Il PuntO. ANCORA SULLA CHIUSURA DEL CONTO CORRENTE

in Il Punto

Il PuntO. ANCORA SULLA CHIUSURA DEL CONTO CORRENTE
di Mauro Novelli 1-4-2005
(Aggiornamento di “consigli” precedenti).

Chiariamo subito: il nostro primo consiglio è quello di non chiudere il conto, salvo incompatibilità non superabili. Tale suggerimento deriva da una constatazione: chiudiamo un conto per problemi sopravvenuti, ritenendo che la causa scatenante risieda nella inadeguatezza della vecchia banca; che con la nuova banca quei problemi non si presenteranno e che non se ne presenteranno altri. Questa pia speranza va subito tagliata: gli inconvenienti derivano dai meccanismi di offerta dei servizi bancari; di modifica dei contratti tramite Gazzetta Ufficiale; di mancanza di concorrenza. Soprattutto il sistema bancario è consapevole del fatto che un conto chiuso con una banca vuol dire quasi sempre un conto successivamente aperto presso altra banca. Bilancio uguale a zero. Oltretutto, è fortemente penoso e costoso chiudere un conto corrente “fidelizzato” da servizi accessori collaterali (accredito di emolumenti, di pensioni, addebito di ordini permanenti, di rate di mutuo, di Rid, di domiciliazioni, ecc.). Il secondo conseguente consiglio è quello di capire bene le caratteristiche del servizio, conoscere possibilità e limiti, individuare costi (prima di utilizzare i servizi e non –lamentandosene - dopo) e loro meccanismi di variazione. Allo sportello è fondamentale conoscere i poteri dei singoli dipendenti: è inutile, anzi ingiusto controproducente, prendersela col cassiere per l’abbattimento del tasso. Per variare le condizioni è necessario parlare col direttore, ben sapendo che le suddette variazioni potranno essere di nuovo vanificate da ulteriori annunci sulla Gazzetta Ufficiale. Dai primi due consigli, discende un terzo: sappiate individuare i vostri diritti ed i vostri doveri; sappiate far rispettare i primi e imponetevi di rispettare i secondi. Anche alla luce della considerazione che il livello qualitativo dei servizi offerti da uno sportello sono funzione diretta del quoziente di intelligenza e della “maturità di chi in quello sportello lavora. Questo è il miglior modo per limitare i danni derivanti dalla necessità di essere titolare di conto corrente bancario. Comunque......... Chi ha deciso di chiudere un conto corrente, non attenda l’ultimo mese del trimestre per procedere all’estinzione. A seguito del nostro ordine, infatti, le banche pongono "in chiusura" il conto, ma non lo chiudono immediatamente: restano in attesa del calcolo delle competenze di estinzione, effettuate dal loro centro elettronico. In alcuni casi le lungaggini durano per settimane, anche con l’obbiettivo di giungere al nuovo trimestre col conto ancora in essere. Se, perciò, procediamo troppo a ridosso di fine periodo, rischiamo di scavalcare il trimestre in corso col conto non chiuso. Ci vedremo addebitare le spese di gestione e quelle di chiusura "dei conti" e, magari dopo alcuni giorni, le commissioni di chiusura del rapporto, con la riproposizione di voci di spesa già addebitate alla chiusura dei conti appena superata. Se abbiamo deciso di cambiar banca, pertanto, è opportuno formalizzare la volontà di estinguere il rapporto non oltre metà del trimestre, ponendo in chiaro che non verranno accettate procedure miranti ad avere ancora il conto aperto ancora nel nuovo periodo. Se il conto è contestato a firme disgiunte, è sufficiente l’ordine di uno dei contestatari. A questo proposito, per allungare i tempi, molto spesso i dipendenti richiedono anche la presenza del secondo intestatario: è un abuso a cui ribellarsi e da denunciare alla presidenza della banca, alla banca d’Italia e all’Adusbef. Come procedere: - staccare un ultimo assegno a valere sul conto da chiudere e versarlo sul nuovo conto. L’importo di tale assegno deve essere tale da lasciare un saldo sufficiente a permettere