Il PuntO. Sull’ Ombudsman bancario ABI

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Il PuntO. Sull’ Ombudsman bancario ABI Di Mauro Novelli ( 30-10-2005) Il primo gennaio 2006, entrerà in vigore il nuovo regolamento dell’Ombudsman privato dell’ABI. Anche per questo organismo dobbiamo riscontrare la distrazione di Banca d’Italia e di tutti i governi succedutisi dal 1993 (quando fu istituito dall’Associazione Bancaria Italiana) ad oggi. L’organismo è finanziato dall’Abi, i suoi membri ( il presidente è indicato da Bankitalia), due dall’Abi, un avvocato ed un commercialista, indicati dai ripettivi Ordini, sono nominati dal Presidente dell’Abi, le modifiche del regolamento sono appannaggio dell’Abi. Le novità dal 2006 I membri Fino ad oggi, l’organismo non ha previsto la presenza di rappresentanti degli utenti. Tale caratteristica è certamente elemento di impresentabilità per un organismo stragiudiziale che si è autoqualificato “super partes” (distratta Bankitalia ed altri). Infatti, dal gennaio 2006 il presidente dell’Abi nominerà due nuovi membri, uno indicato da organizzazioni imprenditoriali, l’altro dal CNCU (Consiglio Nazionale Consumatori Utenti). In altri termini, dal 2006 si riproporrà la struttura organica prevista per gli organismi di conciliazione costituiti col Decreto Legislativo 28 luglio 2000 n. 253, in materia di criticità inerenti i bonifici transfrontalieri. Tale decreto ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva 97/5/CE, che impone agli enti che effettuano tali bonifici, di assicurare adeguate ed efficaci procedure di reclamo del cliente, sia circa le procedure da seguire, sia in ordine alla composizione dell’organo decidente. Dal 2002, infatti, sia Poste Italiane che le singole banche hanno una sezione dell’Ufficio Reclami specifica per i tentativi di soluzione di problemi annessi allo svolgimento di quel servizio. Della loro attività si deve riferire alla Banca d’Italia. Pertanto dal 2006 l’organismo avrà una struttura costituita da 5 membri così individuati: • Presidente nominato dalla Banca d’Italia; • due membri nominati dal presidente dell’Associazione Bancaria Italiana; • uno nominato dal presidente dell’associazione Bancaria Italiana su designazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all’art. 4 della legge 30 luglio 1998, n.281, ovvero da almeno tre associazioni di categoria scelte dal Consiglio stesso fra quelle iscritte nell’elenco di cui all’art. 5 della legge menzionata; • uno nominato dal Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana su designazione di almeno due associazioni rappresentative delle altre categorie di clienti, scelte tra le seguenti: Confindustria (Confederazione Generale dell’Industria Italiana), Confcommercio (Confederazione generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi), Confagricoltura(Confederazione generale dell’Agricoltura Italiana), Confartigianato (Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato). L’operatività A differenza del precedente organismo, possono rivolgersi all’Ombudsman tutti i clienti bancari, non solo quindi i consumatori presone fisiche, ma anche persone giuridiche (aziende ecc.). Le possibilità di ricorso sono soggette ad alcune limitazioni: 1. I danni lamentati non devono superare i 50.000 euro (per operazioni di qualsiasi importo poste in essere dal 1° gennaio 2006) 2. La vicenda non deve essere stata portata all’attenzione della magistratura, di collegi arbitrali, di organismi di conciliazione. Sarebbero quindi escluse tutte quelle posizioni (Parmalat, Cirio, ecc.) trattate – negli ultimi anni - in attività di conciliazione. 3. E’ d’obbligo coinvolgere, in prima istanza, l’Ufficio reclami della banca interessata. L’Ombudsman risponde entro 60 giorni; entro 90, per problemi inerenti investimenti mobiliari. I dati sull’attività dell’Ombudsman (1° semestre 2005) I dati riportati dall’Ombudsman bancario circa l’attività svolta nel primo semestre 2005, evidenziano anzitutto una ridotta entità dimensionale del “fenomeno”n in generale. In sei mesi, solo 2448 clienti bancari hanno fatto ricorso al giudizio dell’organismo dell’ABI. Di questi, oltre la metà (1315) sono risultati inammissibili, perché effettuati da non consumatori, cioè da professionisti o aziende; per danni lamentati oltre il massimale dei 10.000 euro; per ricorsi contro banche o finanziarie non aderenti all’acordo ABI, ecc. Ma oltre alla scarsa numerosità di coloro che ritengono l’Ombudsman un organismo efficace per la risoluzione delle controversie, fa riflettere la presentazione non proprio trasparente dei dati. Una lettura affrettata potrebbe far decidere per un bilanciato pronunciamento complessivo: 464 ricorsi risolti in senso favorevole al cliente; 492 in senso favorevole alle banche. Se però si riflette sulla disaggregazione del primo dato, si scopre che solo 76 su 464 sono gli effettivi pronunciamenti a favore del cliente, mentre i restanti 388 si sono conclusi per “decisioni di accertamento di cessazione della materia del contendere per intervenuto componimento della vertenza”. Cioè, perché banca e cliente si sono accordati. Adusbef non pretende trasparenza da chi non se la può dare, e fornisce i dati del primo semestre 2005 in modo più “utile”: • Ricorsi definiti in senso favorevole al cliente ricorrente: 76 • Ricorsi definiti in senso favorevole alla banca: 492 • Ricorsi non definiti dall’Ombudsman per accordo intervenuto tra banca e cliente: 388 * (*) Se anche noi godessimo di carenza di scrupoli, potremmo annettere l’ultimo dato appena riportato al penultimo ( come l’Ombudsman lo annette al primo) e concludere: - Ricorsi definiti in senso favorevole al cliente ricorrente: 76 - Ricorsi definiti in senso favorevole alla banca: 880 IN “MODULI” (sotto lo stesso titolo), LA TABELLA E LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

02/11/2005

Documento n.5220

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