Il Punto n° 72. Decreto Bersani e spese di chiusura conto. Un doveroso chiarimento. Di M. Novelli
in Il Punto
Il Punto n° 72. Spese applicate ai conti correnti ed effetto del decreto Bersani.
Un doveroso chiarimento per evitare false aspettative.
Di Mauro Novelli
23.7.2006
Decreto legge 4 luglio 2006 n° 223
Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari.
1. L'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, e' sostituito dal seguente:
“Art. 118 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali).
1. Nei contratti di durata puo' essere convenuta la facolta' di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente per iscritto, secondo modalita' immediatamente comprensibili, con preavviso minimo di trenta giorni.
3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, il cliente ha diritto di recedere senza penalita' e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se pregiudizievoli per il consumatore.
5. Le variazioni dipendenti da modifiche del tasso di riferimento devono operare, contestualmente e in pari misura, sia sui tassi debitori che su quelli creditori.”
Quindi, solo i correntisti che non intendano accettare l’aumento di costi comunicato dalla banca otterranno la chiusura del conto senza l’applicazione della voce “spese di chiusura” e di ogni altra penalità (se prevista dal contratto). In questo caso, al conto in chiusura si applicheranno fino al giorno di estinzione le sole spese di gestione analitiche (costo per operazione, bollo, recupero spese per l’invio dell’estratto conto ecc.) o forfetizzate , secondo i livelli precedentemente praticati. In ogni altro caso, se cioè l’iniziativa di chiudere il rapporto è del correntista, maturata non in presenza di richieste di aumenti da parte della banca, il titolare dovrà sostenere le spese di chiusura se previste dal contratto e quelle di gestione. E’, ad esempio, il caso di alcuni conti per i quali la banca si è impegnata a non variare le condizioni fino ad una certa data (2008, 2010). La banca non può imporre variazioni prima della data definita e la chiusura decisa dal titolare di un tale conto vedrà applicate le spese previste dal contratto, compresa la voce “spese di chiusura” se contemplata. Ricapitolando: - Se la banca comunica aumenti nelle voci di costo di un conto corrente, il titolare può non accettare e chiudere il conto senza “spese di chiusura”, ma con la sola applicazione delle spese di utilizzo del conto, alle condizioni precedentemente praticate. - Se invece il correntista chiude il conto senza che la banca abbia richiesto aumenti, dovrà affrontare tutte le spese indicate dal contratto (comprese quelle di chiusura se contemplate). Questo è il dettato dell’art. 10 del decreto Bersani in vigore fino alla sua conversione in legge che, ci auguriamo, eliminerà lo jus variandi ed imporrà al contratto di conto corrente bancario il ritorno alla "normalità", con la valenza almeno annuale di tutte le condizioni anche di costo.
23/07/2006
Documento n.6230