Antitrust.Carte di credito e servizi di investimento: l?avvio dell?istruttoria nei confronti dell?Associazione Bancaria Italiana

in Sentenze e testi di legge
COMUNICATO STAMPA DELL?ANTITRUST (SEGUE IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO) ANTITRUST E BANCA D?ITALIA AVVIANO ISTRUTTORIA SU CONTRATTI ABI PER INVESTIMENTI E CARTE DI CREDITO: POSSONO RESTRINGERE LA CONCORRENZA L?Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la Banca d?Italia, ciascuna con proprio provvedimento, hanno deliberato l?avvio di un?istruttoria nei confronti dell?Associazione Bancaria Italiana (ABI) relativamente alle condizioni generali di contratto per l?utilizzo della carta di credito e per i servizi d?investimento, notificate dalla stessa ABI. I due schemi contrattuali disciplinano le condizioni applicabili nei rapporti banca-cliente, con riferimento ai servizi riconducibili ai settori del risparmio gestito, dell?intermediazione in strumenti finanziari e degli strumenti di pagamento. Il contenuto di alcune di tali condizioni può presentare aspetti lesivi della concorrenza, data l?uniformità di elementi essenziali dei contratti. Inoltre, i due schemi contrattuali prevedono aspetti che potrebbero risultare non idonei a tutelare il cliente. In particolare, entrambi presentano disposizioni che consentono alla banca di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al cliente, le condizioni contrattuali applicate; le stesse disposizioni prevedono che le modifiche così introdotte, se generalizzate, possano essere comunicate al cliente, anziché in forma individuale, mediante pubblicazione sulla gazzetta ufficiale. Dalla data di tale pubblicazione iniziano a decorrere i termini per l?esercizio del diritto di recesso alle condizioni precedentemente applicate. Per quanto concerne lo schema contrattuale relativo ai servizi di investimento, la tutela dell?investitore, ai fini della concorrenza tra intermediari, non sembra assicurata dalle condizioni previste per le operazioni in conflitto d?interesse. L?adozione generalizzata dei due schemi potrebbe uniformare il comportamento delle banche nell?applicazione di clausole che sembrano risultare a favore degli stessi istituti di credito; ciò potrebbe livellare verso il basso la qualità del servizio offerto, determinare una maggiore onerosità delle condizioni economiche, limitare la mobilità della clientela. Le istruttorie verranno condotte in stretta collaborazione dalle due Autorità. L?istruttoria dell?Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si concluderà entro il 31 ottobre 2004. Roma, 13 novembre 2003
I592 - ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA Provvedimento n. 12557 L?AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 6 novembre 2003; SENTITO il Relatore Professore Michele Grillo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217; VISTA la comunicazione effettuata dall?Associazione Bancaria Italiana, ai sensi della legge n. 287/90, pervenuta dalla Banca d?Italia in data 25 luglio 2003; CONSIDERATO quanto segue: I. PREMESSA 1. In data 25 luglio 2003 è pervenuta all?Autorità ? trasmessa dalla Banca d?Italia ? la comunicazione dell?Associazione Bancaria Italiana (di seguito ABI), effettuata ai sensi dell?articolo 13 della legge n. 287/90, di tre schemi contrattuali uniformi denominati "Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus)", "Condizioni generali per l?utilizzo di carta di credito" e "Servizi di investimento". Sullo schema contrattuale "Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie", l?Autorità si è espressa in sede consultiva ai sensi dell?articolo 20, comma 4, della legge n. 287/9011 [Cfr. il parere dell?Autorità relativo al caso I584, ABI ? Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie.]