Il PuntO n° 182 Fondo di solidarietà per i mutui prima casa. Norme pressappochiste. di M. Novelli 31-8-10

in Il Punto
Il PuntO n° 182 Fondo di solidarietà per i mutui prima casa. Dopo tre anni, una normativa imprecisa, foriera di troppe perplessità. Di Mauro Novelli 31-8-2010 Dal 2 settembre – atteso da oltre tre anni - sarà operativo il decreto che il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato per regolare con norme di attuazione il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto dell’abitazione principale (Finanziaria 2008). Con l’accesso al fondo, è possibile sospendere le rate per diciotto mesi. Il mutuo verrà allungato di un periodo equivalente. Il fondo provvederà a rimborsare alle banche gli interessi non goduti. Ma, attenzione: le banche vedranno rimborsata la quota di interessi imputabile al parametro di riferimento (euribor, tasso BCE) ma non quella relativa allo spread. Difficilmente le banche rinunceranno a quegli importi. Vedremo come si comporteranno. Condizioni per accedere. 1) Il mutuo deve essere stato stipulato da almeno un anno. 2) L’importo non deve superare i 250 mila euro. 3) Deve essere stato acceso per l’acquisto dell’abitazione principale. 4) La moratoria può essere chiesta se il tasso variabile del mutuo abbia registrato - nel tempo – un aumento del 20 per cento (se a rata mensile) o del 25 per cento (se a rata semestrale). 5) Condizioni personali e familiari: - La situazione economica (ISEE) non deve superare i 30.000 euro. L’ISEE considera il patrimonio complessivo (proprietà immobiliari, investimenti mobiliari) oltre il reddito imponibile. - Può fare richiesta chi ha perso il posto di lavoro o chi è risultato disoccupato per tre mesi. Ciò vuol dire che chi è in cassa integrazione è tagliato fuori dalla provvidenza. - Può accedervi la famiglia in cui uno dei percettori di almeno il 30 per cento del reddito sia deceduto o abbia subito una invalidità totale. - Possono farne richiesta coloro che siano in grado di documentare spese per ristrutturazione dell’immobile o spese medico-infermieristiche non inferiori a 5.000 euro l’anno.
Interrogativi, incertezze e perplessità. Ormai è prassi di chi ci governa procedere ad informazioni a forte impatto mediatico di massa, lasciando nell’incertezza quanti concretamente siano interessati ad attivare le norme che regolano i servizi e le provvidenze sbandierate senza aver ben predisposto procedure, condizioni, caratteristiche di accesso. 1) Si può acceder al fondo solo nel caso che si sia titolari di un mutuo acceso per l’acquisto dell’abitazione principale? Chi ha acceso un mutuo edilizio per procedere alla costruzione della casa, o chi è titolare di un mutuo per ristrutturazione, è tagliato fuori? 2) Il mutuo può essere a tasso fisso o variabile. I mutui trattati a tassi rivedibili periodicamente con opzione tra fisso e variabile? 3) Possono accedere al fondo i titolari di mutui cartolarizzati, trasferiti da altra banca o rinegoziati? 4) Può fare richiesta chi ha già potuto accedere ad altre provvidenze poste in essere in materia (Tremonti 4 per cento, piano Abi, sospensione di rate accordate dalla banca creditrice)? 5) In caso di esaurimento del plafond, il fondo verrà rifinanziato? Si è atteso tre anni prima di promuovere in Italia una iniziativa “normale” in altri paesi. Forse ci si sarebbe potuto aspettare un risultato meno confusionario.

31/08/2010

Documento n.8700

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