Cassazione. Sentenza n.17475/02. Competenza del GdP

in Sentenze e testi di legge
Adusbef pubblica sul suo sito www.adusbef.it  il testo integrale della sentenza n.17475/02 della S.C. nella quale si conferma la competenza del Giudice di Pace (e non della Corte d?Appello) a trattare i giudizi per il rimborso di quota dei premi assicurativi:   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS                                                         Presidente Dott. Francesco FELICETTI                                                    Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO                                                       Consigliere Dott. Sergio DI AMATO                                                          Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI                                                      Rel. Consigliere   Ha pronunciato la seguente sentenza Sul ricorso per regolamento di competenza proposto da: AXA Ass. ni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma in Largo teatro della Valle 6 presso l?avv. Domenico BONACCORSI di Patti, rappresentata e difesa dall?avv. Giancarlo FALETTI giusta mandato in calce del ricorso; e dagli avv. ti Aldo FRIGNANI e Natalino IRTI giusta procura speciale per Notaio Marcello CELLINA di Milano rep. 42676 dell?11 giugno 2002; ricorrente contro ISVAP ? Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, elettivamente domiciliato in Roma alla via dei portoghesi 12, presso l?Avvocatura Generale dello Stato, che lom rappresenta e difende ope legis; controricorrente e ricorrente incidentale e L. C.; intimato avverso la sentenza n. 508/00 del Giudice di Pace acquaviva delle Fonti, depositata il 12/12/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2002 del Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI; uditi per il ricorrente gli avvocati FALETTI, FRIGNANI e IRTI che hanno chiesto l?accoglimento del ricorso; udito il PM, in persona del Sostituto procuratore Generale Dott. Umberto APICE, che ha concluso per l?accoglimento del primo motivo e assorbimento degli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 19 settembre 2000, il sig. L. C. conveniva in giudizio l?AXA Comp. Ass. ni S.p.A. e l?ISVAP per sentire: a) dichiarare illecito l?aumento del costo da lui sostenuto in relazione alla polizza assicurativa n. 00446859, contratta con l?AXA Ass. ni S.p.A., e per l?effetto condannare tanto la società assicuratrice quanto l?ISVAP a corrispondere e a stornare, in suo favore, a titolo di risarcimento danno, una somma pari al 20% del premio di polizza pagato e comunque da liquidarsi in via equitativa nella stessa misura; b) ordinare alla compagnia d?assicurazioni il rinnovo del contratto in corso con l?attore, alle condizioni di prezzo giusto e conforme alla legge. Il tutto con clausola di contenimento della domanda nelle competenze per valore dell?adito giudice di Pace. A sostegno della domanda, l?attore deduceva: 1) che l?autorità antitrust aveva comminato una multa pari a 700 miliardi di lire alle società partecipanti ad un accordo di cartello risultato e riconosciuto per ciò stesso vietato dalla legge; 2) che la AXA era una delle 39 compagnie assicuratrici sanzionate dall?antitrust; 3) che tale accordo aveva avuto come effetto immediato e consequenziale l?aumento del costo della polizza; 4) che l?aumento risultato illecito ammontava presuntivamente al 20% del costo totale del premio versato, tenuto conto che l?attività in violazione della legge sulla concorrenza  aveva determinato in costo polizza superiore alla media europea e comunque illegalmente gonfiato a causa dei comportamenti anticoncorrenziali accertati dall?antitrust; 5) che era diritto di esso attore ottenere il rinnovo del contratto in corso alle condizioni di giusto prezzo e conforme alla legge e, in ogni caso, ottenere un risarcimento del danno in misura pari al 20% del premio pagato e comunque da liquidarsi in via equitativa nella stessa misura; 6) che l?ente di controllo ISVAP non aveva effettuato i controlli nel modo e nell?intensità dovuta, per il che doveva ritenersi corresponsabile del danno realizzato a carico del di esso