Assicurazioni. Antitrust contro cartello polizze vita.

in Sentenze e testi di legge
- Comunicato - Testo del Provvedimento COMUNICATO STAMPA DELL’ANTITRUST Antitrust considera restrittiva banca dati su prodotti assicurativi vita e previdenziali L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 30 settembre 2004, ha deliberato la chiusura dell’istruttoria avviata nei confronti di numerose imprese di assicurazione attive nei mercati assicurativi vita, stabilendo che i comportamenti da esse tenuti costituiscono un’intesa restrittiva della concorrenza. L’istruttoria era stata avviata a seguito di due comunicazioni volontarie di intesa effettuate da Riunione Adriatica di Sicurtà Spa e da Assicurazioni Generali Spa - anche per conto di talune società del gruppo, quali Alleanza Assicurazioni Spa, Ina Vita Spa e Generali Vita Spa -, aventi ad oggetto l’acquisto di una banca dati, denominata Aequos e relativa a prodotti assicurativi vita e previdenziali, fornita dalla società di consulenza Iama Consulting Srl (di seguito Iama). Il procedimento è stato successivamente esteso alle seguenti imprese, già acquirenti di Aequos: Banco Popolare di Verona e Novara Scarl, Capitalia Spa, Fideuram Vita Spa, Intesa Vita Spa, Mediolanum Vita Spa, Montepaschi Vita Spa, Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., San Paolo Imi Wealth Management Spa e Winterthur Vita Spa. Aequos raccoglie informazioni relative a prezzi e condizioni contrattuali di tutti i prodotti assicurativi vita, contenuti nella documentazione che le imprese di assicurazione comunicano alla clientela. Tali dati sono sensibili, disaggregati e rilasciati a cadenza temporale ravvicinata. Nel corso dell’istruttoria è emerso che le informazioni immesse nel database Aequos, anziché essere reperite dalla società di consulenza direttamente sul mercato (come affermato dalle parti), venivano fornite a Iama dalle imprese coinvolte e, una volta rielaborate, venivano messe a disposizione da Iama stessa alle imprese acquirenti. Il procedimento ha permesso di appurare che Aequos possiede un valore aggiunto rispetto alla ricerca diretta dei medesimi dati sul mercato da parte delle singole imprese ed è destinato alle sole imprese di assicurazione; inoltre ha consentito di verificare che i consumatori non sono in grado di apprezzare le informazioni contenute nel database al fine di effettuare una debita comparazione tra prodotti assicurativi concorrenti. L’insieme di tali elementi ha portato a considerare l’intesa restrittiva della concorrenza, in quanto idonea a favorire comportamenti collusivi. L’istruttoria ha infine consentito di accertare l’estraneità della società Riunione Adriatica di Sicurtà Spa a questo circuito informativo. Avendo infatti la Ras condizionato l’acquisto di Aequos all’autorizzazione dell’Autorità, non ha mai ricevuto il database e quindi, a differenza degli altri operatori coinvolti, non ne ha mai beneficiato. Roma, 19 ottobre 2004 Testo Provvedimento I575 - RAS-GENERALI/IAMA CONSULTING Provvedimento n. 13622 L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 30 settembre 2004; SENTITO il Relatore Professor Giuseppe Tesauro; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217; VISTO l’atto della società Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A., pervenuto in data 16 giugno 2003, con il quale è stata comunicata un’intesa, ai sensi dell’articolo 13, della legge n. 287/90, con la società Iama Consulting S.r.l.; VISTO l’atto della società Assicurazioni Generali S.p.A., pervenuto in data 31 luglio 2003, con il quale sono state comunicate due intese, ai sensi dell’articolo 13, della legge n. 287/90, con la società Iama Consulting S.r.l., anche per conto di alcune società del gruppo quali Alleanza Assicurazioni S.p.A., Generali Vita S.p.A. ed Ina Vita S.p.A.; VISTA la propria delibera del 9 ottobre 2003, con la quale è stata avviata un’istruttoria, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A., Assicurazioni Generali S.p.A., Alleanza Assicurazioni S.p.A., Generali Vita S.p.A., Ina Vita S.p.A. e Iama Consulting S.r.l., per presunta infrazione all’articolo 2 della stessa legge, in relazione alla stipula di due contratti concernenti: a) l’acquisto di una banca dati, denominata Aequos, concernente prodotti assicurativi vita, e, b) l’acquisto di un servizio di consulenza, denominato "Analisi competitiva del mercato vita e previdenza", concernente prodotti assicurativi vita e previdenza, entrambi forniti dalla società Iama Consulting S.r.l.; VISTA la successiva delibera del 14 gennaio 2004, con la quale è stato soggettivamente esteso il procedimento anche nei confronti delle società Banco Popolare di Verona e Novara Scarl, Capitalia S.p.A., Fideuram Vita S.p.A., Intesa Vita S.p.A., Mediolanum Vita S.p.A., Montepaschi Vita