. Il presente provvedimento ha ad oggetto, quindi, soltanto gli schemi contrattuali "Condizioni generali per l?utilizzo di carta di credito" e "Servizi di investimento", relativi a servizi non riservati dalla normativa vigente all?attività delle banche, forniti da banche ed altri intermediari finanziari. II. LE PARTI 2. L?ABI è un?associazione senza scopo di lucro, alla quale aderiscono, tra l?altro, la quasi totalità delle banche nonché altri intermediari finanziari, operanti sul territorio nazionale. Al fine di perseguire il proprio compito istituzionale, l?ABI predispone, fra l?altro, schemi negoziali relativi a condizioni generali di contratto. III. GLI SCHEMI CONTRATTUALI COMUNICATI 3. Gli schemi contrattuali comunicati riguardano servizi riconducibili al settore del risparmio gestito, dell?intermediazione in strumenti finanziari e degli strumenti di pagamento; essi sono stati concordati con alcune associazioni di consumatori22 [In particolare, l?Associazione Consumatori Utenti ? ACU, l?Associazione Italiana Difesa Consumatori e Ambiente ? ADICONSUM, l?Associazione per la Difesa e l?Orientamento dei Consumatori ? ADOC, l?Associazione Nazionale Consumatori e Utenti ? FEDERCONSUMATORI, Cittadinanzattiva, la Confederazione Generale dei Consumatori ? CONFCONSUMATORI, la Lega Consumatori ACLI, il Movimento Consumatori ? MC, il Movimento Difesa del Cittadino ? MDC e l?Unione Nazionale Consumatori ? UNC.]. L?adozione degli schemi contrattuali in esame, secondo l?indicazione dell?ABI, costituisce per le banche associate una facoltà e non un obbligo. i) I servizi di investimento 4. Lo schema contrattuale relativo ai servizi di investimento si compone di una parte generale, contente le "Disposizioni comuni", e di tre sottosezioni, dedicate al "Servizio di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari", al "Servizio di gestione di portafogli" e al "Servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari". Inoltre, allegati al predetto schema contrattuale vi sono moduli contrattuali uniformi da sottoporre al cliente all?atto dell?acquisto di uno o più servizi sopra indicati. 5. In particolare, la sezione relativa alle "Disposizioni comuni" si compone di cinque clausole applicabili ai servizi oggetto dello schema, ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari, di gestione di portafogli e di consulenza; tali disposizioni comuni sono relative, tra l?altro, al conflitto di interessi, alla durata del contratto, al diritto di recesso ed alle modifiche unilaterali al contratto da parte delle banche, nonché alle modalità con le quali queste sono comunicate al cliente. Parimenti, il modulo contrattuale denominato "allegato 1-disposizioni comuni" costituisce parte dello schema di contratto da sottoporre al cliente per l?acquisto di uno o più servizi in esame. 6. La sezione "Servizio di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari" si compone di 9 clausole che disciplinano le modalità di conferimento ed esecuzione degli ordini relativi alla compravendita di strumenti finanziari, nonché le modalità di deposito dei medesimi presso l?intermediario. 7. La sezione "Servizio di gestione di portafogli" è costituita complessivamente da 8 articoli che disciplinano le modalità di svolgimento del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, con particolare riferimento ad operazioni particolarmente rischiose quali quelle su strumenti finanziari derivati, non negoziati in mercati regolamentati e in conflitto di interessi. I moduli contrattuali denominati "allegato 1-sottosezione B" e "allegato 2- sottosezione B" integrano le menzionate disposizioni, prevedendo, tra l?altro, le modalità di autorizzazione ad operazioni in conflitto di interesse. 8. Il "Servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari" è disciplinato dall?omonima sezione, articolata in 7 clausole, e nel modulo contrattuale denominato "allegato 1- sottosezione C", che definiscono e regolano le modalità di prestazione del servizio di consulenza da parte delle banche. ii) Le carte di credito 9. Lo schema contrattuale "Condizioni generali per l?utilizzo di carta di credito" si compone di 18 clausole che definiscono la disciplina essenziale del rapporto ed in particolare i profili relativi alla durata del contratto, alle modalità di rilascio e di utilizzo della carta, alle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali da parte delle banche e al diritto di recesso delle parti. IV. IL MERCATO RILEVANTE 10. Lo schema contrattuale "Servizi di investimento" riguarda l?attività di compravendita di strumenti finanziari effettuata dalle banche a seguito di ordini impartiti dalla propria clientela, la prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli investimento e l?attività di consulenza inerente i servizi di investimento. Lo schema contrattuale "Condizioni generali per l?utilizzo di carta di credito" si riferisce all?attività di emissione e collocamento di carte di credito effettuata dalle banche. Tali attività sono svolte sia dalle banche che da altri intermediari finanziari. 