attore. L?AXA, costituitasi, chiedeva in via preliminare: 1) dichiararsi l?incompetenza funzionale e territoriale dell?adito giudicante in favore della corte d?Appello di Torino o di Bari ex art. 33, comma 2, della L. 287/90; 2) affermarsi la nullità della citazione per indeterminatezza dei fatti di causa; 3) disporsi la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., in attesa dell?esito della proposta impugnazione innanzi al TAR Lazio, del provvedimento Antitrust 28/07/2000; 4) disporsi l?integrazione del contraddittorio mercé la chiamata in causa di tutte le società assicuratrici sanzionate dall?antitrust; 5) nel merito, il rigetto della domanda giacché non provata, con vittoria di spese di lite. Si costituiva in giudizio anche la ISVAP, chiedendo in via preliminare, dichiararsi il difetto di giurisdizione dell?ago ai sensi dell?art. 37 c.p.c. in favore di quella del giudice amministrativo ex art. 7 della l. 21/07/2000 n. 205, o, in ogni caso disporsi la sospensione del processo per consentire la proposizione dell?istanza di regolamento di giurisdizione; in subordine, dichiararsi la nullità della citazione ex art. 164, co. 3, c.p.c.; in ulteriore subordine, disporre l?estromissione dal giudizio dell?ISVAP per difetto di legittimazione passiva ex art. 20, 4 co., della l. 10/10/90, e, nel merito, il rigetto della domanda perché infondata. Il giudice di pace, all?esito dell?acquisizione di tutta la documentazione prodotta dalle parti, si riservava la causa in decisione sulle sole eccezioni preliminari. All?esito, il giudice di pace: a) disponeva l?estromissione dell?ISVAP, in quanto ritenuto estraneo al rapporto intercorso fra l?attore e l?AXA, ed in ogni caso di ingiustificata presenza nel giudizio, ricorrendo evidente difetto di giurisdizione sull?operato (dedottamene omissivo) dell?ISVAP; b) rigettava l?eccezione d?incompetenza funzionale e territoriale, ritenendo che l?art. 33, 2 c., della l. 287/90 riguardi le azioni di nullità, di risarcimento dei danni e i provvedimenti d?urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal primo al quarto della suddetta legge n. 287/90, e non riguardasse, invece, l?azione di risarcimento danni derivante dal contratto intercorso tra l?attore e l?AXA in Acquaviva delle Fonti; c) riteneva, pertanto, la competenza ordinaria di esso giudice, anche ?ratione territorii?; d) rigettava, altresì, l?eccezione di nullità della citazione sollevata dai convenuti, ritenendo non ricorrere, nella specie, alcuna indeterminatezza dei fatti posti a base della domanda; e) rigettava la domanda di chiamata in causa delle altre società assicuratrici, ritenendole estranee al giudizio; f) rigettava la domanda di sospensione del provvedimento, non ritenendo sussistere alcun profilo di dipendenza della decisione da quella da assumersi in sede di TAR; g) compensava interamente le spese fra l?attore e l?ISVAP, mentre rimetteva la prosieguo del giudizio innanzi a sé ogni decisione in ordine alle spese quanto al rapporto processuale tra l?attore e l?AXA. Proponeva ricorso per regolamento di competenza l?AXA con atto notificato al solo L., chiedendo che, nell?eventualità che lo strumento di gravame venisse ritenuto inammissibile, per la ritenuta, perdurante operatività della disposizione di cui all?art. 46 c.p.c., lo stesso venisse, in ogni caso, trattato quale ricorso ordinario, trattandosi di pronuncia ? quella del Giudice di Pace ? intervenuta in controversia di valore inferiore ai due milioni di lire. Non si costituiva il L., mentre il P.G., in sede di requisitoria scritta, chiedeva che, ritenuto il ricorso inammissibile sub specie dell?art. 42 c.p.c. siccome indirizzato avverso una pronuncia del giudice di pace, lo stesso venisse, peraltro, ritenuto convertibile in ricorso ordinario. All?udienza del 7 dicembre 2001, il procedimento veniva trattato in camera di consiglio e questa Corte rinviava a nuovo ruolo, disponendo l?integrazione del contraddittorio nei confronti dell?isvap. avendo la axa provveduto all?incombente, la causa perveniva all?odierna udienza, per la sua trattazione pubblica. Costituitasi, l?ISVAP, rilevata l?inammissibilità ? in sé ? del regolamento di competenza, e d?altronde la