S.p.A., Nazionale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., San Paolo Imi Wealth Management S.p.A. e Winterthur Vita S.p.A., in relazione alla stipula del contratto avente ad oggetto la banca dati denominata Aequos; SENTITI in audizione i rappresentanti di Iama Consulting S.r.l., in data 20 gennaio 2004; di Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A., in data 28 gennaio 2004; di Assicurazioni Generali S.p.A. e delle imprese del gruppo, in data 16 febbraio 2004; di Montepaschi Vita S.p.A., in data 25 marzo 2004; di Capitalia S.p.A., in data 26 marzo 2004; di San Paolo Imi Wealth Management S.p.A., in data 30 marzo 2004; di Banco Popolare di Verona e Novara Scarl, in data 31 marzo 2004, di Mediolanum Vita S.p.A., in data 8 aprile 2004; SENTITE altresì in audizione la società di consulenza Prometeia S.r.l., in data 9 febbraio 2004, nonché l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, in data 7 aprile 2004; VISTE le richieste di informazioni inviate alla Covip, a Mefop, in data 21 novembre 2003, ad Assogestioni e ad Assoreti, in data 28 novembre 2003, nonché a Bluerating, in data 13 febbraio 2004; VISTE le memorie depositate da Iama Consulting S.r.l., rispettivamente in data 5 febbraio 2004 e 22 luglio 2004; da Riunione Adriatica di Sicurtà in data 17 maggio 2004 ed in data 22 luglio 2004; da Assicurazioni Generali S.p.A. e dalle imprese del gruppo, in data 14 maggio 2004 e 22 luglio 2004; da Banco Popolare di Verona e Novara Scarl in data 14 maggio 2004 e 22 luglio 2004; da Capitalia S.p.A. in data 22 luglio 2004; da Fideuram Vita S.p.A. in data 22 luglio 2004; da Mediolanum Vita S.p.A., in data 20 maggio 2004 e 22 luglio 2004; da MontePaschi Vita S.p.A., in data 23 marzo 2004 ed in data 22 luglio 2004; da Nazionale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., in data 22 luglio 2004; da San Paolo Imi Wealth Management S.p.A., in data 23 aprile 2004 e in data 22 luglio 2004; da Winterthur Vita S.p.A., in data 21 maggio 2004 e 22 luglio 2004; VISTA la comunicazione delle risultanze istruttorie inviata in data 24 giugno 2004; SENTITI in audizione finale innanzi al Collegio, in data 27 luglio 2004, i legali rappresentanti delle società Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A., Assicurazioni Generali S.p.A., Alleanza Assicurazioni S.p.A., Generali Vita S.p.A., Ina Vita S.p.A., Iama Consulting S.r.l., Banco Popolare di Verona e Novara Scarl, Capitalia S.p.A., Fideuram Vita S.p.A., Intesa Vita S.p.A., Mediolanum Vita S.p.A., Montepaschi Vita S.p.A., Nazionale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., San Paolo Imi Wealth Management S.p.A. e Winterthur Vita S.p.A.; VISTO il parere dell’Isvap pervenuto in data 10 settembre 2004; VISTI tutti gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: I. PREMESSA 1. La presente istruttoria trae origine da due comunicazioni volontarie di intesa effettuate, in data 16 giugno e 31 luglio 2003, rispettivamente da Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. (di seguito Ras) e da Assicurazioni Generali S.p.A. (di seguito Generali), anche per conto di talune società del gruppo e, segnatamente, Generali Vita S.p.A. (di seguito Generali Vita), Alleanza Assicurazioni S.p.A. (di seguito Alleanza) e Ina Vita S.p.A. (di seguito Ina). Le due comunicazioni avevano ad oggetto l’acquisto di una banca dati concernente prodotti assicurativi vita e previdenziali, forniti dalla società di consulenza Iama Consulting S.r.l. (di seguito Iama) denominata "Aequos"; la comunicazione effettuata da Generali aveva inoltre ad oggetto un servizio "personalizzato", sempre offerto da Iama, denominato "Analisi competitiva mercato vita e previdenza". a) Le intese comunicate 2. Aequos, secondo quanto contenuto nella brochure allegata al contratto sottoscritto da Ras contiene informazioni sui: "prodotti di investimento e risparmio assicurativo…, prodotti pensionistici…e più avanti prodotti bancari (mutui, carte di credito, …), fondi comuni e sicav, prodotti assicurativi danni (danni alla persona, danni a cose, …)". 3. Aequos è un database realizzato facendo ricorso ad un software fornito in licenza a Iama dalla società britannica Defaqto. I rilasci di Aequos sarebbero effettuati con cadenza trimestrale. In Aequos i dati di ciascun prodotto assicurativo sono presentati secondo un set di caratteristiche, riassunte in modo sintetico in fogli simili a quelli Excel. Cliccando sul nome di ciascun prodotto è possibile accedere ad una brochure che riporta in forma estesa tutte le caratteristiche del prodotto. Tali caratteristiche riguardano: il nominativo dell’impresa di assicurazione, il collocatore del prodotto (canale distributivo); le condizioni di adesione (età, premio minimo, ecc.); le modalità di versamento dei premi; i costi per il cliente; le caratteristiche degli investimenti finanziari collegati al contratto; la regolamentazione dell’estinzione anticipata del contratto; le modalità di erogazione delle prestazioni principali ed opzionali e le caratteristiche delle eventuali garanzie opzionali. In sostanza, attraverso Aequos, è possibile conoscere tutte le voci relative alle caratteristiche dei diversi prodotti assicurativi che, come sarà illustrato in seguito, vengono di regola fornite dalle imprese ai consumatori. 