Circolare INPS: Assegno per il secondo figlio.

in Sentenze e testi di legge
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Circolare 10 dicembre 2003, n.188 Art. 21 del D.L. 269 del 30 settembre 2003 convertito con la legge 326 del 24 novembre 2003. Assegno per ogni secondo figlio e incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali.Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. SOMMARIO: Per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti, cittadine italiane e comunitarie, è concesso un assegno pari ad euro 1000.L?assegno, a carico dello Stato, è concesso dai Comuni ed erogato dall?INPS. I) GENERALITA? L?art. 21, comma 1, del decreto legge 269 del 30 settembre 2003, convertito con la legge del 24 novembre 2003, n. 326 (?Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell?andamento dei conti pubblici?, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.181 del 25 novembre 2003), prevede che, per ogni secondo figlio e per ogni figlio ulteriore per ordine di nascita (cioè terzo, quarto e così via), nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, venga corrisposto alle donne, cittadine italiane o comunitarie, un assegno di importo pari ad euro 1000 ?una tantum?. La provvidenza è prevista anche in favore delle madri adottive (anche per il primo figlio adottato) qualora l?adozione avvenga entro lo stesso arco temporale previsto per le nascite naturali. Il beneficio di cui trattasi non è vincolato a limiti reddituali e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali; inoltre, può essere cumulato con analoghe provvidenze o indennità e con qualsiasi altro reddito. L?assegno, a carico dello Stato, è concesso dai Comuni ed erogato dall?INPS nell?ambito del quale è istituita una ?gestione speciale? -da intendersi quale evidenza contabile separata nell?ambito della GIAS- con una dotazione finanziaria pari a 308 milioni di euro (compreso lo stanziamento in favore delle province autonome di Trento e Bolzano). L?assegno, secondo lo schema di decreto ministeriale di attuazione -non ancora pubblicato, ma riportato sul sito Internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (www.welfare.gov.it)- viene concesso dal Comune di residenza della madre, biologica o adottiva, entro 10 giorni dall?iscrizione all?anagrafe dei nuovi nati o adottati, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all?art. 21, comma 1, in capo alla madre, al momento del parto o dell?adozione. A tal fine, il Comune competente provvede ad informare l?interessata circa la spettanza del beneficio, invitandola a certificare -evidentemente se non si tratta di dati che abbia già- il possesso dei requisiti richiesti (comma 3, art. 21). Ciò premesso, nell?allegare (all. 1 e 2) il testo dell?articolo di legge di cui si tratta e del suddetto schema di decreto, si forniscono le prime istruzioni per l?attuazione delle disposizioni in argomento. 2) EROGAZIONE DELL?ASSEGNO DA PARTE DELL?INPS Fermo restando che l?accertamento in merito alla sussistenza del diritto all?assegno è di esclusiva competenza dei Comuni, l?INPS, sulla base dei dati forniti dai Comuni stessi, provvede all?erogazione dell?assegno. I dati acquisiti dai Comuni vengono trasmessi all?INPS per via telematica, secondo specifiche fornite dall?Istituto; in subordine, i dati potranno essere trasmessi su supporto magnetico, analogamente a quanto realizzato per l?erogazione dell?assegno di base concesso sempre dai Comuni. In caso di impossibilità di utilizzo di tali modalità di trasmissione, i Comuni potranno prendere contatti con la Direzione Provinciale INPS competente, per l?utilizzo di sistemi diversi e, comunque, potranno avvalersi delle strutture dell?Istituto per far fronte alle difficoltà tecniche che possano insorgere nelle prime fasi di avvio delle suddette operazioni, strutture che forniranno piena collaborazione per la più celere emissione dei pagamenti in questione. Le modalità di acquisizione e trasmissione on-line delle richieste di pagamento da parte del Comune sono del tutto analoghe alle modalità già utilizzate per la gestione dell?acquisizione e trasmissione on-line delle richieste di assegni al nucleo familiare e di maternità. Le relative funzionalità, descritte nella sezione Prestazioni Sociali del Portale Internet ?INPS e i Comuni? (nell?Area Enti Pubblici e previdenziali), consentono di specificare la nuova tipologia di prestazione. L?accesso da parte dei Comuni al sistema di acquisizione e trasmissione avviene con le utenze abilitate alla gestione delle altre prestazioni sociali già in essere. Per le strutture