ANTITRUST. RESTRITTIVI CONTRATTI ABI SU IUS VARIANDI E CONFLITTO DI INTERESSI

in Sentenze e testi di legge
Comunicati stampa I592 - ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA (Chiusura istruttoria) DATI GENERALI numero 28 data 15/11/2004 PROCEDIMENTO riferimento I592 caso: ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA PROVVEDIMENTO n. 13697 data riunione 28/10/2004 -Collegamenti Provvedimento del 28 ottobre 2004 COMUNICATO STAMPA ANTITRUST E BANCA D’ITALIA GIUDICANO RESTRITTIVI CONTRATTI ABI SU IUS VARIANDI E CONFLITTO DI INTERESSI MA AUTORIZZANO NUOVA FORMULAZIONE PREDISPOSTA DA ASSOCIAZIONE L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua seduta del 28 ottobre 2004, e la Banca d’Italia, con provvedimento emanato il 12 u.s., hanno deliberato la chiusura delle istruttorie avviate dalle due Autorità, rispettivamente il 6 novembre 2003 e l’8 novembre 2003, nei confronti dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI). Le istruttorie riguardavano gli schemi contrattuali aventi a oggetto la prestazione di alcuni servizi di investimento e l’utilizzo delle carte di credito, che, nella versione originariamente predisposta dall’ABI, sono stati ritenuti una violazione dell’art. 2, comma 2, della legge n. 287/90. Con i provvedimenti sopra indicati, l’Autorità Garante e la Banca d’Italia hanno deliberato che la versione modificata di tali schemi non è idonea a restringere la concorrenza nei mercati interessati. Nell’ambito degli schemi contrattuali originariamente notificati, la procedura istruttoria ha riguardato, in particolare, le clausole aventi ad oggetto la disciplina della modifica unilaterale delle condizioni economiche da parte delle banche (c.d. ius variandi); le operazioni finanziarie eseguite da parte delle banche in situazioni di conflitto di interessi e le clausole relative all’introduzione di un legame artificioso tra servizi indipendenti (tie in). Relativamente allo ius variandi, l’Autorità e la Banca d’Italia hanno ritenuto che la possibilità per le banche, quale prevista negli schemi contrattuali originariamente notificati, di modificare le condizioni economiche in senso sfavorevole al cliente, senza peraltro dover esplicitare le ragioni di una simile decisione, e di comunicare le nuove condizioni in maniera impersonale, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale anziché attraverso una informativa individuale, risulta restrittiva della concorrenza. Si tratta, infatti, di una forma di coordinamento orizzontale delle condizioni di offerta idonea a comprimere gli ambiti di concorrenza attraverso la fissazione di uno standard suscettibile di ostacolare la mobilità della clientela, che non è incentivata a ricercare le condizioni di offerta migliori, essendo queste ultime soggette ad essere modificate unilateralmente dalle imprese. Per quanto concerne il trattamento del conflitto di interessi, l’Autorità e la Banca d’Italia hanno ritenuto che le previsioni in materia, contenute nello schema contrattuale relativo ai servizi di investimento, comportassero un’informativa per la clientela del tutto generica ed inefficace, atteso, da un lato, l’assenza di un obbligo per la banca di descrivere in maniera chiara le situazioni di conflitto e, dall’altro, l’impossibilità da parte dell’investitore di revocare l’autorizzazione ad eseguire operazioni in caso di eventuale mutamento delle situazioni di conflitto di interessi. Il coordinamento orizzontale derivante da tale disciplina, idoneo ad uniformare il comportamento degli operatori, è stato ritenuto tale da innalzare gli ostacoli alla mobilità della clientela, che non è posta nelle condizioni di operare scelte razionali, basate sulle caratteristiche effettive del servizio prestato da ciascun operatore. Del pari, l’Autorità e la Banca d’Italia hanno valutato negativamente, in quanto tali da limitare le possibilità di scelta del consumatore, riducendone il livello di benessere e aumentandone i costi di mobilità, quelle clausole degli schemi contrattuali, nella versione originariamente notificata, secondo cui il cliente deve necessariamente servirsi del medesimo intermediario per il servizio di negoziazione dei titoli e per quello di custodia ed amministrazione degli stessi, nonché per il servizio di gestione individuale del risparmio e per quello di tenuta del conto corrente. Come anticipato, nel corso dell’istruttoria ABI, al fine di superare le obiezioni critiche mosse dalle Autorità, ha prodotto, in data 27 settembre 2004, una nuova versione degli schemi contrattuali. In particolare, è stata eliminata la disciplina relativa allo ius variandi, mantenendo soltanto una nota di richiamo, per le banche che individualmente vogliano avvalersi di tale facoltà, di tenere conto delle disposizioni a favore del consumatore contenute nel codice civile. Con riguardo al conflitto di interessi, la nuova contrattualistica rimanda ad un modulo separato che ciascuna banca deve autonomamente predisporre e che deve contenere una specifica informativa sulla natura di ciascun conflitto, al fine di fornire al cliente tutti gli elementi per il conferimento della delega ad operare in situazioni di conflitto. Sono inoltre esplicitamente previsti, da un lato, l’obbligo di aggiornare l’informativa resa al cliente in caso di modifica delle condizioni di conflitto; dall’altro, la possibilità per il cliente di revocare, in corso di rapporto, l’autorizzazione ad agire in situazioni di conflitto. L’ABI ha inoltre modificato gli schemi contrattuali, prevedendo, sia per il sevizio di negoziazione sia per quello di gestione, la possibilità per il cliente di aprire il conto corrente e il conto titoli presso un altro intermediario. Alla luce di queste incisive modifiche, l’Autorità e la Banca d’Italia hanno deliberato che i nuovi contratti predisposti dall’ABI non contengono elementi idonei a produrre restrizioni della concorrenza sui mercati interessati. La nuova formulazione degli schemi contrattuali, infatti, rende possibile, sulla base dell’iniziativa individuale delle banche, che il rapporto banca-cliente sia maggiormente basato sull’effettiva verifica della capacità dell’operatore di fornire un servizio competitivo per qualità e prezzo. Roma, 15 novembre 2004

07/12/2004

Documento n.4306

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