4. Aequos, inoltre, è uno strumento abbastanza flessibile per gli utenti. Infatti, questi ultimi possono visualizzare contemporaneamente fino a 4 brochure di prodotti differenti; possono ordinare la presentazione sintetica dei prodotti secondo le caratteristiche ritenute più rilevanti e, infine, possono selezionare i prodotti che presentano determinate caratteristiche (ad esempio, una durata superiore a 20 anni senza costi di ingresso). Infine, attraverso Aequos è possibile effettuare analisi di benchmarking, una delle quali, peraltro assai semplice, è già offerta da Iama. In particolare, per alcune variabili, di tipo qualitativo o quantitativo, Iama assegna un punteggio compreso tra 1 e 5, sulla base del criterio della maggiore soddisfazione delle esigenze del cliente. A mero titolo esemplificativo, considerando i prodotti tradizionali e la voce "spese di ingresso", per un premio di 5.000 Euro è assegnato un punteggio pari a 5 ai prodotti che non prevedono tali spese, punteggio via via decrescente fino ad 1 per i prodotti che hanno una spesa di ingresso crescente fino al 6,5%. Un punteggio pari a 0 viene invece assegnato ai prodotti per i quali non risulta disponibile il dato. Il benchmarking è il risultato della somma dei punteggi corrispondenti alle voci dei diversi prodotti che l’utente intende selezionare (così Aequos permette di effettuare un benchmarking su tutte le caratteristiche dei diversi prodotti ovvero solo su alcune caratteristiche degli stessi, quali ad esempio, la durata e l’età massima di sottoscrizione). Il prodotto che presenta il punteggio maggiore è quello che, sulla base delle caratteristiche selezionate, è più idoneo a soddisfare le esigenze della clientela. 5. Secondo quanto dichiarato da Ras nella comunicazione volontaria di intesa, "l’acquisto del prodotto comporta l’esternalizzazione della raccolta e dell’elaborazione di dati esclusivamente pubblici, raccolti sul mercato autonomamente da Iama" [Cfr. doc. 1.]. Per conoscere tutte le novità del settore Iama utilizzerebbe, inoltre, secondo quanto emerge dal paragrafo 8 delle scritture private siglate tanto da Ras quanto da Generali, tutti i mezzi pubblici a disposizione (quotidiani, riviste specializzate, pubblicità, incontri istituzionali, …) [Cfr. doc. 2 e 7.]. Infine, secondo Generali, un dato che non è presente nella documentazione contrattuale non viene inserito in Aequos [Cfr. doc. 6.]. 6. Entrambe le scritture private relative all’acquisto del citato database hanno durata annuale e sono insuscettibili di tacito rinnovo. Mentre Generali ha indicato di avere già acquistato tale prodotto, Ras ha sospensivamente condizionato il contratto di acquisto relativo ad Aequos, così come risulta dalla comunicazione volontaria di intesa del 16 giugno 2003. 7. La sola Generali ha comunicato l’acquisto di un ulteriore servizio, denominato "Analisi competitiva del mercato vita e previdenza". Secondo quanto comunicato da Generali si tratta di un servizio personalizzato, prodotto con cadenza trimestrale, nel quale Iama confronterebbe le performance delle imprese del gruppo Generali con quelle medie di mercato, attraverso la predisposizione di reports, discussi nel corso di apposite riunioni da tenersi con cadenza trimestrale. 8. Secondo quanto contenuto nella scrittura privata intercorrente tra Iama e Generali i dati verrebbero forniti attingendo alle fonti pubbliche di seguito indicate: rapporti trimestrali Isvap; rapporti e pubblicazioni Ania; rapporti mensili Assoreti e Assogestioni; rapporti trimestrali Covip e Mefop; comunicati stampa delle società operanti nel settore; presentazioni agli analisti finanziari da parte di società quotate; rapporti e studi delle banche d’affari; bilanci annuali e semestrali dei vari competitors; pubblicazioni, banche dati, informative su vari mercati CE. 9. Anche per tale servizio la durata del contratto è annuale e non è previsto il tacito rinnovo. b) L’attività istruttoria 10. L’Autorità, in data 9 ottobre 2003, ha deliberato l’avvio di un procedimento istruttorio, ai sensi degli articoli 2 e 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle imprese che hanno notificato i due accordi, ritenendo che le informazioni contenute nei servizi forniti da Iama - in ragione della loro natura sensibile, periodicità e apparente complessità - avrebbero potuto facilitare forme di coordinamento orizzontale tra gruppi assicurativi. 