sua terzietà ormai rispetto al presente giudizio ove il gravame venga trattato come ricorso ordinario per Cassazione (e ciò in forza del non impugnato capo dell?impugnata sentenza relativo alla sua estromissione dal giudizio), formula ? ad ogni buon conto ? in riferimento all?ipotesi  di una ritenuta riviviscenza della sua posizione di parte, ricorso incidentale teso a far valere e a far dichiarare la nullità dell?atto di citazione introduttivo siccome formulato nei suoi confronti, per assoluta indeterminatezza e vaghezza del titolo di avvenuta evocazione in giudizio. Ha depositato memoria illustrativa la AXA. MOTIVI DELLA DECISIONE Vanno preliminarmente riuniti, ai sensi dell?art. 335 c.p.c., il ricorso principale proposto dall?AXA e quello incidentale subordinato proposto dall?ISVAP. Premesso come il ricorso principale, nella sua originaria formulazione di regolamento di competenza, vada dichiarato inammissibile, stante, in tema di pronunce del giudice di pace, la preclusione posta, dall?art. 46 c.p.c., nondimeno ? giusta, del resto, esplicita richiesta contenuta nel ricorso medesimo ? esso si rende suscettibile di essere trattato come ricorso ordinario per cassazione, concorrendo ? nella fattispecie ? in esso, i requisiti sia di forma che di sostanza previsti dall?art. 360 c.p.c. Riguardato sotto un tal punto di vista, il ricorso risulta articolato sulla base di tre motivi: 1)         VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA PREVISIONE DI CUI ALL?ART. 33 CPV L. 287/90, DEGLI ARTT. 5, 7 e 38 C.P.C. in relazione all?art. 360, n. 2, c.p.c.; 2)         VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 316, 318 C.P.C IN RELAZIONE AGLI ART.. 163, 164 C.P.C.      PER INDETERMINATEZZA DELLA DOMANDA, in riferimento all?art. 360 n. 3 e 5 C.P.C. III)       VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL?ART. 295 C.P.C,, in relazione all?art. 360 n. 3 e 5 C.P.C. A sostegno del I motivo 1?AXA deduce che, essendo nella prospettazione del L. il comportamento illecito di essa AXA da individuare immediatamente nell?aumento illecito del premio, ma mediatamente nell?essersi esso così determinato per l?effetto della partecipazione all? illecito accordo anticoncorrenziale, il risarcimento del danno troverebbe la sua effettiva ragion d?essere nella violazione dell?art. 2 della legge 287/90 vietante gli accordi anticoncorrenziali e sanzionante gli effetti dei medesimi. Conseguentemente opererebbe la previsione di cui all?art. 33 cpv. della legge suddetta individuante il giudice competente nella Corte di Appello ( di Torino o di Bari a seconda che si privilegi il foro del convenuto o quello de]. luogo in cui è stata sottoscritta la polizza ), e si delineerebbe l?incompetenza funzionale e per territorio del giudice di pace di Acquaviva delle Fonti.   A sostegno del II motivo l?AXA deduce invece la (già rappresentata in sede di originaria comparsa di risposta) nullità dell?atto di citazione in relazione alla incomprensibilità a suo dire ? del preteso ?aumento del costo della polizza?, stimato dall?attore ?presuntivamente? pari ?al 20% del costo totale del premio versato?, sia in relazione alla indeterminatezza del riferimento alla polizza il cui premio sarebbe stato aumentato illegittimamente, sia per l?assoluta genericità del preteso aumento illecito, del quale non veniva fornita la minima giustificazione sia fattuale che quantitativa. Rileva l?AXA come la risposta offerta dal giudice di pace sul punto, sarebbe del tutto tautologica, tanto più alla luce del profilo per cui due erano le polizze coinvolte temporalmente ( una, vigente ? con effetto dal 2/9/99 - al momento della pubblicazione della decisione dell?ANTITRUST; ed un?altra, vigente ? con effetto dal 2/9/2000 ? al momento della notificazione dell?atto di citazione). Rileva altresì l?AXA, come l?attore ( ed il Giudice, con lui) non si farebbe carico affatto di giustificare perché mai l?aumento illecito dovesse essere determinato presuntivamente nel 20%, a fronte dell?eccezione di corretta applicazione della tariffa vigente ( e bloccata, per il rinnovo del 2/9/2000, in relazione al D.L. n. 70/2000 convertito in legge n. 137/2000 ). A sostegno