Il PuntO. Investimenti: i quesiti che i risparmiatori devono porsi ed ai quali devono dare risposta.

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Il PuntO. INVESTIMENTI: I QUESITI CHE I RISPARMIATORI/INVESTITORI DEVONO PORSI
E AI QUALI DEVONO DARE RISPOSTA. Di Mauro Novelli

Alla luce degli avvenimenti che hanno sconvolto il mercato dei titoli mobiliari e danneggiato pesantemente i risparmiatori/investitori, è opportuno che gli interessati coinvolti cerchino di fare il punto sui servizi finanziari acquistati. Riportiamo alcuni quesiti ai quali è opportuno trovare risposta . Ricordiamo che, se non si è in possesso della documentazione inerente l?investimento, l?art. 119 punto 4° del Testo Unico bancario, dà il diritto di chiederla ed ottenerla in 90 giorni, a titolo oneroso (occorre cioè permettere alla banca di introitare le commissioni per il servizio reso). Ricordiamo altresì che la banca deve detenere in archivio la documentazione relativa agli ultimi 10 anni. - Occorre informarsi preventivamente del costo per ogni foglio richiesto in copia. Il valore deve essere comunque riportato dai "fogli analitici" che, su richiesta, devono essere messi a disposizione dalla banca. - La richiesta va inoltrata per iscritto allo sportello (una copia verrà fatta firmare per ricevuta), o per Raccomandata A.R. all?Ispettorato Reclami della banca (all?indirizzo della Direzione Centrale) - Oltre alla definizione precisa della documentazione richiesta, nella lettera va specificata la modalità di pagamento delle commissioni imposte al servizio: addebito del conto, predisposizione di fondi, pagamento allo sportello. Testo unico bancario: - Art. 119 [?omissis?] 4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell?amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (*). _______________________________________ (*)Comma così sostituito dall?art. 24 del D. Lgs. 342/99. Ed ecco i quesiti: FORMALITÀ CONTRATTUALI RISPETTATE ? - Vanno verificate caso per caso. Non è raro incontrare contratti non firmati dall?azienda, firmati dall?azienda con data diversa ecc. Si incappa anche in contratti con firme manifestamente false. MODALITA? DI CONFERIMENTO ? - In caso di contratto stipulato tramite promotore finanziario, la somma da investire deve essere fornita tramite assegno NON TRASFERIBILE intestato alla società di gestione. Mai consegnare contanti. Mai consegnare assegni con il beneficiario in bianco. ALLEGATI AL CONTRATTO ? - Spesso i contratti fanno espresso riferimento ad allegati. Sono stati consegnati ? SERVIZIO FINANZIARIO ? - E? stato venduto come "prodotto finanziario" mo non esiste un prospetto informativo autorizzato dalla Consob? Allora non è un prodotto finanziario. Occorre chiedere spiegazioni. SERVIZIO DI FINANZIAMENTO ? - Il prodotto ha nel "prestito/mutuo/affidamento" uno dei due elementi fondamentali, necessario per l?investimento? Tale finanziamento è stato consapevolmente sottoscritto dai clienti ? Sono previste le modalità di recesso dal contratto ? CONFLITTO DI INTERESSI ? ? Se i titoli acquistati sono obbligazioni e/o quote di fondo emesse dalla stessa banca o dal Gruppo, sono state rispettate - non solo nominalmente - le norme imposte dal TUF e dai regolamenti Consob ? L?Articolo 21, lett. c) del Testo Unico della Finanza impone agli intermediari finanziari, in situazioni di conflitto di interessi, di "agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento". EQUO TRATTAMENTO ? - Oltre alla diligenza nella prestazione, l?intermediario non deve abusare della fiducia concessagli dal cliente, o approfittare del fatto che il cliente "non può dirgli di no". Il servizio collocato non deve privilegiare chi lo offre e danneggiare il sottoscrittore. DIRITTO DI RECESSO ? - E? presente nei contratti sottoscritti tramite promozione finanziaria? Spesso, quando è presente, non risulta evidenziato. In genere è richiamato solo il diritto di recesso relativo all?investimento. Spesso non è presente né per l?investimento, né per l?eventuale finanziamento. PROFILO DI RISCHIO ? - Per le pratiche sottoscritte in banca, sono state effettuate acquisizioni del "profilo di rischio" ? Quelle acquisite tramite promozione finanziaria, sono state stilate direttamente dagli stessi promotori ? Risultano corrispondenti alla realtà ? Nel documento denominato ?Questionario per l?investitore in servizi finanziari? (Reg. Consob n° 11522/98) verificare l?apposizione della firma aziendale. Troppo spesso, all?insaputa del cliente, si fa sottoscrivere la clausola che lo stesso non vuole fornire informazioni sulla sua situazione finanziaria. TITOLI ACQUISTATI ? ? Nell?acquisto di prodotti finanziari non direttamente quotati, il prezzo è stato stabilito dalla banca ? Spesso il titolo è uno "zero coupon", ma non è segnalato come tale. Occorre verificare, nei casi di specie, se vengono indicati - quale investimento - titoli di Stato a tasso fisso (BTP) quando invece si tratta di "coupon stripping" su quei titoli di Stato. E? notorio che la valorizzazione di titoli generati da coupon stripping è molto più soggetta agli umori dei tassi di mercato ed all?andamento dei tassi medi correnti di quanto non sia il titolo "madre" con le normali cedole. Poiché il mercato di tali prodotti è ristrettissimo, in caso di liquidazione ante scadenza risulterebbe disponibile all?acquisto la sola stessa banca che "farebbe il prezzo" senza possibilità di scelta. Verificare se l?ordinativo per l?acquisto dei titoli è stato firmato dall?investitore. RISPETTO DELLA NORMATIVA ? - Sono stati rispettati i dettami individuati, tra gli altri, dagli articoli 21-32 del TUF in merito all?azione professionale dei "venditori"? Ci sono persone in grado di testimoniare che il cliente ha deciso di sottoscrivere il contratto seguendo informazioni false, carenti o assenti? Si ricorda, comunque, che l?Articolo 23 punto 6) del Testo Unico Finanza inverte l?onere della prova. E? stata rispettata la normativa imposta dal Testo Unico bancario (Tan, Taeg, consegna del piano di ammortamento) ?