11. In data 14 ottobre 2003 sono stati effettuati accertamenti ispettivi presso le sedi delle imprese parti del procedimento, nonché presso le sedi di ulteriori due imprese di assicurazione, Commercial Union Vita S.p.A. (di seguito CU) e Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. (di seguito Unipol). 12. Poiché dalla documentazione acquisita nel corso delle ispezioni è emerso che il database Aequos era già acquistato, oltre che da Generali, anche da ulteriori nove imprese, in data 14 gennaio 2004, l’Autorità ha deliberato di estendere l’istruttoria nei confronti di Banco Popolare di Verona e Novara Scarl (di seguito BPVN), Capitalia S.p.A. (di seguito Capitalia), Fideuram Vita S.p.A. (di seguito Fideuram), Intesa Vita S.p.A. (di seguito Intesa), Mediolanum Vita S.p.A. (di seguito Mediolanum), Montepaschi Vita S.p.A. (di seguito MPV), Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. (di seguito Nat/Ned), San Paolo Imi Wealth Management S.p.A. (di seguito SPWM) e Winterthur Vita S.p.A. (di seguito Winterhur). 13. In data 16 gennaio 2004 sono stati effettuati ulteriori accertamenti ispettivi presso la maggioranza delle imprese destinatarie del provvedimento di estensione. Inoltre, in data 13 febbraio 2004, sono stati effettuati accertamenti ispettivi presso la sede romana e milanese dell’Ania – Associazione Nazionale fra le imprese assicuratrici – allo scopo di acquisire ulteriori informazioni circa il contesto complessivo nel quale si inseriscono i prodotti offerti da Iama [Cfr., doc. nn. 688 e ss.]. 14. Nel corso del procedimento sono state ascoltate in audizione: Iama, in data 20 gennaio 2004; Ras, in data 28 gennaio 2004; Generali e le imprese del gruppo, in data 16 febbraio 2004; MPV, in data 25 marzo 2004; Capitalia, in data 26 marzo 2004; SPWM, in data 30 marzo 2004; BPVN, in data 31 marzo 2004, nonché Mediolanum, in data 8 aprile 2004. Non hanno, invece, esercitato il diritto di essere sentite in audizione, nel corso del procedimento, Winterthur e Nat/Ned [Si segnala la peculiarità della posizione di Nat/Ned che pur avendo inizialmente richiesto di esser sentita in audizione, come risulta dagli atti del procedimento, tuttavia si è trovata nell’impossibilità oggettiva di esporre la propria posizione. Infatti, la citata società ha ceduto, con effetto dal 1 gennaio 2004 l’azienda assicurativa italiana ramo vita a CU, mentre il rappresentante legale è stato sostituito per il mero adempimento delle formalità necessarie alla liquidazione del ramo d’azienda ceduto. Cfr. doc. 778.]. 15. Inoltre, sono stati sentiti in audizione, in data 9 febbraio 2004, la società di consulenza Prometeia che, dagli elementi documentali acquisiti nel corso delle ispezioni risultava promotrice di un database, denominato MIV, con caratteristiche simili a quelle di Aequos, e, in data 7 aprile 2004, l’Ania. 16. Al fine di fruire di un quadro completo delle rilevazioni statistiche disponibili nel settore assicurativo vita ed in quello, contiguo, del risparmio gestito, in data 21 e 28 novembre 2003, sono state inoltrate richieste di informazioni alla Covip, a Mefop, ad Assogestioni e ad Assoreti, nonché, in data 13 febbraio 2004, è stata inviata una richiesta di informazioni a Bluerating, società che pubblicizza sul proprio sito un database, denominato "Bluedatabase", in cui risultavano censite anche le polizze assicurative unit-linked. 17. Tutte le parti destinatarie dei provvedimenti di avvio e di estensione del presente procedimento hanno inoltre rappresentato di aver provveduto a sospendere la fornitura di Aequos ovvero a recedere dal contratto relativo a tale servizio, ed hanno altresì chiesto a Iama di procedere, laddove installato, alla rimozione del software messo loro a disposizione, impegnandosi, medio tempore, a non farne utilizzo, ad eccezione di Ras, che non ha mai ricevuto il database. Inoltre, Intesa ha manifestato di non avere mai acquistato Aequos, e di aver soltanto ricevuto in prova il prodotto nel mese di settembre 2003 [Cfr., al riguardo, doc. n. 325.]. 18. In data 24 giugno 2004 è stata inviata alle parti la Comunicazione delle Risultanze istruttorie. A seguito del ricevimento di detta Comunicazione, tutte le parti hanno esercitato il diritto di difesa, attraverso la produzione di ampie memorie ed allegati. L’esercizio del diritto di difesa è stato inoltre garantito alle parti anche con ripetuti accessi agli atti del procedimento. 