Il PuntO. E se i contratti di conto corrente bancario fossero tutti nulli?

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Il PuntO. E se i contratti di conto corrente bancario fossero tutti nulli?
Di Mauro Novelli (18.9.2003)

Quando un cittadino apre un conto corrente bancario, sottoscrive con l?istituto di credito un contratto. Senza considerare la vessatorietà di molti articoli, un aspetto contrattuale rimane indefinito: il costo a carico del correntista, risultato della somma di varie voci onerose (spese fisse, commissioni, tassi passivi ecc). La quantificazione di tali entità, infatti, è lasciata alla esclusiva iniziativa della banca. Non solo questo aspetto è indeterminato, ma è addirittura indeterminabile, non indicando il contratto una formula oggettivamente riscontrabile per la variazione dei parametri. E? ipotizzabile una violazione dell?articolo 1346 del Codice civile? [art.1346 - Requisiti: L?oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.]. C?è poi un?aggravante. Il funzionario che, per conto della banca, sottoscrive il contratto dopo aver definito l?aspetto dei costi (?Le do: il tasso del 2 per cento, le offro 100 operazioni gratis, non le faccio pagare il blocchetto di assegni, il Bancomat le costerà ?.euro l?anno? ecc.) sa benissimo che alcune ore, alcuni giorni o alcune settimane dopo, quelle condizioni potranno subire variazioni. Ma lui stesso non ne può conoscere l?entità. La direzione della banca, infatti, ha la facoltà di modificare quei valori inserendo un semplice annuncio sulla Gazzetta Ufficiale, spesso addirittura con valenza retroattiva rispetto al giorno di pubblicazione.Anche di mesi. Quindi, né il correntista né il funzionario conoscono l?onerosità del contratto. E? ipotizzabile la violazione dell?articolo 1337 del Codice civile? [art. 1337 ? Trattative e responsabilità precontrattuale: Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede (1175, 1338, 1358, 1366, 1375, 1440, c.p.c. 88)]. Quel funzionario, fornendo al futuro correntista informazioni che sa del tutto campate in aria circa l?onerosità del contratto, è in buona fede? Il fatto che leggi successive al Codice civile permettano alla banca comportamenti particolari nell?esecuzione delle obbligazioni contrattuali, non è in violazione dell?articolo 1323 dello stesso Codice? [art. 1323 ? Norme regolatrici dei contratti: Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo (Titolo II ? Dei contratti in generale. n.d.r).] Perché ai contratti di conto corrente bancario stipulati a seguito della promessa, della definizione e dell?accettazione di particolari condizioni, non è imposta una valenza temporale (ad esempio, di un anno)? Allo scadere del periodo si potranno rivedere costi, spese, commissioni, tassi. Ma forse questo è chiedere troppo. Ingenuotto, va là.... Rabbercio, disarticolatamene, alcuni concetti di diritto trasmessimi dal prof. Mirabelli, docente di Diritto privato alla facoltà di Scienze politiche (fine anni ?60). Dove sto sbagliando? PS (19.9.93): Dopo aver letto il pezzo, un amico bancario mi oppone che il cliente dovrà dimostrare d?aver aperto il conto convinto dall?offerta fatta dal funzionario e risultata in malafede. Bene. Vorrà dire che, come per trattare investimenti in titoli, sarà opportuno attivare un registratore e farsi accompagnare da un testimone anche quando si devono trattare le condizioni per aprire il nuovo conto. PS (23.9.03): Un amico legale ha commentato: "Sarebbe troppo comodo ! ".(?????)

27/09/2003

Documento n.3425

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