DAL TESTO UNICO DELLA FINANZA.

[?] TITOLO II - SERVIZI DI INVESTIMENTO [?] CAPO II - SVOLGIMENTO DEI SERVIZI Articolo 21 Criteri generali 1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell?interesse dei clienti e per l?integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l?efficiente svolgimento dei servizi; e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati. 2. Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le società di gestione del risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente. Articolo 22 Separazione patrimoniale 1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall?impresa di investimento, dalla società di gestione del risparmio o dagli intermediari finanziari iscritti nell?elenco previsto dall?articolo 107 del T.U. bancario nonché gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell?intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell?intermediario o nell?interesse degli stessi, nè quelle dei creditori dell?eventuale depositario o sub-depositario o nell?interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi. 2. Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti dell?intermediario o del depositario. 3. Salvo consenso scritto dei clienti, l?impresa di investimento, la società di gestione del risparmio, l?intermediario finanziario iscritto nell?elenco previsto dall?articolo 107 del T.U. bancario e la banca non possono utilizzare, nell?interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da esse detenuti a qualsiasi titolo. L?impresa di investimento, l?intermediario finanziario iscritto nell?elenco previsto dall?articolo 107 del T.U. bancario e la società di gestione del risparmio non possono inoltre utilizzare, nell?interesse proprio o di terzi, le disponibilità liquide degli investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo. Articolo 23 Contratti 1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d?Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. 2. È nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tal casi nulla è dovuto. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente. 4. Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi di investimento né al servizio accessorio previsto dall?articolo 1, comma 6, lettera f). 5. Nell?ambito della prestazione dei servizi di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell?articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica l?articolo 1933 del codice civile. 6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l?onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta. Articolo 24 Gestione di portafogli di investimento 1. Al servizio di gestione di portafogli di investimento si applicano le seguenti regole: a) il contratto è redatto in forma scritta; b) il cliente può impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere; c) l?impresa di investimento, la società di gestione del risparmio o la banca non possono, salvo specifica istruzione scritta, contrarre obbligazioni per conto del cliente che lo impegnino oltre il patrimonio gestito; d) il cliente può recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il diritto di recesso dell?impresa di investimento, della società di gestione del risparmio o della banca ai sensi dell?articolo 1727 del codice civile; e) la rappresentanza per l?esercizio dei diritti di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione può essere conferita all?impresa di investimento, alla banca o alla società di gestione del risparmio con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d?Italia e la CONSOB; f) l?esecuzione dell?incarico ricevuto può essere delegata, anche con riferimento all?intero portafoglio, a soggetti autorizzati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento previa autorizzazione scritta del cliente. 2. Sono nulli i patti contrari alle disposizioni del presente articolo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente. Articolo 25 Attività di negoziazione nei mercati regolamentati 1. Le SIM e le banche italiane autorizzate all?esercizio dei servizi di negoziazione per conto proprio e per conto terzi possono operare nei mercati regolamentati italiani, nei mercati comunitari e nei mercati extracomunitari riconosciuti dalla CONSOB ai sensi dell?articolo 67. Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e le banche comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all?esercizio dei medesimi servizi possono operare nei mercati regolamentati italiani. 2. La CONSOB può disciplinare con regolamento le ipotesi in cui la negoziazione degli strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati italiani deve essere eseguita nei mercati regolamentati; in tale eventualità, conformemente alla normativa comunitaria, stabilisce le condizioni in presenza delle quali l?obbligo non sussiste. 