del III motivo ( non pi ripreso però poi in sede di memoria illustrativa finale ) la parte ricorrente lamenta infine, il mancato accoglimento della istanza rivolta a conseguire la sospensione del giudizio nell?attesa della definizione del giudizio introdotto innanzi al TAR ed avente ad oggetto l?impugnativa del provvedimento dell?Autorità Antitrust, irrogativo della sanzione. Premessa l?inammissibilità del III motivo (con il. quale la ricorrente lamenta la mancata sospensione del giudizio nell?attesa della definizione di quello pendente innanzi al TAR del Lazio in ordine alla impugnativa del provvedimento dell?Antitrust), non rendendosi suscettibile di ricorso per regolamento di competenza (e perciò neppure di una sua eventuale conversione in ricorso ordinario per cassazione) il provvedimento del giudice di merito che neghi la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., va sottolineato come, anche ove riguardato sotto il punto di vista dei primi due motivi, il ricorso proposto dalla AXA non possa trovare alcun accoglimento. Ed infatti, quanto al primo dei due motivi, va premesso innanzitutto come, al di là dei termini ancora fluidi che caratterizzano l? ( ancora recente ed acerbo ) dibattito relativo alla portata effettiva ( anche ne gli aspetti relativi ai limiti soggettivi di legittimazione al loro esercizio ) delle azioni contemplate dal secondo comma dell?art. 33 della legge n. 287190 ( caratterizzate dalla conseguente cognizione esclusiva -in un unico grado di merito - della Corte d?Appello territorialmente competente in ragione dei criteri di cui agli artt. 19 e ss. c.p.c. ), con particolare riguardo all?azione risarcitoria, esso dibattito parallelamente alle conclusioni emerse, del resto, sia nella pionieristica esperienza statunitense che, già nel. 1890, conosceva lo ?SHERMAN ACT?, sia nell?ordinamento ?comunitario?, sia nelle singole esperienze ordinamentali nazionali proprie di quel più generale contesto storico del mondo occidentale che ha conosciuto le forme più avanzate di espressione dell?economia di mercato ? consente intanto di fissare delle prime conclusioni di massima proprio in relazione al profilo della capacità e legittimazione del consumatore finale ad avvalersi dello strumento risarcitorio nei riguardi dell?avvenuta violazione dei divieti posti, nelle singole legislazioni speciali nazionali, a tutela della concorrenza e del mercato; conclusioni che si rivelano di segno sostanzialmente negativo. Rispetto a tali conclusioni si impone intanto una premessa: non vengono ? ovviamente ? in alcun modo in discorso opzioni angustamente e miopamente inquadrative dei fenomeni del mercato e della concorrenza, che finiscano in qualche modo per ignorare come, ovviamente, il consumatore finale rappresenti egli stesso un termine imprescindibile di riferimento del più generale fenomeno del mercato, il quale ultimo acquisisce esso stesso finale senso proprio in funzione dello sbocco dei beni e dei servizi prodotti, presso i consumatori finali. Gli interrogativi sono, invece e piuttosto, di carattere più generale e si conducono a penetrare -al di là degli auspici ricorrentemente formulati, in molteplici sedi in ordine ad un certo tipo di conclusioni -i contenuti più propri dei singoli ordinamenti nazionali e degli strumenti normativi concretamente elaborati a tutela della ?concorrenza? e del mercato?, per indagarne gli istituti al fine di ricostruirne le reali articolazioni ed i conseguenti riflessi operativi. Su questo piano, ciò che parrebbe senz?altro cogliersi nello stesso impianto della legge n. 287/90, fin dalla illuminante premessa ?inquadrativa? contenuta nell? art. 1 (?Le disposizioni delta presente legge. in attuazione dell?art 41 delta a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica, si applico alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese che non ricadono?) è una caratterizzazione della stessa che, assumendo pur sempre nella stessa delineazione concreta degli strumenti operativi (vedi, ad esempio tanto per venire al tema dei cd. ?cartelli?, evocato nella presente controversia ? la stessa scelta normativa, consacrata nell?ultimo comma dell?art. 2 e nel