territoriali dell?Istituto la stessa procedura, accessibile attraverso il sito intranet nell?Area ?Tecnologie innovative nei sistemi di comunicazione con l?utenza? alla sezione ?INPS e i Comuni?, consente di utilizzare, con le utenze già attive per le altre prestazioni sociali, tutte le funzionalità di acquisizione per facilitare i Comuni che si trovassero nell?impossibilità di gestire autonomamente le richieste di contributo. La funzione di gestione dei nuovi mandati di pagamento è integrata nell?attuale gestione delle Prestazioni Sociali. La nuova prestazione viene individuata mediante la scelta, nella lista ?Tipo prestazione?, della voce ?Indennità secondi figli?. Le procedure per il pagamento sono le stesse già utilizzate per gli Assegni al Nucleo Familiare e Assegni di Maternità concessi dai Comuni. Inoltre, nella sezione informativa del medesimo sito Internet, sono disponibili le specifiche relative alla struttura dati per l?invio dei dati acquisiti con modalità off-line tramite file. La struttura dati è compatibile con la struttura già utilizzata per le altre richieste di pagamento. I Comuni dovranno, altresì, comunicare all?INPS, sempre secondo le modalità suindicate il codice fiscale della beneficiaria, l?indirizzo presso il quale il pagamento dev?essere effettuato ed il numero di assegni concedibili in favore della medesima persona. L?INPS provvede, attraverso le proprie strutture, al pagamento dell?assegno entro 30 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dai Comuni. Il pagamento sarà effettuato con un unico mandato anche se alla madre spetta più di un assegno (parto plurimo o adozioni plurime); dalla causale del titolo di pagamento saranno rilevabili indicazioni sintetiche in merito alla ragione del beneficio erogato. Nel caso di assegni indebitamente erogati, i Comuni - come operato per gli assegni comunali di maternità di base - devono provvedere alla revoca del beneficio; il provvedimento di revoca è trasmesso all?INPS per le conseguenti azioni di recupero della somma erogata. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono direttamente non solo alla concessione, ma anche all?erogazione del beneficio in favore delle donne residenti nelle province medesime, secondo quanto stabilito dai rispettivi statuti. Nelle suddette province, quindi, l?INPS non è interessato ad alcun adempimento. 3) ISTRUZIONI CONTABILI I fenomeni economico-finanziari derivanti dall?erogazione dell?assegno di che trattasi vengono evidenziati nella contabilità separata GAT ?Gestione degli oneri per gli interventi a sostegno della famiglia? prevista nell?ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali. Ai fini dell?imputazione contabile di tale prestazione è stato istituito il conto GAT 30/110. Eventuali somme non riscosse dai beneficiari devono essere contraddistinte, nell?ambito del partitario del conto GPA 10/031, dal codice di bilancio di nuova istituzione ?03075? - Somme non riscosse dai beneficiari ? Assegno Comuni L. 326/2003?. Le partite in argomento che al termine dell?esercizio risultino ancora da definire devono essere imputate al conto di nuova istituzione GAT 10/132. Eventuali recuperi della prestazione stessa devono essere rilevati al conto di nuova istituzione GAT 24/131. A tal fine la procedura ?recupero crediti per prestazioni? sarà aggiornata con l?inserimento, in corrispondenza di detto conto, del codice di bilancio ?01095?, di nuova istituzione. Gli importi relativi alle partite in questione che alla fine dell?esercizio risultino ancora da definire, vengono imputati, mediante ripartizione del saldo del conto GPA 00/032 eseguita dalla citata procedura, al conto esistente GAT 00/030. Il codice di bilancio ?01095? di cui sopra è cenno deve essere utilizzato, ovviamente, anche per evidenziare nell?ambito del partitario del conto GPA 00/069 e con la denominazione che segue, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili: ?Assegno Comuni art. 21 L.326/2003?. In allegato 3 vengono riportati i conti di nuova istituzione sopra citati. 4) ATTIVITA? DI MONITORAGGIO Le modalità di adempimento delle operazioni di competenza delle Sedi per il pagamento delle prestazioni e le eventuali iniziative attivate a livello locale in riferimento alle forme di collaborazione con i Comuni costituiranno elementi di valutazione nell?ambito delle verifiche periodiche effettuate dalla Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione. IL DIRETTORE GENERALE f.f. TOMASSINI In "argomenti correlati" i tre allegati.

16/12/2003

Documento n.3654

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