3. Il comma 2 non si applica alle negoziazioni aventi a oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato. [?] CAPO IV - OFFERTA FUORI SEDE Articolo 30 Offerta fuori sede 1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico: a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell?emittente, del proponente l?investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento; b) di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio. 2. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di investitori professionali, come definiti con regolamento della CONSOB, sentita la Banca d?Italia. 3. L?offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata: a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento del servizio previsto dall?articolo 1, comma 5, lettera c); b) dalle società di gestione del risparmio e dalle SICAV, limitatamente alle quote e alle azioni di OICR. 4. Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell?elenco previsto dall?articolo 107 del T.U. bancario e le società di gestione del risparmio possono effettuare l?offerta fuori sede dei propri servizi d?investimento. Ove l?offerta abbia per oggetto servizi prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento del servizio previsto dall?articolo 1, comma 5), lettera c). 5. Le imprese di investimento possono procedere all?offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi d?investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla CONSOB, sentita la Banca d?Italia. 6. L?efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza ai sensi dell?articolo 32 è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell?investitore. Entro detto termine l?investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all?investitore. La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede ovvero a distanza ai sensi dell?articolo 32. 7. L?omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente. 8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell?Unione Europea. 9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti indicati nell?articolo 100, comma 1, lettera f). Articolo 31 Promotori finanziari 1. Per l?offerta fuori sede, i soggetti abilitati si avvalgono di promotori finanziari. 2. È promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l?offerta fuori sede. L?attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell?interesse di un solo soggetto. 3. Il soggetto abilitato che conferisce l?incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. 4. È istituito presso la CONSOB l?albo unico nazionale dei promotori finanziari. Per la tenuta dell?albo, la CONSOB può avvalersi della collaborazione di un organismo individuato dalle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l?iscrizione all?albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalità per l?iscrizione all?albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative indette dalla CONSOB. 6. La CONSOB disciplina, con regolamento: a) l?istituzione e il funzionamento su base territoriale di commissioni per l?albo dei promotori finanziari. Le commissioni si avvalgono per il proprio funzionamento delle strutture delle Camere di commercio, industria e artigianato. Le commissioni deliberano le iscrizioni negli elenchi territoriali dei soggetti iscritti all?albo previsto dal comma 4, curano i relativi aggiornamenti, esercitano compiti di natura disciplinare e assolvono le altre funzioni a esse affidate; b) le modalità di formazione dell?albo previsto dal comma 4 e le relative forme di pubblicità; c) i compiti dell?organismo indicato nel comma 4 e gli obblighi cui lo stesso è soggetto; d) le attività incompatibili con l?esercizio dell?attività di promotore finanziario; e) le modalità per l?iscrizione all?albo previsto dal comma 4 dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritti all?albo previsto dall?articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; f) le regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela; g) le modalità di tenuta della documentazione concernente l?attività svolta; h) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni previste dall?articolo 196, comma 1. 7. La CONSOB può chiedere ai promotori finanziari o ai soggetti che si avvalgono di promotori finanziari la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. Essa può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l?esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. Articolo 32 Promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento e strumenti finanziari 1. Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato. 2. La CONSOB, sentita la Banca d?Italia, può disciplinare con regolamento, in conformità dei principi stabiliti nell?articolo 30, la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi di investimento e di prodotti finanziari, diversi da quelli indicati nell?articolo 100, comma 1, lettera f), individuando anche i casi in cui i soggetti abilitati devono avvalersi di promotori finanziari.

10/02/2004

Documento n.3721

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