secondo comma dell?art. 33  di privilegiare una tecnica di incidenza ?repressiva? affidata, quanto al piano più propriamente ?civilistico?, allo strumento della ?nullità? delle ?intese? ) la prospettiva privilegiata dell??impresa? quale termine comunque principale del dinamismo del ?mercato?, tende ad assicurare le condizioni per il più pieno e libero esprimersi della ?concorrenza?, considerata in un modello che faccia conto, comunque, dei principi del ?liberiamo? -come il fattore imprescindibile per l?esprimersi delle potenzialità e delle capacità del ?mercato?. E? in questa luce che si iscrivono -  altresì - gli stessi divieti di cui all?art. 2, i quali assumono essi stessi la prospettiva privilegiata del modello dell??impresa?, e della concorrenza quali fattori  -  appunto -  da preservare rispetto a tutta una serie di eventi perturbativi quali le possibili intese ed i possibili accordi fra singole imprese, aventi la capacità di alterare il gioco delle condizioni per il formarsi della domanda e dell?offerta, e per il permanere o per l?ingresso delle singole imprese nel mercato: divieti rispetto ai quali poi la stessa legge n.. 287/90 delinea, in sede di art. 33, gli strumenti sanzionatori, i quali non possono conseguentemente non corrispondere essi stessi, strutturalmente, a tale prospettiva ispiratrice; il che si rende più che mai palese - ad esempio - in relazione alla, espressamente evocata - nel secondo comma dell?art. 33 - conseguente azione volta a conseguire sul piano civilistico una dichiarazione giudiziale di nullità delle ?intese? in questione; dichiarazione rispetto alla quale - non a caso - si renderebbe difficilmente configurabile, ad esempio, già sul piano fattuale, per l?intrinseca impossibilità di conseguirne un qualsiasi diretto riflesso (data la strutturazione di per sé stessa naturalmente meramente ?obbligatoria? delle ?intese?), una qualsivoglia soglia di interesse in testa a soggetti che non siano essi stessi partecipi di quello stesso livello operativo, e rivestano invece la mera veste di consumatori finali, non potendo in alcun modo reagire su di essi l?esistenza in sé delle ?intese?, le quali - come strumento tecnico operativo -  risultano concepite, in quanto tali, solo in funzione di chi appunto( le imprese ) le possa concludere, e le abbia nel concreto concluse, ed apparendo, invece, al riguardo, il possibile ruolo del consumatore finale, chiamato piuttosto ad esaurirsi nella sollecitazione dell?esercizio dei loro poteri da parte degli organi individuati dalla stessa legge n. 287/90 in quella che si rivela la sua componente più propriamente ?pubblicistica?. Così ricostruiti i termini, le caratterizzazioni strutturali e le finalità ispiratrici della disciplina di cui alla legge n. 287/90, non si vede come mai rispetto ad essi potrebbe rendersi stravagante il solo strumento risarcitorio previsto in stretta connessione con le azioni di nullità e di ?inibitoria? - dal medesimo secondo comma dell?art. 33; strumento il quale non può di conseguenza - non lasciare presupporre esso stesso una tipologia di danni strettamente connessa alle tematiche dell?impresa e della sua presenza nel mercato. Ciò finisce - del resto - per porsi in una linea di più generale continuità con le caratteristiche strutturali della disciplina codicistica della concorrenza ( art. 2595 e sa. c.c. ) così come riletta, nel tempo, alla luce della Costituzione; disciplina la quale non contempla la legittimazione attiva dei singoli consumatori finali. Né ciò equivale a postulare - di fatto - l?irrisarcibilità assoluta dì ogni e qualsiasi delle eventuali ricadute estreme di quelle intese vietate dal legislatore in sede di 1. n. 287/90, sul ?consumatore finale? ( ricadute realizzantisi nel momento in cui quest?ultimo realizza la forma tipica di accesso al mercato che gli è propria entrando in contatto con la singola impresa ?professionista), ma solo che: a) da un lato - tale risarcibilità non si configurerà per il solo fatto - in sé - che, a monte della singola operazione conclusa dal consumatore finale si ponga, dal lato dell?impresa, l?intesa vietata, rendendosi invece necessario che, nel concreto, il rapporto