11. Le attività relative ai servizi di investimento riguardano diversi mercati rilevanti. In particolare, il servizio di gestione su base individuale di portafogli investimento costituisce, secondo il consolidato orientamento dell?Autorità, un mercato rilevante distinto all?interno del settore del risparmio gestito; le altre attività regolate dallo schema contrattuale "Servizi di investimento" riguardano, invece, il settore dell?intermediazione mobiliare e della consulenza finanziaria. Il servizio di intermediazione mobiliare è segmentato in varie attività, quali la raccolta ordini presso la clientela, l?eventuale trasmissione dei medesimi agli intermediari abilitati alla negoziazione nei mercati regolamentati, l?attività di negoziazione e di custodia dei valori mobiliari. L?attività di cui allo schema contrattuale "Condizioni generali per l?utilizzo di carta di credito" si riferisce al mercato delle carte di credito, così come definito per consolidato orientamento dell?Autorità. V. LA QUALIFICAZIONE DELLA FATTISPECIE 12. Le banche e gli istituti finanziari aderenti all?ABI sono imprese, ai sensi della legge n. 287/90. L?ABI costituisce, pertanto, un?associazione di imprese. Gli schemi contrattuali notificati, in quanto deliberazione di un?associazione di imprese, rientrano nella fattispecie definita dall?articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90. VI. VALUTAZIONE DELL?INTESA 13. Gli accordi in esame concernono la standardizzazione delle condizioni contrattuali in merito ad una serie di rapporti banca-cliente; si tratta infatti di contratti tipo nei quali viene determinato il contenuto di singole clausole. Sebbene vengano presentati al settore come non vincolanti, essi possono produrre l?effetto di uniformare la prassi contrattuale delle banche e quindi il comportamento delle medesime in relazione ai profili disciplinati dai contratti medesimi. 14. Dal punto di vista della concorrenza, le condizioni contrattuali in oggetto devono essere valutate tenendo in considerazione la natura dei contratti e dei servizi in esame e la posizione occupata dalle imprese aderenti all?ABI. Sotto il primo profilo, gli schemi di contratto notificati, attraverso le singole clausole che li compongono, sembrano contribuire in modo rilevante alla definizione delle modalità di offerta dei servizi in esame. Quanto al secondo profilo, l?ABI rappresenta la quasi totalità degli operatori attivi nell?offerta dei servizi oggetto degli schemi contrattuali comunicati, per cui l?intesa è potenzialmente idonea a uniformare il comportamento di una larga parte dei concorrenti presenti sui mercati interessati. 15. Nel caso in esame, i contratti notificati non concernono elementi del rapporto quali la determinazione dei tassi, delle commissioni e delle valute. Tuttavia, gli stessi contengono altre clausole che disciplinano in modo uniforme aspetti essenziali del contratto, determinanti sia per il processo di scelta del cliente che per il successivo svolgimento del rapporto contrattuale. 16. In particolare, entrambi gli schemi contrattuali comunicati presentano disposizioni contrattuali che consentono alla banca, in corso di svolgimento del rapporto, di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al cliente, le condizioni contrattuali applicate. Inoltre, le medesime clausole prevedono che le predette modifiche, se generalizzate, possano essere comunicate al cliente, anziché in forma individuale, mediante la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale; a far data da tale pubblicazione iniziano a decorrere i termini per l?esercizio del diritto di recesso alle condizioni precedentemente applicate (cfr. articolo 5, "Disposizioni comuni" dello schema contrattuale "Servizi di investimento" e artt. 1 e 17 dello schema contrattuale "Condizioni generali per l?utilizzo di carta di credito"). 