Ricorso ADUSBEF contro Banca Popolare di Vicenza SCARL e "indolenza" del Tribunale di Vicenza

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Integgorazione parlamentare del Senatore Lannutti, Presidente ADUSBEF Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02106 Atto n. 4-02106 Pubblicato il 20 ottobre 2009 Seduta n. 267 LANNUTTI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che: in data 18 marzo 2008 l’Associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari (Adusbef) inviava, con lettera raccomandata A.R. anticipata via fax, un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica di Vicenza in persona del suo procuratore pro tempore consigliere dottor Ivano Nelson Salvarani, contestando l’illiceità di talune condotte societarie della Banca popolare di Vicenza Scarl, del suo Presidente, cavaliere del lavoro dottor Giovanni Zonin, e del Consiglio di amministrazione in merito alla delibera dello stesso Consiglio di amministrazione di aumento della quotazione azionaria a 58 euro, che avrebbe dovuto essere approvata nell’assemblea degli azionisti fissata per il successivo 19 aprile 2008, profilando alcune ipotesi di reato ed esplicitando in calce di essere informata nel caso di richiesta di archiviazione ex art. 408 e seguenti del codice di procedura penale; in data 2 gennaio 2009 un'agenzia di stampa lanciava la notizia che il sostituto procuratore delegato alle indagini, dottoressa Angela Barbaglio, aveva richiesto al giudice per le indagini preliminari la prosecuzione del termine per le indagini; in data 15 aprile 2009 lo stesso pubblico ministero Barbaglio richiedeva al giudice l’archiviazione della stessa denuncia, omettendo di darne comunicazione alla parte offesa/denunciante; in data 21 aprile 2009 il giudice per le indagini preliminari, dott.ssa Eloisa Pesenti, accogliendo le richieste del pubblico ministero emetteva il decreto di archiviazione; tale decreto di archiviazione non veniva mai notificato e/o comunicato al denunciante; il 23 aprile 2009 l’ufficio stampa della Banca popolare di Vicenza Scarl diramava un comunicato nel quale enfatizzava l’avvenuta archiviazione; il 24 aprile 2009 tutti i giornali, soprattutto quelli economici, riportavano la notizia; il 25 aprile si teneva l’assemblea degli azionisti della banca nel corso della quale, per quanto risulta all'interrogante, il presidente Zonin si fece tributare il trionfo; avverso tale decreto l'Adusbef, acquisite copie degli atti, interponeva il ricorso per Cassazione, depositandolo il 20 luglio 2009 presso la cancelleria del tribunale di Vicenza - ufficio del giudice per le indagini preliminari; a tutt’oggi tale ricorso non risulta essere mai stato trasmesso alla cancelleria della Suprema Corte di cassazione; risulta all'interrogante che tale trasmissione avverrebbe con estrema lentezza e comunque non prima di un anno; tale condotta appare all'interrogante in manifesta violazione dell’art. 584 del codice di procedura penale, rubricato Notificazione della impugnazione, che impone alla "cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato" che l'atto di impugnazione sia "comunicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice e (...) notificato alle parti private senza ritardo"; a giudizio dell'interrogante non può non registrarsi la diversità di condotta di magistrati e personale di cancelleria degli uffici giudiziari vicentini, animata da straordinaria tempestività nell’assumere decisioni a tutela della banca locale e dei suoi esponenti aziendali e, correlativamente, la lentezza nell’adempimento dei doveri d’ufficio potenzialmente contrari agli stessi, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di svolgere le opportune verifiche, attivando eventualmente i poteri ispettivi conferitigli dalla normativa vigente al fine di verificare l’eventuale sussistenza di illeciti da parte dei richiamati magistrati al fine di esperire le azioni disciplinari di competenza.

21/10/2009

Documento n.8243

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