instauratosi fra il consumatore finale e l?impresa si connoti, in tutto o in parte, nello specifico, per i caratteri della ( naturalmente, specificamente da comprovare) antigiuridicità, per l?avvenuta violazione di uno specifico diritto soggettivo vantato da quest?ultimo; diritto soggettivo il quale, a sua volta e naturalmente, per tutte le considerazioni sopra svolte, non potrà però di certo farsi discendere dal solo fatto in sé della pregressamente intervenuta ?intesa vietata?; b) da un altro lato, l?azione risarcitoria eventualmente spettante, rivestirà, per ciò stesso, i caratteri ordinari di un?ordinaria azione di responsabilità soggetta agli ordinari criteri di competenza, e non quelli dell?azione ex art. 33, secondo comma della L. n. 287/90, rimessa, in quanto tale, alla cognizione esclusiva della Corte di Appello in unico grado di merito. Ciò premesso in linea generale ed astratta, va sottolineato come, nel concreto della specifica fattispecie portata all?esame di questa Corte ( e di ciò costituisce riscontro diretto - del resto - la stessa concreta articolazione della domanda formulata dal L., come derivabile dallo stesso contenuto sostanziale dell?atto introduttivo ( che questa Corte è chiamata a conoscere direttamente siccome - per i profili della dettata violazione delle norme processuali sulla competenza -può prendere visione diretta degli atti), vada escluso che l?attore stesso abbia inteso, di fatto, davvero attivare il tipo di domanda risarcitoria delineata - appunto - nel secondo comma dell?art. 33 della legge n. 287/90, rendendosi essenziali - come già - visto - ai fini della configurabilità delle azioni in oggetto: a) una domanda la quale transitando per la valutazione della nullità della singola ?intesa vietata? dall?art. 2 della stessa legge, o dell?avvenuto abuso di posizione dominante previsto dall?art. 3, tenda a conseguire correlatamene il risarcimento dei danni direttamente derivatine secondo quelli che sono i correnti criteri di individuazione del nesso di causalità; b) la deduzione di un profilo di diretta ed imme diata incidenza causale della intesa ritenuta vietata o dell?abuso, nella produzione del danno lamentato, il quale si deve rendere effetto immediato e diretto della intesa medesima, e non di fenomeni che, pur attenendo alla vita del mercato, si pongano solo a valle, in quanto mediati dal concreto comportamento tenuto dalle singole imprese nella gestione di singoli e specifici rapporti intessuti direttamente con i singoli consumatori; rapporti già presidiati in quanto tali dalla loro logica giuridica interna. Si dà il caso, infatti, che, nella fattispecie, al di là del tenore testuale di taluni riferimenti contenuti anche nella prima sezione della verbalizzazione di udienza dell?attore del 21 novembre 2000, la deduzione stessa del supposto ?accordo di cartello? si riveli, nella sua sostanza, vaga e generica nei contenuti, così conte sostanzialmente vaga si riveli la esplicitazione dei termini di diretto riverbero dell?accordo in questione, nella determinazione del concreto livello tariffario conosciuto, nella sua vicenda, dal L.; tanto da collocare, nei fatti, l?accordo in questione sul mero sfondo dell?accaduto, e da concentrare piuttosto il nucleo problematico dei termini giuridici della vicenda sul problema della legittimità, o meno -  nell?ambito del rapporto contrattuale relativo ad una po lizza che (fra l?altro) la stessa AXA precisa essere stata oggetto di ?rinnovo? e non di stipula ex novo (e perciò già di per sé presidiata dalle specifiche pattuizioni regolanti le condizioni di rinnovo alla scadenza) -  dell? aumento del premio di polizza praticatogli. La collocazione dell?aumento di premio, nell?ambito di uno specifico rapporto contrattuale già in atto e fatto oggetto di nero rinnovo fra le parti, toglie, fra l?altro, ulteriore incidenza alla tesi (sviluppata peraltro dalla ricorrente solo in sede di memoria, e Comunque di per sé non decisiva), relativa alla configurabilità - nello specifico - della avvenuta e dedotta violazione, non già di un?obbligazione contrattuale, ma di una sorta dì più generale ( ma non ulteriormente esplicato, ed in ogni. caso di portata