Il Punto n° 72. Decreto Bersani e spese di chiusura conto. Un doveroso chiarimento. Di M. Novelli

in Il Punto

Il Punto n° 72. Spese applicate ai conti correnti ed effetto del decreto Bersani.
Un doveroso chiarimento per evitare false aspettative.
Di Mauro Novelli 23.7.2006

Ai telefoni di Adusbef sono cominciate ad arrivare telefonate di correntisti che lamentano il fatto che il direttore della propria banca “si rifiuta di chiudere il conto a costo zero, come indicato da giornali e televisione”. E’ questo il risultato deteriore di informazioni grossolane e superficiali passate sui media circa l’effetto del decreto Bersani in materia di spese di chiusura dei conti bancari. Vediamo perché. Il contratto di conto corrente prevede, di norma, una serie di spese di gestione a carico del titolare. Dal costo per ogni singola operazione (cioè per ogni riga di estratto conto), al costo per l’invio dell’estratto conto; dal recupero di spese varie (postali, telefoniche), al costo di servizi bancari regolati sul conto corrente (bonifici, utilizzo del Bancomat, ordini permanenti, acquisto titoli); dall’applicazione di tassi passivi e commissioni di massimo scoperto (in caso di saldi negativi), alle spese imposte ad ogni “chiusura dei conti” (in genere ogni tre mesi, anche di 40 euro); dall’addebito del bollo per l’invio dell’estratto conto, alle “spese di chiusura” (anche di 100 euro) se previste dal contratto, qualora si decidesse di chiudere definitivamente il rapporto; queste non vanno confuse con le già citate “spese di chiusura dei conti”, contabilizzate secondo la cadenza contrattuale. Quasi tutte le spese appena elencate possono essere oggetto di forfetizzazione: alcuni contratti prevedono un costo omnicomprensivo addebitato ad ogni cadenza contabile - in genere trimestrale - senza ulteriori voci di spesa: quindi, indipendentemente dall’intensità di utilizzo del servizio, quello sarà l’addebito periodico a carico del titolare. Alcune voci di costo restano indicate individualmente. Tra queste, l’addebito del bollo sull’invio dell’estratto conto e le “spese di chiusura” del conto (se previste). Pertanto, un conto attivo regolarmente operativo (ipotizziamolo con contabilizzazione trimestrale) vedrà addebitati ogni tre mesi i costi di gestione (normali o fofetizzati) ed il bollo. Se il titolare deciderà di metterlo in estinzione, la banca calcolerà ed addebiterà: - le spese di gestione relative all’utilizzo del conto (cioè alle operazioni effettuate) dall’inizio del trimestre (cioè dall’ultima contabilizzazione dei costi) al giorno di chiusura; - il bollo sull’invio dell’ultimo estratto conto; - le spese di chiusura definitiva del rapporto (se previste). L’articolo 10 del decreto Bersani offre al correntista che non intenda sottostare alla richiesta di aumento comunicata dalla banca, la possibilità di chiudere il conto eliminando la terza delle tre voci appena elencate: le “spese di chiusura” del conto. Spese di utilizzo dall’ultima “chiusura dei conti” e bollo verranno comunque reclamate dalla banca che dovrà applicare le condizioni precedentemente praticate.

Decreto legge 4 luglio 2006 n° 223
Art. 10.
Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari.
1. L'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, e' sostituito dal seguente:
“Art. 118 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali).
1. Nei contratti di durata puo' essere convenuta la facolta' di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente per iscritto, secondo modalita' immediatamente comprensibili, con preavviso minimo di trenta giorni.
3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, il cliente ha diritto di recedere senza penalita' e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se pregiudizievoli per il consumatore.
5. Le variazioni dipendenti da modifiche del tasso di riferimento devono operare, contestualmente e in pari misura, sia sui tassi debitori che su quelli creditori.”


Quindi, solo i correntisti che non intendano accettare l’aumento di costi comunicato dalla banca otterranno la chiusura del conto senza l’applicazione della voce “spese di chiusura” e di ogni altra penalità (se prevista dal contratto). In questo caso, al conto in chiusura si applicheranno fino al giorno di estinzione le sole spese di gestione analitiche (costo per operazione, bollo, recupero spese per l’invio dell’estratto conto ecc.) o forfetizzate , secondo i livelli precedentemente praticati. In ogni altro caso, se cioè l’iniziativa di chiudere il rapporto è del correntista, maturata non in presenza di richieste di aumenti da parte della banca, il titolare dovrà sostenere le spese di chiusura se previste dal contratto e quelle di gestione. E’, ad esempio, il caso di alcuni conti per i quali la banca si è impegnata a non variare le condizioni fino ad una certa data (2008, 2010). La banca non può imporre variazioni prima della data definita e la chiusura decisa dal titolare di un tale conto vedrà applicate le spese previste dal contratto, compresa la voce “spese di chiusura” se contemplata. Ricapitolando: - Se la banca comunica aumenti nelle voci di costo di un conto corrente, il titolare può non accettare e chiudere il conto senza “spese di chiusura”, ma con la sola applicazione delle spese di utilizzo del conto, alle condizioni precedentemente praticate. - Se invece il correntista chiude il conto senza che la banca abbia richiesto aumenti, dovrà affrontare tutte le spese indicate dal contratto (comprese quelle di chiusura se contemplate). Questo è il dettato dell’art. 10 del decreto Bersani in vigore fino alla sua conversione in legge che, ci auguriamo, eliminerà lo jus variandi ed imporrà al contratto di conto corrente bancario il ritorno alla "normalità", con la valenza almeno annuale di tutte le condizioni anche di costo.

23/07/2006

Documento n.6230

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