17. Le disposizioni contrattuali sopra menzionate ? sebbene connesse ad istituti previsti dalla normativa vigente33 [Artt. 117 e 118 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Testo Unico in materia bancaria e creditizia (di seguito T.U.B.) e successiva normativa di attuazione, nonché l?art. 1469 bis c.c.. ] ? acquistano particolare rilievo in una prospettiva antitrust. In primo luogo, la facoltà delle banche di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente, così come regolata dagli schemi comunicati, costituisce un livellamento verso il basso della qualità del servizio offerto, previsto in modo uniforme per le tutte le banche. L?eventuale esercizio di tale facoltà, in particolare, determina una maggiore onerosità delle condizioni economiche applicate alla clientela. A ciò si aggiunga che l?eventuale assenza di una comunicazione delle modifiche unilaterali intervenute, efficace ai fini del concreto esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ingessa la concorrenza tra banche. Infatti, una percezione ritardata, o peggio assente, delle condizioni alle quali viene fornito il servizio, non consente ai clienti di attivarsi alla ricerca dell?operatore più conveniente, rendendo più vischiosa la loro mobilità, invece necessaria a garantire uno svolgimento più dinamico dei meccanismi concorrenziali. 18. Sotto un altro profilo, nello schema contrattuale relativo ai servizi di investimento vi sono clausole che potrebbero indurre un legame tra servizi distinti, quali le gestioni patrimoniali, la negoziazione dei titoli, l?amministrazione del risparmio ed il conto corrente. Tale legame risulterebbe artificioso ove non sussistessero ragioni tecniche e/o economiche per la prestazione congiunta di servizi da parte del medesimo operatore. Per tal verso, l?inserimento di tali clausole nel predetto schema contrattuale potrebbe rappresentare un elemento formale costitutivo di una pratica di tie-in generalizzata (cfr. articolo 8 della sezione "Servizio di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari", articolo 9 della sezione "Servizio di gestione di portafogli" e "Allegato 1 ? Disposizioni comuni"). 19. Infine, in entrambi gli schemi contrattuali si ravvisa la presenza di altre disposizioni che potrebbero uniformare il comportamento delle banche mediante l?applicazione di clausole che rendono il rapporto contrattuale sistematicamente sbilanciato a favore delle banche, anche in termini di trasparenza contrattuale, o che, comunque, risultano peggiorative delle condizioni economiche applicate al cliente. In particolare, tra queste si segnalano le disposizioni dello schema contrattuale "Servizi di investimento" in materia di operazioni in conflitto di interesse, laddove non assicurano all?investitore la possibilità di effettuare le proprie scelte in modo pienamente consapevole, ostacolando così il corretto dispiegarsi delle dinamiche competitive (tra le altre, cfr. artt. 6 e 16 dello schema contrattuale "Condizioni generali per ?utilizzo di carta di credito" nonché, relativamente al contratto "Servizi di Investimento", gli artt. 3 delle "Disposizioni comuni", 8 della sezione "Servizio di gestione di portafogli" e 1 dell?"allegato 2- sottosezione B"). 20. Per quanto esposto, gli schemi contrattuali comunicati, poiché predisposti dall?ABI a favore dell?intero sistema bancario e caratterizzati da alcune clausole che appaiono particolarmente onerose per la clientela, sono suscettibili di uniformare il comportamento delle banche limitando la capacità della clientela di effettuare scelte pienamente consapevoli, elevando i costi di mobilità ed impedendo in tal modo il dispiegarsi di corrette dinamiche competitive. RITENUTO, pertanto, che gli schemi contrattuali comunicati dall?Associazione Bancaria Italiana possano configurare un?intesa restrittiva della concorrenza, ai sensi dell?articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90 DELIBERA a) l?avvio dell?istruttoria, ai sensi degli artt. 2 e 14 della legge n. 287/90, nei confronti dell?Associazione Bancaria Italiana; b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l?esercizio da parte dei legali rappresentanti dell?associazione di cui al punto a), o da persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione "E" di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato; c) che il responsabile del procedimento è il dott. Vito Meli; d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione "E" di questa Autorità dai legali rappresentanti delle parti o da persone da essi delegate; e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 ottobre 2004. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Rita Ciccone IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro

13/11/2003

Documento n.3570

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