alla banca di addebitare le commissioni di chiusura di cui abbiamo parlato (per conti con movimentazione normale, 200 / 250 euro sono sufficienti), ed alle quali vanno eventualmente aggiunti gli assegni già emessi, le spese con bancomat, con carte di credito, gli ordini permanenti (che avremo per tempo eliminato) ecc.; - accertato l’addebito sul conto di questo ultimo assegno, e verificata la registrazione di ogni altra nostra spesa, è possibile inoltrare l’ordine di messa in estinzione (raccomandata o modulo allo sportello); - indicheremo la numerazione degli assegni non utilizzati, che allegheremo dopo averli mutilati della parte destinata alla firma di traenza; - allegheremo bancomat e carta di credito, resi inutilizzabili graffiando la banda magnetica e tagliandoli in due, indicandone la numerazione; - se utilizzeremo il modulo fornitoci allo sportello, pretenderemo una copia. Dopo alcuni giorni, o alcune settimane, la banca invierà un ultimo estratto conto con gli addebiti di spese e commissioni, e con l’indicazione del bonifico del capitale risultante a favore del nuovo conto. Il saldo finale sarà pari a zero. Qualora nel giro di un mese non si ricevessero informazioni dalla banca, recarsi allo sportello per verificare lo stato dell’operazione di chiusura e chiedere una giustificazione del ritardo. Attenzione: se il saldo finale dovesse risultare negativo (spese e commissioni hanno superato l’importo lasciato sul conto), il rapporto non viene chiuso: la banca attenderà il versamento dell’importo per riportare a zero il saldo. In genere le banche più scorrette hanno la pessima abitudine di non avvisare di tale circostanza e, al primo scadere del trimestre e dei successivi, quella passività maturerà tassi passivi e commissioni di massimo scoperto, aggravando la posizione debitoria dell’ignaro titolare, non ancora "ex correntista". E’ quindi opportuno seguire la vicenda fino al termine del rapporto: saldo pari a zero e conto chiuso. Attenzione: pur di evitare la chiusura del conto, alcuni direttori di banca inventano fandonie e cercano di evitare l’esecuzione dell’ordine: 1) Non è vero che, per la chiusura di un conto cointestato a più persone "a firma disgiunta", occorra che l’ordine di chiusura sia sottoscritto da tutti gli intestatari. A tal proposito, ricordiamo che i titolari di un conto possono addirittura fornire all’eventuale delegato il potere di chiudere il conto corrente. Figuriamoci se uno dei cointestatari non ha i poteri di porre in estinzione il rapporto. 2) Se invece le firme sono congiunte, è inutile tentare individuali chiusure del conto. 3) Non è vero che, se il conto corrente è di regolamento per una carta di credito, occorra attendere 60 giorni di "quarantena" prima di poter procedere alla chiusura "perché potrebbero arrivare spese effettuate con la carta ed ancora non addebitate". Non accettate tali opposizioni. Sono campate in aria. Se avete certezza che ogni addebito sia stato effettuato, imponete l’esecuzione dell’ordine di estinzione. 4) Se allo sportello l’impiegato forza la mano per non accogliere l’ordine di chiusura, si può inviare una raccomandata A.R. al direttore dell’agenzia denunciando il fatto ed ordinando la messa in estinzione del conto. Tale raccomandata va inviata per conoscenza (per posta normale) a: p.c. Al presidente della Banca___________________________ * Via/Piazza________________________ Cap _______CITTA’________________ * L’ indirizzo è quello della sede legale o della Direzione Generale e non quello della ns. Agenzia. p.c. Spett. Banca Centrale Europea Kaiserstrasse, 29 D - 60311 FRANKFURT am MAIN p.c. Ministero di Economia e Finanze / CICR Via XX Settembre, 97 00187 ROMA (*)fax del CICR: 064820952 p.c. Ufficio Vigilanza Banca d’Italia Via Nazionale, 91 00184 ROMA p.c. ADUSBEF Via Farini, 62 00185 ROMA

01/04/2005

Documento n.4588

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