19. Infine, all’audizione finale innanzi al Collegio, svoltasi in data 27 luglio 2004, hanno partecipato tutte le imprese destinatarie dei provvedimenti di avvio e di estensione del presente procedimento istruttorio. II. LE PARTI 20. Ras è una società, posta a capo dell’omonimo gruppo assicurativo italiano, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni e della riassicurazione in tutti i rami. RAS è controllata direttamente da ACIF – Allianz Compagnia Italiana Finanziamenti S.p.A., a sua volta controllata dalla società di nazionalità tedesca Allianz AG. Quest’ultima, in Italia, detiene anche il controllo di Lloyd Adriatico S.p.A.. Nell’esercizio 2003, il gruppo Allianz ha realizzato in Italia una raccolta premi per lavoro diretto superiore ai 14 miliardi di euro. 21. Generali è la capogruppo dell’omonimo gruppo assicurativo, attivo in Italia in tutti i rami vita e danni. Nell’esercizio 2003, il gruppo Generali ha realizzato in Italia una raccolta premi per lavoro diretto di oltre 19 miliardi di euro. 22. Alleanza, Generali Vita e Ina sono società, appartenenti al gruppo assicurativo Generali, attive in tutti i rami vita. Nell’esercizio 2003, Alleanza ha realizzato in Italia una raccolta premi per lavoro diretto superiore a 3 miliardi di euro; Ina ha realizzato una raccolta premi pari a 3 miliardi di euro e Generali Vita ha realizzato una raccolta premi pari a 2,9 miliardi di euro. 23. Iama è una società di consulenza che si occupa di ricerca e selezione del personale; ricerche e consulenze di marketing a favore di banche, compagnie di assicurazione, Sim, banche d’affari italiane e internazionali; consulenze organizzative nel campo delle risorse umane e di formazione commerciale. Nell’esercizio 2002 Iama ha realizzato un fatturato compreso tra i 2 ed i 12 milioni di Euro. 24. BPVN è una società posta a capo dell’omonimo gruppo bancario, attiva nella raccolta del risparmio e nell’esercizio del credito. La società distribuisce prodotti assicurativi di BPV, joint venture tra società Cattolica di Assicurazioni Scarl e BPVN. Nell’esercizio 2003, il fatturato realizzato in Italia da BPVN, da considerare ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/90 (un decimo del totale dell’attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d’ordine), è risultato inferiore a 3 miliardi di euro. 25. Capitalia è la capogruppo dell’omonimo gruppo bancario attivo nei mercati dell’attività bancaria, del risparmio gestito, dei servizi di finanza aziendale, della negoziazione di valori mobiliari, del leasing, del factoring e delle assicurazioni vita. Capitalia controlla indirettamente Fineco Vita S.p.A., società nata nel 2003 dalla fusione per incorporazione di Roma Vita S.p.A. in Cisalpina Previdenza S.p.A.. Nel giugno 2003, il fatturato realizzato in Italia da Capitalia, da considerare ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/90 (un decimo del totale dell’attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d’ordine), è risultato superiore a 10 miliardi di euro. 26. Fideuram è una società, appartenente al gruppo San Paolo IMI, attiva nei rami assicurativi vita I, III e V. Nell’esercizio 2003, Fideuram ha realizzato in Italia una raccolta premi per lavoro diretto superiore a 2 miliardi di euro. 27. Intesa è una società del gruppo Generali, attiva nei rami assicurativi I, III e V. Nell’esercizio 2003, Intesa ha realizzato in Italia una raccolta premi per lavoro pari a 3,5 miliardi di euro. 28. Mediolanum è una società appartenente all’omonimo gruppo, attiva nei rami assicurativi vita I, III, V e VI. Nell’esercizio 2003, Mediolanum ha realizzato in Italia una raccolta premi per lavoro diretto pari a circa 2 miliardi di Euro. 29. MPV è una società appartenente al gruppo bancario Montepaschi Siena, attiva nei rami assicurativi vita I, III, V e VI. Nell’esercizio 2003, MPV ha realizzato in Italia una raccolta premi per lavoro diretto superiore a 2,3 miliardi di Euro. 30. Nat/Ned è una società di nazionalità olandese appartenente al gruppo ING, attiva nel settore dell’assicurazione vita. In Italia Nat/Ned operava attraverso la propria rappresentanza generale, recentemente acquisita da CU [Cfr., provvedimento AGCM n. 12473 del 2 ottobre 2003, C/6048, Commercial Union Vita/Ramo di azienda di Nationale Nederlanden Levensverzekering N. V]. Il fatturato realizzato da Nat/Ned mediante la propria rappresentanza in Italia, nel 2003, calcolato ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/90, è stato di circa 100 milioni di euro. 31. SPWM è una società appartenente al gruppo Sanpaolo IMI. Il gruppo San Paolo controlla, oltre a Fideuram, San Paolo Vita S.p.A., società attiva nei rami assicurativi I, III e V. Il fatturato complessivo realizzato da Sanpaolo IMI nel 2003, calcolato ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/90, è stato superiore ai 20 miliardi di euro. San Paolo Vita S.p.A., nel medesimo esercizio ha realizzato una raccolta premi da lavoro diretto superiore a 4,5 miliardi di Euro. 32. Winterthur è una società controllata dal gruppo Unipol [Cfr., provvedimento