Il PuntO. Contratti bancari: nuove norme di trasparenza.

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Il PuntO. Contratti bancari: nuove norme di trasparenza. Di Mauro Novelli (23.10.2003)

Nel marzo 2003, il CICR (Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio) (*)ha ?commissionato? alla Banca d?Italia la revisione delle vecchie norme sulla trasparenza nei rapporti banca/cliente e l?impostazione di una nuova normativa, entrata in vigore il 1° ottobre. Diciamo subito che le ?migliorie? apportate sono solo di facciata, un po? di fumo negli occhi dei membri del Cicr e dei cittadini. Vediamo di che si tratta e quali sono le novità. 1) Informazioni precontrattuali. Banca d?Italia scopre che prima di firmare un contratto è opportuno dargli un?occhiata, e dice alle sue vigilate che devono fornirne il testo (a richiesta del cliente ed eventualmente a titolo oneroso). Prima di firmare il contratto ( ad esempio di conto corrente) il potenziale cliente ha il diritto di chiedere ed ottenere ( a titolo oneroso, un aiutino) copia dell?articolato e delle condizioni che verrebbero applicate in caso di accettazione. La banca dovrà fornire i documenti e potrà pretendere il pagamento di una somma a titolo di rimborso spese. Non solo, ma il cliente che intende chiedere quei documenti, dovrà lasciare le sue generalità. Un aiutino per la costituzione di una banca dati. Ricordiamo che le condizioni ( costi, spese, tassi, commissioni) indicate dal documento sintetico consegnato con il testo del contratto possono cambiare anche il giorno successivo alla stipula. Consigliamo, quindi, di non decidere sulla semplice comparazione di queste. Riportiamo il testo della normativa appena illustrata.


TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI FINANZIARI SEZIONE II PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE

[?.] 7. INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE (22) Prima della conclusione del contratto, l?intermediario consegna al cliente che ne abbia fatto richiesta una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula (23). La consegna della copia non impegna le parti alla stipula del contratto. Il diritto del cliente di ottenere copia del testo contrattuale non può essere sottoposto a termini o condizioni (24). L?intermediario acquisisce un?apposita attestazione in calce allo schema contrattuale nella quale il cliente dichiara se intende avvalersi o meno di tale diritto. Ove le parti addivengano alla conclusione del contratto, l?attestazione è conservata dall?intermediario. In caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia consegnata al cliente, l?intermediario prima della stipula del contratto ne dà informativa al cliente stesso e, su richiesta di quest?ultimo, consegna una copia completa del nuovo testo contrattuale idonea per la stipula. In caso di offerta fuori sede attraverso soggetti terzi, questi ultimi sono sottoposti agli obblighi previsti dal presente paragrafo. Quando si adoperano tecniche di comunicazione a distanza, il testo contrattuale comprensivo delle condizioni generali di contratto è fornito al cliente in forma cartacea o su altro supporto durevole. 8. DOCUMENTO DI SINTESI Al contratto è unito un documento di sintesi, volto a fornire al cliente una chiara evidenza delle più significative condizioni contrattuali ed economiche. Il documento di sintesi costituisce il frontespizio del contratto ed è redatto secondo modalità, anche grafiche, di immediata percezione e comprensione. Esso riproduce lo schema del foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio, con opportuni adattamenti, riportando le condizioni economiche e le clausole contrattuali praticate al cliente; possono essere omesse le informazioni riguardanti l?intermediario, quelle relative alle caratteristiche e ai rischi dell?operazione o del servizio. [?..] Note: (22) Le disposizioni in materia di informativa precontrattuale e contrattuale non si applicano alle emissioni di moneta elettronica realizzate attraverso carte ?usa e getta?. (23) L?adempimento è necessario per i contratti stipulati in forma scritta. La copia da consegnare al cliente comprende il testo delle condizioni generali di contratto. (24) La consegna della copia del contratto idonea per la stipula può essere subordinata al pagamento da parte del cliente di un rimborso delle spese.