ben più generale rispetto a quella che si pretendesse di collegare puramente e semplicemente alla posizione del consumatore finale rispetto ai divieti di cui agli artt. 2 e 3 della L. n. 287/90) diritto assoluto alla libera determinazione dei contenuti del contratto. Ed infatti risultano da tempo superate ( sia in dottrina che in giurisprudenza) quelle prospettive tese a vedere, in termini alternativi ed inconciliabili fra loro, l?esistenza di uno specifico rapporto obbligato rio ed il caratterizzarsi, in relazione ad esso, anche di forme di responsabilità c.d. extracontrattuale?. Né va trascurato - sempre in tema di interpretazione della domanda formulata in concreto dal L. - come lo stesso attore, se da un lato ha evocato in giudizio I?ISVAP (manifestamente estranea ad ogni - per le sue stesse competenze istituzionali  -  possibile ingerenza in dedotti accordi di cartello), non abbia poi evocato in giudizio le altre società assicuratrici partecipi del dedotto accordo di cartello e formuli - anzi - specifica domanda finale volta a conseguire ( nei confronti - ovviamente  - della sola AXA) il ?rinnovo del contratto in corso?, alle condizioni di prezzo giusto. Nessuna delle indicate violazioni degli artt. 33 L.287/90, 5 e 38 c.p.c. si rende pertanto configurabile nella fattispecie. Del pari inaccoglibile si rivela il motivo del ricorso, posto che esso, al di là della sua formulazione apparente, genericamente tesa a denunciare un vizio di violazione di legge, si rivela in realtà teso, del tutto inamissibilmente, a provocare, in questa sede di legittimità, null?altro che un sindacato di puro merito circa la valutazione compiuta dal giudice di pace allorché ha ritenuto esauriti, nel la fattispecie, gli estremi che identificano i requisiti di compiutezza della domanda; valutazione rimessa al giudice di merito e che si rende del tutto insindacabile in sede di legittimità, ove motivata con percorso logico giuridico immune da vizi logico giuridici. Va, al riguardo, ancora una volta ribadito - tanto più in relazione al giudizio chiamato a svolgersi davanti al giudice di pace, il quale si caratterizza per la riduzione al minimo dei termini di formalizzazione dell?atto introduttivo - come aspetto del tutto distinto rispetto al profilo della compiutezza della domanda si riveli quello della davvero compiuta articolazione di tutti i profili che, in via di mera ipotesi possano condurre, nel concreto, al suo effettivo accoglimento. Quanto poi al profilo per cui il giudice di pace, nell?ambito della sua pronuncia avrebbe omesso di giustificare perché mai la misura dell?aumento illecito debba intendersi determinabile presuntivamente nel 20%, va da sé che nessuna pronuncia decisiva del merito della controversia il giudice di pace avendo adottato, la doglianza sì riveli del tutto inammissibile siccome del tutto esulante dai termini concreti della pronuncia impugnata la quale ha assunto a suo oggetto il mero vaglio delle eccezioni preliminari, lasciando - natural mente - del tutto impregiudicato l?esito finale della controversia vista nel suo merito. Il rigetto del ricorso principale rende del tutto assorbito il motivo di ricorso incidentale formulato solo in via gradata e subordinata dall?ISVAP; ISVAP ? del resto - la cui presenza nella presente fase del giudizio è stata provocata (attraverso l?ordine di integrazione del contraddittorio) in ragione di profili di litisconsorzio meramente processuale inerenti al solo profilo della dedotta violazione delle norme sulla Competenza, non essendo invece stata fatta oggetto di impugnazione in sè il capo della sentenza relativa all?estromissione dell?ISVAP dal giudizio. Ricorrono giusti motivi per un?integrale compensazione delle spese processuali relative a questa fase del giudizio. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Compensa le spese dì questa fase del giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Suprema Corte di Cassazione Il 27 giugno 2002. Il Consigliere estensore                                                             Il Presidente Depositata il 9 dicembre 2002

09/12/2002

Documento n.2925

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