Autorità Comunicazioni. VideoCellulari:Misure di sicurezza in materia di tutela dei minori. Delibera 661/06

in Sentenze e testi di legge
Delibera n. 661/06/CONS Misure di sicurezza in materia di tutela dei minori da implementare sui terminali mobili di videofonia Pubblicata su questo sito il 29/11/2006 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 7 dicembre 2006 L’Autorità Nella riunione del Consiglio del 15 novembre 2006; VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità."; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche"; VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione"; VISTA la delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003, recante "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 agosto 2003, n. 193, ed in particolare l’allegato A, art. 4, comma 3, lettera e); VISTA la delibera n. 278/04/CSP del 10 dicembre 2004, recante "Approvazione della direttiva in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi di televisione a pagamento ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 gennaio 2005, n. 15, ed in particolare l’allegato A, art. 16 (Tutela dei minori); VISTA la delibera n. 216/00/CONS del 5 aprile 2000, recante "Determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 aprile 2000, n. 94; VISTA la delibera n. 266/06/CONS del 16 maggio 2006, recante "Modifiche al regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS. Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 maggio 2006, n. 119, che estende le norme in materia di tutela dei minori applicate alla televisione digitale terrestre alla radiodiffusione in tecnica digitale terrestre verso terminali mobili (DVB-H); VISTO il "Codice di autoregolamentazione Tv e minori", approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002; VISTO il "Codice di condotta per l’offerta dei servizi a sovrapprezzo e la tutela dei minori" sottoscritto in data 18 ottobre 2004 dagli operatori di telefonia mobile H3G, TIM, VODAFONE e WIND; CONSIDERATI gli esiti dell’indagine conoscitiva promossa dal Consiglio Nazionale degli Utenti sul tema della telefonia mobile e minori, i cui risultati sono riportati nella delibera assunta dallo stesso CNU nella riunione del 16 ottobre 2006, dalla quale emerge la lacunosità della regolamentazione ed auto-regolamentazione vigenti ed i limiti di efficacia delle misure implementate dai fornitori dei servizi al fine di precludere ai minori l’accesso ai contenuti a loro non destinati, con particolare riferimento alla carenza di un’opportuna ed efficace pubblicizzazione della possibilità, per i genitori o per chiunque eserciti, anche occasionalmente, la tutela di minori, di disattivare i servizi a contenuto sensibile; CONSIDERATO che, alla luce della normativa vigente, i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo rappresentati dalla libertà di espressione e da quella di ricevere o di comunicare informazioni devono conciliarsi con il rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore (articolo 3, Testo unico della radiotelevisione), essendo esplicitamente stabilito che i programmi trasmessi rispettino i diritti fondamentali della persona e non integrino potenziale nocumento allo sviluppo dei minori (articolo 4, comma 1, lettera b), Testo unico della radiotelevisione), salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongono un sistema di controllo specifico e selettivo; CONSIDERATO che a seguito dello sviluppo della convergenza contenuti video e trasmissioni televisive possono essere offerti, tramite le reti digitali terrestri e le reti di comunicazioni mobili e personali, anche su appositi terminali mobili (c.d. videofonini) e che, pertanto, è opportuno che siano estese a tale tipologia di diffusione le misure precauzionali, già previste per la trasmissione di programmi radiotelevisivi ad accesso condizionato, per la diffusione di contenuti destinati agli adulti o che, comunque, possano nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori; AVUTO RIGUARDO alle segnalazioni pervenute da alcune Associazioni di consumatori per evidenziare la relativa facilità con cui risulta possibile, tramite l’apposito terminale mobile videofonino, accedere ai contenuti per adulti e per rilevare come le precauzioni poste in essere dai fornitori del servizio spesso non siano in grado di precludere efficacemente al minore, che utilizza il terminale occasionalmente o stabilmente, l’accesso ai contenuti vietati; PRESO ATTO delle proposte sottoposte all’Autorità da un fornitore di servizi audiovisivi e multimediali, volte all’introduzione di misure intese a migliorare il livello di inibizione per i minori all’accesso tramite terminali mobili videofonini ai contenuti per adulti, tra le quali, in particolare, l’introduzione di uno specifico codice d’accesso riservato ai predetti servizi; RITENUTA la necessità e l’urgenza, al fine di garantire un’equivalente protezione dei minori rispetto all’accesso a contenuti usufruibili con tecnologie diverse, di adottare misure minime di sicurezza, in attesa della definizione di un complesso organico di misure di protezione dei minori dall’accesso a contenuti sensibili, da adottarsi sentite tutte le parti interessate; UDITA la relazione del Commissario Stefano Mannoni, relatore ai sensi dell’articolo 29 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità; DELIBERA Articolo 1 1. Gli operatori di comunicazioni che offrono servizi audiovisivi e multimediali, diffusi in tecnica digitale su frequenze terrestri o su reti di comunicazioni mobili e personali, destinati alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili, il cui contenuto sia riservato ad un pubblico adulto o, comunque, possa nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori, devono adottare nelle offerte dei predetti servizi un sistema di protezione dei minori dall’accesso a tali contenuti avente un grado di sicurezza pari agli analoghi sistemi applicati alla diffusione di programmi radiotelevisivi ad accesso condizionato. 2. Gli operatori di cui al comma 1 devono offrire agli utenti dei servizi audiovisivi e multimediali riservati ad un pubblico adulto una modalità/funzione di parental control che consenta di inibire stabilmente l’accesso del minore, che usa occasionalmente o permanentemente il terminale mobile, ai contenuti di cui al comma precedente. La predetta funzione dovrà risultare facilmente attivabile/disattivabile dall’utente tramite la digitazione sul proprio terminale di uno specifico codice segreto (pin), distinto da tutti gli altri codici utilizzati sul terminale stesso per altre funzioni. Il codice dovrà essere comunicato con modalità riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla responsabilità nell’utilizzo e nella custodia del medesimo, al contraente maggiorenne che stipula il contratto relativo alla fornitura del servizio . 3. Gli operatori di cui al comma 1 devono dare adeguata informazione della introduzione della funzione di parental control di cui al precedente comma 2 nella pubblicità dei propri servizi, diffusa con qualsiasi mezzo, nonché nelle descrizioni del servizio allegate ai moduli contrattuali o presenti sui propri siti web. La dichiarazione, da parte del fruitore del servizio, di aver ricevuto adeguata preventiva informazione circa la disponibilità della funzione di protezione deve essere oggetto di una specifica clausola contrattuale espressamente e separatamente firmata dall’utente/acquirente in sede di stipula del contratto di acquisto del servizio. 4. Gli operatori di cui al comma 1 devono conformare alle disposizioni del presente provvedimento i servizi ed i relativi contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente delibera, prevedendo una adeguata informazione ai propri clienti e specifiche modalità di aggiornamento che consentano l’accertamento della consegna del codice (pin) di cui al precedente comma 2, al contraente maggiorenne del contratto. 5. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente delibera comporta l’applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell’Autorità. La presente delibera entra in vigore il sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma , 15 novembre 2006 IL PRESIDENTE Corrado Calabrò IL COMMISSARIO RELATORE Stefano Mannoni per attestazione di conformità a quanto deliberato IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Viola

15/12/2006

Documento n.3812

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