AGCM n. 12440, del 25 settembre 2003, C/5966, Compagnia Assicuratrice Unipol/Winterthur Assicurazioni, Winterthur Vita, Winterthur Italia Holding, Winterthur Sim, Newwin Assicurazioni.], attiva nei rami vita I, III, V e VI. Nell’esercizio 2003, Winterthur ha realizzato in Italia una raccolta premi per lavoro diretto superiore ad 1 miliardo di Euro, mentre il gruppo Unipol, in Italia ha registrato una raccolta premi per lavoro diretto superiore a 8,5 miliardi di euro. III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE a) Il quadro normativo di riferimento a.1) Il Regolamento di esenzione comunitario 33. E’ ormai pacifica, secondo il consolidato orientamento della Corte di Giustizia della CE, l’applicazione delle regole di concorrenza anche al settore assicurativo [Cfr., al riguardo, per tutte, sentenza della Corte di Giustizia della CE, del 27 gennaio 1987, in causa 45/85, Verband der Sachverischer e.v./Commissione delle Comunità Europee.]. Tuttavia, nell’applicazione di tali regole, occorre tener conto delle specificità del settore, ed in particolare, nel caso in esame, occorre tener conto della pertinente normativa comunitaria in materia di scambi di informazioni. Giova ricordare che, sotto tale ultimo profilo, nel corso del tempo, la Commissione ha adottato due Regolamenti di esenzione per categoria: uno, nel dicembre del 1992 [Regolamento CEE della Commissione n. 3932/92, del 21 dicembre 1992, in GUCE, L 398 del 31 dicembre 1992.], in attuazione del Regolamento del Consiglio n. 1534/91, del 1991 [Regolamento CEE del Consiglio n. 1534/91, del 31 maggio 1991, in GUCE, L 143, del 7 giugno 1991.]; l’altro, n. 358/2003, che innova e sostituisce quello del dicembre del 1992 [Regolamento CE della Commissione n. 358/2003, del 27 febbraio 2003, in GUCE, L 53, del 28 febbraio 2003.]. 34. In particolare, l’articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 358/2003 da ultimo citato, così dispone: "Conformemente all’articolo 81, paragrafo 3, del trattato, l’articolo 81, paragrafo 1, è dichiarato inapplicabile, alle condizioni previste nel presente regolamento, agli accordi conclusi tra due o più imprese nel settore delle assicurazioni per quanto riguarda: a) l’elaborazione e la diffusione in comune di: calcoli del costo medio della copertura di un determinato rischio in passato,ai fini delle assicurazioni che comportano un elemento di capitalizzazione, tavole di mortalità e tavole di frequenza delle malattie, degli infortuni e delle invalidità". 35. La ratio dell’esenzione delle forme di collaborazione tra imprese sub a) è da ravvisare nella circostanza che esse rendono possibili una migliore conoscenza dei rischi ed una più agevole valutazione degli stessi da parte delle singole compagnie e facilitano l’ingresso nel mercato di nuovi operatori, con conseguente beneficio per i singoli consumatori [In questo senso, si veda il 10° considerando del Regolamento CE n. 358/2003, cit.]. 36. Il successivo articolo 3, del Regolamento, così recita: "L’esenzione di cui all’articolo 1, lettera a), si applica a condizione che i calcoli e le tavole:….non includano in alcun modo i caricamenti di sicurezza, i redditi derivanti dalle riserve, le spese amministrative o commerciali o i tributi fiscali o parafiscali, e non tengano conto né dei proventi di investimenti né degli utili previsti", nonché "a condizione che i calcoli, le tavole o i risultati degli studi: non individuino le imprese di assicurazione interessate o gli assicurati". 37. In altri termini, dal combinato disposto degli articoli 1 e 3 del Regolamento, si evince che la raccolta in comune di dati, statistiche, ecc. sul mercato assicurativo non rientra nel campo di applicazione del Regolamento comunitario, quando la collaborazione riguarda i premi commerciali. In questo senso, il 10° considerando del Regolamento citato, espressamente dispone: "è pertanto opportuno disporre che gli accordi riguardanti i premi commerciali non siano esentati". a.2) La normativa italiana 38. Le principali disposizioni in materia di assicurazione diretta sulla vita sono attualmente contenute nel Decreto Legislativo n. 174, del 17 marzo 1995 (di seguito Decreto) [In GURI del 18 maggio 1995, S.O. n. 114.], che recepisce, nell’ordinamento interno, i principi enunciati dalla Direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992 (cd. terza direttiva assicurazione vita) [Vale sottolineare che il settore dell’assicurazione vita è stato disciplinato, a livello comunitario, da quattro direttive: la prima, 79/267/CEE, del 5 marzo 1979; la seconda, 90/619/CEE, dell’8 novembre 1990; la terza, 92/96/CEE del 10 novembre 1992, pubblicata in GUCE, L360, del 9 dicembre 1992, nonché la quarta, 2002/83/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, pubblicata in GUCE, L345, del 5 novembre 2002, non ancora recepita in Italia, ma destinata a sostituire le precedenti.]