2) Variazioni delle condizioni. Non ci sono novità, se non di risulta. Come in precedenza, se la banca apporta modifiche a singole posizioni, deve scrivere all?interessato. Se invece cambiano condizioni generali, le banche possono limitarsi a mettere annunci commerciali sulla Gazzetta Ufficiale (2^ Parte). Come in precedenza, il cliente ha 15 giorni di tempo dalla notifica o dal giorno di pubblicazione sulla Gazzetta per chiudere il rapporto alle condizioni precedenti. Ed ecco le novità: - In caso di variazione generalizzata, la banca deve darne indicazione apponendo comunicazioni nei locali delle agenzie. In tali comunicati deve essere riportato il giorno di pubblicazione sulla G. U. ed il giorno di decadenza, per il cliente, della facoltà di rescindere il contratto alle vecchie condizioni. - La banca deve inserire la comunicazione delle variazioni alla prima occasione di invio di corrispondenza all?indirizzo del cliente. La norma di cui si riporta di seguito il testo, indica nell?invio di comunicazioni di legge e nelle comunicazioni per operazioni specifiche le occasioni di cui sopra. Quindi, dovremo essere informati delle variazioni non appena riceveremo estratti conto, contabili a credito o a debito, conferme di esecuzioni di ordini, lettere di convocazione, informazioni pubblicitarie ecc. E? sintomatico il fatto che la normativa debba richiamare concetti di civiltà giuridica evidentemente non molto di moda nel settore creditizio e forse poco conosciuti: ??Le variazioni unilaterali sfavorevoli al cliente ? apportate al singolo rapporto ovvero generalizzate ? non possono avere effetto anteriore a quello della loro comunicazione al cliente ovvero per quelle generalizzate dalla loro pubblicazione.? Riportiamo il testo della normativa appena illustrata.


SEZIONE IV COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA

[?.] 2. COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI CONTRATTUALI SFAVOREVOLI ALLA CLIENTELA L?intermediario comunica per iscritto presso il domicilio indicato dal cliente le variazioni unilaterali apportate alle clausole del contratto, qualora sfavorevoli al cliente medesimo (34). L?intermediario utilizza un documento di sintesi, che aggiorna quello unito al contratto ai sensi della Sezione II, paragrafo 8 delle presenti disposizioni, nel quale, anche mediante opportuni accorgimenti grafici (ad esempio, diverso colore o formato del carattere), sono chiaramente poste in evidenza le variazioni intervenute nelle singole condizioni economiche e/o contrattuali. Il documento è datato e progressivamente numerato. Esso contiene l?avvertenza che la comunicazione è effettuata ai sensi dell?art. 118 del T.U. bancario e l?indicazione del termine per l?esercizio del diritto di recesso. Le variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato (35), come previsto dalla delibera del CICR del 4 marzo 2003, possono essere comunicate in forma impersonale, mediante l?inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Al fine di garantire l?effettiva conoscenza delle variazioni, queste ultime sono rese note anche mediante l?esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico, con l?indicazione degli estremi della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero con l?avvertenza che l?avviso è in corso di pubblicazione. Le variazioni sono comunque comunicate individualmente al cliente alla prima occasione utile, nell?ambito delle comunicazioni periodiche (ad esempio, rendiconto) o di quelle riguardanti operazioni specifiche (ad esempio, comunicazioni relative all?effettuazione di bonifici). Le variazioni unilaterali sfavorevoli al cliente ? apportate al singolo rapporto ovvero generalizzate ? non possono avere effetto anteriore a quello della loro comunicazione al cliente ovvero per quelle generalizzate dalla loro pubblicazione. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dalla pubblicazione, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l?applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Per i rapporti in cui non sia possibile l?individuazione del cliente (ad esempio, moneta elettronica anonima), gli intermediari adempiono all?obbligo di comunicazione mediante affissione di un avviso nei locali aperti al pubblico. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente paragrafo sono inefficaci. Note: (34) Le variazioni in senso sfavorevole sono valutate con separato riferimento a ciascuna condizione o clausola, senza considerare eventuali vantaggi compensativi derivanti dalla contestuale modifica di altre condizioni o clausole. Le variazioni che riguardano parametri di indicizzazione sono sempre comunicate al cliente. Non sono soggette all?obbligo le variazioni di tasso conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime. (35) Per variazioni generalizzate si intendono quelle relative a una categoria omogenea di operazioni e servizi, accessibili da parte di tutti i clienti. ____________________________________ (*) Ministero di Economia e Finanze / CICR Via XX Settembre, 97 00187 ROMA Fax del CICR: 064820952 ____________________________________


23/10/2003

Documento n.3513

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