sino alla sospensione o al divieto dell’esecuzione delle operazioni di emissione. La Commissione ha deliberato, altresì, di inserire la presente lettera di risposta nel proprio sito internet. IL PRESIDENTE Lamberto Cardia

17/05/2006

Documento n.5976

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