. 39. Tra le disposizioni rilevanti del Decreto si segnalano, in questa sede, quelle relative agli ambiti soggettivi ed oggettivi di applicazione dello stesso, quelle afferenti le funzioni di vigilanza dell’ISVAP con particolare riferimento ai contratti assicurativi, nonché quelle concernenti l’informativa da rendere ai contraenti. 40. Sotto il profilo soggettivo, il Decreto si applica a tutte le imprese esercenti attività assicurativa nel territorio della Repubblica (ovvero aventi sede legale in Italia, o operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi); da un punto di vista oggettivo, invece, esso comprende le diverse tipologie di polizze - classificate in sei differenti rami dall’Allegato I [Per la classificazione dei prodotti assicurativa si rimanda alla parte relativa al mercato rilevante.] – stipulate con una compagnia di assicurazione, allo scopo di garantire all’assicurato il conseguimento di un capitale o di una rendita al verificarsi di un determinato evento ovvero alla scadenza di un termine prefissato. 41. L’articolo 109, comma 1, prescrive alle imprese di assicurazione l’obbligo di comunicare al contraente, nella fase pre-contrattuale, una pluralità di informazioni desumibili dall’allegato II del Decreto [Vale ricordare, che l’allegato II, lettera A) del Decreto, rubricato "Informazioni precontrattuali" suddivide le informazioni da rendere al contraente in "informazioni relative all’impresa" ed "informazioni relative al contratto". Tra queste ultime, in particolare, sono previste: "la definizione di ciascuna garanzia ed opzione; la durata del contratto; la modalità e durata di versamento dei premi; l’indicazione del valore di riscatto e del valore interamente pagato, nonché della natura delle relative garanzie; le informazioni sui premi relativi a ciascuna garanzia, principale o complementare, qualora siffatte informazioni risultino appropriate; l’elenco dei valori di riferimento utilizzati (unità di conto) nei contratti a capitale variabile; l’indicazione sulla natura delle attività a copertura delle obbligazioni nei contratti a capitale variabile; le modalità dell’esercizio del diritto di recesso; le indicazioni generali relative al regime fiscale applicabile al contratto; …… le misure e le modalità di eventuali sconti".]. In particolare, in virtù di tale disposizione, le compagnie di assicurazione devono fornire ai propri clienti, prima della conclusione del contratto un prospetto, denominato nota informativa, contenente informazioni sulle principali caratteristiche della polizza che intendono vendere. 42. Preme infine ricordare l’articolo 109, comma 4, del Decreto, nel quale è espressamente previsto che "l’ISVAP può prescrivere alle imprese di fornire informazioni supplementari rispetto a quelle elencate nell’allegato II, qualora ciò risulti necessario alla piena comprensione degli elementi essenziali del contratto da parte del contraente". a.3) Le circolari Isvap 43. In forza dei poteri attribuiti ex lege all’ISVAP, e in particolare, di quelli desumibili dall’articolo 109, comma 4, del Decreto citato, l’Autorità di vigilanza - per esigenze di stabilità del settore e di tutela delle imprese e degli utenti - ha emanato, nel corso del tempo, numerose circolari relative all’informativa sui prodotti assicurativi da rendere ai contraenti, i cui contenuti salienti sono di seguito illustrati. 44. Innanzitutto, appare utile ricordare la circolare Isvap del 19 giugno 1995, n. 249, recante "articolo 109 del Decreto Legislativo n. 174 del 17 marzo 1995: obblighi di informativa nei contratti di assicurazione sulla vita". Nella citata circolare, l’organo di vigilanza ha stabilito che la nota informativa deve contenere soltanto un’indicazione di massima sul costo complessivo, attraverso l’individuazione di alcuni possibili scenari alternativi. Ciò, in quanto, secondo l’Isvap, l’informazione dettagliata sulle singole voci di costo, contenuta di regola nelle condizioni di polizza, appare di difficile lettura per i consumatori, che spesso non riescono ad attribuire l’esatto valore alle singole componenti [Al riguardo si osserva che, alla lettera r) della citata circolare, è indicato: "questo Istituto ritiene che la complessità del prodotto assicurativo vita, alla cui costruzione concorrono molteplici elementi tecnici (componenti di rischio, caricamento di tariffa, misura dell’aliquota di retrocessione, metodologia applicata nella determinazione del rendimento della gestione separata retrocesso, metodologia applicata nella rivalutazione del capitale assicurato….), renda preferibile illustrare al contraente il risultato complessivo dell’operazione tramite l’indicazione delle prevedibili prestazioni a scadenza. Tale soluzione,….., consente infatti una valutazione globale del rapporto assicurativo e quindi anche una corretta comparazione con prodotti assicurativi analoghi distribuiti da imprese concorrenti".]. Ciò premesso, risulterebbe che il valore di ciascuna componente di costo sarebbe conoscibile al consumatore soltanto all’atto della sottoscrizione del contratto, a meno che lo stesso non abbia effettuato una specifica richiesta all’intermediario nella fase pre-contrattuale. Al momento della sottoscrizione del contratto le imprese devono fornire al cliente l’ulteriore documentazione rappresentata dalle condizioni di polizza e dalla proposta, in cui sono presenti tutti gli elementi costituenti il contratto. Tuttavia, la documentazione raccolta nel corso del procedimento ha permesso di appurare che spesso le imprese forniscono congiuntamente, nello stesso fascicolo, la nota informativa e le condizioni di polizza dei singoli prodotti [Al riguardo si deve anche notare che alcune imprese pubblicano le condizioni di polizza sul proprio sito, rendendo le stesse facilmente accessibili a chiunque. ]. Ciò risulta in qualche modo incentivato dalla stessa Isvap che nella citata circolare, al paragrafo 7, ha dichiarato che al momento della sottoscrizione del contratto "si sollecitano le imprese a privilegiare una soluzione che riunisca sotto il profilo del "packaging", nota informativa, condizioni di polizza e proposta, raggiungendo così la certezza della consegna di tutta la documentazione prevista". 45. Con circolare del 12 febbraio 2001, n. 434/D, avente ad oggetto "caratteristiche contrattuali e nota informativa delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita", l’Isvap ha precisato che la nota informativa deve essere redatta sulla base delle regole di trasparenza e chiarezza già dettate con circolare n. 249/95, in quanto compatibili [Si veda il paragrafo 3 della citata circolare.]. Con particolare riferimento al prezzo, la citata circolare specifica che, nella nota informativa, devono essere indicati tutti i caricamenti, le commissioni di gestione, i costi di trasferimento verso altre forme di previdenza complementare, nonché ogni altro onere addebitabile all’assicurato [In particolare nella citata circolare l’Isvap impone alle imprese di indicare, nella fase precontrattuale "i caricamenti presenti in ciascun premio versato, espressi in valore percentuale e/o assoluto, le commissioni di gestione, definite in termini di prelievo dall’importo accumulato e/o in termini di rendimento trattenuto, i costi di trasferimento verso altre forme di previdenza complementare ed ogni altro eventuale onere addebitabile all’assicurato chiarendo gli effetti sulla redditività dell’atto previdenziale esercitato dai caricamenti e dalle commissioni di gestione detratte ogni anno nell’ipotesi in cui il contraente eserciti il diritto di riscatto o di trasferimento della posizione pensionistica presso altra forma di previdenza complementare". Infine, "nell’ipotesi in cui l’impresa intenda riversare sul premio iniziale oneri di ammontare superiore al prelievo effettuato in misura costante sui premi successivi, tale soluzione dovrà essere rappresentata separatamente".]. 46. Con successive circolari del 24 luglio 2001, n. 451/D, e del 21 febbraio 2002, n. 474/D, aventi ad oggetto rispettivamente, "polizze con prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o altro valore di riferimento (articolo 30, comma 2, del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 174)" (di seguito circolare sulle index- linked), e "contratti di cui all’articolo 30, comma 1, del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 174: disciplina dei prodotti assicurativi collegati a fondi interni o a OICR" (di seguito circolare sulle unit –linked), l’Isvap, al fine di garantire una maggiore trasparenza nella presentazione delle prospettive di rendimento e dei rischi associati alla stipulazione di tali polizze, ha introdotto "uno schema fisso di nota informativa cui le imprese dovranno attenersi, avendo cura di predisporre documenti atti, in concreto, a fornire una corretta e trasparente informativa alla clientela". Con particolare riferimento ai costi delle polizze unit-linked ed index-linked, l’organo di vigilanza ha imposto alle imprese di assicurazione di indicare, nella nota informativa, tutti i costi gravanti sul contratto [In particolare, per le polizze unit-linked, le imprese, secondo l’Isvap sono tenute ad "indicare tutti i costi gravanti sul contratto, dando indicazione del caricamento, inteso quale parte del premio trattenuta dall’impresa per far fronte agli oneri di acquisizione e di gestione del contratto, e di ogni eventuale altro onere, anche implicito

21/10/2004

Documento n.4202

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